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I BENI E IL PATRIMONIO

Diritto soggettivo - realizzazione di un interesse del titolare interesse: tensione verso un bene (entità capace di soddisfare i bisogni umani)

Interesse dell'ordinamento - connessione non conflittuale tra soggetti e bene

Problema della ridistribuzione dei beni: tecnica dell'ordinamento per distribuire le risorse in maniera non bellicosa/aggressiva, data l'ineliminabile conflittualità

Bene:

  • In senso generico: qualsiasi entità capace di soddisfare bisogni (e quindi realizzare interessi) umani
  • Art. 810 "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti"
  • Può formare oggetto di diritti solo ciò su cui sia immaginabile un conflitto di interessi (che si risolve attribuendo il diritto a uno e negandolo all'altro)
  • Non sono beni le entità su cui non si creano conflitti di interessi a causa della loro natura
Sovrabbondanza considerati “comuni a tutti” (es. aria e acqua del mare) b. Impossibilità di appropriazione considerati irraggiungibili (es. minerali al centro della terra)
N.. le energie naturali sono considerate beni solo se hanno valore economico – Art. 814
Beni e cose:
  cose: porzioni di materia ma esiste materia anche non tangibile né visibile- Legge – concezione restrittiva: beni materiali
  Giuristi – bene: qualsiasi entità utile all’uomo, materiale o immateriale, purché suscettibile di aprire conflittisi interessi regolabili dal diritto
    Beni materiali: cose capaci di formare oggetti del diritto
    Beni immateriali: entità diverse dalle cose, utili all’uomo e suscettibili di aprire conflitti di interessi regolabili da diritto hanno un valore economico (es. diritto di credito, marchio di fabbrica…)
    Beni immobilio In natura: tutto ciò che naturalmente o artificialmente è

incorporato al suolo (suolo, sorgenti, corsi d'acqua, altre costruzioni) – Art. 812, c. 2o

Per destinazione: mulini, bagni e altri edifici saldamente assicurati alla riva o all'alveo e destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione – Art. 812, c. 2

Beni mobili: individuazione in via residuale – Art. 812, c. 3

Mobili

Immobili

Valore economico

Notevole o discreto

Generalmente limitato

Rilevanza sociale

Si (definiscono l'ambiente in cui vive l'uomo)

No

Rintracciabilità

Facile – staticità

Difficile – dinamismo

Differenze nel trattamento giuridico:

  • Possibilità di uso degli immobili da parte dei privati soggette a limiti (per le norme) più stretti
  • Per gli immobili esiste una speciale organizzazione pubblica per l'accertamento e la documentazione della loro consistenza: il catasto (uffici tecnici erariali)
  • Richieste formalità più rigorose per la circolazione degli immobili
Circolazione immobiliare soggetta a pubblicità- Possibile che un mobile non appartenga a nessuno (res nullius), impossibile che un immobile non appartenga a nessuno: immobili vacanti Stato – Art. 827 Beni mobili registrati: di grandi dimensioni, con un certo valore economico, in numero grande ma limitato circolazione controllabile attraverso meccanismi di registrazione e pubblicità delle vicende che li riguardano, fondati sull'iscrizione in pubblici registri (Art. 815)- Autoveicoli- Navi (ogni tipo di imbarcazione)- Aeromobili Universalità di mobili: complessi di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (es. serie completa di francobolli, enciclopedia in x volumi...) è possibile disporne (Art. 816, c. 2)a. Come complesso unitario in un unico attob. Con atti diversi dei singoli beni che la compongonoDalla definizione dell'Art. 816 – il patrimonio come tale Non è

un’universalità: raggruppa una pluralità di coseche però NON hanno una destinazione unitaria

Il trattamento giuridico dell’universalità di mobili si distacca da quello normalmente previsto per i beni mobili inmateria di usucapione, azione di manutenzione a tutela del possesso e possesso vale titolo

Caso discusso di universalità – azienda: insieme di beni ma non solo mobili (può comprendere mobili, immobili emobili registrati) universalità omnicomprensiva: ha una destinazione unitaria ma attraversa le tre categoriedei beni complesso di beni: universalità di cose, suscettibili dell’interesse di appropriazione, chel’imprenditore finalizza per esercitare l’attività di impresa

Beni divisibili: possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni, ciascuna delle quali mantiene la funzioneeconomica del bene originario, anche se in misura quantitativamente ridotta (es.

