SITUAZIONI GIURIDICHE E RAPPORTI GIURIDICI
Funzione del diritto: ordinare gli interessi umani, secondo valori e obiettivi prevalenti nella società necessaria una
graduatoria di interessi diversi, che fanno capo a diversi soggetti del diritto = possibilità di risolvere conflitti e
regolare comportamenti
Attribuzione di situazioni (o posizioni) giuridiche soggettive, perché appartenenti a “soggetti” (protagonisti del
diritto) = espressione del modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, conformemente alla graduatoria
degli interessi
Situazioni giuridiche attive: esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare sull’interesse di altri soggetti
(es. proprietà o diritto personale di godimento)
Situazioni giuridiche passive: esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto all’interesse di
altri soggetti suo dovere o obbligo
Situazioni giuridiche attive
Diritto soggettivo: più importante situazione giuridica attiva potere di agire nel proprio interesse, o di
pretendere che qualcun altro tengo un comportamento determinato, nell’interesse del titolare del diritto
(es. proprietà, credito, diritto all’onore…).
o Contenuto = tipo di poteri dati al titolare e tipo di interessi che egli può realizzare
o Riserva al suo titolare uno spazio di autonomia di giudizio e di decisione possibile valutare quale
sia il proprio interesse e quale il modo migliore di perseguirlo
Diritto potestativo: (sottospecie di diritto soggettivo) potere di incidere su situazioni soggettive altrui senza
che il titolare della situazione incisa possa impedirlo
Facoltà: possibilità riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento, che è
compreso nel contenuto del diritto, ma non lo esaurisce contenuto del diritto soggettivo = somma delle
varie facoltà del titolare ( libertà d’azione e di scelta)
Aspettativa: posizione di chi ha attualmente NON una situazione attiva (es. diritto soggettivo), ma ha la
prospettiva di acquistarla se si verifica un determinato evento:
o Di fatto: il diritto non la protegge, non offre rimedio per garantire che si trasformi nella situazione
soggettiva attesa (es. nipote unico erede di un anziano ricco)
o Di diritto: posizione del titolare protetta con rimedi legali contro eventi capaci di deluderla
(obbligazione assunta con condizione)
Interesse legittimo: situazione attiva del privato esposto all’esercizio di un potere della pubblica
amministrazione, suscettibile di toccare il suo interesse diritto di pretendere che vengono rispettate le
norme giuridiche che regolano l’azione della pubblica amministrazione (= interesse pubblico e privato) –
pretesa di legittimità annullamento atti illegittimi lesivi del suo interesse
Es. concorso irregolare – il privato non può pretendere di vincere il concorso, ma può chiedere che venga
annullato e sia ripetuto in condizioni di regolarità
Es. socio che fa annullare la deliberazione dell’assemblea presa in modo irregolare – interesse del socio e
della società
Interesse collettivo o “diffuso”: situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali nello
stesso tempo ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti
Es. posizione dei consumatori rispetto a pubblicità ingannevoli o di abitanti di un luogo minacciato
dall’inquinamento
Posizione inizialmente riconosciuta dal giudice (ammesse le azioni promosse da organizzazioni finalizzate alla
tutela di interessi collettivi – es. associazioni ambientalistiche) intervento del legislatore; in ambiti
settoriali (organizzazioni di consumatori possono promuovere iniziative legali contro pratiche commerciali
scorrette), poi a raggio più ampio (associazioni di promozione sociale possono agire in giudizio contro atti e
fatti lesivi degli interessi collettivi che perseguono !azioni di classe: strumento per la tutela collettiva dei
“diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti”)
Situazioni passive:
Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui, soprattutto se “assoluto”:
o Carattere generale
o Carattere negativo
Obbligo: vincolo imposto all’azione del titolare (obbligato o debitore), nell’interesse di chi ha un diritto
soggettivo relativo
o Carattere individuale
o Carattere positivo (prevalentemente) o negativo
Soggezione: situazione passiva corrispondente al diritto potestativo grava su chi si trova esposto al diritto
potestativo altrui (quindi a subire modifiche di qualche propria situazione giuridica senza poterlo impedire)
Es. datore di lavoro – diritto potestativo del dipendente di dare le dimissioni
Responsabilità: situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze svantaggiose previste dalle norme
in relazione a qualche suo comportamento o posizione casi più importanti: sanzioni per illeciti
o Civile: sanzione = nascita nuova situazione passiva
o Oggettiva: non deriva da un illecito
o Responsabilità patrimoniale del debitore: il debitore inadempiente risponde con tutti i suoi beni per
inadempimento
Situazioni ibride
Potestà: complesso di poteri attribuiti ad un soggetto, che deve esercitarli nell’interesse altrui (es. potestà
genitoriale) diritto potestativo + controlli esterni sull’interesse
