Diritto pubblico: l'ordinamento e lo stato (capitolo 1)
Il diritto disciplina i rapporti tra componenti di una collettività. È necessario solo in presenza di una società. Ha tre funzioni:
- Repressione dei comportamenti socialmente pericolosi (funzione sanzionatoria);
- Allocazione di beni e servizi (Diritto Privato);
- Istituzione e assegnazione dei poteri pubblici (Diritto Pubblico): si basa su coloro che hanno il potere di capire ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, su quali basi vengono scelte le persone che hanno un potere superiore.
La norma giuridica ha i seguenti caratteri:
- Generalità, perché è applicabile a tutti coloro che si ritrovano in quella situazione disciplinata da quella norma;
- Astrattezza, perché la norma non disciplina situazioni concrete ma bensì situazioni astratte;
- Esteriorità, perché la norma è eteronoma rispetto a chi la pone;
- Innovativa, perché la norma innova l’ordinamento;
- Imperatività, perché la norma contiene un precetto (un comando o un divieto), tale precetto viene seguito da un sistema di coercizione: precetto sanzione.
Gli ordinamenti giuridici vengono classificati sulla base di:
- Natura del vincolo associativo: Volontario o necessario;
- Rapporto con il territorio: Territoriali o non territoriali;
- Fini perseguiti: Generali o particolari;
- Rapporti con altri ordinamenti: Indipendenti o derivati.
N.B. per significato pagina 6 manuale.
L'unico ordinamento giuridico con fini generali, necessario, sovrano e territoriale è lo stato. Lo stato è l'organizzazione di un popolo sopra un territorio. Esercita il monopolio della forza legittima e si avvale di un apparato amministrativo. Lo stato nasce con la pace di Westfalia, nel 1648, prima siamo in presenza di un regime patrimoniale. Regime improntato su finalità di carattere personale, tra vassallo e feudatario, privo di un fine generale.
Elementi costitutivi dello stato
- La sovranità;
- Il territorio;
- Il popolo.
La sovranità si intende in una duplice accezione:
- Esterna, definito da: Originarietà = ovvero nessun legame con quello che c’era prima. Indipendenza giuridica (ius excludendi) = nel suo spazio lo stato è esclusivo, ovvero ha il diritto di escludere tutti gli altri.
- Interna, definita dalla: Titolarità della sovranità = ovvero il monopolio della forza legittima, sia sui cittadini che i non cittadini.
N.B. articolo 3 del cittadino della dichiarazione del diritto dell’uomo e del cittadino francese del 1789 (l’origine di ogni sovranità risiede nella nazione). Mentre l’articolo 1 della costituzione italiana, ci dice che la sovranità appartiene al popolo.
Il territorio consta dell’ambito territoriale soggetto alla potestà dello Stato. Esso si compone di:
- Terraferma, quel territorio limitato da confini sia che essi siano naturali o dettati dai trattati nazionali;
- Mare territoriale, rappresenta la parte di mare che appartiene allo Stato. Storicamente si estende a 3 miglia marine, perché era convenzionalmente la gittata massima di un cannone. Nel 1982 esso viene selezionato tutto ciò che è nelle 12 miglia marine. Dopo le 12 miglia marine c’è il mare libero, che non è di nessuno.
- Piattaforma continentale, è la zona di terra non emersa. Sempre per una convenzione internazionale, si ritiene che sia sotto il controllo dello Stato fino a 200 metri. In questa parte la sovranità è parzialmente limitata, perché ha il controllo solo sul fondale di terra, ma il blocco di mare no, perché magari è già nel mare libero.
Il popolo è dato dall’insieme dei soggetti legati allo Stato da un particolare status, tal status è la cittadinanza. Essa è un fascio di diritti e doveri riconosciuto ai cittadini. Il popolo si distingue da:
- Popolazione: è composta da tutti i soggetti che sono residenti sul territorio nazionale in un dato momento storico. All’interno della popolazione riconosciamo gli stranieri residenti in Italia, che non sono popolo. Invece gli italiani che risiedono all’estero, fanno parte del popolo ma non della popolazione.
- Corpo elettorale: è formato da quella particolare fascia di cittadini che gode del diritto di voto. Non tutti i cittadini hanno diritto di voto.
- Nazione, ha un valore filosofico, per nazione si intende una comunità che condivide determinati valori, tradizioni, cultura, lingua, ecc.