(appezzamento)

 Beni indivisibili: non possono materialmente o economicamente essere divisi (es. animale vivo, quadro)

Lo stesso bene può essere divisibile o indivisibile a seconda delle circostanze (es. appartamento fatto in un modo o in un altro)

 Beni consumabili: si esauriscono immediatamente con l'uso (es. cibo, denaro)

 Beni inconsumabili: sono suscettibili di un uso continuato o ripetuto (es. automobile, televisore)

 Beni fungibili (o di genere): identici, per qualità, ad altri beni dello stesso genere conta la quantità (es. barile di benzina, auto nuova)

 Beni infungibili (o di specie): non sostituibili indifferentemente con altri beni per la presenza di apprezzabili particolarità qualitative (es. immobili, auto usata)

Pertinenze: cose (accessorie) destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa (principale) –Art. 817 vincolo pertinenziale – tendenzialmente nasce per iniziativa del proprietario

della cosa principale, può nascere anche per iniziativa di chi ha sulla cosa principale un altro diritto reale

  • Fra due mobili
  • Fra due immobili
  • Fra un mobile e un immobile

Il proprietario è libero di trasferire la pertinenza insieme con la cosa principale o separatamente se separatamente deve dirlo esplicitamente (Art. 818)

Problemi possono nascere se la pertinenza appartiene a persona diversa dal proprietario della cosa principale e questi la vende senza escludere la pertinenza regolamentazione con Art. 819: "La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri."

Frutti: beni prodotti da altri beni ("fruttiferi")

  • Naturali:

“quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo” – Art. 820, c. 1

Spettano al proprietario della cosa fruttifera, salvo casi particolari – Art. 821, c. 1 (es. i frutti della terra data in affitto spettano all’affittuario).

Finché non sono separati dalla cosa fruttifera si dicono pendenti e vengo identificati come cosa futura (Art.820, c. 2)

- Civili: quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (Art. 820, c. 3)

 Beni pubblici: Ordinamento favorevole all’accumulo privato di ricchezza protezione della proprietà privata: sempre limitata e mai negata del tutto ci sono beni che appartengono allo stato e, in virtù della loro importanza (ratio), non possono non appartenere allo Stato (inteso come stato persona): demanio necessario beni statali≠ demanio accidentale→ quei beni appartenenti allo stato che però non devono

Il demanio pubblico è regolato da una legge ordinaria - Requisiti dei beni pubblici: - Appartenenza allo Stato (r. soggettivo) - Destinazione: soddisfacimento degli interessi generali della collettività (r. oggettivo) Suddivisione: a) Beni demaniali - inalienabili (es. spiagge, porti, aeroporti, fiumi, laghi...) b) Beni patrimoniali indisponibili - vincolo di destinazione: "non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano" (Art. 828, c. 2) Se ne occupa il codice civile (Art. 822 e segg.) + leggi speciali di diritto amministrativo Art. 823 - I beni statali sono inalienabili Patrimonio pubblico: beni che non sono necessariamente pubblici ma che hanno un regime particolare se sono dello Stato vi rientrano i beni immobili vacanti - Art. 827: immobile inteso come bene di particolare delicatezza ambientale ed economica, deve avere sempre un proprietario N.b.:Se un ente pubblico possiede un bene, che però non è destinato all'interesse pubblico, questo si chiama bene patrimoniale disponibile non è assoggettato ad un regime giuridico speciale, è sottoposto alle stesse regole valide per i beni privati. - Beni privati: si individuano in via residuale "Nuovi beni": termine che si utilizza per identificare cose o entità che da poco si considerano, appunto, "beni" in realtà ad essere nuova è la sensibilità sociale e politica che si sviluppa intorno a interessi umani (es. riservatezza e identità personale) e sono nuove le norme giuridiche che predispongono mezzi per la loro tutela sono nuovi interessi, ora protetti da norme e quindi divenuti nuovi beni in senso giuridico. - Beni e diritti: entrambi creati dalle norme - Beni: oggetto dei diritti - Diritti: elemento di mediazione fra i soggetti e i beni Talvolta, quando il bene è immateriale, possono

coincidere – es. credito Patrimonio: complesso delle situazioni giuridiche attive e passive di una persona entità dinamica, che mutacontinuamente con il mutare, qualitativo e quantitativo, delle situazioni giuridiche di tipo economico del titolare, pereffetto dei fatti e degli atti giuridici- cose materiali + beni immateriali - elementi passivi + elementi attivi patrimonio netto: attivo meno passivo

A volte il termine può essere utilizzato in senso più largo: tutte le situazioni giuridiche del titolare, incluse quelle noneconomiche (“patrimonio della persona”) tutti hanno un patrimonio in senso giuridico

LE VICENDE DEI DIRITTI E LA CIRCOLAZIONEGIURIDICA

Le vicende dei diritti: movimenti e cambiamenti dei diritti, cioè effetti giuridici determinati da una fattispecie

Dal punto di vista del diritto:

  • Nascita
  • Trasferimento
  • Estinzione

Dal punto di vista del titolare:

  • Acquisto
  • Perdita

Acquisto dei diritti: v

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher val3ntina26 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ferrante Edoardo.