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I BENI
I beni che fungono da mezzi per l’azione amministrativa sono: beni mobili e beni
immobili che sono utilizzati come strumenti tramite i quali la P.A. raggiunge
determinati fini.
I principi costituzionali in materia di beni pubblici sono:
_ la proprietà è pubblica o privata e i beni economici appartengono allo Stato , a enti o a
privati (art.42 Cost.)
_ possono essere espropriati determinati beni (art.42 Cost.)
_ altri tipi di beni produttivi possono essere trasferiti ai pubblici poteri oppure a comunità di
lavoratori e di utenti (art.43 Cost.)
_ le Regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio (art. 119 Cost.)
Le principali categorie di beni sono:
beni a uso collettivo (scissione tra chi è proprietario del bene e chi lo usa)
o beni a uso delle P.A. (utilizzate dalle P.A. per interessi pubblici)
o beni di proprietà privata delle P.A. (beni sottoposti alle norme di diritto comune)
o altre distinzioni di beni (beni demaniali e patrimoniali che appartengono solo allo
o Stato)
Le funzioni che le P.A. svolgono nei confronti di un bene possono essere le seguenti:
di conoscenza (acquisizione e organizzazione di
Ø informazioni relative a quel bene)
di conservazione (mantenimento)
Ø di gestione diretta (attività distinte dalla conservazione o
Ø tutela)
di gestione indiretta – nel caso in cui quella diretta abbia
Ø esito negativo
di dismissione (alienazione dei diritti relativi ai beni
Ø pubblici)
di cartolarizzazione (il valore economico dei beni immobili
Ø viene corrisposto alle rispettive amministrazioni delle
società acquirenti le quali poi collocano i beni sul mercato)
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Nella maggior parte dei procedimenti amministrativi si riscontrano queste quattro fasi:
1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO (di parte o d’ufficio)
2. FASE DELL’ISTRUTTORIA (fase in cui subentra il (fasi necessarie)
responsabile del procedimento)
3. FASE DECISORIA (emanazione di un atto conclusivo)
4. FASE DI INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA
IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
È l’atto con il quale a conclusione di un procedimento viene esercitato il potere
amministrativo (atto tipico di esplicazione delle funzioni amministrative).
Caratteri del provvedimento:
Emanato a conclusione del procedimento
o È un atto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (che lo può annullare)
o È un atto unilaterale e tipico che produce effetti anche nei confronti di soggetti diversi
o dalla P.A.
Produce effetti immediati (anche quello viziato)
o Può essere soggetto a revoca, annullamento d’ufficio e sospensione
o
Struttura del provvedimento:
Soggetto: è di regola la P.A.
o Presupposti: circostanze che consentono l’emanazione (norma, atto strumentale, atto
o presupposto, urgenza)
Volontà e motivi: il provvedimento è sempre un atto volontario della P.A. e i motivi
o corrispondono al conseguimento dell’interesse pubblico
Contenuto: stabilito da un norma (procedimento vincolato) oppure valutato dalla P.A.
o (procedimento discrezionale)
Esternazione del provvedimento:
vige il principio di libertà delle forme di esternalizzazione ma si usa la forma scritta.
Devono essere presenti elementi (a pena di nullità) nell’esternazione:
_ luogo, data
_ obbligo di motivazione
_ termine di impugnazione
_ autorità
_ decisione
_ responsabile sottoscrizione
interpretazione del provvedimento:
vige il principio della libertà delle forme di interpretazione, ma la giurisprudenza attua
un’interpretazione simile a quella della legge.
Comunicazione agli interessati del provvedimento:
notificazione (nel caso di un destinatario) oppure pubblicazione (nel caso di più destinatari)
Se manca la comunicazione da parte della P.A. si può impugnare entro 60 gg e si ha
responsabilità civile della P.A. (nei casi più gravi inefficacia del provvedimento)
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI
ATTI PRECETTIVI = quelli volti alla definizione di norme giuridiche e la loro funzione è
quella di regolare la condotta di uffici pubblici (programmi di attività), di soggetti
privati (fissazione di tariffe) o di entrambi (piani urbanistici). Non devono essere
motivati (deroga all’obbligo di motivazione) e di conseguenza non sono
autonomamente impugnabili di fronte al giudice amministrativo.
CONCESSIONI = sono atti con i quali le P.A. dispongono di risorse riservate, cioè
sottratte alla disponibilità di privati; possono avere ad oggetto beni pubblici, spazi
pubblici, servizi pubblici oppure concessioni a contenuto non patrimoniale (si pensi
alla cittadinanza).
AUTORIZZAZIONI = servono a controllare la compatibilità dello svolgimento di
un’attività privata o un interesse pubblico (spesso precedute da un controllo
preventivo).
PROVVEDIMENTI ABLATORI = l’amministrazione sacrifica l’interesse di un privato,
imponendogli un obbligo di fare, di non fare o di dare o privandolo di un bene (in ogni
caso viene privilegiato un interesse pubblico a scapito di uno privato sempre con un
determinate garanzie e tutele per il privato, si pensi all’espropriazione per pubblica
utilità).
SANZIONI AMMINISTRATIVE = servono a &nbs