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LA COMPRAVENDITA
La vendita è di gran lunga il più importante dei contratti, quello cui qualsiasi
persona fa continuamente ricorso per procurarsi la disponibilità di tutti i beni di
cui ha bisogno.
La compravendita, secondo la definizione contenuta nel codice civile, art.1470,
è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Oggetto della compravendita: qualsiasi bene o diritto, materiale o anche
immateriale, trasferibile giuridicamente ad altre persone; il prezzo, che è il
corrispettivo della cessione del bene o del diritto e deve essere espresso, in
modo esclusivo, in denaro.
La vendita è un contratto consensuale, in quanto si conclude con il semplice
consenso o accordo delle parti;
la vendita ha effetti reali, ossia produce il trasferimento della proprietà della
cosa (1376) o del diritto oggetto della vendita, quando abbia per oggetto una
cosa determinata;
la vendita ha efficacia obbligatoria, perché l’accordo del venditore e del
compratore produce soltanto alcune obbligazioni a carico delle parti.
Le figure più importanti di vendita obbligatoria sono:
La vendita di cose generiche (benzina, stoffa, grano: merce identificata
- per genere e quantità, ma ancora non specificata), in cui è necessaria
l’individuazione degli specifici pezzi o masse o unità che si intendono
consegnare e trasferire (1378)
La vendita alternativa, in cui il trasferimento non si verifica se non
- quando sia stata effettuata la scelta tra le due o più cose dedotte in
obbligazione (1285)
La vendita di cosa futura, in cui occorre sempre, ai fini del trasferimento
- della proprietà, che la cosa sia venuta ad esistenza (1472)
La vendita di cosa altrui, se al momento del contratto la cosa venduta
- non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne
l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento
in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. (1478)
Forma e pubblicità della vendita: la vendita di beni immobili deve farsi per atto
scritto, ed è soggetta a trascrizione. A questa pubblicità soggiace anche la
vendita di mobili registrati (automobili, navi, aeromobili). La forma scritta è
richiesta anche per la promessa di vendita immobiliare (1351) che, se stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è suscettibile pure di
trascrizione.
Le obbligazioni del venditore
Le obbligazione principali del venditore sono, per l’art 1476:
Consegnare la cosa al compratore: la consegna deve avvenire nel tempo
- e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione al riguardo,
essa deve essere fatta nel luogo dove si trovava la cosa al momento della
conclusione del contratto, se entrambe le parti ne erano a conoscenza; in
caso contrario, la consegna deve essere effettuata nel luogo dove il
venditore ha il suo domicilio o la sede dell’impresa. (1510)
Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del
- diritto oggetto di scambio, se l’acquisto non è effetto immediato del
contratto.
Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
-
La garanzia per evizione
la legge attribuisce al compratore una particolare tutela per il caso in cui sia
privato del godimento del bene acquistato, o ne subisca una limitazione, per
effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res.
L’evizione può essere:
Totale: quando un terzo sostiene di essere titolare di un diritto di
- proprietà esclusivo sulla cosa venduta. Il compratore ha diritto quindi, di
ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oltre alla
restituzione del prezzo pagato e al rimborso delle spese stabilite dalla
legge. (1483)
Parziale: quando invece il terzo afferma di avere un diritto di proprietà
- soltanto su una parte della cosa. Il compratore, quindi, ha diritto di
ottenere una riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. (1484)
La garanzia per i vizi
Oltre alla garanzia per l’evizione, il venditore deve garantire al compratore che
la cosa venduta non presenti vizi, ovvero imperfezioni o alterazioni del bene,
dovute alla sua produzione o alla sua conservazione.
Il venditore è tenuto a garantire il compratore, quando i vizi siano gravi, da
rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato oppure causano una notevole
diminuzione del suo valore (c.d. vizi redibitori); e occulti, in quanto non erano
conosciuti o non erano riconoscibili con la normale diligenza del compratore.
Se la cosa che è stata acquistata presenta dei vizi gravi e occulti, il compratore
può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (c.d. azione redibitoria) o
una riduzione del prezzo (c.d. azione estimatoria); nel caso di risoluzione del
contratto, il venditore deve restituire al compratore il prezzo che ha pagato e
rimborsagli le spese che ha sostenuto per la vendita e il compratore, a sua
volta, deve restituire la cosa al venditore. (1493)
Inoltre il compratore ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni, a meno che
il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore
deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa (1494)
Le obbligazioni del compratore
L’obbligazione principale del compratore consiste nel pagare il prezzo pattuito
(1498), entro il termine e nel luogo stabiliti dal contratto. In mancanza di
pattuizione, il pagamento deve avvenire al momento e nel luogo della
consegna.
