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UNITARIO FEDERALE

REGIONALE

es. Francia es. USA, Germania

es. Italia

Non concede autonomie territoriali, In genere nasce dalla fusione di

In genere nasce dalla progressiva

ma l’organizzazione politica centrale più ex-Stati sovrani. Uno dei

autonomizzazione di aree

può comunque trasferire principi fondanti è la presenza di

territoriali di uno Stato unitario. Il

determinate materie (e non una Camera Alta chiamata a

potere centrale riconosce e promuove

funzioni) temporaneamente a rappresentare gli interessi di

le autonomie locali, pur essendo di

enti locali. Questo fenomeno è ognuno degli Stati membri.

fatto costituzionalmente unitario,

chiamato deconcentrazione. Se A differenza dello Stato regionale,

attraverso il principio di

ciò non dovesse avvenire, infatti si è agli organi federali che

decentramento (trasferimento di

parla di concentrazione. spettano le competenze

permanente di funzioni, e non di residuali, poiché le

materie). competenze generali spettano

Alle regioni dunque spettano delle agli Stati membri.

competenze residuali, mentre

quelle generali restano agli organi

centrali.

* STATO CONFEDERALE: fase transitoria tra Stato unitario e Stato federale, in cui più Stati

sovrani cominciano ad unire politica estera e politica militare.

Storicamente, il principio di autonomia territoriale rappresenta, per i Paesi dell’Europa

centrale, un’acquisizione recente, mentre ha radici assai più profonde nei Paesi anglosassoni. I

Paesi centrali, infatti, hanno risentito a lungo dell’influenza del modello dello Stato

napoleonico, fortemente accentrato. Solo con le Costituzioni del II dopoguerra tale principio

dunque ritroverà pieno riconoscimento.

//

Per quanto riguarda invece le FORME DI GOVERNO, la prima distinzione da fare è:

STATO REPUBBLICANO – STATO MONARCHICO

(diversa concezione del Capo dello Stato)

Il Capo dello Stato viene eletto dagli Il Capo dello Stato (Monarca)

organi costituzionali previsti per obbedisce a un vincolo dinastico ed

tale compito ha un mandato a vita.

Il concetto di forma di governo è relazionale (= indica le relazioni tra gli organi

costituzionali), ma convenzionale, poiché tali modelli sono stati costruiti per comodità di studio

e le relazioni indicate non sono le uniche a influenzare la forma di governo.

Secondo alcuni studiosi, il sistema partitico è parte costitutiva della forma di governo, altri

invece lo ritengono un fattore esterno, ma comunque condizionante.

MONARCHIA ASSOLUTA

Prima forma di governo in senso proprio (insieme di strutture stabili e funzionali al

• perseguimento di fini generali);

Nasce con lo Stato assoluto, grazie a:

• - l’estendersi dei fini statuali;

- il moltiplicarsi dei settori in cui si esercita

l’intervento dei poteri pubblici.

- funzione legislativa (il Re crea le leggi)

Struttura amministrativa di tipo - funzione esecutiva (il Re nomina i funzionari)

piramidale con al vertice il SOVRANO - funzione giurisdizionale (il Re nomina i giudici)

(unico organo titolare del potere

decisionale politico) monarchia

Rivoluzione Francese –> fine dello Stato assoluto = fine della

• assoluta

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Nel 1600 in Inghilterra, John Locke teorizza per primo il principio di divisione dei poteri

immaginava dunque una forma di governo concentrata su due organi costituzionali:

SOVRANO PARLAMENTO

- funzione esecutiva - funzione legislativa

- funzione federativa (politica estera) - parte della funzione

giurisdizionale

quindi una ripartizione “dualista” del potere.

A fine 1700, in Francia la teorizzazione del principio di divisione dei poteri avviene in modo

più radicale con Montesquieu e Russeau.

Nuovo principio di legittimazione del potere = volontà popolare, che può essere garantita

solo da una pluralità di soggetti istituzionali (Parlamento – Governo – Giudici) chiamati ad

operare in condizioni di separazione e autonomia.

Nel concreto, una completa separazione dei 3 poteri non è mai stata riscontrata.

MONARCHIA COSTITUZIONALE = prima applicazione del principio di separazione.

Si afferma in Inghilterra alla metà del 1600, in Francia con la Costituzione del 1815, in

• Belgio con quella del 1831 e nel Regno di Sardegna nel 1848.

2 organi costituzionali: SOVRANO, titolare del potere esecutivo – nomina e revoca i

• Ministri // PARLAMENTO, titolare di parte del potere legislativo, in quanto il Sovrano

deve sottoporre al suo controllo gli atti fondamentali.

Il Sovrano ha ancora formalmente anche il potere giurisdizionale, in quanto la giustizia

• è esercitata in suo nome.

Il consolidamento dell’esperienza liberale comportò un progressivo aumento dei poteri del

Parlamento e una diminuzione dei poteri del Sovrano, comportò anche l’affermazione del

Governo come organo ausiliario del Re (Gabinetto del Re). Il Governo tenderà poi ad

acquistare sempre di più una fisionomia autonoma.

FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE

Nella II metà del 1900, con la progressiva rottura dell’equilibrio Sovrano-Parlamento a

favore del Parlamento e l’inizio del rapporto dialettico Parlamento – Governo (ormai

autonomo dai poteri sovrani), si ebbe il passaggio graduale (e secondo modalità diverse in base alle

singole esperienze costituzionali) MONARCHIA COSTITUZIONALE FORMA DI

GOVERNO PARLAMENTARE.

