Diritto costituzionale e pubblico
Cap. 1 – Caratteri fondamentali del fenomeno giuridico
Fenomeno giuridico e fenomeno sociale
Complesso di regole di condotta che disciplinano diritto = i rapporti tra i membri di una certa collettività in un dato momento storico.
Il fenomeno giuridico nasce solo se esiste una forma di aggregazione umana. Il fenomeno sociale, inteso come sviluppo sociale, si svolge all'interno delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti interessati.
Complesso di norme giuridiche che si applicano all'interno di fenomeno giuridico = una data società entro una data sfera territoriale attraverso un'organizzazione perlopiù stabile.
I fini e i contenuti di tali norme sono molto vari, in quanto esse possono riguardare ogni tipo di rapporto di convivenza, che sia esso generato da fattori naturali fini di sopravvivenza o di sviluppo.
L'esigenza di avere norme di comportamento obbligatorie per tutti i membri di una comunità nasce con l'affermazione delle "città-Stato" (prime forme di aggregazione umana stabile). L'emergere di finalità comuni ha poi posto le premesse per la formazione di un insieme di norme giuridiche sempre più complesso.
Stato e sue caratteristiche
- Ha una posizione di supremazia rispetto a tutti gli altri soggetti ("popolo");
- Si colloca in un determinato ambito spaziale ("territorio dello stato");
- Rivendica l'originarietà* del proprio potere ("sovranità").
*Originarietà: lo Stato ottiene i propri poteri dalla sua stessa forza e non da un'entità esterna.
Lo Stato, attraverso i suoi organi esponenziali, partecipa alla formazione di altre norme dirette a disciplinare i rapporti internazionali, che possono essere pacifici (alleanze politiche, militari, commerciali…) o ostili (guerra).
Lo sviluppo del fenomeno giuridico ha come presupposto l'esistenza di una società e varia col variare delle caratteristiche strutturali e dei fini della società stessa.
Norme giuridiche e tipi di norme
Norme giuridiche e norme religiose, morali o filosofiche:
- Norme giuridiche disciplinano in modo stabile i rapporti tra i soggetti di una società al fine di raggiungere tutti gli obiettivi di interesse generale; sono legate alla storia concreta di una data società; sono caratterizzate dall'esistenza di sanzioni volte a reprimerne le violazioni ("coattività").
- Norme religiose, morali o filosofiche disciplinano i comportamenti dei singoli o dei gruppi in vista di fini particolari; sono legate a valori trascendenti; sono caratterizzate dall'adesione spontanea dei membri del gruppo.
Si condizionano a vicenda (un precetto di ordine morale o religioso può diventare giuridico; una norma giuridica può influenzare certi principi di ordine morale). Ciò riflette la "storicità" del fenomeno giuridico (capacità di rappresentare l'evoluzione economica, sociale e culturale di una società).
Requisiti fondamentali di una norma giuridica
- Generalità: si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti.
- Astrattezza: si può occupare di un numero indeterminabile di casi.
Le norme giuridiche fanno parte del:
- Diritto scritto, se sono contenute in particolari atti.
- Diritto non scritto o consuetudinario, se hanno origine dal comportamento consuetudinario dei soggetti di una società.
Durante il corso della storia, l'area del diritto scritto si è progressivamente allargata. Ciò è stato dovuto ad esigenze di aumentare la sovranità, la certezza e delimitazione delle facoltà del soggetto titolare del potere.
Nonostante ciò, è ricorrente la difficoltà a far coincidere il sistema di norme con il sistema vigente sostanzialmente nel corpo sociale, soprattutto negli assetti di Stato più complessi.
Caratteristiche del fenomeno giuridico (nell’ambito del diritto statale)
Effettività
È l'effettivo adeguamento dei comportamenti individuali e sociali alla norma in questione, in quanto una regola di diritto è effettiva solo se i membri della società la ritengono obbligatoria e collegano la sua violazione a delle sanzioni.
*Quando una regola non è più effettiva, cioè non è più connessa a un'esigenza realmente sentita, è detta desueta. Se poi la disapplicazione delle norme giuridiche tocca norme fondanti per l'ordinamento, si parlerà di un processo rivoluzionario.
