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SITUAZIONI GIURIDICHE E RAPPORTI GIURIDICI

Funzione del diritto: ordinare gli interessi umani, secondo valori e obiettivi prevalenti nella società necessaria una

graduatoria di interessi diversi, che fanno capo a diversi soggetti del diritto = possibilità di risolvere conflitti e

regolare comportamenti

Attribuzione di situazioni (o posizioni) giuridiche soggettive, perché appartenenti a “soggetti” (protagonisti del

diritto) = espressione del modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, conformemente alla graduatoria

degli interessi

 Situazioni giuridiche attive: esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare sull’interesse di altri soggetti

(es. proprietà o diritto personale di godimento)

 Situazioni giuridiche passive: esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto all’interesse di

altri soggetti suo dovere o obbligo

Situazioni giuridiche attive

 

Diritto soggettivo: più importante situazione giuridica attiva potere di agire nel proprio interesse, o di

pretendere che qualcun altro tengo un comportamento determinato, nell’interesse del titolare del diritto

(es. proprietà, credito, diritto all’onore…).

o Contenuto = tipo di poteri dati al titolare e tipo di interessi che egli può realizzare

o Riserva al suo titolare uno spazio di autonomia di giudizio e di decisione possibile valutare quale

sia il proprio interesse e quale il modo migliore di perseguirlo

 Diritto potestativo: (sottospecie di diritto soggettivo) potere di incidere su situazioni soggettive altrui senza

che il titolare della situazione incisa possa impedirlo

 Facoltà: possibilità riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento, che è

compreso nel contenuto del diritto, ma non lo esaurisce contenuto del diritto soggettivo = somma delle

varie facoltà del titolare ( libertà d’azione e di scelta)

 Aspettativa: posizione di chi ha attualmente NON una situazione attiva (es. diritto soggettivo), ma ha la

prospettiva di acquistarla se si verifica un determinato evento:

o Di fatto: il diritto non la protegge, non offre rimedio per garantire che si trasformi nella situazione

soggettiva attesa (es. nipote unico erede di un anziano ricco)

o Di diritto: posizione del titolare protetta con rimedi legali contro eventi capaci di deluderla

(obbligazione assunta con condizione)

 Interesse legittimo: situazione attiva del privato esposto all’esercizio di un potere della pubblica

amministrazione, suscettibile di toccare il suo interesse diritto di pretendere che vengono rispettate le

norme giuridiche che regolano l’azione della pubblica amministrazione (= interesse pubblico e privato) –

pretesa di legittimità annullamento atti illegittimi lesivi del suo interesse

Es. concorso irregolare – il privato non può pretendere di vincere il concorso, ma può chiedere che venga

annullato e sia ripetuto in condizioni di regolarità

Es. socio che fa annullare la deliberazione dell’assemblea presa in modo irregolare – interesse del socio e

della società

 Interesse collettivo o “diffuso”: situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali nello

stesso tempo ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti

Es. posizione dei consumatori rispetto a pubblicità ingannevoli o di abitanti di un luogo minacciato

dall’inquinamento

Posizione inizialmente riconosciuta dal giudice (ammesse le azioni promosse da organizzazioni finalizzate alla

tutela di interessi collettivi – es. associazioni ambientalistiche) intervento del legislatore; in ambiti

settoriali (organizzazioni di consumatori possono promuovere iniziative legali contro pratiche commerciali

scorrette), poi a raggio più ampio (associazioni di promozione sociale possono agire in giudizio contro atti e

fatti lesivi degli interessi collettivi che perseguono !azioni di classe: strumento per la tutela collettiva dei

“diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti”)

Situazioni passive:

 Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui, soprattutto se “assoluto”:

o Carattere generale

o Carattere negativo

 Obbligo: vincolo imposto all’azione del titolare (obbligato o debitore), nell’interesse di chi ha un diritto

soggettivo relativo

o Carattere individuale

o Carattere positivo (prevalentemente) o negativo

 

Soggezione: situazione passiva corrispondente al diritto potestativo grava su chi si trova esposto al diritto

potestativo altrui (quindi a subire modifiche di qualche propria situazione giuridica senza poterlo impedire)

