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I diritti e i doveri

I diritti fondamentali nello stato moderno

La formazione dello stato moderno è stata accompagnata da una serie di dichiarazioni dei diritti: Petition of Right del 1628 al Bill of Rights del 1689 in Inghilterra, dalla Dichiarazione di Indipendenza americana del 4 luglio 1776 al Bill of Rights della Costituzione degli Stati Uniti (i primi emendamenti del 1791). Nonostante ciò, il primo organico riconoscimento delle libertà fondamentali viene considerato la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, con la quale i rappresentanti del popolo francese proclamarono nel 1789 «i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo», importanza rafforzata dall'inserimento nella Costituzione del 1791.

Si affermano così i diritti civili -> libertà fondate sulla rivendicazione per l'individuo di una sfera propria in cui potesse essere tutto autonomo e indipendente rispetto allo stato: la libertà personale, la libertà di domicilio, le libertà economiche e il diritto di proprietà, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa. La prima generazione di diritti fu proprio quella rappresentata dai diritti intesi come libertà dallo stato o libertà negative.

Con l'emergere delle rivendicazioni proletarie, dalla seconda metà dell'Ottocento, le libertà civili si rafforzarono e iniziò l'affermazione dei diritti politici -> diritti di partecipazione alla vita dello stato: il diritto di voto, il diritto di associazione in partiti e sindacati. Questa seconda generazione di diritti, intesi come libertà nello stato o libertà positive, coincise con l'evoluzione dello stato liberale e lo stato liberal-democratico: non più monoclasse (borghesia).

Nella prima metà del Novecento, dopo la Prima guerra mondiale e la crisi degli anni Trenta (la Grande Depressione) si rivendicò un sempre maggiore intervento statale con il fine di riequilibrare le disparità economiche (eguaglianza sostanziale) e rendere accessibili alla collettività diritti sociali -> diritti di terza generazione intesi come libertà attraverso lo stato: il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto alla previdenza sociale, il diritto al lavoro. Ma già nella seconda metà del Novecento, con lo sviluppo economico, culturale e tecnologico, si afferma una quarta generazione di diritti: i nuovi diritti vale a dire quei diritti che riguardano la dignità dell'uomo in un'accezione ampia che tiene conto delle problematiche legate alla tutela dell'ambiente, all'informazione, alle nuove tecnologie informatiche, alla procreazione, alla bioetica etc.

Si parla di diritti fondamentali -> diritti civili, politici, di ultima generazione, che rappresentano il fondamento stesso dell'assetto costituzionale della Repubblica. Per diritti umani invece s'intendono i diritti che l'ordinamento internazionale, attraverso le Nazioni Unite e altre organizzazioni, si forza di riconoscere a tutti i popoli e a tutte le persone.

Le situazioni giuridiche soggettive

Al fine di tutelare i diritti fondamentali sono necessarie specifiche e variegate «istituzioni per la garanzia delle libertà» e sono le diverse autorità garanti istituite proprio allo scopo di realizzare più efficaci mezzi di tutela dei diritti dei cittadini. Sono soggetti di diritto coloro che godono della capacità giuridica (attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche [destinatari di norme giuridiche]).

Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (pluralità d'individui o di beni, unitariamente riconosciute come titolari di situazioni giuridiche e assimilate dall'ordinamento alle persone fisiche: associazioni, fondazioni, società). In base agli art.1 e 2 del codice civile, la capacità giuridica si acquista (per le persone fisiche) al momento della nascita (La capacità di agire, di esercitare effettivamente i diritti di cui si è titolari o di assumere obblighi, si acquista di norma con la maggiore età e si può prendere al verificarsi di certe condizioni fissate dal codice).

  • Situaioni giuridiche favorevoli
    • Poteri: il potere giuridico è una situazione potenziale astratta che consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici: il potere di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, senza distinzioni di sesso (art.51 cost.), il potere di adottare determinati atti riconosciuto da autorità.
    • Diritti soggettivi: a differenza del potere, una situazione attuale e concreta che si determina quando l'ordinamento riconosce al titolare l'interesse del soggetto in via diretta e immediata. L'ordinamento riconosce al titolare di un diritto soggettivo facoltà e potestà di condizionare il comportamento di altri soggetti.
      • Assoluti: il diritto che obbliga tutti i soggetti dell'ordinamento a non intralciarne il godimento. Vi sono inclusi i diritti fondamentali della persona, che impongono a soggetti pubblici e privati di astenersi da comportamenti che possano lederli.
      • Relativi: il diritto la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto a un soggetto determinato (casi dei diritti che possono derivare da un contratto e si risolvono nell'ottenere una certa prescrizione).
    • Interesse legittimo: designa una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri strumentali in vista del soddisfacimento del proprio interesse.
  • Situaioni giuridiche sfavorevoli
    • Obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui (obbligazione del conduttore di versare al locatore il canone di locazione).
    • Doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall'esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di uno specifico interesse, in particolare si definiscono doveri costituzionali quelli previsti dalla Costituzione a tutela di un interesse collettivo.
    • Soggezioni: situazione di chi è soggetto a un potere giuridico (imputato in un processo, sottoposto a una serie di vincoli).

