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Capitolo 3: IL GOVERNO
1) Il potere esecutivo: il Governo e gli organi dipendenti
Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un’attività concreta diretta a raggiungere i suoi fini
immediati.
Ad esempio, con le forze armate assicura la difesa verso l’esterno, con gli istituti scolastici e le biblioteche
assicura l’istruzione e l’educazione dei cittadini, con gli interventi nel settore economico cerca di effettuare
una più uguale distribuzione delle ricchezze e così via.
Il potere esecutivo è costituito da un complesso di organi al vertice dei quali si trova il Governo.
Il Governo è formato da singoli organi come dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che insieme
formano un unico organo che prende il nome di Consiglio dei Ministri.
I Ministri possono essere con o senza portafoglio, a seconda se hanno a disposizione un’organizzazione di
uffici o meno.
2) La formazione del Governo
La formazione del Governo costituisce un procedimento in quanto è formato da una serie di atti che
servono a formulare l’atto conclusivo, che è appunto la nomina del Governo.
La nostra Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica ha il potere di nomina del Presidente del
Consiglio e, su indicazioni di quest’ultimo, dei vari ministri.
Quindi, il Capo dello Stato deve formare un governo che sia in grado di ottenere una maggioranza stabile
in Parlamento per garantire il buon andamento delle varie funzioni.
In seguito all’introduzione del sistema elettorale prevalentemente maggioritario e dell’attuale sistema
elettorale misto, il Presidente della Repubblica si deve limitare a nominare Presidente del Consiglio il
leader della coalizione vincitrice delle elezioni.
In caso di crisi del Governo (mozione di sfiducia del Parlamento), il Presidente della Repubblica dovrà
cercare di formulare un nuovo Governo che abbia una maggioranza stabile in Parlamento e per cercare di
eliminare i vari contrasti esistenti.
Il procedimento di nomina del Governo inizia con le consultazioni del Presidente della Repubblica, che non
seguono uno scema preciso. Esso può consultarsi con gli ex Presidenti della Repubblica, con i Presidenti
delle Camere, con i leader delle varie coalizioni politiche ecc.
Lo scopo di queste consultazioni è quello di cercare di individuare una personalità politica in grado di
formare un governo stabile per garantire il buon andamento delle funzioni.
Una volta individuato, il Presidente della Repubblica gli conferisce l’incarico di formare un nuovo Governo.
L’incaricato, di regola, non accetta ma si riserva di accettare, cioè effettua delle piccole consultazioni con i
vari gruppi politici per fare accordi e formulare una lista dei vari Ministri.
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Se l’incaricato non riesce nel suo intento, allora tornerà dal Presidente della Repubblica per dichiarare la
rinuncia all’incarico. Il Capo dello Stato, quindi, lo affiderà ad altri.
Se il Presidente della Repubblica non troverà nessuno, allora scioglie le Camere ed indice nuove elezioni.
Se, invece, l’incaricato conclude i suoi colloqui positivamente, consegnerà al Presidente della Repubblica la
lista dei Ministri e si dichiarerà pronto a presiedere il nuovo Governo.
Il procedimento si conclude con la nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri con decreto del
Presidente della Repubblica.
Una volta nominati, il Presidente del Consiglio e i Ministri dovranno prestare giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica e, successivamente, dovranno presentare alle Camere il proprio programma.
Una volta approvato, il programma diventa l’indirizzo politico dello Stato e bisognerà lavorare per attuarlo.
Per quanto riguarda la nomina dei ministri, possono essere nominate anche persone estranee al
Parlamento e che non sono iscritte a nessun partito politico, cioè persone che hanno competenze tecniche
per lo svolgimento del proprio compito.
3) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è l’organo che dirige la politica generale del Governo, di cui è
responsabile, e mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando
l’attività dei Ministri.
Esso non è un organo gerarchicamente superiore agli altri, ma è “primus inter pares”, cioè il prima tra pari.
Proprio per questo motivo, l’attività che esso svolge viene effettuata anche dall’intero Consiglio dei
Ministri.
Inoltre, il Presidente del Consiglio, insieme al Consiglio dei Ministri, è responsabile della propria attività.
Per quanto riguarda le funzioni, il Presidente del Consiglio:
1. Comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento che avverrà in futuro;
2. Controfirma gli atti più importanti del Presidente della Repubblica, tra questi abbiamo la
promulgazione delle leggi ed il decreto di scioglimento anticipato delle Camere;
3. Controfirma tutti gli atti aventi forza di legge;
4. Chiede alle Camere la fiducia;
5. Ecc.
4) I Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo
I Ministri sono organi individuali che compongono il Governo ma che, al tempo stesso, assumono una
duplice funzione, cioè:
1. Sono un organo di direzione politica, in quanto fanno parte del Consiglio dei Ministri;
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2. Sono organi di vertice dell’apparato amministrativo di cui sono a capo, che prende il nome di
ministero.
Per quanto riguarda i ministri, bisogna fare una distinzione tra:
1. Ministri con portafoglio, che sono quei ministri a capo di un apparato amministrativo organizzato
in uffici, cioè il ministero;
2. Ministri senza portafoglio, che sono quei ministri che non sono a capo di un apparato
amministrativo organizzato in uffici, ma svolgono la propria attività presso gli uffici di Presidenza
del Consiglio.
Con il trasferimento di alcune funzioni dallo Stato centrale ad altri enti territoriali (come le Regioni,
Provincie, Comuni ecc), è stato ridotto il numero dei Ministri.
Infatti, oggi sono riconosciuti 11 Ministri. Alcuni di essi sono stati incorporati tra loro mentre altri, che
prima facevano parte di un altro ministero, sono diventati autonomi.
Ad esempio, è presente un unico ministero dell’Economia (nato dalla fusione tra il ministero del tesoro ed il
ministero delle Finanze), oppure sono nati il ministero della Salute, che prima faceva parte del ministero del
Lavoro e Politiche sociali, e il ministero delle Comunicazioni.
L’attuale riassetto prevede come Ministeri con portafoglio:
1. Quello degli Affari Esteri;
2. Quello della Giustizia;
3. Quello della Difesa;
4. Quello dell’Economia e Finanze;
5. Ecc.
I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio. Essi non hanno funzioni proprie e non entrano a comporre il Governo, ma si
devono limitare ad esercitare i compiti assegnati dal Governo.
Infine, la legge n.81 del 2001 ha introdotto la figura dei viceministri, che può essere attribuita (per
particolari funzioni) a non più di 10 sottosegretari, che possono sedere in Consiglio dei Ministri ma non
hanno diritto di voto.
5) Il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri, i Comitati interministeriali
Il Consiglio di Gabinetto è un organo non deliberante interno al Consiglio dei Ministri, che consente una più
rapida consultazione per decisioni gravi ed urgenti, da sottoporre successivamente al Consiglio dei Ministri.
È formato dai Ministri titolari dei ministeri più importanti e da altri Ministri scelti per le loro competenze.
I Comitati di Ministri sono istituiti dal Presidente del Consiglio ed hanno il compito di esaminare in via
preliminare, questioni di comune competenza e di esprimere parere su direttive dell’attività del Governo o
su problemi importanti da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
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