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GOVERNANCE AZIENDALE
La GOVERNANCE SOCIETARIA è composta da:
1. assemblea dei soci;
2. organo amministrativo (consiglio di amministrazione o
amministratore unico),
3. organo di controllo: il collegio sindacale e il revisore legale dei
conti, se previsto.
L’assemblea nomina l’org. Amministrativo, il collegio sindacale e i
consiglieri. Il collegio sindacale e l’organo amministrativo durano in
carica 3 esercizi e terminano con l’approvazione del bilancio
dell’ultimo esercizio. Il mandato dell’organo di controllo contabile
dura 3 anni rinnovato fino a 9 anni (3 rinnovi).
Il COLLEGIO SINDACALE
Ex art 2403 c.c. “vigila sull’osservanza della legge, con un
controllo di legittimità e dello statuto, con il rispetto dei principi
di corretta amministrazione (con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico) e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società per
il suo corretto funzionamento”.
È un organo di controllo, il quale può svolgere la revisione legale
dei conti. Vi sono due forme di controllo:
1. Il controllo di legittimità;
2. Il controllo contabile, la revisione legale dei conti.
1. Il controllo di legittimità è attribuito al collegio sindacale o al
sindaco unico. Deve controllare che gli amministratori rispettino la
legge, i regolamenti e lo statuto, il quale disciplina anche la
governance aziendale (eccetto la vendita di immobili deciso dal
consiglio di amministrazione o deliberata dall’assemblea). È una
verifica di legittimità. Il collegio sindacale deve pronunciarsi sulla
corretta organizzazione aziendale, dal punto di vista
amministrativo-contabile. Ha un’enorme responsabilità poiché deve
vigilare su tutti gli aspetti dell’azienda che derivano dalla legge e
dai regolamenti.
2. Il controllo contabile può essere svolto dal collegio sindacale.
Ha una doppia veste, ha due ruoli distinti (distinte relazioni) ma
sovrapposti, risiedono nel medesimo organo. Tale funzione può
essere svolta solo nel caso in cui non è presente il revisore legale o
la società di revisione.
Non si può disinteressare del bilancio e dello statuto, essi sono
legge. Può chiedere agli amministratori di modificare l’assetto
organizzativo per renderlo più adeguato limitandone i rischi. Ha un
potere proattivo, potere di agire e di intervento. All’estero non
esiste il collegio sindacale. Controlla l’operato degli
amministratori. Il collegio sindacale, oltre a riunirsi almeno ogni
90 giorni. È un organo societario e deve partecipare alle riunioni
del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se
esistente e alle assemblee sociali. Può impugnare le delibere non
conformi alla legge e allo statuto, può denunciare al tribunale
eventuali irregolarità riscontrate nella gestione, segnala
all’assemblea i fatti rilevanti(no revisore).
Il REVISORE LEGALE DEI CONTI
Ex. n.135/2016 art. 14 «Il revisore legale o la società di revisione
legale incaricati di effettuare la revisione legale dei cont ha
l’obiettivo di:
1. esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio
d’esercizio o sul bilancio consolidato illustrando i risultati della
revisione legale. (obiettivo ultimo)
2. Verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
nelle scritture contabili. È funzionale al primo obiettivo (obiettivo
intermedio). Tali verifiche contabili devono essere effettuate almeno
con cadenza trimestrale.
Il revisione legale dei conti ad un soggetto esterno che può
essere una persona fisica (singolo revisore) o ad una società di
revisione
L’Organo di controllo contabile controlla che il bilancio sia
redatto in conformità al quadro normativo applicabile. La finalità
della revisione legale dei conti è quella di accrescere il livello di
fiducia degli utilizzatori nel bilancio. Ciò si realizza con l’espressione
di un giudizio da parte del revisore.
L’ORGANO AMMINISTRATIVO
Esso ha il compito di:
1. Redigere il bilancio di esercizio e quelle consolidato se presente;
2. Amministra la società e le sue riserve.
Possiamo avere due forme societarie: le Spa e S.r.l., in entrambi i
casi il bilancio è redatto dall’org. Amministrativo.
Esso è rappresentato dal:
1. Consiglio di amministrazione composto da:
-amministratori (3/5),
-presidente
- amministratore delegato.
2. Amministratore unico.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO è un interlocutore del revisore.
È delegato del Consiglio di amministrazione che non può essere in
riunione permanente e delega ad esso la gestione. Esso risponde
dell’esercizio delle sue funzioni verso il Consiglio di
amministrazione, è in una posizione di maggiore responsabilità e
potere. Il Consiglio di amministrazione può revocare anche le
deleghe, nei limiti della legge e rispetto al mandato ricevuto
dall’assemblea.
