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I contratti del mercato mobiliare

Il Testo unico finanziario (T.U.F., D.Lgs. 58/1998) rappresenta il punto d'arrivo di un lungo processo normativo volto a creare un efficiente mercato mobiliare, di cui parte essenziale sono le regole di tutela dell'investimento del risparmio. Per una maggior tutela, il TUF è stato costantemente aggiornato, e l'attuale disciplina in materia è figlia anche dell'unificazione del mercato comunitario avvenuta con la direttiva 2004/39 MIFID, che ha la particolarità di vietare agli Stati membri di introdurre obblighi aggiuntivi rispetto a quelli europei.

Il TUF affronta in un unico contesto la disciplina degli Intermediari, cioè coloro che raccolgono il risparmio ai fini dell'investimento in strumenti finanziari; dei Mercati, cioè i luoghi ove avvengono gli scambi di tali strumenti; e degli Emittenti, cioè coloro che, direttamente o tramite gli intermediari, si rivolgono al pubblico per finanziare, attraverso capitale di rischio o di credito, la propria attività economica.

Ad essi affianca una rigorosa disciplina, a carattere pubblicistico, di vigilanza e controllo sui soggetti operanti nel mercato mobiliare. In primo luogo dispone un sistema di riserve per lo svolgimento dei Servizi e delle Attività d'Investimento verso il Pubblico in favore di enti a ciò specificatamente autorizzati.

Soggetti abilitati

  • Banche ed Imprese di Investimento italiane (S.I.M.), europee ed extracomunitarie, a ciò autorizzate dalla Banca d'Italia, dalla Consob o dallo Stato d'origine.
  • Le Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) italiane o comunitarie che esercitano attività di gestione collettiva del risparmio, o di gestione di portafogli per conto di terzi, o di servizio consulenza per gli investimenti, ecc... autorizzate dalla Banca d'Italia o dallo Stato U.E. d'origine.
  • Le S.I.CA.V. (Società d'investimento a capitale variabile) autorizzate dalla Banca d'Italia che svolgono attività di investimento collettivo del risparmio raccolto offrendo al pubblico le proprie azioni.
  • Gli Intermediari Finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti nell'apposito Registro previsto dal T.U.B.

Questi soggetti, per svolgere tali attività, devono esercitare l'impresa nella forma di SpA; devono avere un preciso capitale minimo disposto dall'autorità di vigilanza; la struttura del gruppo non deve impedire la vigilanza; i soci devono sottostare a requisiti di professionalità e onorabilità.

Per svolgere l'Attività di Consulenza occorre avere i requisiti di professionalità ed onorabilità disposti dal Ministero dell'Economia e l'iscrizione nell'apposito albo. Oltre che dai suddetti soggetti (Banche, SIM, SGR, SICAV, Intermediari), tale attività può anche esser svolta da persone fisiche, SRL ed SpA.

Vigilanza

In Italia, la vigilanza su questi soggetti è affidata alla Banca d'Italia ed alla Consob: le rispettive competenze sono individuate in base al fine.

  • Alla Banca d'Italia spetta una vigilanza prudenziale sulla stabilità degli intermediari;
  • Alla Consob una vigilanza sulla trasparenza e sui comportamenti.

I due enti operano comunque di concerto e si scambiano informazioni. La loro vigilanza è di tipo ispettivo, informativo e regolamentare. La Consob vigila anche sulle c.d. Agenzie di "Rating", i cui giudizi sono assai importanti nel mercato mobiliare. Esse sono soggette anche all'autorità di vigilanza europea, l'E.S.M.A.

La Consob vigila e controlla anche i Soggetti Emittenti e l'appello al Pubblico Risparmio. In materia bisogna distinguere fra:

  • Offerta al Pubblico di Sottoscrizione (O.P.S.) o di Vendita (O.P.V.): Le norme regolano il comportamento di chi offre prodotti finanziari in cambio di denaro.
  • Offerta al Pubblico di Acquisto (O.P.A.) o di Scambio (O.P.SC.): Le norme regolano l'offerta...
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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