Quindi un passaggio da una fase dualista a una fase monista, poiché vi è un unico centro del

sistema, che è il Parlamento.

Viene introdotto l’istituto di fiducia come istituto giuridico fondamentale nella dialettica

• Parlamento – Governo.

(Il Governo, una volta formato, deve presentarsi davanti al Parlamento per ottenere un

avallo preliminare – il voto di fiducia – al programma di attività che esso intende

svolgere durante il suo mandato. Così, il Governo diviene espressione delle forze

maggioritarie in Parlamento.)

Il Parlamento può anche, al contrario, obbligare giuridicamente il Governo a dimettersi

• →

revocando la fiducia “mozione di sfiducia”.

Il Capo dello Stato (che sia il Presidente della Repubblica o il Sovrano) viene configurato

• →

come un “potere neutro” è destinatario del compito di garante supremo delle

regole costituzionali ed è lontano dalle dispute politiche.

Questa forma di governo caratterizzò lo Stato Liberale nel suo modello classico fino

• alla I Guerra Mondiale.

Nel II Dopoguerra, furono introdotti modifiche e aggiornamenti significativi, come:

• - il principio di autonomia territoriale

- l’introduzione di istituti di democrazia diretta

- l’introduzione di sistemi di giustizia costituzionale

- il rafforzamento del potere del Capo dello Stato, dotandolo della capacità di

eliminare le cause del non-regolare funzionamento del sistema (es. scioglimento anticipato

delle Camere).

Leopoldo Elia, ne “L’Enciclopedia del diritto”, distingue 3 modelli di forma di governo

parlamentare: - Forma parlamentare bipartitica

- Forma parlamentare a multipartitismo temperato

- Forma parlamentare a multipartitismo assoluto.

Questi 3 modelli astratti sono stati ricavati dall’esperienza storica, ma per individuarne le

singole caratteristiche bisogna contestualizzarli.

GERMANIA:

- I governi locali (lander) sono valorizzati da una Camera, il Bunderstrat;

- Il Primo Ministro, il Cancelliere, viene eletto dal Parlamento, ma può essere sfiduciato solo

dall’elezione di un nuovo Cancelliere (istituto di “sfiducia costruttiva”);

- Vige un sistema di multipartitismo limitato i partiti nazisti e comunisti sono

costituzionalmente illegali // il sistema elettorale è al 50% a turno unico maggioritario e al

50% proporzionale “corretto” (un partito per avere i seggi al parlamento deve ottenere almeno

il 5% delle votazioni)

GRAN BRETAGNA:

- Il Primo Ministro è nominato dal Sovrano dopo le elezioni “Regime di

politiche (è quindi il leader del partito vincitore e gode della Gabinetto” o “del

maggioranza parlamentare); Primo Ministro”

- Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri;

- Il Parlamento può sfiduciare il Primo Ministro, ma con

conseguente scioglimento anticipato delle Camere e ricorso

a nuove elezioni;

- Vige un sistema di bipartitismo rigido. Esistono solo 2 grandi partiti: conservatori e

labouristi (progressisti).

- Il sistema elettorale è maggioritario a turno unico

- L’opposizione ha un proprio “shadow’s gabinet”, ossia un proprio programma già definito e

un futuro Primo Ministro.

*In ITALIA, invece, vige un multipartitismo assoluto ed è in parte per questo che i

*

Governi sono sempre deboli

In Italia e in Regno Unito la forma di governo è costruita su modelli identici, ma le esperienze

sono quasi opposte.

SISTEMA PARLAMENTARE ITALIANO

SISTEMA PARLAMENTARE INGLESE

- Non esiste l’istituto di fiducia - Istituto di fiducia

- Sistema bipartitico (conservatori / labouristi) - Multipartitismo assoluto

- Sistema elettorale fortemente maggioritario, e - Sistema elettorale proporzionale

dunque molto manipolativo - Governi instabili, quasi sempre interrotti in

- Governi stabili, spesso coincidenti con la anticipo

legislatura - Mancanza di rotazione periodica delle maggioranze

- Rotazione periodica delle maggioranze (“sistema bloccato”)

- Forma di governo parlamentare contrappositiva - Forma di governo parlamentare consociativa (le

(il partito vincente e l’opposizione sono avversari e non opposizioni maggiori non sono mai arrivate al governo,

nemici, in quanto condividono gli stessi valori di ma partecipano spesso alla legislazione)

fondo) [FALLIMENTO]

[SUCCESSO]

** Leggi elettorali in Italia dal 1993 a oggi **

1993 : Mattarellum (relatore = Sergio Mattarella)

Sistema elettorale misto per l’elezione della Camera e del Senato:

Maggioritario a turno unico per il 75% dei seggi parlamentari.

Per il 25% rimanente, al Senato si ha un recupero proporzionale dei non eletti più votati, mentre

alla Camera un sistema proporzionale a liste bloccate.

2005: Legge Calderoli, voluta dall’allora premier Silvio Berlusconi.

A causa della sua inadeguatezza, Calderoli stesso la definì una “porcata”. Da qui la

denominazione Porcellum.

Approvato dal centro-destra, criticatissimo dalla sinistra.

Sistema elettorale proporzionale con liste bloccate ( l’elettore non ha la possibilità di esprimere

una preferenza, ma può votare solo per il partito), abolizione dei collegi uninomina

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hickou1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi L'Orientale di Napoli o del prof Zammartino Francesco.