I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati
dall’assemblea dei soci, i quali nominano gli amministratori e nella
prima riunione del consiglio di amministrazione vengono nominati
il presidente e l’amministrazione delegato.
La delibera di nomina del presidente e dell’amministratore delegato
contiene i relativi poteri attribuiti ad essi. Di norma il presidente ha
la rappresentanza legale della società. L’amministratore delegato
ha i poteri gestione e poteri di spesa (fino a un max di un milione di
euro oltre deve approvarli il consiglio di amministrazione), che
risulta dal verbale del consiglio di amministrazione depositato
presso il Registro delle imprese (i terzi devono capire chi fa cosa
nell’azienda). Nel verbale risultano le nomine e i poteri, redatto dal
presidente e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Ogni
modifica deve essere depositata nel Registro delle imprese per dare
pubblicità a beneficio dei terzi.
Nelle S.r.l. l’organo amministrativo può essere rappresentato
dall’AMMINISTRATORE UNICO. Ha tutti i poteri e decide tutto. Il
presidio è differente, rispetto al consiglio di amministrazione. Esso
ha meno controlli. Ciò avviene nelle realtà in cui i soci sono
direttamente coinvolti nella gestione della società, nelle realtà più
piccole. Il socio è anche gestore dalla propria azienda. Ha un livello
di rischiosità di revisione più elevato perché decide un solo soggetto
con meno controlli. È tutto in capo ad un unico soggetto. Vi è il
rischio che vi sono più errori soprattutto volontari di conseguenza il
rischio di frodi è più elevato. La revisione ha molto più lavoro perché
vi sono più errori, difficili da individuare.
I primi che devono accorgersi degli errori, della correttezza del
bilancio, sono gli amministratori. Il revisore viene dopo. L’ambiente
deve essere organizzato, strutturato deve avere una struttura
idonea, senno si avrà un rischio più elevato e il revisore deve
lavorare di più.
IMPRESE SOGGETTE A REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La revisione legale dei conti è introdotta nel nostro ordinamento
dall’art. 2409- bis, secondo il quale, in tema di controllo contabile
delle società per azioni, “La revisione legale dei conti sulla società è
esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di
revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle
società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato
può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal
collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da
revisori legali iscritti nell'apposito registro.”
Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, di attuazione alla direttiva
europea 2013/34/UE, ha apportato modifiche anche al tema del
bilancio consolidato. Non sono soggette alla redazione del bilancio
consolidato le controllanti che, insieme alle controllate, non
abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti
limiti:
I. 20 milioni del totale attivo di bilancio;
II. 40 milioni del totale ricavi delle vendite e delle prestazioni;
III. 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La revisione legale dei conti relativa delle SPA è esercitata da un
revisore legale dai conti, o da una società di revisione iscritti
nell’apposito registro. Può essere esercitata da una persona fisica
o da una società. Il registro di revisione legale dei conti è tenuto
dal MEF, contenente i principi di revisione. Esistono 4 più grandi
società di revisione e sono: Kpmg, EY (Ernest e young), Deloitte e
PwC. Lo statuto delle società definisce i diversi poteri dell’azienda.
In base ad esso se la società non è tenuta al consolidamento (alla
redazione del bilancio consolidato) può essere svolta dal collegio
sindacale che assomma due ruoli quello di controllo di legalità e
controllo sui conti aziendale. Se deve redigere il bilancio consolidato
avremo sia il revisore sia il collegio sindacale.
Il bilancio consolidato è un bilancio redatto dalla capogruppo, con
il consolidamento della situazione economico finanziarie delle
società. Vi deve essere un rapporto di controllo tra le società. Se
un’entità controlla un'altra entità è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato. La controllate redige due bilanci: il bilancio suo
separato e il bilancio consolidato. L’entità controllata redige solo il
bilancio d’esercizio. Si deve redigere il bilancio consolidato quando
un’entità ha un’influenza dominante su un’altra entità, quando
ha la maggioranza ex. Art 2359 c.c. ovvero ha:
1. la maggioranza assoluta (50%+ 1 azione);
2. la maggioranza relativa;
3. in base ai vincoli contrattuali (ipotesi residuale).
SRL
Le società a responsabilità limitata è soggetta a revisione
legale dei conti obbligatoria se (art. 2477 c.c.):
1) È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2) Controlla una società obbligata alla redazione del bilancio
consolidato;
3) Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati
dal primo comma dell’art. 2435-bis.
I limiti individuati dall’art. 2435-bis, precedentemente richiamato
sono:
Il superamento di 2 di questi limiti, per due esercizi consecutivi,
obbliga la societ&agra