I principali contratti nominati
La compravendita
La vendita è di gran lunga il più importante dei contratti, quello cui qualsiasi persona fa continuamente ricorso per procurarsi la disponibilità di tutti i beni di cui ha bisogno. La compravendita, secondo la definizione contenuta nel codice civile, art. 1470, è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Oggetto della compravendita: qualsiasi bene o diritto, materiale o anche immateriale, trasferibile giuridicamente ad altre persone; il prezzo, che è il corrispettivo della cessione del bene o del diritto, deve essere espresso, in modo esclusivo, in denaro.
La vendita è un contratto consensuale, in quanto si conclude con il semplice consenso o accordo delle parti; la vendita ha effetti reali, ossia produce il trasferimento della proprietà della cosa (1376) o del diritto oggetto della vendita, quando abbia per oggetto una cosa determinata; la vendita ha efficacia obbligatoria, perché l’accordo del venditore e del compratore produce soltanto alcune obbligazioni a carico delle parti.
Le figure più importanti di vendita obbligatoria
- La vendita di cose generiche (benzina, stoffa, grano: merce identificata per genere e quantità, ma ancora non specificata), in cui è necessaria l’individuazione degli specifici pezzi o masse o unità che si intendono consegnare e trasferire (1378).
- La vendita alternativa, in cui il trasferimento non si verifica se non quando sia stata effettuata la scelta tra le due o più cose dedotte in obbligazione (1285).
- La vendita di cosa futura, in cui occorre sempre, ai fini del trasferimento della proprietà, che la cosa sia venuta ad esistenza (1472).
- La vendita di cosa altrui, se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa (1478).
Forma e pubblicità della vendita
La vendita di beni immobili deve farsi per atto scritto, ed è soggetta a trascrizione. A questa pubblicità soggiace anche la vendita di mobili registrati (automobili, navi, aeromobili). La forma scritta è richiesta anche per la promessa di vendita immobiliare (1351) che, se stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è suscettibile pure di trascrizione.
Le obbligazioni del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono, per l’art 1476:
- Consegnare la cosa al compratore: la consegna deve avvenire nel tempo e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione al riguardo, essa deve essere fatta nel luogo dove si trovava la cosa al momento della conclusione del contratto, se entrambe le parti ne erano a conoscenza; in caso contrario, la consegna deve essere effettuata nel luogo dove il venditore ha il suo domicilio o la sede dell’impresa (1510).
- Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto di scambio, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto.
- Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
La garanzia per evizione
La legge attribuisce al compratore una particolare tutela per il caso in cui sia privato del godimento del bene acquistato, o ne subisca una limitazione, per effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res. L’evizione può essere:
- Totale: quando un terzo sostiene di essere titolare di un diritto di proprietà esclusivo sulla cosa venduta. Il compratore ha diritto quindi, di ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oltre alla restituzione del prezzo pagato e al rimborso delle spese stabilite dalla legge (1483).
- Parziale: quando invece il terzo afferma di avere un diritto di proprietà soltanto su una parte della cosa. Il compratore, quindi, ha diritto di ottenere una riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni (1484).
La garanzia per i vizi
Oltre alla garanzia per l’evizione, il venditore deve garantire al compratore che la cosa venduta non presenti vizi, ovvero imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. Il venditore è tenuto a garantire il compratore, quando i vizi siano gravi, da rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato oppure causano una notevole diminuzione del suo valore (c.d. vizi redibitori); e occulti, in quanto non erano conosciuti o non erano riconoscibili con la normale diligenza del compratore.
Se la cosa che è stata acquistata presenta dei vizi gravi e occulti, il compratore può chiedere a sua scelta la risoluzione del contratto (c.d. azione redibitoria) o una riduzione del prezzo (c.d. azione estimatoria); nel caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire al compratore il prezzo che ha pagato e rimborsargli le spese che ha sostenuto per la vendita e il compratore, a sua volta, deve restituire la cosa al venditore (1493).
Inoltre, il compratore ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni, a meno che il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa (1494).
Le obbligazioni del compratore
L’obbligazione principale del compratore consiste nel pagare il prezzo pattuito (1498), entro il termine e nel luogo stabiliti dal contratto. In mancanza di pattuizione, il pagamento deve avvenire al momento e nel luogo della consegna. Se è pattuito che il prezzo non si paghi all’atto della consegna, il pagamento deve avvenire al domicilio del venditore. Il compratore può rifiutarsi di pagare il prezzo se il venditore non gli consegna la cosa.
Per quanto riguarda infine le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1475).
La vendita con patto di riscatto
Può accadere che una persona si trovi nella necessità di vendere un bene che gli appartiene, perché ha bisogno di liquidità o per altri motivi, ma inserisca nel contratto di compravendita un patto di riscatto a suo favore (1500). La vendita con patto di riscatto è una vendita nella quale il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta, in cambio della restituzione del prezzo e del rimborso delle spese al compratore. Vi si ricorre di solito, quando il venditore è indotto a vendere per realizzare denaro liquido ma spera di potersi procurare entro un certo termine la somma necessaria per farsi restituire (riscattare) il bene alienato.
Patto di prelazione
Il patto di prelazione consiste nel diritto di un soggetto ad essere preferito rispetto ad altri nella stipulazione di un contratto. In materia di compravendita esso si esercita nella facoltà che il venditore si riserva, qualora il compratore decida di rivendere una cosa, ricomprarla a parità di condizioni, con preferenza rispetto ad altri acquirenti.
