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Le formazioni sociali a rilevanza costituzionale

La famiglia

La costituzione considera la famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29.1). Nonostante ladottrina cattolica più integralista abbia dedotto da tale formulazione l’idea della famiglia come realtà che il dirittopositivo deve limitarsi a riconoscere, la dottrina maggioritaria ammette un’incisiva regolamentazione giuridicaescludendo interventi troppo invasivi (codice civile del 1942).

Anche la costituzione come la legislazione precedente, mostra un favor per la famiglia legittima, fondata cioè sulmatrimonio e non sulla convivenza di fatto. Per matrimonio deve intendersi sia il matrimonio civile sia quelloconcordatario, celebrato secondo il diritto canonico, al quale vengono riconosciuti effetti civili a seguito dellatrascrizione nei registri dello stato civile.

Ma la costituzione prende in considerazione anche la famiglia di fatto: l’art. 30.1 stabilisce

Il diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se "nati fuori dal matrimonio"; l'art 30.3 impone alla legge di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale purché compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, l'art 31.2 tutela la maternità, l'infanzia e la gioventù e non limita tali garanzie alla famiglia legittima.

La legge 219/2012 e il decreto legislativo 154/2013 hanno eliminato la distinzione, recepita nel codice civile, tra figli legittimi e illegittimi allargando il vincolo di parentela al figlio nato al di fuori del matrimonio. La stessa carta dei diritti fondamentali dell'UE (art.9) garantendo il diritto di costituire una famiglia ne demanda la definizione e regolamentazione alle legislazioni nazionali. Il legislatore italiano, con la l. 76/2016 ha regolamentato sia le unioni civili fra persone dello stesso sesso, sia le convivenze di fatto fra

persone «uniti da legami di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale»

Ulteriore principio in materia di famiglia è quello dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art.29.2) + la corte costituzionale ha invitato il legislatore a rivedere la norma che attribuiva automaticamente il solo cognome del padre ai figli non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’eguaglianza fra uomo e donna.

Per questo motivo l’Italia fu sanzionata da parte della corte europea sui diritti dell’uomo (avendo una norma nell'ordinamento che non riconosceva la possibile attribuzione del cognome della madre al figlio quando entrambi i genitori sono d'accordo)

Le minoranze linguistiche

Le minoranze linguistiche sono tutelate dall’art 6 cost., il quale si limita però a sancire un principio generale senza indicarne né le popolazioni garantite né gli strumenti di tutela

rinviando alla legge la loro definizione. L'attuazione dell'art. 6 si è avuta solo con la l. n. 482/1999 In cui vengono elencati i destinatari della normativa (popolazioni di lingua albanese, catalana, ladina, croata, francese, friulana, greca, sarda, slovena, tedesca) demandando alle provincie la delimitazione degli ambiti territoriali di applicazione della disciplina. Vengono poi indicate le misure di tutela delle lingue di minoranza fra le quali:
  • L'uso della lingua nelle scuole come oggetto di apprendimento e strumento di insegnamento
  • L'uso della lingua per l'attività degli organi comunali, nelle pubbliche amministrazioni, nei procedimenti davanti al giudice di pace
  • La toponomastica (toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali)
  • Il ripristino del nome o cognome nella lingua originaria
Come ha sottolineato la corte costituzionale la l.482/1999 si fonda "non solo sulla valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie ma anchesulla preservazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana. Una legge specifica tutela la minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia e in più l'Italia ha ratificato la Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni linguistiche del 2005. Le comunità religiose La costituzione disciplina i rapporti dello stato con le diverse comunità religiose distinguendo a seconda che si tratti della chiesta cattolica (art.7) o altre confessioni (art.8). Il rapporto stato e chiesa cattolica è fondata su un accordo bilaterale difatti ciascuna religione è garantita dallo stato il quale punta a promuovere la religione. In base all'art.7: La Chiesa cattolica è riconosciuta come ordinamento giuridico originario, non istituito cioè nell'ambito di un altro ordinamento ma nato per forza propria, che trae da sé la propria validità; con ciò

La costituzione pone Stato e Chiesa sullo stesso piano. I rapporti istituzionali tra i due ordinamenti sono disciplinati dai Patti Lateranensi (11/02/1929) il richiamo dei quali non implica una costituzionalizzazione dei patti ma la necessità di una legge rinforzata per la loro modifica.

L'art. 8 prevede: l'autonomia organizzativa delle confessioni nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano. La definizione dei rapporti istituzionali fra le confessioni e lo Stato, mediante intese che sono recepite con la legge.