Onere: situazione di chi deve tenere un determinato comprotamento per avere la possibilità di utilizzare
qualche situazione attiva obiettivo – realizzazione dell’interesse del soggetto + vincolo all’azione
N.b. ≠ obbligo: con l’inosservanza non compie un illecito e non incorre in responsabilità, ma rinuncia ad un
vantaggi9o
Status: complesso di situazioni giuridiche, attive e passive, che spettano al soggetto in virtù di qualche sua qualità o
collocazione sociale
- Cittadino – nazionalità = situazioni giuridiche attive e passive status di diritto pubblico
- Coniuge, genitore, socio, imprenditore status di diritto privato
Ricorda: definizioni e classificazioni delle situazioni giuridiche hanno carattere puramente convenzionale (il
linguaggio stesso delle norme spesso è incoerente) semplificazione del discorso: riassunto “artificiale” della realtà
del diritto = comprensione delle conseguenze che le norme ricollegano ai fatti:
Fatti = “cosa” / Situazioni giuridiche = “nome”
Il nome segue la cosa
Rapporto giuridico: relazione tra situazione giuridica attiva e corrispondente situazione giuridica passiva e i rispettivi
titolari soggetto attivo e passivo = parti: ogni parte rispetto all’altra è detta controparte
Parte: centro di interessi omogenei nell’ambito del rapporto una o più persone
- Rapporto semplice: singola situazione attiva e singola situazione passiva
- Rapporto complesso: a ciascuna delle parti fa capo un insieme di situazioni diverse, attive e passive,
collegate tra loro (es. locazione)
Il rapporto giuridico presuppone almeno due parti:
- Rapporto bilaterale: due sole parti
- Rapporto plurilaterale: più di due parti
Terzi: chiunque non sia parte di un rapporto giuridico regola generale: ciò che accade nell’ambito di un rapporto
normalmente tocca solo le situazioni giuridiche delle parti di esso, e non tocca le situazioni dei terzi estranei ad esso
notevoli eccezioni: può accadere che ci sia qualche terzo, cui il rapporto tra le parti non è indifferente
FATTI, ATTI ED EFFETTI GIURIDICI
Effetti giuridici: mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti creazione, modificazione o
estinzione di situazioni giuridiche. Si producono quando c’è una “causa”- fattispecie giuridica:
Corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta (norma) la fattispecie concreta produce gli
effetti giuridici che la norma prevede, in relazione alla fattispecie astratta descritta dalla norma
Fattispecie concreta produce effetti giuridici: giuridicamente rilevante la stessa può essere rilevante in
relazione a diverse norme diverse serie di effetti giuridici
La fattispecie “causa” l’effetto giuridico solo perché le norme lo stabiliscono, in base a una valutazione di
opportunità politica, non in base ad un rapporto di causalità naturale
La fattispecie può essere
a. Semplice
b. Complessa – vari elementi combinati tra loro fattispecie a formazione progressiva: gli elementi si
realizzano in una sequenza temporale di lunghezza variabile (completa solo quando l’ultimo si è
realizzato)
Fatti giuridici: eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e
consapevolezza umane:
Eventi che si determinano esclusivamente nella sfera fisica e biologica
Eventi riconducibili a un’attività umana, quando questa sia irrilevante per il prodursi dell’effetto giuridico
considerato
Atti giuridici: azioni umane, sostenute da un certo grado di consapevolezza e intenzionalità, la cui rilevanza giuridica,
dipende specificamente dalla presenza di questo fattore umano
Atti negoziali: consapevolezza e intenzionalità al più alto grado di intensità – effetti giuridici importanti si
basano sulla volontà dell’autore:
Volontà di compiere l’atto
Volontà di produrre proprio gli effetti giuridici che le norme ricollegano all’atto
Maggiori possibilità di mettere in discussione i suoi efftti
Atti non negoziali: grado di consapevolezza e intenzionalità basso volontà di compiere l’atto, ma NON di
creare gli effetti giuridici che l’atto produrrà (es. confessione e pagamento)
Atti - funzione rappresentativa o comunicativa (salvo casi marginali) dichiarazione: contenuto connesso agli
effetti giuridici dell’atto:
- Dichiarazione di volontà: manifestazione della volontà dell’autore, rivolta ad uno scopo, che, nei casi più
importanti, è produrre effetti giuridici (: atto negoziale). Es. contratti, testamenti, matrimoni…
atti negoziali
- Dichiarazione di scienza: rappresentazione e comunicazione di una realtà, così come conosciuta dal
dichiarante la volontà del dichiarane può venire in gioco, ma non come volontà degli effetti dell’atto
eventuali discrepanze tra effetti voluti ed effetti prodotti è irrilevante
Atti non negoziali
Atti patrimoniali: incidono su situazioni di tipo economico. Es. contratti, rinuncia al credito…
o Atti onerosi: tutte le parti coinvolte sostengono un sacrificio economico, e correlativamente
ricevono un vantaggio economico. Es. compravendita
o Atti gratuiti: solo una delle parti sostiene un sacrificio economico, l’altra ottiene un vantaggio senza
affrontare un corrispondente sacrificio. Es. donazione
Atti non patrimoniali: riguardano situazioni giuridiche di tipo prevalentemente non economico. Es.