La cittadinanza si può acquisire in due modi, secondo:
- Ius sanguinis, per discendenza biologica di almeno uno dei genitori;
- Ius soli, in conseguenza della nascita sul territorio.
Secondo la legge 91/1992, la cittadinanza in Italia si acquisisce con lo ius sanguinis, ovvero la presenza di un genitore italiano anche se la nascita avviene in territorio straniero. In alcune situazioni particolari in Italia vige lo ius soli, quando il bambino nasce in Italia e la cittadinanza dei genitori non si trasmette per ius sanguinis.
Inoltre la cittadinanza si può acquistare per un avvenimento previsto dalla legge oppure da un atto a natura concessiva, in seguito ad una richiesta, e quindi attraverso ius communicatio. La cittadinanza può essere persa automaticamente o per rinuncia. La legge 91/1992 prevede che la cittadinanza possa cadere se un cittadino italiano presta servizio presso un governo straniero e il governo italiano gli intimi di smettere.
Con l’entrata in vigore del trattato di Maastricht sull’Unione europea, 1992, alla cittadinanza italiana si aggiunge la cittadinanza europea, ma essa non è alternativa a quella italiana, ovvero oltre ai diritti e doveri della cittadinanza italiana, il cittadino acquisisce i diritti e doveri della cittadinanza europea.
L’art 15 della dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo, sancisce il diritto di ogni uomo a una cittadinanza e vieta la privazione della cittadinanza per ragioni arbitrarie.
Forme di stato e forme di governo (capitolo 2)
La forma di stato è data dal rapporto che intercorre tra chi detiene il potere di governo (le autorità/governanti) e da chi è soggettato al potere (società civile e cittadini/governati). Le forme di stato sono anche definite come l’insieme di principi e valori cui lo Stato ispira la sua azione. Invece, per forma di governo, si intende la modalità con cui le molteplici funzioni che spettano allo Stato sono distribuite fra i vari organi costituzionali.
Possiamo quindi avere ordinamenti che hanno stessa forma di stato ma diversa forma di governo (Italia e USA, repubbliche ma una parlamentare l’altra presidenziale) oppure stessa forma di governo ma diversa forma di stato (Italia e Inghilterra, entrambe parlamentari, ma una è una monarchia e l’altra una Repubblica).
Le forme di stato sono classificabili secondo:
- La rappresentatività del Capo dello Stato: ovvero Monarchiche e/o Repubblicane;
- La loro evoluzione storica: Classificazione diacronica, classificazione attraverso le diverse epoche storiche, ovvero partendo dal medioevo e vedendo come si sono evoluti i principali stati.
- L’articolazione del potere politico: Classificazione sincronica, sguardo a come il potere è distribuito sul territorio.
Classificazione diacronica
Partendo dal Medioevo vediamo nelle diverse forme di stato si registra una tendenziale crescita della tutela delle situazioni soggettive. Nella classificazione diacronica, distinguiamo:
- Stato assoluto Stato di polizia;
- Stato liberale;
- Stato Autoritario;
- Stato totalitario;
- Stato di democrazia pluralista;
- Stato sociale.
Dal regime patrimoniale allo stato assoluto
Prima dello Stato riconosciamo la presenza dell’ordinamento a regime patrimoniale. Il regime del periodo feudale, è caratterizzato da un rapporto fiduciario tra i feudatari e i vassalli. Non è riconosciuto come uno Stato, poiché non presenta fini universali. Alla base di tale regime sta la stipula di un accordo di natura pattizia, ovvero il perseguimento solo dell’interesse personale e non un interesse sociale. Dato che il sacro romano impero non riesce a garantire sicurezza e difesa, nasce l’assetto feudale, che si basa sulla richiesta di protezione al signore in cambio di servigi. Quest’accordo anche definito incastellamento, è caratterizzato da tre caratteristiche:
- Elemento reale, pezzo di terra concesso;
- Elemento personale, la dichiarazione del vassallo di sottomissione nei confronti del feudatario.
- Elemento giuridico, il feudatario concede il diritto di ius digere al vassallo, permettendo al vassallo di amministrare il pezzo di terra datogli in concessione.
