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Gli elementi del contratto

I requisiti del contratto

L’articolo 1325 li chiama i “requisiti” del contratto e sono quattro:

  • L’accordo
  • La causa
  • L’oggetto
  • La forma

L’oggetto del contratto

L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali, le quali indicano gli impegni che il contratto mette a carico della parte. Ad esempio, in una vendita la prestazione del compratore è il pagamento del prezzo, mentre la corrispettiva prestazione del venditore è il trasferimento della proprietà della cosa. Qui più che un’obbligazione, abbiamo un effetto giuridico che si produce indipendentemente dal comportamento della parte. Spesso le prestazioni contrattuali riguardano un determinato bene, allora si tende a dire che l’oggetto del contratto è quel bene. In realtà, l’oggetto del contratto è la prestazione. Un sinonimo di oggetto del contratto è contenuto del contratto: contenuto di una vendita sono il pagamento del prezzo e il trasferimento della cosa.

I requisiti dell’oggetto: possibilità e leicità

Il codice nell’articolo 1346 indica i requisiti dell’oggetto contrattuale, stabilendo che deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile. Il requisito della possibilità significa che il contratto non può prevedere prestazioni irrealizzabili: sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista tecnico, e anche dal punto di vista giuridico. È possibile l’oggetto consistente nella prestazione di una cosa futura: il contratto può benissimo riguardare una cosa che ancora non esiste al momento del contratto, come ad esempio la vendita di appartamenti la cui costruzione è appena iniziata, salvi i casi in cui la legge lo vieta (Art.1348). Il requisito di liceità significa che il contratto non può prevedere prestazioni disapprovate dall’ordinamento giuridico.

I criteri dell’illiceità: norme imperative, ordine pubblico, buon costume

I criteri indicati nell’articolo 1343 indicano i tre parametri: illiceità significa contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume. Le norme imperative limitano la libertà contrattuale delle parti: vietano di fare determinati contratti, o vietano di inserire nel contratto determinati contenuti, o impongono al contratto di avere determinati contenuti. Il loro obiettivo è proteggere valori fondamentali o interessi generali. Esse sono dettagliate e specifiche, e soprattutto permettono di colpire i contratti con il rimedio di nullità in modo mirato e sicuro. Esistono contratti che meritano la disapprovazione dell’ordinamento giuridico, ma non risultano contrari a nessuna particolare norma imperativa. A ciò riparano le categorie dell’ordine.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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