I sindacati e il diritto di sciopero (artt. 39-40)
La tutela del lavoro non è solamente un insieme di norme, ma prevede anche garanzie dirette a proteggere il lavoratore. Il diritto dei lavoratori di organizzarsi in modo collettivo attraverso i sindacati (art. 39) serve a migliorare le loro condizioni economico-lavorative e a tutelare i loro interessi nei confronti dei datori di lavoro, esercitando il diritto di sciopero (art. 40).
Articolo 39
In particolare, l’articolo 39 disciplina la libertà sindacale, ossia la possibilità per i lavoratori di dar vita a organizzazioni sindacali oppure di iscriversi o meno a un sindacato. I sindacati sono associazioni di lavoratori il cui compito principale è la difesa degli interessi dei lavoratori stessi (per esempio, retribuzioni, orari di lavoro, sicurezza ecc.). In particolare, essi partecipano alla redazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori di un determinato settore (per esempio chimico, metalmeccanico, tessile ecc.) e organizzano gli scioperi dei lavoratori.
I sindacati più rappresentativi, ossia con il maggior numero di iscritti (Cgil, Cisl, Uil ecc.), svolgono anche funzioni consultive soprattutto nei confronti del Governo, che tiene in considerazione le loro esigenze e richieste quando programma e decide i suoi interventi in campo economico (come i provvedimenti per incrementare l’occupazione, per sviluppare certe aree ecc.).
Articolo 40
Il diritto di sciopero è previsto dall’articolo 40. In esso viene riconosciuta ai lavoratori la facoltà di astenersi collettivamente dal lavoro al fine di sensibilizzare i datori di lavoro e l’opinione pubblica sulle problematiche lavorative. La norma stabilisce che tale diritto venga esercitato “nell’ambito delle leggi che lo regolano”, le quali prevedono alcune limitazioni particolari per alcuni servizi pubblici, detti essenziali (scuole, trasporti, sanità ecc.).
Come ci si iscrive a un sindacato
L’iscrizione a un sindacato è un’operazione molto semplice. Il lavoratore, dopo aver valutato tra le diverse associazioni sindacali quella che risponde maggiormente alle sue esigenze, deve compilare un’apposita richiesta. Successivamente, a seconda del sindacato scelto, pagherà una quota di iscrizione che può essere o un importo fisso annuale oppure un prelievo che viene effettuato mensilmente sulla sua busta paga. Qualora il lavoratore successivamente decidesse di non rinnovare la sua iscrizione, potrà farlo seguendo le procedure previste dal sindacato stesso.
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