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 ALLA SCADENZA DEVE RESTITUIRE GLI STESSI TITOLI O LA STESSA MERCE

 DEVE PROVVEDERE ALLA CUSTODIA E ALL'ASSICURAZIONE PER CONTO E ASPESE DEL CLIENTE

2. IMPROPRIA qnd i titoli sono costituiti in pegno irregolare si verifica qnd gli stessi

 Nn sn stati individuati

 O è stata conferita alla banca la facoltà di disporne

In qst caso la proprietà dei titoli dati in pegno passa alla banca = alla scadenza deve solo restituire i titoli dello stesso genere x la parte eccedente l'ammontare della somma ancora dovuta dal cliente.

SCONTO = contratto con cui la banca anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi nn ancora scaduto decurtato dell'interesse.

Il CLIENTE cede alla banca salvo buon fine il credito stesso

Forma + diffusa di sconto è lo sconto di cambiali

FUNZIONE = è un utile strumento per gli imprenditori commerciali per MONETIZZARE prima dellascadenza il credito concesso alla clientela.

BANCA = lucra la differenza

tra :1. valore nominale del credito cedutole2. somma anticipata al cliente = si ottiene deducendo dal valore nominale del credito l’interesse x iltempo che intercorre tra la data dello sconto e ql della scadenza del credito.
La banca divenuta titolare del credito cedutole aspetta la scadenza per riscuotere il valore nominale del terzodebitore, ma se nel frattempo ha bisogno di liquidità può utilizzare il credito per scontarlo presso altra banca( risconto) in tal modo recupera qnt corrisposto al cliente
BANCA = è tutelata contro il rischio di inadempimento del debitore, per legge il credito le è ceduto salvobuon fine cioè pro solvendo.
Lo SCONTATARIO = resta obbligato al pagamento se non paga il debitore ceduto.
DI CAMBIALI = la banca per recuperare il credito potrà esercitare alternativamente :1. le azioni cambiarie ( + azione di regresso nei confronti dello scontatario che le ha girato lacambiale )2. azione causale

3l'operazione per la quale le n.b.n prevedono un servizio elettronico di incasso si distingue dallo sconto perché il cliente non cede alla banca il proprio credito ma le conferisce un mandato in rem propriam all'incasso accompagnato dalle ricevute di pagamento. La Banca mette a disposizione del cliente mediante accredito in conto corrente il relativo importo senza attendere alla scadenza e la riscossione del terzodebitore.

LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI = consiste nell'intervento di una banca come garante per tutelare chi vanta un diritto nei confronti di una controparte di altro paese. Queste garanzie hanno diversi nomi e sono congegnate a seconda dell'operazione garantita. La loro disciplina ha raggiunto un certo livello di standardizzazione e presenta 2 costanti:

  1. la banca garante si obbliga a pagare a "prima richiesta" = cioè senza che il beneficiario sia tenuto a provare l'inadempimento della controparte
  2. la banca si obbliga a
pagare anche se l'obbligazione del debitore principale non è venuta ad esistenza o è divenuta impossibile. I SERVIZI DI CUSTODIA. IL DEPOSITO TITOLI IN AMMINISTRAZIONE Sono dei servizi di custodia di titoli e valori. Due sono le figure regolate dal codice: 1. Il deposito titoli in amministrazione: qui la banca, oltre che a custodire i titoli ricevuti, assume l'incarico di provvedere all'esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli stessi. Quindi la banca, con un unico contratto, assume una duplice funzione: - Veste di depositario - Veste di mandatario per l'amministrazione dei titoli ricevuti in deposito OBBLIGHI DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA: bisogna distinguere: - Atti di riscossione - Atti di normale tutela dei diritti sui titoli in deposito che sono posti in essere dalla banca senza chiedere istruzioni al cliente. Le somme riscosse vengono accreditate in conto corrente al depositante. Per tutti gli altri atti di amministrazione, la banca deve chiedere istruzioni al cliente.

istruzioni al depositante ed è tenuta ad eseguire gli ordini dello stesso solo se ha ricevuto i FONDI occorrenti. In mancanza di istruzioni la banca cura la vendita di diritti di opzione x conto del cliente. E nullo il patto che esonera la banca dall'osservare l'ordinaria diligenza nell'amministrazione dei titoli.

2. servizio delle cassette di sicurezza = la banca mette a disposizione del cliente uno scomparto metallico posto in locali corazzati custoditi dalla banca. Nella cassetta il cliente può riporre:

  • titoli
  • valori
  • oggetti

CASSETTA =

  1. ha uno sportello munito di doppia chiave, una è consegnata al cliente l'altra è custodita dalla banca.
  2. può essere aperta solo con il consenso della banca e del cliente = previa esibizione di un tesserino di riconoscimento.
  3. la banca non può assistere alle operazioni di immissione e di prelievo, il contenuto della cassetta resta ignoto alla banca che può chiederne la

verifica x ragioni di sicurezza.

3. può essere intestata a + persone

4. in caso di MORTE dell'intestatario o di uno dei contestatari la banca può acconsentire all'apertura della cassetta solo con il consenso degli aventi diritto.