Certezza
Dell'effettiva applicazione delle norme giuridiche. Si realizza mediante:
- Strumenti che garantiscano la conoscibilità della norma;
- L'ordinamento giudiziario;
- Le sanzioni.
Relatività
Caratteristica che sottintende la mutevolezza del contenuto delle norme. Esso infatti può mutare:
- In base alla società a cui si riferisce;
- In base ai fini che la società vuole raggiungere;
- In base alle esigenze e ai problemi nuovi comportati dallo sviluppo della società.
Meccanismo di formazione di una norma giuridica
Prima di avviare il meccanismo di formazione di una norma giuridica, bisogna scegliere il contenuto della norma e quindi:
- Scegliere la "fattispecie astratta" da far disciplinare alla norma;
- Scegliere quali effetti giuridici far conseguire obbligatoriamente al verificarsi della fattispecie astratta scelta nel concreto.
La fattispecie astratta può essere:
- Un atto giuridico, se è attività o espressione della volontà dell'individuo;
- Un fatto giuridico, se non è determinata da una manifestazione espressa di volontà.
Gli effetti giuridici possono consistere in:
- Posizioni soggettive di vantaggio (attribuzione ai destinatari della norma del diritto di esigere dagli altri soggetti un comportamento conforme alla norma):
- Diritto soggettivo (posizione in cui il titolare di tale diritto riceve una tutela diretta da parte della norma mediante l'opposizione di un obbligo ad altri soggetti):
- Assoluto, se l'obbligo è imposto a una pluralità indistinta di soggetti;
- Relativo, se è imposto a soggetti determinati.
- Interesse legittimo (posizione in cui il titolare del diritto riceve una tutela solo indiretta da parte della norma, in quanto essa è finalizzata alla tutela di un'esigenza collettiva).
- Interesse semplice / interesse di fatto (il diritto oggettivo non riconosce alcun rilievo particolare, ma allo stesso tempo rappresenta una situazione che potenzialmente potrebbe tradursi in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo).
- Posizioni soggettive di svantaggio (attribuzione ai destinatari della norma dell'obbligo di svolgere o di astenersi dallo svolgere una determinata attività):
- Obblighi (quando viene soddisfatto un interesse di carattere generale);
- Oneri (quando viene soddisfatto un proprio interesse);
- Doveri (quando viene soddisfatto un interesse particolare di un altro soggetto).
In sintesi, il contenuto precettivo di una norma giuridica è costituito da diritti, interessi, doveri e obblighi. I destinatari degli obblighi o dei diritti espressi dalle norme sono i soggetti giuridici.
Tipologia di soggetti giuridici
- Persone fisiche:
- L'Art. 1 del Codice civile dice che ciascuna persona fisica è dotata di capacità giuridica (è cioè titolare di diritti e destinataria di obblighi) fin dalla nascita; la capacità di agire (intesa come idoneità a svolgere in concreto le attività riconnesse alle posizioni giuridiche) non è invece innata, in quanto i minorenni così come gli infermi di mente hanno piena capacità giuridica ma una limitata capacità di agire.
- Persone giuridiche:
- Possono essere:
- Associazioni (pluralità di persone che creano un'organizzazione per perseguire una finalità comune);
- Fondazioni (pluralità di beni materiali gestiti da più persone fisiche per perseguire una finalità comune).
- Possono essere private (in quanto espressione di fenomeni di aggregazione sociale);
- Pubbliche (enti pubblici, compreso lo Stato).
Rapporto organico e rapporto di rappresentanza
Una persona fisica fa gestire le proprie mansioni a un altro soggetto (delega):
- Perfetta fusione tra organo giuridico ed ente, in quanto vi è un'immedesimazione del secondo nel primo.
- Esso è legale se è obbligata dalla legge;
- È volontaria se l'ha voluto.
Sistema o ordinamento giuridico
Insieme delle norme giuridiche: complesse e stabili che regolano un gruppo sociale complesso e stabile con determinati fini.
