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LA COMPRAVENDITA

La vendita è di gran lunga il più importante dei contratti, quello cui qualsiasi

persona fa continuamente ricorso per procurarsi la disponibilità di tutti i beni di

cui ha bisogno.

La compravendita, secondo la definizione contenuta nel codice civile, art.1470,

è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il

trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Oggetto della compravendita: qualsiasi bene o diritto, materiale o anche

immateriale, trasferibile giuridicamente ad altre persone; il prezzo, che è il

corrispettivo della cessione del bene o del diritto e deve essere espresso, in

modo esclusivo, in denaro.

La vendita è un contratto consensuale, in quanto si conclude con il semplice

consenso o accordo delle parti;

la vendita ha effetti reali, ossia produce il trasferimento della proprietà della

cosa (1376) o del diritto oggetto della vendita, quando abbia per oggetto una

cosa determinata;

la vendita ha efficacia obbligatoria, perché l’accordo del venditore e del

compratore produce soltanto alcune obbligazioni a carico delle parti.

Le figure più importanti di vendita obbligatoria sono:

La vendita di cose generiche (benzina, stoffa, grano: merce identificata

- per genere e quantità, ma ancora non specificata), in cui è necessaria

l’individuazione degli specifici pezzi o masse o unità che si intendono

consegnare e trasferire (1378)

La vendita alternativa, in cui il trasferimento non si verifica se non

- quando sia stata effettuata la scelta tra le due o più cose dedotte in

obbligazione (1285)

La vendita di cosa futura, in cui occorre sempre, ai fini del trasferimento

- della proprietà, che la cosa sia venuta ad esistenza (1472)

La vendita di cosa altrui, se al momento del contratto la cosa venduta

- non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne

l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento

in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. (1478)

Forma e pubblicità della vendita: la vendita di beni immobili deve farsi per atto

scritto, ed è soggetta a trascrizione. A questa pubblicità soggiace anche la

vendita di mobili registrati (automobili, navi, aeromobili). La forma scritta è

richiesta anche per la promessa di vendita immobiliare (1351) che, se stipulato

per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è suscettibile pure di

trascrizione.

Le obbligazioni del venditore

Le obbligazione principali del venditore sono, per l’art 1476:

Consegnare la cosa al compratore: la consegna deve avvenire nel tempo

- e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione al riguardo,

essa deve essere fatta nel luogo dove si trovava la cosa al momento della

conclusione del contratto, se entrambe le parti ne erano a conoscenza; in

caso contrario, la consegna deve essere effettuata nel luogo dove il

venditore ha il suo domicilio o la sede dell’impresa. (1510)

Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del

- diritto oggetto di scambio, se l’acquisto non è effetto immediato del

contratto.

Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

-

La garanzia per evizione

la legge attribuisce al compratore una particolare tutela per il caso in cui sia

privato del godimento del bene acquistato, o ne subisca una limitazione, per

effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res.

L’evizione può essere:

Totale: quando un terzo sostiene di essere titolare di un diritto di

- proprietà esclusivo sulla cosa venduta. Il compratore ha diritto quindi, di

ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oltre alla

restituzione del prezzo pagato e al rimborso delle spese stabilite dalla

legge. (1483)

Parziale: quando invece il terzo afferma di avere un diritto di proprietà

- soltanto su una parte della cosa. Il compratore, quindi, ha diritto di

ottenere una riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. (1484)

La garanzia per i vizi

Oltre alla garanzia per l’evizione, il venditore deve garantire al compratore che

la cosa venduta non presenti vizi, ovvero imperfezioni o alterazioni del bene,

dovute alla sua produzione o alla sua conservazione.

Il venditore è tenuto a garantire il compratore, quando i vizi siano gravi, da

rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato oppure causano una notevole

diminuzione del suo valore (c.d. vizi redibitori); e occulti, in quanto non erano

conosciuti o non erano riconoscibili con la normale diligenza del compratore.

Se la cosa che è stata acquistata presenta dei vizi gravi e occulti, il compratore

può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (c.d. azione redibitoria) o

una riduzione del prezzo (c.d. azione estimatoria); nel caso di risoluzione del

contratto, il venditore deve restituire al compratore il prezzo che ha pagato e

rimborsagli le spese che ha sostenuto per la vendita e il compratore, a sua

volta, deve restituire la cosa al venditore. (1493)

Inoltre il compratore ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni, a meno che

il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore

deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa (1494)

Le obbligazioni del compratore

L’obbligazione principale del compratore consiste nel pagare il prezzo pattuito

(1498), entro il termine e nel luogo stabiliti dal contratto. In mancanza di

pattuizione, il pagamento deve avvenire al momento e nel luogo della

consegna.

