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27 settembre 2016

I principi generali di redazione ex art. 2423 bis

Siamo ora all’interno del sistema nazionale di redazione del bilancio: subito al di sotto

della clausola generale (art. 2423), vi sono i principi generali (artt. 2423 bis e ter), che

sono il presupposto che ci consente di realizzare l'obiettivo della clausola generale.

I principi sono quindi definiti come nozioni-guida o fondamenti seguiti per la redazione

del bilancio di esercizio, i quali ci consentono di avvicinare alla realtà la clausola

generale.

1. PROSPETTIVA DI AZIENDA FUNZIONANTE (going concern)

Afferma che tutto quanto segue, ossia tutta la normativa sul bilancio, è finalizzata alla

redazione del bilancio di esercizio e quindi all’individuazione del reddito di esercizio R e

del capitale di funzionamento C.

Affinché ciò possa avvenire, è fondamentale che l’azienda debba essere funzionante.

Es. Un’azienda è piena di debiti, non ha soldi per pagarli e nessun socio o investitore è

disposto a ricapitalizzarla. Non ci sono soldi per pagare i creditori che, quindi, avanzano

un’istanza di fallimento in tribunale. Si è quindi in ipotesi di fallimento, non ha senso e

non si può redigere un bilancio di esercizio (o di funzionamento).

Alcuni affermano che questo non sia un vero e proprio principio generale, bensì un

“proto-principio” che deve essere accertato prima di iniziare a redigere il bilancio di

esercizio.

Prima di iniziare la vera e propria procedura di redazione, è necessario porsi la

domanda “L’azienda x ha prospettive di funzionamento? È in grado di durare altri 12

mesi (6 se è quotata)?”.

→ Sì: Principio sciolto, si può procedere alla redazione.

→ No: Problema molto grosso. Solitamente l'amministratore dice “Sì, ce la faremo…

qualcuno ci finanzierà!” ed il revisore, quindi, passa delle notti insonni perché ha una

enorme responsabilità:

- Se dichiara che il principio non sussiste, “fa chiudere” l’azienda (fallimento).

- Essendo ottimista e dichiarando che il primo principio sussiste, “si accolla” la

responsabilità che do lì a breve l’azienda fallisca e che quindi gli investitori lo accusino

di aver svolto il lavoro in modo non diligente.

N.B. L’eventuale fallimento deriva solo dall’incapacità dell’azienda a pagare i debiti, e si

manifesta quindi solo quando è intaccato il profilo finanziario.

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Es. Un’azienda può chiudere in perdita (profilo economico) anche per 100 anni di fila se

ha qualcuno sempre disposto a ricapitalizzarla. I problemi arrivano quando i creditori

insoddisfatti si lamentano.

2. PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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