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GLI ORGANI DI CONTROLLO.
A) Il COLLEGIO SINDACALE.
È l’organo interno della società per azioni nel sistema tradizionale con funzioni di vigilanza
sull’amministrazione della società.
2397 Composizione del collegio.
Art.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devo inoltre
essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del
Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Tuf Sezione V
Gli organi di controllo
148 Composizione.
Art.
L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:
1. a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
2. b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
3. c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262;
4. d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.
1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1
sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri
effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.
Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di
riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a
tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla
diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000
e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a
tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla
violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche
con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente
comma.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro
effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure
indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla
minoranza.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
1. a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
2. b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
3. c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che
la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
CONSOB, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei
membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla
gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il
rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi
dell'articolo 147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di
amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico,
dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In
caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora
abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.
2399 Cause di ineleggibilità e di decadenza.
Art.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale
e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza
dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di
incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
Cumulo di incarichi.
2400 Nomina e cessazione dall’ufficio.
Art.
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea,
salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e
della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli
amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti
all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
2399 Cause di ineleggibilità e decadenza.
Art.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di
incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
148- bis Tuf limiti al cumulo di incarichi
Art.
1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione
e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché
delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII,
del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità
di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla
dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione
della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i
componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,
informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il
regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti
presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB
dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto
dal regolamento di cui al primo periodo.
2402 Retribuzione.
Art.
LA retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla
assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Durata.
2400 1º comma
Art.
Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Revoca rinuncia e decadenza. Art. 2400 per revoca; 2399 per decadenza.
Possono in qualsiasi momento dimettersi.
2401 Sostituzione.
Art.
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel
rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima
assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per
l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati
scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal
sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata
l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.
2405 2º comma
Art.
I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio
sociale, due adunanze consecutive del consiglio di amministrazio