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Capitolo 3: Il governo

Il potere esecutivo: il governo e gli organi dipendenti

Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un’attività concreta diretta a raggiungere i suoi fini immediati. Ad esempio, con le forze armate assicura la difesa verso l’esterno, con gli istituti scolastici e le biblioteche assicura l’istruzione e l’educazione dei cittadini, con gli interventi nel settore economico cerca di effettuare una più uguale distribuzione delle ricchezze e così via.

Il potere esecutivo è costituito da un complesso di organi al vertice dei quali si trova il Governo. Il Governo è formato da singoli organi come il Presidente del Consiglio e dai Ministri, che insieme formano un unico organo che prende il nome di Consiglio dei Ministri. I Ministri possono essere con o senza portafoglio, a seconda se hanno a disposizione un’organizzazione di uffici o meno.

La formazione del governo

La formazione del Governo costituisce un procedimento in quanto è formato da una serie di atti che servono a formulare l’atto conclusivo, che è appunto la nomina del Governo. La nostra Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica ha il potere di nomina del Presidente del Consiglio e, su indicazioni di quest’ultimo, dei vari ministri.

Quindi, il Capo dello Stato deve formare un governo che sia in grado di ottenere una maggioranza stabile in Parlamento per garantire il buon andamento delle varie funzioni. In seguito all’introduzione del sistema elettorale prevalentemente maggioritario e dell’attuale sistema elettorale misto, il Presidente della Repubblica si deve limitare a nominare Presidente del Consiglio il leader della coalizione vincitrice delle elezioni.

In caso di crisi del Governo (mozione di sfiducia del Parlamento), il Presidente della Repubblica dovrà cercare di formulare un nuovo Governo che abbia una maggioranza stabile in Parlamento e per cercare di eliminare i vari contrasti esistenti.

Il procedimento di nomina del Governo inizia con le consultazioni del Presidente della Repubblica, che non seguono uno schema preciso. Esso può consultarsi con gli ex Presidenti della Repubblica, con i Presidenti delle Camere, con i leader delle varie coalizioni politiche ecc. Lo scopo di queste consultazioni è quello di cercare di individuare una personalità politica in grado di formare un governo stabile per garantire il buon andamento delle funzioni.

Una volta individuato, il Presidente della Repubblica gli conferisce l’incarico di formare un nuovo Governo. L’incaricato, di regola, non accetta ma si riserva di accettare, cioè effettua delle piccole consultazioni con i vari gruppi politici per fare accordi e formulare una lista dei vari Ministri.

Se l’incaricato non riesce nel suo intento, allora tornerà dal Presidente della Repubblica per dichiarare la rinuncia all’incarico. Il Capo dello Stato, quindi, lo affiderà ad altri. Se il Presidente della Repubblica non troverà nessuno, allora scioglie le Camere ed indice nuove elezioni. Se, invece, l’incaricato conclude i suoi colloqui positivamente, consegnerà al Presidente della Repubblica la lista dei Ministri e si dichiarerà pronto.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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