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I caratteri della Costituzione e i suoi fondamentali

(Lez.4, Istituzioni di diritto pubblico, Unipegaso

2021-2022, LMG-01)

Storia della Costituzione.

 Il 2 giugno del 1946 ci funil referendum istituzionale e l’elezione della

 Assemblea Costituente.

Il referendum segnò il 54 per cento di voti per la scelta dello Stato

 repubblicano in luogo della monarchia. Una scelta immodificabile.

Qualora si volesse modificare la Costituzione lo si può fare tranne che

cambiare la Repubblica per ritornare allo Stato monarchico (art.139).

L’assemblea costituente che doveva redigere la Costituzione fu eletta

 con sistema proporzionale. Furono assegnati 556 seggi con 31 collegi

elettorali e rappresentava tutte le forze del Comitato di Liberazione

Nazionale.

Le forze maggiori erano: Democrazia Cristiana (37x100 dei voti), il

 Partito Socialista (20,7 x100), il Partito Comunista (18,9 x100).

La Costituente fu sciolta nel 1948 dopo la votazione della Costituzione

 con 458 voti a favore.

La Costituzione fu approvata il 22 dicembre del 1947, promulgata dal

 capo provvisorio dello Stato Enrico de Nicola il 27 dicembre del 47,

entrata in vigore il 1 gennaio del 1948.

I caratteri della Costituzione.

 139 articoli (5 abrogati: 115, 124, 128, 129, 130) divisi in 4 sezioni.

 Principi fondamentali (artt. 1-12), diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-

 54), ordinamento della Repubblica (artt. 55-139), disposizioni transitorie

e finali (artt. I-XVIII).

Abbiamo dunque una dialettica tra le libertà individuali e gli equlibri

 costituzionali.

La Corte Costituzionale ha sottratto in via pretoria i principi

 fondamentali dal processo di revisione costituzionale formando così un

limite implicito.

La Costituzione è:

1.Scritta, tipico degli ordinamenti continentali (Civil Law).

2.Rigida, rispetto allo Statuto Albertino non può essere modificata da

una legge ordinaria, questo per tutelare le minoranze dalla

maggioranza. La Costituzione può essere modificata solo attarverso la

procedura di cui all’art.138 che individua allo scopo un consenso

necessariamente a maglie larghe in Parlamento.

3.Lunga, copre una vasta gamma di poteri da disciplinare e dunque non

si limita ad enunciare soltanto dei principi.

4.Votata, dall’Assemblea Costituente.

5.Democratica.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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