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I sindacati e il diritto di sciopero (artt. 39-40)
La tutela del lavoro non è solamente un insieme di
ma prevede anche
garanzie dirette a proteggere il lavoratore,
il diritto dei lavoratori di organizzarsi in modo collettivo,
(art. per migliorare le loro
attraverso i sindacati 39),
condizioni economico-lavorative e tutelare i loro interessi
nei confronti dei datori di lavoro esercitando il diritto di
(art.
sciopero 40).
Art.39
In particolare l’articolo disciplina la
39 libertà sindacale,
ossia la possibilità per i lavoratori di dar vita a
organizzazioni sindacali oppure di iscriversi o meno a un
sindacato.
I sono associazioni di lavoratori il cui compito
sindacati
principale è la difesa degli interessi dei lavoratori stessi (per
esempio, retribuzioni, orari di lavoro, sicurezza ecc.).
In particolare essi partecipano alla redazione dei contratti
che disciplinano i rapporti tra
collettivi nazionali di lavoro,
datori di lavoro e lavoratori di un determinato settore (per
esempio chimico, metalmeccanico, tessile ecc.) e
organizzano gli dei lavoratori.
scioperi
I sindacati più rappresentativi, ossia con il maggior
numero di iscritti (Cgil, Cisl, Uil ecc.) svolgono anche
funzioni consultive soprattutto nei confronti del Governo,
che tiene in considerazione le loro esigenze e richieste
quando programma e decide i suoi interventi in campo
economico (come i provvedimenti per incrementare
l’occupazione, per sviluppare certe aree ecc.).
Art.40
Il è previsto dall’articolo
diritto di sciopero 40; in esso
viene riconosciuta ai lavoratori la facoltà di astenersi
Al fine di sensibilizzare i datori
collettivamente dal lavoro.
di lavoro e l’opinione pubblica sulle problematiche lavorative,
la norma stabilisce che tale diritto venga esercitato
“nell’ambito delle leggi che lo regolano”, le quali prevedono
alcune limitazioni particolari per alcuni servizi pubblici, detti
essenziali (scuole, trasporti, sanità ecc).