I contratti della pubblica amministrazione
Accordo vs contratto
La differenza da chiarire è quella tra accordo e contratto. Il primo ha ad oggetto direttamente l'esercizio del potere amministrativo (art. 11 L.241/90 accordi tra privato e PA) tant'è che a volte è sostitutivo del provvedimento finale. Il contratto, invece, a differenza degli accordi, ha un'irrilevanza dell'interesse pubblico per regime della validità del negozio e quindi insensibilità del contratto rispetto alle variazioni dell'interesse pubblico.
Ciò è dimostrato per il recesso dai contratti, difatti l'art. 21-sexies della L.241/90 afferma che il recesso unilaterale dai contratti della PA è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto. Tali casi sono:
- Contratti del consumatore fuori dai locali commerciali (7 giorni dalla stipula)
- Contratti di durata privi di termine
- Se il contratto non ha avuto un principio di esecuzione
- Contratti a esecuzione continuata o periodica
Tali contratti della PA fondamentalmente sono gli stessi che possono stipulare i cittadini, secondo le regole del diritto privato. Possono essere attivi (PA acquisisce delle entrate) o passivi (PA assume una spesa). I contratti possono essere ancora tipici o atipici (a seconda se siano disciplinati o meno dal codice civile).
L'appalto pubblico
Fra i contratti, importante è l'appalto pubblico; nel codice civile l'art. 1655 lo disciplina fornendone una nozione: l'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (appaltante) un'opera o un servizio, verso un corrispettivo in denaro.
Oggetto del contratto può essere:
- Realizzazione di un'opera nuova (es. scuola) - appalto di opere pubbliche
- Fornitura di determinati beni (es. banchi per la scuola) - appalto di forniture
- Prestazione di determinati servizi (es. mensa scolastica) - appalto servizi
Procedimenti ad evidenza pubblica
La differenza con il privato è che ciò che precede il contratto è irrilevante, ossia può contrattare con chi vuole con risorse proprie; in presenza invece di risorse pubbliche, vi sono regole speciali per la scelta del contraente (incidono su di questa i principi dell'imparzialità, trasparenza e concorrenza art. 97 Cost e art. 117 Cost). Si parla nello specifico di procedimenti ad evidenza pubblica: la gara pubblica.
Tali procedimenti ad evidenza pubblica sono giustificati dall'esigenza di utilizzare al meglio le risorse pubbliche nonché per assicurare pari opportunità a tutti di contrarre con la PA. È un procedimento complesso e quindi si compone di più sub-procedimenti, un esempio è il fabbisogno di personale che si soddisfa attraverso concorso: formazione iniziale di un piano, poi seguito da bando (si decidono i posti, i requisiti, i termini nonché le prove da sostenere), nomina commissione (sono esperti di provata competenza e non possono essere cariche politiche e sindacali), lavori commissione (tramite espletamento di prove e si arriva alla graduatoria con l'elenco dei soli vincitori) ed approvazione graduatoria.
Tipologie di contratti della PA
I contratti della PA si dividono in:
- Evidenza pubblica
- In economia (si realizzano sotto soglie minime)
La materia subisce notevoli influenze dalle direttive europee soprattutto in termini di concorrenza; si è posto inoltre la problematica di definizione di PA e a ciò ha sopperito la direttiva comunitaria 2004/18/CE che nello specifico individua diverse caratteristiche:
- Personalità giuridica
- Esigenze di interesse generale
- Carattere non industriale e commerciale
- Attività finanziata da Stato, enti pubblici, organismi di diritto pubblico
- Attività controllata per un ½ controllata da membri designati da organi di diritto pubblico
Normativa di riferimento per le gare
Direttive europee
- 2014/23/UE: sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
- 2014/24/UE: sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- 2014/25/UE: sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE
Fonti nazionali
- Legge delega 11/2016
- Nuovo codice contratti- d.lgs 50/2016
- D.lgs 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs 50/2016
- DL 32/2019, convertito nella L.55/2019 cd. Sblocca Cantieri
- DL 76/2020 cd Decreto Semplificazioni
A livello europeo, le tre direttive comunitarie sugli appalti pubblici appartengono alla strategia Europa 2020 e perseguono obiettivi ambiziosi attraverso importanti novità:
- Per la prima volta, una disciplina sistematica delle concessioni di beni e servizi
- Strumenti di aggiudicazione innovativi e flessibili
- Strumenti elettronici di negoziazione e aggiudicazione
- Utilizzo generalizzato di forme di comunicazione elettronica
- Centralizzazione della committenza
- Criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti
- Rafforzamento della tutela dei subappaltatori
- Introduzione del documento unico europeo di gara
- Disciplina dei conflitti di interesse
- Risoluzione dell'appalto, anche a distanza notevole di tempo, per stigmatizzare gravi violazioni commesse in sede di aggiudicazione
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