Condizione giuridica del cittadino e dello straniero

Condizione del cittadino

Con la Rivoluzione francese il concetto di cittadinanza acquista una nuova valenza: non cittadino soltanto chi appartiene alla comunità in contrapposizione a chi non vi appartiene, ma colui che è, diversamente dal suddito, titolare di diritti civili e politici, oltreché di doveri.

Il criterio di discendenza per determinare la cittadinanza di un individuo (ius sanguinis) risponde alla volontà di tutelare la coesione etnico-culturale di una nazione. Riconoscere invece la titolarità della cittadinanza a color che nascono sul territorio (ius soli) risponde a una vocazione a fondare la coesione della comunità su valori condivisi e ad accogliere e includere nel corpo sociale gli immigrati dell'estero (Stati Uniti).

La legge che disciplina l'acquisto della cittadinanza è la l.5 febbraio 1992, n°91 secondo la quale:

  • È cittadino italiano il figlio di un cittadino italiano, madre o padre (Ius sanguinis) e anche che nasce nel territorio della Repubblica dei genitori ignoti, apolidi o che non possano trasmettere la cittadinanza di un altro paese (ius soli come applicazione residuale).
  • È cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano.
  • Per estensione o trasmissione può diventare cittadino italiano il coniuge di cittadino che risiede legalmente in Italia, dopo il matrimonio, da almeno due anni; lo straniero che dispone di determinati requisiti (legalmente residente da almeno 10 anni, è cittadino dell'Unione europea ed è residente da almeno 4 anni, è apolide o rifugiato ed è residente da almeno 5 anni, è discendente da chi è stato cittadino italiano ed è residente da almeno 3 anni).
  • Per concessione o per naturalizzazione è cittadino chi attribuisce la cittadinanza su domanda e tramite un decreto del presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di stato, giura di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e la legge.
  • Per beneficio di legge nel caso in cui lo straniero figlio o nipote di un cittadino italiano per nascita ha assunto un impiego al servizio dello Stato o se raggiunge la maggiore età in Italia essendovi legalmente residente da almeno due anni.

Altre norme della legge 91/1992 stabiliscono che:

  • È ammessa la doppia cittadinanza.
  • Si perde la cittadinanza per espressa rinuncia in caso d’acquisto di un'altra cittadinanza e residenza all'estero.
  • È consentito il riacquisto della cittadinanza per chi l'ha perduta con condizioni agevolate rispetto all'acquisto della cittadinanza per concessione.

La Costituzione a sua volta stabilisce che:

  • Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art.22).
  • Il cittadino italiano può essere estradato (Consegnato a uno stato estero dove abbia compiuto un reato per essere sottoposto alla giustizia di quel paese, nelle ipotesi previste dalle convenzioni internazionali in materia (art.26)).

Non è comunque ammessa l'estradizione per reati politici a meno che non si tratti di delitti di genocidio. La corte costituzionale ha inoltre dichiarato illegittima l'estradizione per reati puniti all'estero con la pena di morte. Il cittadino italiano è anche cittadino dell'Unione europea.

Condizione dello straniero

Straniero è colui che non è cittadino italiano e non è apolide, extracomunitario è colui che non è cittadino italiano o di altro stato appartenente all'Unione europea. Il testo unico sull’immigrazione riconosce:

  • Allo straniero comunque presente nel territorio i diritti fondamentali della persona umana previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
  • Allo straniero regolarmente soggiornante (in possesso del permesso di soggiorno per periodi di tempo determinati e la carta di soggiorno che consente una permanenza illimitata) i diritti civili riconosciuti al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica locale.
  • A tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
  • Allo straniero che lascia il proprio paese perché non può esercitare in modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, l'art.10.3 cost. riconosce il diritto di asilo come diritto soggettivo anche se l'Italia non si è mai data una legge di attuazione della norma costituzionale.

L'Italia apre le sue porte a coloro che abbandonano il proprio paese a causa del fondato timore di essere perseguitati (per il proprio credo, le proprie opinioni politiche o per il proprio orientamento sessuale). Questi possono chiedere lo status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York del 1967.

L'art.10.4 cost. permette l'estradizione dello straniero tranne che per reati politici, esclusione che non si applica per i reati di genocidio. L'espulsione dello straniero è prevista:

  • Come conseguenza dell'ingresso o del soggiorno illegale nel territorio nazionale, o della pericolosità sociale dello straniero che sia delinquente abituale o indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o terroristico -> espulsione disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo contro cui è dato ricorso al giudice di pace. L'espulsione è eseguita dal questore, previa convalida dal giudice di pace alla presenza di un difensore, tramite accompagnamento alla frontiera. Lo straniero destinatario di un decreto di espulsione può essere trattenuto in un centro di permanenza per rimpatri, per un periodo massimo di 90 giorni. Il respingimento alla frontiera invece è disposto dalla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che non hanno i requisiti per l'ingresso (l'ingresso e il soggiorno illegale costituiscono un illecito penale: reato di immigrazione clandestina).
  • A titolo di misura di sicurezza e a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, su ordine del giudice.
  • Per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, disposta dal ministro dell'interno.