Vendita di cose mobili
La vendita di cose mobili costituisce il caso più frequente di compravendita. Figure particolari di vendite mobiliari espressamente contenute dal codice civile sono:
- La vendita con riserva di godimento (1520): si perfeziona soltanto quando il compratore comunica al venditore che il bene oggetto del contratto è di suo gradimento. Di fatto la vendita in esame contiene un'opzione, vale a dire una proposta irrevocabile di vendita da parte dell’alienante al (potenziale) acquirente, al quale viene riconosciuta la libertà di decidere se acquistare un determinato bene. In altri termini la conclusione del contratto, il cui contenuto è stato già stabilito, dipende soltanto dalla volontà del compratore.
- La vendita a prova (1521): è una vendita sottoposta a condizione sospensiva che la cosa oggetto del contratto abbia le qualità concordate nel contratto o sia idonea all’uso alla quale è destinata.
- La vendita su campione e su tipo di campione (1522): la vendita su campione è una vendita in cui il venditore deve consegnare al compratore dei beni del tutto identici ad un determinato campione. In questo tipo di vendita le cose consegnate dal venditore devono avere le medesime caratteristiche del campione, che serve per indicare esattamente le qualità: il compratore quindi può chiedere la risoluzione del contratto per qualsiasi difformità, anche minima, tra la merce venduta ed il campione di riferimento.
- La vendita su documenti (1527 e ss): ha come oggetto una determinata quantità di beni mobili che si trovano in viaggio o che sono depositati presso terzi.
- La vendita con riserva di proprietà (1523 ss): nella vendita a rate (o vendita con patto di riservato dominio), le parti stabiliscono che il prezzo debba essere pagato frazionatamente entro un certo tempo, e che la proprietà passi al compratore solo quando sarà stata pagata l’ultima rata, o frazione, del prezzo medesimo. L’effetto reale della vendita è perciò sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento integrale. Chi compra a rate non può alienare la cosa fino a quando non ne ha acquistato la proprietà.
Vendita immobiliare
Per la vendita immobiliare (relativa a terreni, edifici, stabilimenti industriali, ecc.) è sempre richiesta, a pena di nullità, la forma scritta, costituita da un atto pubblico o da una scrittura privata; Inoltre la vendita di un bene immobile è soggetta alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari, se le parti vogliono renderla opponibile anche verso i terzi.
Si distinguono, in relazione alla determinazione del prezzo:
- La vendita a misura (1537), in cui il prezzo è stabilito in proporzione delle unità di misura – a metro quadrato o a metro cubo – es. 2000€ al m2 per un appartamento.
- La vendita a corpo (1538), in cui l’immobile è venduto per un prezzo globale – es. 200.000€ per l’appartamento.
Gli altri contratti di scambio che si realizzano un do ut des
Il riporto (1548)
Il riporto è il contratto con il quale taluno (detto riportato) con effetto immediato trasferisce ad altri (riportatore) la proprietà di titoli di credito e contemporaneamente acquista il diritto di riavere, alla scadenza di un termine, altrettanti titoli della stessa specie. Il trasferimento si fa verso il pagamento di un prezzo. Nel secondo trasferimento, il prezzo va rimborsato; il rimborso sarà alla pari, se non si è convenuto un eventuale aumento (il di più si chiama riporto) o una diminuzione (la somma in diminuzione si chiama deporto).
Lo scopo del contratto è di fornire denaro a chi ne ha temporaneamente bisogno, oppure di fornire titoli a chi ne ha bisogno per un limitato periodo di tempo (ad esempio, per partecipare all'assemblea degli azionisti). Oggetto del riporto sono soltanto i titoli di credito. La maggior parte dei contratti di riporto si conclude nelle borse. Il riporto è un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna dei titoli ed è un contratto con efficacia reale immediata. Vi è collegato un effetto obbligatorio successivo per la restituzione dei titoli. Non è necessario restituire gli stessi titoli, ma altrettanti titoli della stessa specie.
La permuta (1522)
La permuta è il nome giuridico del baratto. La permuta è il contratto che ha come oggetto il trasferimento reciproco della proprietà di cose, o di altri diritti da un contraente all’altro. La permuta, come la vendita, è un contratto consensuale e con effetto reale immediato: la proprietà sui due oggetti si trasferisce, infatti, con il solo consenso.
Il corrispettivo del trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto non è costituito da una somma di denaro, ma dal trasferimento della proprietà di un’altra cosa o di un altro diritto. Se per una cosa di valore maggiore viene data, oltre ad altro oggetto, un’aggiunta a conguaglio in denaro, si ha permuta, e non vendita. L’art 1555 dispone che per la permuta si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vendita. Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti (permutanti) in parti uguali (1554).
Il contratto estimatorio (1556)
Con il contratto estimatorio, una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens), che si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. È un contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna della cosa all’accipiens. È un contratto con efficacia obbligatoria, perché sorge l’obbligazione di pagare il prezzo (con la facoltà di restituire in sua vece la cosa). È un contratto di largo impiego in alcuni tipi di commercio; per esempio, è il caso del commercio di giornali: al termine della giornata, il rivenditore restituisce all'editore le copie invendute.
Il contratto di somministrazione (1559)
La somministrazione è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Prestazioni periodiche: si ripetono a distanza di tempo con una propria individualità; prestazioni continuative: si prolungano per tutta la durata del rapporto. Contratti di somministrazione, o di fornitura si fanno per esempio con gli enti che forniscono l’energia elettrica, il gas, l’acqua ecc; la periodicità o continuità.
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