Es. datore di lavoro – diritto potestativo del dipendente di dare le dimissioni

 Responsabilità: situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze svantaggiose previste dalle norme

in relazione a qualche suo comportamento o posizione casi più importanti: sanzioni per illeciti

o Civile: sanzione = nascita nuova situazione passiva

o Oggettiva: non deriva da un illecito

o Responsabilità patrimoniale del debitore: il debitore inadempiente risponde con tutti i suoi beni per

inadempimento

Situazioni ibride

 Potestà: complesso di poteri attribuiti ad un soggetto, che deve esercitarli nell’interesse altrui (es. potestà

genitoriale) diritto potestativo + controlli esterni sull’interesse

 Onere: situazione di chi deve tenere un determinato comprotamento per avere la possibilità di utilizzare

qualche situazione attiva obiettivo – realizzazione dell’interesse del soggetto + vincolo all’azione

N.b. ≠ obbligo: con l’inosservanza non compie un illecito e non incorre in responsabilità, ma rinuncia ad un

vantaggi9o

Status: complesso di situazioni giuridiche, attive e passive, che spettano al soggetto in virtù di qualche sua qualità o

collocazione sociale 

- Cittadino – nazionalità = situazioni giuridiche attive e passive status di diritto pubblico

- Coniuge, genitore, socio, imprenditore status di diritto privato

Ricorda: definizioni e classificazioni delle situazioni giuridiche hanno carattere puramente convenzionale (il

linguaggio stesso delle norme spesso è incoerente) semplificazione del discorso: riassunto “artificiale” della realtà

del diritto = comprensione delle conseguenze che le norme ricollegano ai fatti:

Fatti = “cosa” / Situazioni giuridiche = “nome”

Il nome segue la cosa

Rapporto giuridico: relazione tra situazione giuridica attiva e corrispondente situazione giuridica passiva e i rispettivi

titolari soggetto attivo e passivo = parti: ogni parte rispetto all’altra è detta controparte

Parte: centro di interessi omogenei nell’ambito del rapporto una o più persone

- Rapporto semplice: singola situazione attiva e singola situazione passiva

- Rapporto complesso: a ciascuna delle parti fa capo un insieme di situazioni diverse, attive e passive,

collegate tra loro (es. locazione)

Il rapporto giuridico presuppone almeno due parti:

- Rapporto bilaterale: due sole parti

- Rapporto plurilaterale: più di due parti 

Terzi: chiunque non sia parte di un rapporto giuridico regola generale: ciò che accade nell’ambito di un rapporto

normalmente tocca solo le situazioni giuridiche delle parti di esso, e non tocca le situazioni dei terzi estranei ad esso

 notevoli eccezioni: può accadere che ci sia qualche terzo, cui il rapporto tra le parti non è indifferente

FATTI, ATTI ED EFFETTI GIURIDICI 

Effetti giuridici: mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti creazione, modificazione o

estinzione di situazioni giuridiche. Si producono quando c’è una “causa”- fattispecie giuridica:

 

Corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta (norma) la fattispecie concreta produce gli

effetti giuridici che la norma prevede, in relazione alla fattispecie astratta descritta dalla norma

 

Fattispecie concreta produce effetti giuridici: giuridicamente rilevante la stessa può essere rilevante in

relazione a diverse norme diverse serie di effetti giuridici

 La fattispecie “causa” l’effetto giuridico solo perché le norme lo stabiliscono, in base a una valutazione di

opportunità politica, non in base ad un rapporto di causalità naturale

 La fattispecie può essere

a. Semplice 

b. Complessa – vari elementi combinati tra loro fattispecie a formazione progressiva: gli elementi si

realizzano in una sequenza temporale di lunghezza variabile (completa solo quando l’ultimo si è

realizzato)

Fatti giuridici: eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e

consapevolezza umane:

 Eventi che si determinano esclusivamente nella sfera fisica e biologica

 Eventi riconducibili a un’attività umana, quando questa sia irrilevante per il prodursi dell’effetto giuridico

considerato

Atti giuridici: azioni umane, sostenute da un certo grado di consapevolezza e intenzionalità, la cui rilevanza giuridica,

dipende specificamente dalla presenza di questo fattore umano

 

Atti negoziali: consapevolezza e intenzionalità al più alto grado di intensità – effetti giuridici importanti si

basano sulla volontà dell’autore:

 Volontà di compiere l’atto

 Volontà di produrre proprio gli effetti giuridici che le norme ricollegano all’atto

Maggiori possibilità di mettere in discussione i suoi efftti

 

Atti non negoziali: grado di consapevolezza e intenzionalità basso volontà di compiere l’atto, ma NON di

creare gli effetti giuridici che l’atto produrrà (es. confessione e pagamento)