In tale regime manca la politicità, ma è solamente un accordo di natura personale. Gli elementi della statualità vengono raggiunti con la diffusione del potere politico, l’incremento dell’uso del denaro contante e la comparsa di nuovi ceti quali mercanti e banchieri, periodo corrispondente alla pace di Westfalia. Si raggiunge quindi con un ordinamento conosciuto come stato assoluto. Qui troviamo la finalità pubblicistica. In tale ordinamento i poteri si concentrano nelle mani di un singolo, ovvero nella Corona. Tali poteri sono riconosciuti nelle funzioni:
- Legislativa;
- Esecutiva;
- Giudiziaria.
Lo stato assoluto nel tempo, solo in alcuni ordinamenti, si evolve nello stato di polizia, sottospecie dello stato assoluto. Non variano i caratteri di fondo dello stato assoluto, ma si aggiunge la cura del benessere dei sudditi, vediamo l’istituzione dei catasti, di scuole e strutture di supporto ai poveri.
Lo stato liberale
Lo stato liberale è il frutto di esperimenti rivoluzionari. Egli nasce in momenti diversi, in base agli eventi rivoluzionari, quali:
- Il "Bill of rights", in Inghilterra.
- La dichiarazione d’indipendenza americana e la seguente formazione della Costituzione Americana.
- La Rivoluzione Francese e il ruolo centrale del giuramento della palla corda. Dato dalla riunione degli stati generali (nobiltà, clero e terzo stato, ovvero la borghesia), porta alla decisione della formazione della dichiarazione del diritto dell’uomo e del cittadino francese. Il cui articolo 16, afferma la necessità della garanzia dei diritti del cittadino e della separazione dei poteri, per l’affermazione di una costituzione.
Gli atti rivoluzionari portano alla richiesta di partecipazione nelle scelte politiche da parte del popolo. Tale traguardo viene raggiunto con la formazione e presenza di rappresentati dei cittadini nel parlamento.
Questa possibilità non è data a tutti i cittadini, ma bensì solo alla borghesia, che in seguito a tassazioni maggiori, richiede allo stato:
- Libertà per le sue attività economiche;
- Partecipazione a scelte politiche e decisioni sulla tassazione.
Data la presenza solo dei borghesi e non di tutto il popolo nelle scelte politiche, abbiamo uno stato monoclasse. Lo stato richiesto dalla borghesia è uno stato minimo, con finalità garantistiche, cioè che si astenga dall’interferire con i traffici della borghesia, dando quelle garanzie minime che permetta loro di sviluppare i loro commerci. Alla base dello stato liberale, riconosciamo la presenza di quattro caratteri:
- Costituzionalità: documento giuridico ben preciso che afferma la garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo e la separazione dei poteri.
- Giuridicità: la legalità, secondo cui anche il potere è sottoposto alla legge.
- Principio di rappresentatività: almeno uno degli organi chiave del potere pubblico deve essere rappresentativo del popolo.
- Democraticità: le decisioni vengono assunte dal potere di maggioranza, ma al tempo stesso si deve dare la possibilità alla minoranza di esprimersi.
Nel momento in cui nuove classi sociali, fino ad allora escluse dal voto, cominceranno a rivendicare l’esercizio dei diritti politici, lo Stato andrà in crisi dando vita a una nuova fase storico-costituzionale.
Lo stato di democrazia pluralista e lo stato sociale
L’inclusione della classe lavoratrice nei processi decisori porta alla formazione dello stato di democrazia pluralista, anche conosciuto come Stato sociale. Stato che non presenta più il carattere monoclasse, poiché adesso tutte le classi sociali sono rappresentate in parlamento. Ciò diventa possibile grazie al suffragio universale. Avviene quindi un’evoluzione del principio rappresentativo. Siamo quindi, in presenza della massima estensione della partecipazione politica.
Tale stato mantiene alcuni caratteri dello stato liberale, quali:
- La garanzia delle libertà fondamentali;
- Il principio di legalità, secondo cui tutti sono soggetti alla legge.
- La separazione dei poteri.
Cambiamento, dallo Stato liberale a quello sociale, è il passaggio da uno Stato minimo a uno Stato interventistico. Ovvero, lo stato esegue compiti e funzioni per garantire il benessere dei cittadini. Obiettivo è quello di un principio di eguaglianza, tutti devono avere le stesse possibilità.