RESPONSABILITA DELLA BANCA = essa risponde verso l'utente x l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta salvo caso fortuito. quindi la banca risponde indirettamente del contenuto della cassetta.

Esiste una PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA a carico della banca che può essere vinta dalla stessa solo se fornisce la prova positiva che l'evento dannoso era imprevedibile e inevitabile.

UTENTE = su di lui incombe l'onere di provare il contenuto della cassetta ai fini della determinazione del danno risarcibile.

A causa di una disciplina legale che rende difficile la prova liberatoria le banche hanno cercato di reagire circoscrivendo l'ammontare del danno risarcibile al

cliente in modo da scaricare su di lui i rischi del servizio. Ma tali tentativi sono stati frustati dalla giurisprudenza che ha dichiarato nulla per violazione dell'art. 1299 del Codice Civile la clausola delle non basta notifica che impone al cliente l'obbligo di non introdurre nella cassetta valori superiori ad un ammontare prestabilito (1 milione). 5. INTERMADIAZIONE FINANZIARIA Sono delle attività che sono svolte prevalentemente da imprese bancarie ma per legge non sono riservate alle stesse. Sono attività che le banche svolgono indirettamente attraverso la creazione di società controllate che operano in ciascuno di tali settori. Tali società concorrono a formare con la società bancaria che le controlla un gruppo creditizio e sono assoggettate alla vigilanza informativa e regolamentare della Banca d'Italia. La specificità delle attività in considerazione e la circostanza che esse sono svolte da intermediari non bancari ha fatto emergere la di una disciplina pubblicistica del settore. Da qui l'emissione di una serie di provvedimenti dai quali è emersa l'ulteriore distinzione tra:
  1. attività non bancaria di intermediazione finanziaria
  2. attività di intermediazione mobiliare

attività non bancaria di intermediazione finanziaria = la relativa disciplina pubblicistica si applica alle attività di assunzione di:

  • partecipazioni
  • concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
  • di prestazione di servizi di pagamento
  • di intermediazione in cambio

Questa attività ha carattere residuale, cioè riguarda le imprese che non siano soggette a forme di vigilanza equivalente sull'attività finanziaria svolta. In tal caso si applicano le seguenti regole.

L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività indicate è riservato agli intermediari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dall'UFFICIO ITALIANO CAMBI (UIC).

che da comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla Consob.

ISCRIZIONE NELL'ALBO = gli intermediari devono avere la forma di :

  1. società di capitali
  2. società cooperative (è prevista una disciplina specifica in tema di capitale sociale minimo e di requisiti di onorabilità e professionalità dei soci)

le società iscritte nell'elenco generale sono sottoposte a controllo da parte dell'UIC che verifica il permanere delle condizioni richieste.

INTERMEDIARI DI MAGGIOR RILIEVO = devono iscriversi anche in un apposito ELENCO SPECIALE tenuto dalla Banca d'Italia e soggetti al controllo della stessa.

LEASING = o localizzazione finanziaria è una nuova tecnica nata per soddisfare un'esigenza (= quella di disporre dei beni strumentali necessari per l'attività produttiva senza essere costretti a immobilizzare ingenti capitali per l'acquisto) specifica delle imprese.

Il (-) è :

contratto che intercorre tra un'impresa finanziaria specializzata (società di leasing) e chi ha bisogno di beni strumentali per la propria impresa. Non è un contratto di: - locazione - vendita a rate - mutuo - finanziamento bancario È un contratto di combinazione degli elementi di questi contratti, nato per dare una nuova risposta a chi utilizza e a chi produce beni strumentali soggetti a obsolescenza tecnologica. TIPI DI LEASING Il leasing è un contratto privo di una sua specifica disciplina, anche se ha raggiunto un certo grado di standardizzazione attraverso la tecnica dei contratti tipo predisposti dalle imprese di leasing. Tecnica dei contratti tipo: bisogna fare una duplice avvertenza: 1. Accanto al leasing avente ad oggetto beni strumentali di impresa si è sviluppato un leasing avente ad oggetto dei beni di consumo = leasing di beni immobili. 2. Il leasing si è articolato in 3 tecniche operative diverse tra di loro: - leasing finanziario - leasing operativo - leasing immobiliare.

finanziario = di beni strumentali, di consumo, e immobiliari è la forma più diffusa..il leasing di beni strumentali è operante dal 95 la CONVENZIONE UNIDROIT = dettanorme internazionali uniformi applicabili qnd il concedente è l’utilizzatore appartengono astati diversi ) firmata a OTTAWA nel 98.

leasing operativo

lease back (leasing di ritorno)

LEASING FINANZIARIO = è concluso nell’ambito di un’OPERAZIONE TRILATERALE alla qualepartecipano :

  1. società di leasing ( concedente )
  2. l’impresa interessata all’utilizzo del bene ( utilizzatore ) 73. impresa che produce o distribuisce il bene stesso ( fornitore )

l’impresa di leasing acquista dal fornitore il bene desiderato dall’utilizzatore e lo concede in godimento aquesti stipulando unc contratto ( contratto di leasing).

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LEASING

  1. il godimento è concesso x un periodo di tempo determinato
Dettagli
A.A. 2012-2013
18 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ferro Luzzi Paolo.