Se è pattuito che il prezzo non si paghi all’atto della consegna,il pagamento

deve avvenire al domicilio del venditore.

Il compratore può rifiutarsi di pagare il prezzo se il venditore non gli consegna

la cosa.

Per quanto riguarda infine le spese del contratto di vendita e le altre accessorie

sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente. (1475)

La vendita con patto di riscatto

Può accadere che una persona si trovi nella necessità di vendere un bene che

gli appartiene, perché ha bisogno di liquidità o per altri motivi, ma inserisca nel

contratto di compravendita un patto di riscatto a suo favore (1500).

La vendita con patto di riscatto è una vendita nella quale il venditore si riserva

il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta, in cambio della

restituzione del prezzo e del rimborso delle spese al compratore. Vi si ricorre di

solito, quando il venditore è indotto a vendere per realizzare denaro liquido ma

spera di potersi procurare entro un certo termine la somma necessaria per farsi

restituire (riscattare) il bene alienato.

Patto di prelazione

Il patto di prelazione consiste nel diritto di un soggetto ad essere preferito

rispetto ad altri nella stipulazione di un contratto. In materia di compravendita

esso si esercita nella facoltà che il venditore si riserva, qualora il compratore

decida di rivendere una cosa, ricomprarla a parità di condizioni, con preferenza

rispetto ad altri acquirenti.

Vendita di cose mobili

La vendita di cose mobili costituisce il caso più frequente di compravendita.

Figure particolari di vendite mobiliari espressamente contenute dal codice civile

sono: 1) La vendita con riserva di godimento (1520): si perfeziona soltanto

quando il compratore comunica al venditore che il bene oggetto del

contratto è di suo gradimento.

Di fatto la vendita in esame contiene un opzione, vale a dire una

proposta irrevocabile di vendita da parte dell’alienante al (potenziale)

acquirente, al quale viene riconosciuta la libertà di decidere se

acquistare un determinato bene. In altri termini la conclusione del

contratto, il cui contenuto è stato già stabilito, dipende soltanto dalla

volontà del compratore.

2) La vendita a prova (1521): è una vendita sottoposta a condizione

sospensiva che la cosa oggetto del contratto abbia le qualità

concordate nel contratto o sia idonea all’uso alla quale è destinata.

3) La vendita su campione e su tipo di campione (1522): la vendita

su campione è una vendita in cui il venditore deve consegnare al

compratore dei beni del tutto identici ad un determinato campione.

In questo tipo di vendita le cose consegnate dal venditore devono

avere le medesime caratteristiche del campione, che serve per

indicare esattamente le qualità: il compratore quindi può chiedere la

risoluzione del contratto per qualsiasi difformità, anche minima, tra la

merce venduta ed il campione di riferimento.

La vendita su tipo di campione, invece, è una vendita in cui il

venditore si obbliga a consegnare al compratore dei beni di un certo

tipo.

In questa forma di vendita il campione serve ad indicare,

approssimativamente le caratteristiche e la qualità delle cose

vendute, e quindi, il compratore può domandare la risoluzione del

contratto soltanto per una notevole difformità tra la merce ed il

campione.

4) La vendita su documenti (1527 e ss): ha come oggetto una

determinata quantità di beni mobili che si trovano in viaggio o che

sono depositati presso terzi.

5) La vendita con riserva di proprietà (1523 ss): nella vendita a rate

(o vendita con patto di riservato dominio), le parti stabiliscono che il

prezzo debba essere pagato frazionatamente entro un certo tempo, e

che la proprietà passi al compratore solo quando sarà stata pagata

l’ultima rata, o frazione, del prezzo medesimo. L’effetto reale della

vendita è perciò sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento

integrale.

Chi compra a rate non può alienare la cosa fino a quando non ne ha

acquistato la proprietà.

Vendita immobiliare

Per la vendita immobiliare (relativa a terreni, edifici, stabilimenti industriali,

etc.) è sempre richiesta, a pena di nullità, la forma scritta, costituita da un atto

pubblico o da una scrittura privata; Inoltre la vendita di un bene immobile è

soggetta alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari, se le parti vogliono

renderla opponibile anche verso i terzi.

Si distinguono, in relazione alla determinazione del prezzo:

La vendita a misura(1537), in cui il prezzo è stabilito in proporzione delle

- unità di misura –a metro quadrato o a metro cubo- es. 2000€ al m2 per

un appartamento.

La vendita a corpo (1538), in cui l’immobile è venduto per un prezzo

- globale – es. 200.000€ per l’appartamento.

Gli altri contratti di scambio che si realizzano un do ut des

IL RIPORTO (1548)

Il riporto è il contratto con il quale taluno (detto riportato) c

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gibsonlespaul di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Ivone Vitulia.