In via preliminare, occorre operare una distinzione fra giudicato in senso formale
o processuale e giudicato in senso materiale o sostanziale.
Il giudicato formale – cui fa riferimento l’art. 324 c.p.c. – è l’accertamento
1
incontrovertibile sul quale nessun giudice può ulteriormente pronunciarsi perché
si è esaurita la serie dei possibili riesami. Si dice <<formale>> perché è una regola
di diritto processuale quella che stabilisce quando nessun giudice può
ulteriormente giudicare.
Il giudicato materiale è la formulazione della regola concreta, che appartiene già
al diritto sostanziale. Questo concetto è espresso dall’art. 2909 c.c. con la
prescrizione secondo cui il giudicato fa stato fra le parti, i loro eredi e aventi
causa.
La res iudicata, pertanto, sia nel suo profilo processuale, sia nel suo profilo
sostanziale, è sempre incontrovertibile, tranne i casi eccezionali in cui può essere
superata attraverso la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo. In altri
termini, la cosa giudicata è l’accertamento incontrovertibile non sottoponibile ad
un’impugnazione ordinaria.
Se è vero che, fra i provvedimenti del giudice amministrativo (sentenza,
ordinanza, decreto), solo la sentenza può acquisire il carattere del giudicato, non
tutte le sentenze presentano l’attitudine a tale acquisizione.
Ne sono fornite le sentenze di merito (definitive o parziali), ma solo quelle di
accoglimento. Per quanto riguarda, invece, le sentenze di rigetto, qualche dubbio
sorge su quelle che, a seguito di azione impugnatoria, abbiano respinto un
motivo, stabilendo che, sotto il profilo dedotto, il provvedimento impugnato è
legittimo: invero, sembra che l’amministrazione non possa contraddire il
giudicato annullando d’ufficio il proprio atto, adducendo la stessa illegittimità
negata dalla sentenza.
Per quello che riguarda le decisioni di rito, è pacifica la loro insuscettibilità di
passare in giudicato qualora abbiano forma di sentenza ma sostanza di
provvedimento meramente ordinatorio, quindi privo di contenuto decisorio (ad
esempio, nel caso di sentenza istruttoria). Tuttavia, è riconosciuta la loro
attitudine a divenire cosa giudicata quando la decisione si presenti come
presupposto necessario di quella di merito. In ogni caso, il loro passaggio in
giudicato non copre il merito della causa.
Circa le parti della sentenza aventi attitudine a costituire giudicato, si afferma
comunemente che esse sono soltanto quelle che definiscono la controversia in
<<
1 Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad
appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione ordinaria>>.
1
relazione alle parti, alla causa petendi e al petitum. Sicuramente il nucleo
essenziale è ravvisabile nel dispositivo della sentenza, ma ad esso vanno
rapportate tutte le affermazioni contenute in motivazione, che costituiscono la
premessa logica e necessaria del dispositivo medesimo . Restano escluse, invece,
2
le argomentazioni soggettive del giudice e quelle asserzioni che, pur aventi un
apparente carattere dispositivo, fuoriescono dallo specifico tema della
controversia e quindi non rientrano nel decisum (cd. obiter dicta). Il giudicato non
si produce neppure sulle pronunce meramente incidentali (art. 8 c.p.a.).
Il carattere di incontrovertibilità della sentenza si produce in riferimento ad una
determinata controversia, identificabile in base agli elementi costitutivi
dell’azione, perciò non può e non deve accadere che una medesima lite sia risolta
giudizialmente due volte (principio del ne bis in idem): ove ciò accadesse, sarebbe
sollevabile l’exceptio rei iudicatae. Il giudicato, dunque, può cadere solo su ciò
che viene dedotto in giudizio, in quanto costituisce materia del contendere. In
altri termini, deve sussistere identità fra l’estensione dell’oggetto della domanda e
l’estensione della pronuncia giudiziale.
Tuttavia, non sempre è facile definire in modo sicuro una res iudicanda, in
relazione a qualsiasi altra. Un problema, per esempio, riguarda il fatto se il
giudicato copra solo il dedotto o anche il deducibile . Se un provvedimento
3
amministrativo viene impugnato una volta per alcuni motivi e un’altra per motivi
diversi, le due cause sono identiche stante l’unico petitum, o lo sono unicamente
se gli ulteriori vizi di invalidità, corrispondenti ai motivi nuovi, erano conosciuti al
momento della prima impugnazione, ovvero anche quando, pur presenti, erano
sconosciuti? A queste e ad altre questioni dottrina e giurisprudenza danno
risposte contrastanti, senza che si possa individuare un indirizzo prevalente.