Lo stato autoritario e lo stato socialista
Le forme di Stato nella loro classificazione sincronica: La classificazione sincronica distingue a seconda dell’esistenza e del livello di autonomia di enti di carattere decentrato, all’interno della struttura ordinamentale unitaria. Criterio di distinzione è la distribuzione della titolarità della sovranità sul territorio. Distinguiamo:
- Un modello teorico di Stato accentrato, dove il potere è riservato al solo livello centrale del governo. È possibile un livello di decentramento, ma ha solo carattere amministrativo. Classico esempio e lo Stato francese con Parigi capitale;
- Un modello di Stato decentrato, dove il potere viene parcellizzato e distribuito sul territorio, permettendo a ciascuno organo di agire autonomamente nell’ambito delle proprie competenze. Corrispondente allo Stato federale e la sua Federazione.
Stato regionale e stato federale
Le forme principali di Stato decentrato, sono:
- Stato federale;
- Stato regionale, improntato a forme di decentramento più blande rispetto lo Stato federale.
Lo Stato regionale è caratterizzato da enti territoriali, con determinate caratteristiche:
- Privi di potere sovrano, tale potere aspetta solo al livello centrale;
- Dotati di autonomia politica;
- Dotati di significative competenze, anche legislative, costituzionalmente garantite.
Le regioni, sono quindi dotate di un’autonomia limitata, in quanto non posso disciplinare liberamente i diritti fondamentali dell’uomo, quindi non possono darsi una costituzione. Le regioni possono però adottare uno statuto, per separare i poteri. Inoltre, le regioni possono avere livelli di autonomia differenziata e inoltre possono coprire solo in parte il territorio nazionale. Particolare attenzione va posta sulla confederazione di Stati, dove non vi è un unico ordinamento sovrano con un’unica costituzione sovrana, ma vi sono tanti Stati autonomi, sovrani ed indipendenti che scelgono liberamente di mettere in comune talune competenze.
La confederazione di Stati è quindi una collaborazione internazionale. Lo Stato federale nasce in America nel 1787, per unire Stati che erano divisi. Inizialmente sotto forma di una struttura confederale, in seguito passata alla struttura federale (pag. 257-258, “Costituzioni”). La “costituzione” iniziale presentava solo la divisione dei poteri, frame of government, e non erano previsti diritti. Tali diritti vengono aggiunti quattro anni dopo nel 1791 con il “Bill of rights”, l’insieme di 10 emendamenti. I diritti vengono aggiunti in seguito poiché nella visione originale un cosi forte spezzettamento del potere sia orizzontale che verticale non permetteva che nessuno potesse del potere.
La Federazione è quindi un’organizzazione retta da una costituzione comune a tutti gli Stati. Tutti gli Stati federali hanno un sistema bicamerale. Il bicameralismo è la regola degli Stati federali, in quanto:
- La camera bassa rappresenta l’intero popolo della federazione, al cui interno siedono i rappresentati di tutto il popolo americano;
- La camera alta rappresenta gli Stati membri della federazione.
Oltre a un sistema bicamerale, riconosciamo un sistema di consiglio. Dove la camera alta è composta dai membri dei governi dei Lander, che non sono rappresentanti ma delegati. Nel modello del consiglio, chi va nella camera alta deve votare in base alla volontà stabilità dal suo governo e non può votare attraverso la sua volontà.
La Federazione e la Confederazione, sono soggetti a diritti diversi:
- Diritto costituzionale: studia gli ordinamenti retti da una Costituzione comune che regola il potere sovrano;
- Diritto internazionale: non esistendo un documento unitario, studia i singoli documenti che regolano il potere di ogni singolo stato, i quali mantengono la loro piena sovranità mettendo in comune alcune specifiche competenze previste dal trattato internazionale che dà vita a tale organizzazione.
N.B. L’Europa è un terreno di confine tra Confederazione e Federazione, data la presenza di caratteri ambigui.
Lo Stato federale presenta i seguenti caratteri principali:
- Ordinamento costituzionale unitario, è presente una costituzione per tutti gli Stati;
- Riconoscimento e tutela costituzionale degli Stati membri e delle loro funzioni. I poteri dei singoli Stati sono definiti dalla Costituzione;
- Subordinazione degli Stati membri alla Costituzione federale. Gli Stati non possono fare quello che non è scritto nella costituzione;
- Conflitti tra Stati membri risolti da un organo federale. Eventuali conflitti sono risolti non da un organo dello Stato ma da
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