Atti - funzione rappresentativa o comunicativa (salvo casi marginali) dichiarazione: contenuto connesso agli

effetti giuridici dell’atto:

- Dichiarazione di volontà: manifestazione della volontà dell’autore, rivolta ad uno scopo, che, nei casi più

importanti, è produrre effetti giuridici (: atto negoziale). Es. contratti, testamenti, matrimoni…

atti negoziali

- Dichiarazione di scienza: rappresentazione e comunicazione di una realtà, così come conosciuta dal

 

dichiarante la volontà del dichiarane può venire in gioco, ma non come volontà degli effetti dell’atto

eventuali discrepanze tra effetti voluti ed effetti prodotti è irrilevante

Atti non negoziali

 Atti patrimoniali: incidono su situazioni di tipo economico. Es. contratti, rinuncia al credito…

o Atti onerosi: tutte le parti coinvolte sostengono un sacrificio economico, e correlativamente

ricevono un vantaggio economico. Es. compravendita

o Atti gratuiti: solo una delle parti sostiene un sacrificio economico, l’altra ottiene un vantaggio senza

affrontare un corrispondente sacrificio. Es. donazione

 Atti non patrimoniali: riguardano situazioni giuridiche di tipo prevalentemente non economico. Es.

matrimonio

N.b.: testamento = atto fondamentalmente patrimoniale, ma può anche avere contenuti non patrimoniali

 Atti a causa di morte: producono i loro effetti solo in relazione alla morte dell’autore dell’atto, che lo ha

compiuto in vista di questo evento

 Atti fra vivi: producono effetti senza presupporre la morte del loro autore

 Atti unilaterali: formati dalla dichiarazione di una sola parte. Es. testamento, accettazione eredità,

promessa, rinuncia

 Atti bilaterali: formati da dichiarazioni di entrambe le parti coinvolte

 Atti plurilaterali: formati da dichiarazioni di tre o più parti, con interessi contrastanti o comuni

 Atti collegiali: atti di un’organizzazione, formati dalle dichiarazioni di più persone che compongono un

 

organo interno di essa espressione della volontà di approvare o no una deliberazione: voto

deliberazione approvata riferita all’intera assemblea, non ai singoli

Spesso un atto risulta dalla combinazione di più atti, preparatori e strumentali rispetto all’atto finale 

Ricorda: definizioni e classificazioni degli atti hanno valore relativo, con ampi margini di incertezza e opinabilità

strumenti convenzionali per riassumere le discipline degli atti (categoria-disciplina)

Attività giuridica: continuo e incessante compimento di atti giuridici 

- Privata: svolta dai privati o da enti pubblici che agiscono su un piano di parità con le proprie controparti

autonomia privata: potere dei soggetti di creare e conformare le proprie situazioni giuridiche liberamente,

secondo la propria volontà, i propri interessi e i propri gusti – compimento di negozi giuridici

Es. compravendita e espropriazione: passaggio di proprietà, Ma uno è un atto di autonomia privata, l’altro

no

- Pubblica: atti giuridici regolati dal diritto pubblico; NON autonoma, ma vincolata dal fine o interesse

pubblico, assegnato dalle norme a ciascuna pubblica autorità perché lo persegua

N.b. anche nel diritto privato esistono atti non autonomi, rispetto cui l’autore non è libero di

autodeterminarsi, ma è vincolato nel suo comportamento

Sviluppo storico dell’autonomia privata valore polittico: libertà del cittadino nei confronti del potere pubblico

I. Lotte contro l’assolutismo – rivoluzioni borghesi e liberali del XVIII e XIXI secolo

II. Avvento del capitalismo – rivendicazione libertà di iniziativa economica

III. Età del liberalismo – confini estremamente ampi all’autonomia privata

IV. Novecento – crescente intervento statale nell’economia + intenso controllo pubblico sulle attività di

produzione e circolazione della ricchezza progressiva restrizione ad opera del potere pubblico (!

Ambito economico): restrizione autonomia privata, promozione autonomia di gruppi e formazioni sociali

(es. lavoratori vs datore) = autonomia individuale collettiva: restrizione spazi di autonomia delle

persone + allargamento stessi spazi (nelle organizzazioni i singoli perseguono e raggiungono obiettivi

impossibili da raggiungere da soli) = presupposto attuazione principio di sussidiarietà

L’autonomia privata si esplica anche al di fuori dell’ambito economico, in modi diversi a seconda dei

settori e, all’interno degli stessi settori, a seconda dell’atteggiamento delle no

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher val3ntina26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ferrante Edoardo.
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