È l'apparato organizzativo che assicura la produzione, l'applicazione e l'osservanza dell'insieme di norme giuridiche vigenti. Quanti più sono i fini che in concreto possono determinare un'aggregazione di individui, tanti saranno gli ordinamenti giuridici. (Pluralità degli ordinamenti)
Tipologia di ordinamenti
- Ordinamenti particolari: in relazione al raggiungimento di varie finalità dirette al soddisfacimento di interessi specifici di natura economica, sportiva, religiosa ecc.… es. Chiesa, associazione...
- Ordinamenti generali o politici: in relazione alla soddisfazione del "bene comune", un'unica finalità onnicomprensiva di tutti i possibili interessi sociali.
- Originari: non derivano la loro sovranità da altri ordinamenti, es. Stato, comunità internazionale.
- Derivati: ripetono i loro poteri da un altro ordinamento ad essi sovraordinato, es. province, regioni, comuni...
La pluralità degli ordinamenti giuridici può causare contrasti e divergenze tra gli stessi. Perciò, lo Stato ha il compito di regolare anche i rapporti tra i diversi ordinamenti.
Lo Stato è dunque un ordinamento giuridico che, attraverso lo "Stato-apparato" (insieme degli organi politici, amministrativi e giurisdizionali che compongono la sua organizzazione), assicura la convivenza e il perseguimento di finalità generali condivise dalla propria "Stato-comunità" (collettività sociale) sia sul piano interno che sul piano esterno.
Esperienza europea e modelli di ordinamento giuridico
Fino a qualche tempo fa si potevano individuare 3 diversi modelli di ordinamento giuridico:
- Common Law
- Civil Law
- Diritto socialista (quest'ultimo, essendo basato sulla teoria di Marx che concepisce il diritto come "sovrastruttura", si allontana molto dalla concezione dello Stato di Diritto).
Ordinamenti di Common Law
- Tipico dei paesi anglofoni.
- La maggior parte delle regole non sono scritte, ma sono contenute in decisioni giurisprudenziali basate su principi tratti dall'esperienza e dalle consuetudini.
- Le regole costituzionali si rifanno ad atti normativi risalenti nel tempo (come la Magna Charta, la Petition of Rights, il Bill of Rights ecc.) e, più spesso, a regole consuetudinarie.
- La sentenza del giudice ha valore normativo ed è quindi fonte di diritto.
- Principio dello "stare decisis" (valore obbligatorio del precedente giurisdizionale):
- Nessun giudice può discostarsi dai principi di diritto affermati in un'altra pronuncia giudiziaria precedente riguardante una fattispecie analoga.
Ordinamenti di Civil Law
- Derivante dal diritto romano.
- La maggior parte delle regole sono di diritto scritto.
- Le Costituzioni sono rigide, scritte e fonti per eccellenza, modificabili solo tramite procedimenti aggravati ("quorum altissimi").
- I conflitti normativi non sono risolti dal giudice ordinario, ma da corti speciali (come la Corte Costituzionale).
- Il potere giudiziario è indipendente dagli altri poteri dello Stato, in funzione di un'imparziale applicazione della legge giuridica scritta.
Fonti del diritto
Atti e fatti giuridici a cui l'ordinamento conferisce la facoltà di produrre norme.
Fonti-atto: quando la norma nasce mediante l'attribuzione a certi organi di potere di creare, integrare, modificare il diritto oggettivo vigente. In genere sono norme contenute in atti.
Fonti-fatto: quando la norma nasce mediante il riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da fatti/comportamenti umani + Atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento. Es. Legge del Parlamento / Regolamenti del Governo.
Il diritto delle fonti è diritto oggettivo. Ogni fonte ha un grado di forza normativa (= capacità di incidere sul sistema giuridico).
Per risolvere le antinomie normative, vi sono essenzialmente 3 principi:
- Di competenza (si riferisce all'organo titolare del potere di emanare le regole e all'oggetto che queste possono investire. Esso si verifica ad esempio con la legge regionale e la legge statale, che sono di pari grado gerarchico ma i loro rapporti reciproci sono regolati dalla diversa sfera di competenza).