La tutela internazionale dei diritti e l'ordinamento italiano

Il Novecento è stato caratterizzato dall'internalizzazione della tutela dei diritti umani, attraverso la loro positivizzazione (riconoscimento espresso delle convenzioni internazionali) e giurisdizionalizzazione (tutela dinanzi a tribunali internazionali). Alle convenzioni sui diritti umani si collegano due problematiche:

  • L'azionabilità dei diritti in esse previsti nell'ordinamento italiano -> possono essere riconosciuti nuovi diritti nell'ordinamento italiano sulla base delle convenzioni internazionali? La Corte di cassazione ha assunto in merito un atteggiamento oscillante: in alcune decisioni ha escluso ogni operatività interna, mentre in altre ha distinto fra norme di tipo precettivo (azionabili sul piano interno) e norme più generiche (a ciò non idonee). Successivamente ha riconosciuto una diretta applicabilità dell'art. 6 della Cedu, nell'interpretazione che ne dà la corte europea dei diritti dell'uomo. (le norme derivanti dalle convenzioni internazionali devono essere considerate parte integrante della nostra costituzione e legge ordinaria o no?).
  • La posizione delle norme da esse derivanti nel sistema delle fonti -> le convenzioni internazionali sui diritti umani, essendo recepite nell'ordinamento interno con leggi di esecuzione, hanno formalmente il rango di una legge ordinaria, per cui in applicazione del criterio cronologico sarebbero derogabili da leggi successive che dispongano diversamente (posizione iniziale della corte costituzionale). Parte della dottrina invece ha cercato di sostenere la «copertura costituzionale», richiamando gli artt.2, 10, e 11 cost. Anche nella giurisprudenza costituzionale sembrava aver mutato orientamento.

Nella sent.10/1993 la Corte affermò che la legge di esecuzione di una convenzione sui diritti umani è «fonte riconducibile a una competenza atipica» ossia dotata di una particolare forza passiva: le norme internazionali introdotte nell'ordinamento italiano con la legge di esecuzione sarebbero insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria. Ciò venne implicitamente confermato dalla sent.388/1999 in cui la Corte affermò che le convenzioni internazionali integrano il catalogo costituzionale dei diritti in virtù del collegamento con l'art.2 della Costituzione.

Questo problema ha trovato soluzione nell'art. 117.1 cost (riformulato nel 2001) -> dispone che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni deve essere esercitata nel rispetto dei «vincoli derivanti dagli obblighi internazionali». Per poter capire in che modo si possano tradurre questi vincoli sono intervenute le sent.348-349/2007 della Corte costituzionale con riferimento alla Cedu: in virtù dell'art. 117.1 cost. le norme convenzionali, purché considerate compatibili con le norme della nostra Costituzione, si impongono alla legislazione nazionale. In caso di contrasto fra una norma interna e una norma convenzionale, non risolvibile dal giudice per via interpretativa, il giudice non può disapplicare la norma interna ma deve denunciare il contrasto alla Corte costituzionale. Le norme della Cedu funzionano come norme interposte grazie al rinvio (mobile) ad esse rivolte dal primo comma del 117.

La Corte costituzionale ha chiarito anche il modo come giudice comune deve utilizzare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: nella sent.49/2015 viene formulato un invito ai giudici italiani ad applicare le decisioni del giudice europeo previa accurata analisi di ciascuna decisione sulla base di specifici elementi, per cui il giudice italiano può allontanarsi dalla linea interpretativa della Corte europea quando non vi sia un solido orientamento della sua giurisprudenza. Con la sent.7/2013 si applica la stessa cosa anche alle convenzioni dell'Onu e del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia.

I diritti inviolabili nell'art.2 cost e i diritti fondamentali

Art.2 cost «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» -> in base a questa disposizione l'ordinamento tutela i diritti fondamentali, riconoscendo loro una priorità nel sistema dei valori costituzionali che li rende inviolabili sia dai poteri sia dai pubblici sia dai privati. I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche:

  • Assolutezza: possono essere fatti valere nei confronti di tutti.
  • Inalienabilità e indisponibilità: non possono essere trasferiti per atto di volontà di chi ne è titolare.
  • Imprescrittibilità: non esercitarli non ne comporta l'estinzione.
  • Irrinunciabilità: non si può rinunciare.

I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini i quanto tali, non soli cittadini; alcuni competono anche al nascituro (contemperati con quelli della madre). L'art.2 fa riferimento alle formazioni sociali -> esso significa che:

  • I diritti del singolo sono tutelati anche all'interno delle formazioni sociali.
  • La titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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