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D) L’aumento del petitum

L’estensione del petitum è stata a lungo ritenuta inconfigurabile. Questa

dovrebbe riguardare in astratto o atti ulteriori o il passaggio dalla richiesta di

annullamento parziale alla richiesta di annullamento totale. Tuttavia, in tali casi,

o si tratta di provvedimenti già conosciuti quando fu proposto il ricorso

introduttivo – e allora bisognava proporre l’impugnativa completa o anche quella

avverso gli atti diversi da quello già impugnato, pena la decadenza per decorso del

termine – oppure il termine non è tuttora scaduto e, perciò, è possibile proporre

un nuovo ricorso. Fino all’emanazione della l. 205/2000 non si consentiva di

incrementare il petitum mediante aggiunta di nuove domande a quelle già

formulate nel ricorso introduttivo. Pertanto, chi, in corso di giudizio, volesse

impugnare un provvedimento sopraggiunto, ancorché connesso a quello già

impugnato, doveva utilizzare la forma del ricorso autonomo. A maggior ragione

tale via era l’unica praticabile se il ricorrente avesse inteso proporre un’azione di

condanna connessa a quella di annullamento già radicata. Con la legge 205/2000

è stato reso possibile l’aumento del petitum. Perciò, se in corso di causa il

ricorrente viene a conoscenza di un atto sopravvenuto, connesso a quello

impugnato e riguardante le stesse parti, può dar luogo ad un cumulo omogeneo

sopravvenuto. Quindi, non è più necessario notificare un ricorso autonomo, ma è

sufficiente notificare (entro 60 gg) e depositare (nei 30 gg successivi) un atto

integrativo, chiedendo l’annullamento dell’atto sopravvenuto. Tuttavia, il

legislatore del 200 chiama questo fenomeno motivi aggiunti, sebbene si tratti di

aumento del petitum, e non della causa petendi. Tale linguaggio normativo

impreciso è rinvenibile anche nel codice del processo amministrativo . Ne deriva

33

che è compito dell’interprete il dover distinguere, volta per volta, se in una

disposizione sui motivi aggiunti è l’incremento della causa petendi (motivi

aggiunti in senso proprio) o l’incremento del petitum, oppure ambedue gli istituti.

Vediamo ora le modalità previste per modificare la domanda giudiziale. Qualora la

riduzione consista nella rinuncia a qualcuna delle molteplici ragioni poste a

fondamento della domanda, sembra che la disciplina elaborata in passato dal

diritto giurisprudenziale sia rimasta immutata. Il codice, infatti, non disciplina la

riduzione della causa petendi. Pertanto, la rinuncia a singoli motivi può essere

contenuta in una dichiarazione del difensore in udienza, documentata a verbale,

oppure in un atto scritto, sebbene non notificato, inserito nel fascicolo di causa.

Abbiamo detto che la riduzione del petitum può consistere nel passaggio dalla

richiesta di annullamento totale a quella di annullamento parziale, oppure nella

dismissione di una delle azioni congiuntamente esercitate. In materia di riduzione

del petitum, relativamente a questa seconda ipotesi, sembra applicabile l’art. 84

                                                                                                               

 

32 In   ogni   caso,   ancora   prima   del   codice   del   processo   amministrativo,   la   regola   dei   motivi   aggiunti   in   senso  

proprio  era  accettata  come  diritto  vivente.  

 

33 Si  vedano  al  riguardo  gli  artt.  43  e  104  c.p.a.  

  25  

c.p.a., il quale, letteralmente, disciplina la rinuncia al ricorso, salva la differenza

fra rinuncia all’azione e rinuncia alla pretesa – dal punto di vista sostanziale – le

due figure sono assimilabili quanto alle modalità rituali, perciò occorre seguire le

formalità indicate nell’art. 84 citato, anche se una parte della domanda giudiziale

e della pretesa sostanziale rimane in vita: dichiarazione resa in udienza e

verbalizzata oppure dichiarazione notificata alle controparti almeno 10 gg prima

dell’udienza e poi depositata in segreteria. In sostanza, l’art. 84 parrebbe

applicabile non solo nel caso di rinuncia al ricorso, ma anche, per analogia, nel

caso di rinuncia ad una delle azioni inserite nel ricorso cumulativo. Nell’ipotesi di

passaggio dalla richiesta di annullamento totale alla richiesta di annullamento

parziale, l’art. 84 non pare invece invocabile.