L'art. 8 contiene inoltre, nel primo comma, una disposizione relativa a tutte le confessioni religiose definite "egualmente liberi davanti alla legge". Non viene sancita l'eguaglianza delle diverse confessioni nel trattamento giuridico ma l'eguaglianza nella libertà -> garanzia della possibilità di esercitare, senza limitazioni e a parità di condizioni, ogni libertà e in particolare quella.

religioso, ma come garanzia di neutralità dello Stato nei confronti delle diverse confessioni religiose presenti nel Paese. La libertà religiosa è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali. Ogni individuo ha il diritto di professare liberamente la propria religione, di praticarla e di diffonderla, nel rispetto delle leggi e dell'ordine pubblico. La libertà religiosa comprende anche il diritto di non professare alcuna religione o di aderire a una confessione diversa da quella cattolica. Nessuna discriminazione può essere fatta sulla base della religione o della mancanza di essa. Le intese tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose sono regolate dall'articolo 8, comma 3 della Costituzione. Tali intese non possono essere imposte dallo Stato alle confessioni religiose, né possono essere utilizzate per favorire alcune confessioni a discapito di altre. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una legge regionale che limitava l'erogazione di contributi per edifici di culto alle sole confessioni con intesa. Questa decisione conferma il principio di neutralità dello Stato e la parità di trattamento tra le diverse confessioni religiose. Con l'Accordo del 1984, la religione cattolica non è più considerata religione di Stato in Italia. Questo accordo ha abrogato definitivamente il principio della religione di Stato e ha sancito il principio di laicità come fondamento del nostro ordinamento giuridico. La laicità non significa indifferenza verso il fenomeno religioso, ma rappresenta la garanzia di neutralità dello Stato nei confronti delle diverse confessioni religiose. Lo Stato italiano si impegna a garantire la libertà religiosa a tutti i cittadini, senza favorire alcuna confessione in particolare.religioso ma come equidistanza verso tutte le confessioni religiose. La corte ha pertanto dichiarato incostituzionali quelle fattispecie penali che assicuravano un trattamento a favore. Recentemente si ha discusso sull'obbligatorietà dell'esposizione del crocefisso in classe prevista da norme della costituzione. La corte costituzionale non è ancora arrivata a una decisione; la Corte europea invece è giunta a due conclusioni opposte nel caso Lautsi c. Italia: ha ritenuto l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contraria alla Cedu, per contrasto con l'art.9 (libertà di religione) e con l'art.2 del prot. n.1 (diritto dei genitori ad educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose); dall'altra partendo dal presupposto che non vi è una nozione comune di laicità a livello europeo, e ancor più in relazione coi simboli religiosi, il mantenimento di una "tradizione" checontempla l'esposizione del crocifisso ricade nel margine di apprezzamento dello stato. I diritti attinenti ai rapporti economici. La proprietà privata e l'iniziativa economica privata. Per l'art. 42 cost costituisce una delle norme fondamentali della costituzione economica ossia quell'insieme di norme dedicate alla disciplina dei rapporti economici. Esse concernono il lavoro (artt. 35-38), l'organizzazione sindacale e lo sciopero (artt. 39-40) l'impresa e la proprietà (artt. 41-44). Il diritto di proprietà -> La tutela costituzionale della proprietà privata ebbe rilievo decisivo perché sulla piena garanzia di questo istituto si sono fondate le costituzioni liberali e le codificazioni civilistiche conseguenti. Il primo comma dell'articolo 42 afferma che "la proprietà è pubblica o privata" senza ulteriori specificazioni circa l'intensità della sua tutela e il secondo comma afferma.poi che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti» -> con questa disposizione il costituente avrebbe inteso devolvere al legislatore ordinario la determinazione dell’intera disciplina riguardante la proprietà, al punto tale da poterla limitare a sua totale discrezione. Questa interpretazione però non valorizza a sufficienza il contenuto dello stesso articolo (la proprietà privata deve essere comunque riconosciuta e garantita dalla legge) + bisogna considerare le diverse disposizioni costituzionali che garantiscono e disciplinano le diverse forme di proprietà privata: le imprese e le aziende (artt. 43-46), la proprietà terriera (art. 44), la proprietà diretta coltivatrice e la proprietà dell’abitazione (art. 47.2). La riserva di legge resterebbeperò solo una garanzia formale se non si individuassero un contenuto minimo del diritto di proprietà -> esso andrebbe rintracciato nella definizione dell'art.832 del codice civile, in base al quale il proprietario ha «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno e esclusivo». La disposizione del codice civile però è anteriore alla Costituzione e non ha significato univoco. Il canone interpretativo utilizzato dalla corte costituzionale è invece quello della «funzione sociale» della proprietà privata, intesa come clausola della doppia natura limitativa: da un lato essa serve a legittimare le limitazioni della proprietà privata ove sia necessario garantire altri diritti o valori costituzionali; dall'altro serve a vincolare il legislatore il quale può imporre limitazioni alla proprietà privata solo se stabilite allo scopo appunto di assicurarne la funzione sociale. Il terzo commato privato della sua proprietà a fronte di un indennizzo). Questo significa che la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e per motivi di interesse generale, come ad esempio la realizzazione di opere pubbliche. Tuttavia, l'espropriazione deve essere accompagnata da un adeguato indennizzo per il proprietario.
Dettagli
A.A. 2019-2020
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martibartoli24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morrone Andrea.