DIRITTO AMMINISTRATIVO
Il Diritto Amministrativo è quel ramo del diritto che disciplina la Pubblica
Amministrazione e i suoi rapporti con i privati.
Il diritto amministrativo presenta due caratteristiche originarie:
_ è un diritto statale = la P.A. è legata al Governo nazionale e soggetta a leggi emanate dal
Parlamento (ma oggi è anche un diritto composito perché ci sono normative infrastatali e
sovranazionali)
_ è un diritto speciale = la P.A. dispone di poteri che eccedono quelli che risultano dalle
normali regole applicabili nei rapporti tra privati (è un diritto di carattere imperativo che
rispecchia una posizione di supremazia della P.A. rispetto ai cittadini, anche se nel tempo il
rapporto P.A. – cittadini si è fatto sempre più paritario), ed è presente un giudice
amministrativo, proprio di questo ramo del diritto.
Che cosa sono le Pubbliche Amministrazioni?
Le P.A. sono quell’insieme di attività svolte per il soddisfacimento di interessi
considerati dall’ordinamento di ordine generale nonché il complesso dei soggetti
preposti al loro svolgimento.
Pubbliche Amministrazioni quindi sotto un duplice profilo:
Attività amministrativa (profilo oggettivo)
• Organizzazione amministrativa (profilo soggettivo)
•
La nostra Costituzione disciplina la Pubblica Amministrazione in diversi articoli: 5 (autonomie
locali); 95 (ministri); 97 (pubblici uffici); 114 (provincie, comuni, città metropolitane, Regioni
Stato); 117 e 118 (funzioni amministrative).
L’amministrazione Pubblica è sotto la guida del Governo, le funzioni svolte dalla P.A.
nei confronti dello stesso incontrano due limiti:
Riserva di legge: ipotesi in cui la Costituzione prevede che le regole su una determinata
Ø materia debbano essere prodotte con atti normativi di livello primario (leggi
ordinarie) – l’organizzazione amministrativa viene sottratta al governo
Imparzialità della P.A. :limite alla politicità (si pensi all’accesso a pubblici uffici tramite
Ø concorso)
Le funzioni amministrative sono disciplinate dal principio di sussidiarietà (art.118
Cost.), per cui gli organismi superiori intervengono solo se gli organi inferiori, quelli
più vicini alla collettività amministrativa, non riescono a realizzare le azioni previste.
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA HA COME SCOPO LA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI
Gli interessi pubblici sono quegli interessi individuati come pubblici da un atto normativo,
essi sono adottati da organi politici rappresentativi.
Il diritto amministrativo è retto da principi fondamentali:
PRINCIPIO DI LEGALITA’ = è la soggezione alla volontà del legislatore (Parlamento)
v degli altri due poteri (esecutivo e giudiziario) à l’attività amministrativa deve quindi
sempre trovare una base nella legge, le P.A. possono esercitare solo i poteri indicati
dalla legge e solo nei modi da essa prescritti.
Mentre nei secoli passati l’attività della P.A., posta sotto il potere del governo, era
un’attività libera da vincoli, pian piano è stata poi sottoposta alla legge nazionale e
sopranazionale.
PRINCIPIO DI AZIONABILITA’ DELLE PRETESE = i giudici possono essere chiamati in
v causa per attivare un controllo sugli atti delle P.A.
PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ = le attività della P.A. volte alla realizzazione
v dell’interesse pubblico devono essere svolte con imparzialità à comporta l’obbligo di
determinare criteri e modalità di procedere, l’obbligo di esaminare in modo accurato,
completo ed imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, l’obbligo di
compiere in modo oggettivo un esame comparativo degli interessi da valutare e di
tenere conto dei relativi risultati, l’obbligo del titolare dell’ufficio di astenersi quando
abbia interesse alla decisione.
PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO = comporta l’obbligo della P.A. di perseguire la
v migliore realizzazione dell’interesse pubblico ma anche che l’attività della P.A. sia
tempestiva, economica, efficace (ottimo rapporto tra risultati ottenuti e obbiettivi
prestabiliti) ed efficiente (minor dispendio di risorse).
PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE
v PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA’
v PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO: per proteggere le situazioni consolidate
v contro revoche di atti amministrativi
PRINCIPIO DEL CONTRADDITORIO=l’interessato deve essere informato della esistenza
v di un procedimento diretto a incidere sulla sua sfera giuridica e messo in condizione di
rappresentare il proprio punto di vista.
PRINCIPIO DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE = obbliga la P.A. a maturare il
v provvedimento amministrativo indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA = permette a chiunque ha interesse (concreto,
v attuale e diretto) di accedere ai documenti amministrativi.
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ = criterio seguito per l’attribuzione delle funzioni
v amministrative.
PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE = tra gli Stati membri UE e tra lo Stato e le
v Regioni.
LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA
La funzione amministrativa sono quei molteplici compiti, positivamente individuabili
attribuiti all’amministrazione che cura gli interessi pubblici.
Il criterio della Costituzione per la distribuzione delle funzioni tra i soggetti della P.A. è il
principio di sussidiarietà a livello nazionale (le funzioni vengono assegnate all’ente più vicino
al cittadino, il Comune), a livello europeo (la Comunità Europea interviene soltanto e nella
misura in cui gli obbiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati
dagli Stati membri).
Del principio di sussidiarietà si parla in due sensi:
_ orizzontale: sono i cittadini che provvedono ai loro bisogni (incentivazione dell’iniziativa a
livello sociale) e la P.A. interviene solo in via sussidiaria (coordinamento, programmazione e
controllo)
_ verticale: è la distribuzione delle competenze amministrative tra i vari livelli sul piano
nazionale (Comuni, Regioni, Provincie, Stato) e sopranazionale (Comunità Europea e Stato), in
questo quadro gli enti e gli organismi superiori intervengono solo se l’intervento di quelli
inferiori è inadeguato al raggiungimento dell’obbiettivo.
Gli elementi fondamentali delle funzioni della P.A. sono quattro:
Materia = campo di intervento
§ Fine = lo scopo complessivo della P.A. che può essere di organizzazione, di ordine e
§ conservazione e di benessere
Attribuzione = complesso di compiti
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Elementi di diritto amministrativo - parte generale
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