matrimonio
N.b.: testamento = atto fondamentalmente patrimoniale, ma può anche avere contenuti non patrimoniali
Atti a causa di morte: producono i loro effetti solo in relazione alla morte dell’autore dell’atto, che lo ha
compiuto in vista di questo evento
Atti fra vivi: producono effetti senza presupporre la morte del loro autore
Atti unilaterali: formati dalla dichiarazione di una sola parte. Es. testamento, accettazione eredità,
promessa, rinuncia
Atti bilaterali: formati da dichiarazioni di entrambe le parti coinvolte
Atti plurilaterali: formati da dichiarazioni di tre o più parti, con interessi contrastanti o comuni
Atti collegiali: atti di un’organizzazione, formati dalle dichiarazioni di più persone che compongono un
organo interno di essa espressione della volontà di approvare o no una deliberazione: voto
deliberazione approvata riferita all’intera assemblea, non ai singoli
Spesso un atto risulta dalla combinazione di più atti, preparatori e strumentali rispetto all’atto finale
Ricorda: definizioni e classificazioni degli atti hanno valore relativo, con ampi margini di incertezza e opinabilità
strumenti convenzionali per riassumere le discipline degli atti (categoria-disciplina)
Attività giuridica: continuo e incessante compimento di atti giuridici
- Privata: svolta dai privati o da enti pubblici che agiscono su un piano di parità con le proprie controparti
autonomia privata: potere dei soggetti di creare e conformare le proprie situazioni giuridiche liberamente,
secondo la propria volontà, i propri interessi e i propri gusti – compimento di negozi giuridici
Es. compravendita e espropriazione: passaggio di proprietà, Ma uno è un atto di autonomia privata, l’altro
no
- Pubblica: atti giuridici regolati dal diritto pubblico; NON autonoma, ma vincolata dal fine o interesse
pubblico, assegnato dalle norme a ciascuna pubblica autorità perché lo persegua
N.b. anche nel diritto privato esistono atti non autonomi, rispetto cui l’autore non è libero di
autodeterminarsi, ma è vincolato nel suo comportamento
Sviluppo storico dell’autonomia privata valore polittico: libertà del cittadino nei confronti del potere pubblico
I. Lotte contro l’assolutismo – rivoluzioni borghesi e liberali del XVIII e XIXI secolo
II. Avvento del capitalismo – rivendicazione libertà di iniziativa economica
III. Età del liberalismo – confini estremamente ampi all’autonomia privata
IV. Novecento – crescente intervento statale nell’economia + intenso controllo pubblico sulle attività di
produzione e circolazione della ricchezza progressiva restrizione ad opera del potere pubblico (!
Ambito economico): restrizione autonomia privata, promozione autonomia di gruppi e formazioni sociali
(es. lavoratori vs datore) = autonomia individuale collettiva: restrizione spazi di autonomia delle
persone + allargamento stessi spazi (nelle organizzazioni i singoli perseguono e raggiungono obiettivi
impossibili da raggiungere da soli) = presupposto attuazione principio di sussidiarietà
L’autonomia privata si esplica anche al di fuori dell’ambito economico, in modi diversi a seconda dei
settori e, all’interno degli stessi settori, a seconda dell’atteggiamento delle no
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