Per aumentare le ragioni di doglianza (proposizione di motivi aggiunti in senso

proprio) o il petitum, gli adempimenti rituali sono quelli stabiliti per la

proposizione del ricorso introduttivo, stante il disposto dell’art. 43 c. 1 c.p.a.

Inoltre, la procura al difensore si intende conferita anche per l’ampliamento sia

della causa petendi sia del peitum (art. 24 c.p.a.). L’atto che contiene i motivi

aggiunti deve essere notificato alle altri parti nel domicilio eletto – se esse siano

già costituite – altrimenti nel domicilio reale, entro il termine perentorio di 60 gg

decorrenti dalla conoscenza dei nuovi profili di invalidità. Alla notifica segue il

deposito in segreteria, nel termine altrettanto perentorio di 30 gg. La redazione

dell’atto deve rispettare le forme già viste per la redazione del ricorso, ma, come

detto, non occorre nuovo mandato al difensore. L’addizione di motivi è consentita

alle condizioni di cui sopra non solo per il ricorso principale, ma anche per il

ricorso incidentale.

Alla trattazione della causa, ossia all’udienza di trattazione di fronte al collegio, si

perviene soltanto se una delle parti – di solito, il ricorrente – ha presentato

l’istanza di fissazione dell’udienza, indirizzata al presidente . Se la presentazione

34

di tale istanza non ha luogo entro un anno dal deposito del ricorso o dalla

cancellazione della causa dal ruolo, la causa si estingue per perenzione (il ricorso

è perento). In presenza dell’istanza di trattazione, il presidente con proprio

decreto nomina il giudice relatore e fissa la data dell’udienza di discussione,

decorso il termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. La parte

può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo . Talora la

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legge prescrive la trattazione con priorità (art. 72 c.p.a.). In particolare, se al fine

di decidere la controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, e se

                                                                                                               

 

34 Sono   fatte   salve   quelle   ipotesi   in   cui   l’udienza   di   trattazione   è   fissata   d’ufficio   o   quei   riti   speciali   che   non  

contemplano  l’udienza  di  discussione.  

 

35 L’istanza   di   prelievo   nasce   come   istanza   volta   a   sollecitare   la   trattazione   del   ricorso.   Occorre   segnalare   che,  

dopo  il  decorso  di  5  anni  dalla  data  di  deposito  del  ricorso,  la  segreteria  comunica  alle  parti  costituite  apposito  

avviso,   in   virtù   del   quale   è   fatto   onere   al   ricorrente   di   presentare   nuova   istanza   di   fissazione   dell’udienza,  

sottoscritta   dalla   parte   che   ha   rilasciato   la   procura   e   dal   suo   difensore,   entro   180   gg   dalla   data   di   ricezione  

dell’avviso.   In   difetto   di   tale   nuova   istanza   il   ricorso   è   dichiarato   perento.   Se,   in   assenza   dell’avviso   appena  

menzionato,   è   comunicato   alle   parti   l’avviso   di   fissazione   dell’udienza   di   discussione   del   merito,   il   ricorso   è  

deciso   qualora   il   ricorrente   dichiari,   anche   in   udienza   a   mezzo   del   proprio   difensore,   di   avere   interesse   alla  

decisione,  altrimenti  è  dichiarato  perento  dal  presidente  del  collegio  con  decreto.  

  26  

le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di

discussione. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti menzionati,

dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con modalità

ordinaria .

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Una volta che la data dell’udienza sia stata fissata con decreto, la segreteria ne dà

comunicazione al ricorrente e alle parti costituite, almeno 60 gg prima. Il termine

è ridotto a 45 gg, su accordo delle parti, se l’udienza di merito è fissata a seguito

di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. Le parti possono:

a) produrre documenti fino a 40 gg liberi prima dell’udienza;

b) produrre memorie fino a 30 gg;

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c) presentare repliche fino a 20 gg liberi;

d) discutere sinteticamente nell’udienza.

Alla data stabilita ha normalmente luogo l’udienza di trattazione, salvi eventuali

impedimenti. Questa, si svolge davanti al collegio, è diretta dal presidente e

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale.ntina83 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Mignone Claudio.