- Gerarchico (immaginando di porre le fonti del diritto su un'immaginaria scala gerarchica in base alla loro forza normativa, una norma di diritto non può mai derogare alla regola posta da una fonte situata a un gradino superiore).
- Cronologico (tra norme di pari grado gerarchico, prevale quella entrata in vigore per ultima).
Applicazione nello spazio delle norme
Le norme hanno valore nello spazio secondo il principio di territorialità del diritto (= le norme giuridiche hanno efficacia con riferimento a una collettività di soggetti in relazione a una data area geografica).
Esistono tuttavia alcune eccezioni, per soggetti di nazionalità diversa:
- Extraterritorialità: sulle navi o sugli aerei che si trovano nello spazio territoriale di un altro Stato si applica il diritto dello Stato a cui appartengono.
- Immunità territoriale: alcune zone del territorio di uno Stato sono sottratte al diritto di quest'ultimo (es. aree diplomatiche).
Fonti interne e fonti esterne
- Operano nell'ambito di un determinato ordinamento giuridico.
- Operano in ordinamenti giuridici esterni, ma producono effetti normativi nell'ordinamento giuridico interno (es. trattati internazionali / atti dell'UE).
Fonti di produzione e fonti sulla produzione
La definizione coincide con quella per le fonti del diritto "Atti e fatti giuridici a cui l'ordinamento conferisce la facoltà di produrre norme."
- Governano e disciplinano le fonti di produzione. Esse hanno 3 scopi:
- Identificare le fonti di produzione dell'ordinamento giuridico;
- Determinare i criteri di vigenza delle fonti;
- Definire i criteri di interpretazione delle fonti.
Interpretazione delle norme giuridiche
L'applicazione della norma giuridica a una fattispecie concreta spetta all'attività giurisdizionale. Il giudice, per capire quale sia la norma da applicare a una determinata fattispecie, si serve di alcuni criteri interpretativi:
- Interpretazione letterale (condotta in base al significato lessicale delle parole della norma);
- Interpretazione logica (condotta individuando la coerenza interna della norma);
- Interpretazione analogica (condotta nella ricerca della norma in disposizioni che disciplinano materie o fattispecie analoghe);
- Interpretazione sistematica (dedotta dai principi vigenti nel sistema giuridico complessivo).
Negli ordinamenti giuridici di common law, la sentenza dei giudici è fonte del diritto in quanto è dotata di efficacia erga omnes (= si può imporre nei confronti di tutti).
Escludendo l'eccezione della Corte Costituzionale, negli ordinamenti di civil law la sentenza dei giudici non ha efficacia erga omnes.
Atto, norma e disposizione
Atto normativo: atto giuridico che si articola in enunciati linguistici di senso compiuto.
Disposizione: ognuno degli enunciati linguistici di senso compiuto in cui si articola il testo dell'atto normativo. Ogni disposizione ammette una pluralità di interpretazioni.
Norma giuridica: significato dell'enunciato ricavato dall'interpretazione di una disposizione.
Cap. 2 – Le forme di stato e le forme di governo
Forme di Stato
Espressione che si riferisce ai fini generali che uno Stato si pone di raggiungere e ai valori cui ispira la propria azione. Dunque definisce il rapporto potere-società civile in un dato momento storico.
Forme di governo
Insieme dei modelli di rapporti tra gli organi supremi di uno Stato. In pratica, l'insieme dei modi e dei mezzi con cui lo Stato persegue le sue finalità generali. Le forme di governo vengono costruite in modo coerente alle forme di Stato in cui devono operare. Dunque, ad ogni forma di Stato corrispondono una o più forme di governo compatibili.
Tipologie di forme
- Forme di Stato: (in base alle finalità generali da conseguire)
- Stato patrimoniale;
- Stato assoluto e Stato di polizia;
- Stato liberale;
- Stato totalitario;
- Stato socialista;
- Stato sociale.
- Forme di governo:
- Monarchia assoluta;
- Monarchia costituzionale;
- Forma di governo parlamentare;
- Forma di governo presidenziale, semipresidenziale e direttoriale;
- Forma di governo dittatoriale;
- Forma di governo dello stato socialista.
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