Peraltro, occorre tenere in considerazione che è possibile che il giudicato si formi
progressivamente, perché la sentenza soggetta a gravame è impugnata solo in
parte. Verificandosi ciò, il giudicato si forma solo sui capi della pronuncia non
investiti dall’impugnazione. Questo giudicato parziale concorre, con la sentenza
che pronuncia sull’impugnazione, a determinare unitariamente l’ambito del
decisum. Un altro caso può riguardare la mancata impugnazione della sentenza
interlocutoria parziale, la quale, perciò, passa in giudicato. Quest’ultimo si
completa a seguito di quanto stabilito nella sentenza che pronuncia in grado
d’appello sull’impugnazione della sentenza definitiva di primo grado . E ancora, lo
4
stesso fenomeno di pronuncia progressiva è stato individuato qualora il giudice
dell’ottemperanza, anziché limitarsi ad imporre l’esecuzione del giudicato
amministrativo, procede alla sua attuazione utilizzando poteri cassatori e
ordinatori idonei ad integrare il disposto della sentenza rimasta ineseguita .
5
Peculiari problemi si presentano nel caso di azioni impugnatorie. Si tratta non
solo di comprendere quando un provvedimento impugnato è dissimile o uguale
2 Spesso, infatti, il dispositivo rinvia alla motivazione: <<Si accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione>>.
3 Peraltro, non è neppure chiaro che cosa si debba intendere per deducibile.
4 Se, quindi, in una controversia vengono pronunciate prima una sentenza interlocutoria parziale e poi una
sentenza definitiva e solo la seconda viene impugnata, il giudicato emerge progressivamente tanto dalla sentenza
interlocutoria di primo grado (non impugnata) quanto dalla sentenza d’appello che riesamina il decisum nella
sentenza definitiva di primo grado (sottoposta a gravame).
5 La possibilità delle decisioni del giudice dell’ottemperanza di passare in giudicato concerne i soli casi in cui il
giudice medesimo provveda con sentenza, e non quelli in cui adotti ordinanza.
2
rispetto ad un altro provvedimento o almeno connesso in modo tale da essere
travolto automaticamente da una pronuncia eliminatoria dell’atto primario, ma
anche di comprendere quanto il giudicato – cioè la sua efficacia oggettiva – vincoli
l’attività dell’amministrazione posteriore al giudicato medesimo.
Sotto il primo profilo, l’annullamento derivante dal giudicato colpisce, in linea di
massima, solo il provvedimento impugnato, ma non si può escludere, quando i
provvedimenti sono collegati, che l’eliminazione del primo atto distrugga il
supporto su cui si fonda l’atto posteriore. Perciò, il giudicato d’annullamento si
estende, oggettivamente, anche al provvedimento successivo collegato, sebbene
esso sia rimasto escluso dall’ambito dell’impugnativa. Questo esito, tuttavia, si
produce solo quando la pronunciata invalidità abbia effetto caducante, e non
quando essa abbia effetto meramente viziante . In questa seconda ipotesi il
6
giudicato non si estende, essendo necessario che anche l’atto posteriore,
applicativo sia impugnato giudizialmente con domanda autonoma.
Sotto il secondo profilo – vincolo all’attività amministrativa posteriore
all’annullamento – si può osservare che la sentenza, oltre all’effetto demolitorio,
può esplicare anche un effetto ripristinatorio e un effetto conformativo. A seguito
dell’efficacia ripristinatoria, la pubblica amministrazione è obbligata a rimuovere
le eventuali conseguenze materiali prodotte dall’atto annullato e, in forza
dell’efficacia conformativa, essa può – o talora deve – adottare un nuovo
provvedimento che, nei limiti di quanto ha costituito oggetto della lite risolta, è
vincolato dalla sentenza . Il provvedimento amministrativo eventualmente
7
emanato dopo la cosa giudicata è impugnabile, oltre che per la violazione del
giudicato, anche per vizi nuovi, nonché per gli altri asseriti vizi di legittimità non
caduti sotto l’esame giudiziale – fra cui quelli corrispondenti a motivi dichiarati
assorbiti – ove essi vengano riprodotti nel nuovo atto.
Si è visto che l’art. 2909 c.c. riferisce l’efficacia soggettiva della cosa giudicata alle
parti del processo, ai loro eredi e aventi causa. Nel processo amministrativo,
tuttavia, la regola è affiancata da una serie di deroghe che rispondono a due
esigenze: la peculiarità di alcuni provvedimenti annullati, per quanto attiene alla
cessazione dei loro effetti, nonché l’estensione delle statuizioni decisorie per
ragioni di equità e convenienza amministrativa.
