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Gli elementi del contratto
Gli elementi essenziali del contratto, che l'art. 1325 chiama i requisiti del contratto, sono: l'accordo, la causa, l'oggetto e la forma, se prescritta a pena di nullità.
La causa del contratto: è principio fondamentale del nostro sistema che qualsiasi spostamento di ricchezza deve essere giustificato, e che in caso contrario va ripristinato l'assetto precedente. Il concetto di causa del contratto esprime la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali realizzati mediante il contratto. Per questo la causa è l'elemento essenziale del contratto, e ogni contratto deve avere una causa. Non si deve pensare che la causa implichi sempre uno scambio, un dare per avere; se no i contratti gratuiti non avrebbero causa, e non potrebbero esistere. Invece anche i contratti gratuiti esistono e hanno una causa. Della causa possiamo parlare in senso concreto: ciò che giustifica l'esistenza del contratto e in senso astratto:
La giustificazione della causa dal punto di vista dell'ordinamento giuridico si definisce come la funzione economico-sociale del contratto. La causa come funzione economico-sociale del contratto identifica i caratteri essenziali di un certo tipo di operazione: i caratteri in ragione dei quali l'ordinamento ritiene ammissibile quel tipo di operazione, e giustificati gli spostamenti patrimoniali che ne derivano. Il codice si occupa della causa fondamentale con due ordini di previsioni: quelle relative ai contratti in cui la causa manca o quelle in cui la causa esiste ma è illecita.
La mancanza di causa: può succedere che in un determinato contratto manchi la causa. Se x assicura contro l'incendio la sua casa, senza sapere che due giorni prima la casa è stata spazzata via da una terribile frana, quel contratto di assicurazione è senza causa: in quel particolare caso non può realizzarsi la sua funzione economico-sociale.
La legge stabilisce che in contratti senza causa non possono stare in piedi, né produrre effetti: vanno cancellati, con il rimedio della nullità.
L'astrazione della causa: il negozio astratto: il negozio astratto non indica la propria causa. Alcuni ordinamenti ammettono il negozio astratto, questo significa che il contratto è considerato valido e produce effetti anche se non indica la sua causa. Nel diritto italiano in linea di principio il negozio astratto non è ammesso, c'è qualche eccezione prevista là dove l'esigenza di favorire la sicurezza della circolazione, e quindi di proteggere i terzi: è il caso della cambiale, con cui si assume un debito senza indicare per quale ragione lo si assume, un altro caso è la delegazione pura o astratta.
L'illiceità della causa: può accadere che il contratto abbia una causa ma che questa sia illecita, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Anche l'illiceità della causa impedisce al contratto di esistere validamente e di produrre effetti: il contratto è nullo. Causa e motivi del contratto: i motivi sono i particolari interessi che spingono ciascun contraente a fare il contratto ma restano estranei alla ragione giustificativa del contratto stesso, oggettivamente considerata. La causa è un elemento unitario e costante del contratto, i motivi invece possono variare enormemente e di solito sono qualcosa che non accomuna le parti, bensì le mette su posizioni antagonistiche. Esiste, infatti la regola della rilevanza della causa e della irrilevanza dei motivi. Se il contratto presenta qualche problema relativo alla causa, tale problema può influenzare la sorte del contratto stesso: se invece nel contratto si