Se è pattuito che il prezzo non si paghi all’atto della consegna,il pagamento
deve avvenire al domicilio del venditore.
Il compratore può rifiutarsi di pagare il prezzo se il venditore non gli consegna
la cosa.
Per quanto riguarda infine le spese del contratto di vendita e le altre accessorie
sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. (1475)
La vendita con patto di riscatto
Può accadere che una persona si trovi nella necessità di vendere un bene che
gli appartiene, perché ha bisogno di liquidità o per altri motivi, ma inserisca nel
contratto di compravendita un patto di riscatto a suo favore (1500).
La vendita con patto di riscatto è una vendita nella quale il venditore si riserva
il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta, in cambio della
restituzione del prezzo e del rimborso delle spese al compratore. Vi si ricorre di
solito, quando il venditore è indotto a vendere per realizzare denaro liquido ma
spera di potersi procurare entro un certo termine la somma necessaria per farsi
restituire (riscattare) il bene alienato.
Patto di prelazione
Il patto di prelazione consiste nel diritto di un soggetto ad essere preferito
rispetto ad altri nella stipulazione di un contratto. In materia di compravendita
esso si esercita nella facoltà che il venditore si riserva, qualora il compratore
decida di rivendere una cosa, ricomprarla a parità di condizioni, con preferenza
rispetto ad altri acquirenti.
Vendita di cose mobili
La vendita di cose mobili costituisce il caso più frequente di compravendita.
Figure particolari di vendite mobiliari espressamente contenute dal codice civile
sono: 1) La vendita con riserva di godimento (1520): si perfeziona soltanto
quando il compratore comunica al venditore che il bene oggetto del
contratto è di suo gradimento.
Di fatto la vendita in esame contiene un opzione, vale a dire una
proposta irrevocabile di vendita da parte dell’alienante al (potenziale)
acquirente, al quale viene riconosciuta la libertà di decidere se
acquistare un determinato bene. In altri termini la conclusione del
contratto, il cui contenuto è stato già stabilito, dipende soltanto dalla
volontà del compratore.
2) La vendita a prova (1521): è una vendita sottoposta a condizione
sospensiva che la cosa oggetto del contratto abbia le qualità
concordate nel contratto o sia idonea all’uso alla quale è destinata.
3) La vendita su campione e su tipo di campione (1522): la vendita
su campione è una vendita in cui il venditore deve consegnare al
compratore dei beni del tutto identici ad un determinato campione.
In questo tipo di vendita le cose consegnate dal venditore devono
avere le medesime caratteristiche del campione, che serve per
indicare esattamente le qualità: il compratore quindi può chiedere la
risoluzione del contratto per qualsiasi difformità, anche minima, tra la
merce venduta ed il campione di riferimento.
La vendita su tipo di campione, invece, è una vendita in cui il
venditore si obbliga a consegnare al compratore dei beni di un certo
tipo.
In questa forma di vendita il campione serve ad indicare,
approssimativamente le caratteristiche e la qualità delle cose
vendute, e quindi, il compratore può domandare la risoluzione del
contratto soltanto per una notevole difformità tra la merce ed il
campione.
4) La vendita su documenti (1527 e ss): ha come oggetto una
determinata quantità di beni mobili che si trovano in viaggio o che
sono depositati presso terzi.
5) La vendita con riserva di proprietà (1523 ss): nella vendita a rate
(o vendita con patto di riservato dominio), le parti stabiliscono che il
prezzo debba essere pagato frazionatamente entro un certo tempo, e
che la proprietà passi al compratore solo quando sarà stata pagata
l’ultima rata, o frazione, del prezzo medesimo. L’effetto reale della
vendita è perciò sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento
integrale.
Chi compra a rate non può alienare la cosa fino a quando non ne ha
acquistato la proprietà.
Vendita immobiliare
Per la vendita immobiliare (relativa a terreni, edifici, stabilimenti industriali,
etc.) è sempre richiesta, a pena di nullità, la forma scritta, costituita da un atto
pubblico o da una scrittura privata; Inoltre la vendita di un bene immobile è
soggetta alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari, se le parti vogliono
renderla opponibile anche verso i terzi.
Si distinguono, in relazione alla determinazione del prezzo:
La vendita a misura(1537), in cui il prezzo è stabilito in proporzione delle
- unità di misura –a metro quadrato o a metro cubo- es. 2000€ al m2 per
un appartamento.
La vendita a corpo (1538), in cui l’immobile è venduto per un prezzo
- globale – es. 200.000€ per l’appartamento.
Gli altri contratti di scambio che si realizzano un do ut des
IL RIPORTO (1548)
Il riporto è il contratto con il quale taluno (detto riportato) c