La prima ipotesi riguarda gli atti normativi – quali statuti non adottati con atto di
fonte primaria, regolamenti o atti amministrativi generali (provvedimenti tariffari,
ad esempio) – o comunque gli atti inscindibili. In altri termini, gli atti che, avendo
per destinataria una pluralità di persone anche determinate, presentano un
contenuto che è comune a tutti, come ad esempio un atto collettivo . Rispetto a
8
tali atti il giudicato amministrativo viene ad avere, automaticamente, una portata
erga omnes o comunque ultra partes.
6 L’effetto caducante si verifica quando l’eliminazione di un atto comporta automaticamente il venir meno di un
altro atto che, in quello eliminato, trova il suo unico presupposto.
7 In questo modo non possono venire riprodotti i vizi accertati, pena la configurazione di un nuovo vizio: la
violazione del giudicato, che è un vizio il quale determina la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21 septies della l.
241/1990.
8 Si pensi quale esempio allo scioglimento del consiglio comunale. L’atto collettivo deve essere distinto dall’atto
plurimo che, pur avendo come destinatari più soggetti, è scindibile in tanti atti singoli, quanti sono i destinatari
medesimi, come si verifica quando, con unico provvedimento, vengono promossi più impiegati pubblici.
3
La seconda ipotesi riguarda l’estensione facoltativa del giudicato da parte
dell’amministrazione soccombente. L’amministrazione soccombente può ritenere,
per ragioni di equità e convenienza, di estendere gli effetti del giudicato a tutti i
soggetti rimasti estranei al pregresso giudizio che si trovino nelle stesse
condizioni dei ricorrenti vittoriosi. Quando ciò avviene, l’estensione deve essere
disposta a favore di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni, pena
il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento. Talora, però, la legge
vieta l’estensione degli effetti del giudicato a chi non è stato parte del giudizio, ad
esempio in materia di pubblico impiego, per ragioni di contenimento della spesa
pubblica.
Ai sensi dell’art. 33 c.p.a., le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali sono
esecutive. Esecutività significa che esse non solo possono ma devono venire
concretamente attuate, salva comunque la produzione degli effetti che discende
automaticamente dalla pronuncia, come avviene per l’efficacia eliminatoria nei
confronti del provvedimento impugnato. L’esecutività è, dunque, un carattere che
prescinde dalla formazione della cosa giudicata, essendo esecutiva anche la
sentenza di primo grado in pendenza dell’impugnazione, salva la facoltà, per
l’interessato, di proporre una domanda cautelare di sospensione di fronte al
giudice d’appello.
Quanto agli strumenti rivolti ad assicurare la concreta esecuzione, la legge ha
predisposto, per le pronunce passate in giudicato, il giudizio di ottemperanza, del
quale si parlerà più avanti. L’art. 112 c.p.a. equipara alle sentenze passate in
giudicato del giudice amministrativo quelle che – pur prive del carattere di
regiudicata – non siano state sospese. Si deve inoltre ricordare che l’art. 59 c.p.a.
prevede che, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione solo parziale delle
ordinanze cautelari, il giudice che le ha emesse possa essere nuovamente adito,
con istanza motivata e notificata alle altre parti, affinché adotti le opportune
disposizioni attuative. Anche in tale occasione la legge stabilisce che il giudice
eserciti i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza e provveda sulle spese.
L’art. 88 c.p.a., nell’indicare gli elementi del provvedimento giudiziario, stabilisce
che uno di questi è l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa. L’esecuzione delle decisioni si fa pertanto in via amministrativa.
Tuttavia, l’attività di conformazione ricadente sull’autorità amministrativa, da un
lato, non è sempre necessaria, dall’altro, può essere condizionata da eventi
sopravvenuti, siano essi eventi normativi o circostanze di fatto.
La non necessità o, per meglio dire, l’inutilità di concreta attuazione è propria
delle sentenze immediatamente satisfattive o cd. autoesecutive, aventi effetti di
ordine esclusivamente giuridico: ad esempio, quelle di annullamento di
precedenti atti di annullamento d’ufficio o quelle di annullamento di atti di
controllo negativo. L’automaticità dell’effetto ripristinatorio rende inammissibile il
ricorso per l’ottemperanza.
Altre sentenze, invece, non immediatamente satisfattive, e dunque necessitanti
attività di esecuzione – ad esempio, quelle emesse a seguito di gravame avverso il
rifiuto di istanze oppure avverso l’annullamento di atti ampliativi, quali
concessioni, licenze, autorizzazioni e le pronunce di condanna – possono talvolta
essere condi
-
Giustizia Amministrativa
-
Giustizia amministrativa parte 1
-
Appunti di Giustizia amministrativa
-
Giustizia amministrativa parte 3