L’esposizione fin qui condotta presuppone un modello-base del giudizio, nel quale
il ricorrente prospetta la propria tesi al giudice e l’amministrazione, nonché
eventuali controinteressati, la contrastano, se ritengono di costituirsi in giudizio.
Tuttavia, è possibile che il processo vada incontro a complicazioni, cd. incidenti
processuali. Se dovessimo formulare una definizione di incidente processuale,
potremmo dire che si tratta di evenienze che complicano il processo rispetto alla
sua struttura elementare. A questo punto, analizziamo ogni possibile incidente
processuale.
Il ricorso incidentale è un’impugnativa che l’art. 42 consente ai controinteressati
rispetto al ricorrente principale, per la tutela di loro situazioni giuridiche di
vantaggio nascenti dal provvedimento impugnato e destinate, perciò, a venire
meno in seguito all’accoglimento del ricorso principale.
Facciamo un esempio per capire meglio la logica del ricorso incidentale. Tizio,
Caio e Sempronio si iscrivono ad un concorso pubblico per la copertura di due
posti di ruolo presso un ente pubblico. Tizio e Caio vincono il concorso;
Sempronio è idoneo, ma non vincitore, perché terzo classificato. Sempronio
decide, dunque, di impugnare le risultanze concorsuali e notifica il ricorso
all’amministrazione, nonché ai due vincitori. Tizio e Caio, per conservare il
proprio vantaggio, decidono di impugnare a loro volta le risultanze concorsuali, in
modo tale che emerga, ad esempio, che lo stesso Sempronio non avrebbe dovuto
conseguire il punteggio attribuitogli. Addirittura potrebbero impugnare l’atto di
nomina della commissione nella speranza che si rinnovi il concorso. La logica del
ricorso incidentale è dunque quella di consentire al controinteressato di
assumere a sua volta la veste di ricorrente, ove la controdeduzione non sia
1
sufficiente a permettere al controinteressato la conservazione del vantaggio
acquisito col provvedimento da altri impugnato e, perciò, soggetto a rimozione
giudiziale.
Il ricorso incidentale ha per oggetto lo stesso provvedimento impugnato col
ricorso principale – seppure in altre parti o per altri motivi. Qualche volta può
avere ad oggetto un atto diverso, ma presupposto. È il caso del ricorrente
incidentale che afferma l’illegittimità di un regolamento, in relazione al quale il
ricorrente principale deduca l’illegittimità del provvedimento applicativo
impugnato.
Ai sensi dell’art. 42, a mezzo del ricorso incidentale i controinteressati costituiti
possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda
1 La controdeduzione è la tecnica argomentativa tipica della memoria difensiva e consiste nel proporre
argomenti in antitesi rispetto a quelli utilizzati dal ricorrente.
1
proposta in via principale. Legittimati a proporre il ricorso incidentale sono,
pertanto, i controinteressati, e non l’amministrazione, la quale può intervenire
direttamente sul provvedimento da altri impugnato utilizzando i suoi poteri di
autotutela. Tuttavia, è possibile che anche l’amministrazione possa proporre
ricorso incidentale contro un atto presupposto di altra autorità. Legittimato
passivo è il ricorrente principale, ma si può pensare che vadano intimate anche le
atri parti già chiamate in giudizio da quest’ultimo, fra cui l’amministrazione
pubblica.
Per quello che riguarda le modalità di proposizione, il ricorso incidentale deve
essere prima notificato e poi depositato in segreteria. La notificazione va fatta alle
parti personalmente o – se costituite – presso il domicilio eletto, nel termine
perentorio di 60 gg dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Entro il
successivo termine perentorio di 30 gg, decorrente dal momento in cui l’ultima
notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario, il ricorso
incidentale deve essere depositato in segreteria. Le parti alle quali il ricorso
incidentale è notificato possono difendersi presentando memorie e documenti nel
termine ordinatorio di 60 gg dal perfezionamento nei propri confronti della
notificazione del ricorso.
La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello
principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta
alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale. In tal
caso, la competenza a conoscere dell’intero giudizio spetta al tribunale
amministrativo del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo
regionale avente competenza funzionale.
In linea di principio il ricorso incidentale è accessorio o dipendente rispetto al
ricorso principale. Infatti, in caso di rigetto di quest’ultimo viene rigettato anche il
ricorso incidentale, poiché, in tal caso, il controinteressato-ricorrente non ha più
interesse all’accoglimento della sua impugnativa, essendo stata respinta quella
avversaria e non sussistendo più il rischio di una rimozione giudiziale di una sua
situazione di vantaggio.
Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi, le domande
riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei
termini e con le modalità stabilite per il ricorso incidentale.
Accanto alle parti necessarie del processo amministrativo si collocano le parti
eventuali, fra le quali si annovera l’interveniente. Nel processo amministrativo si
possono configurare varie forme di intervento.
In primo luogo, l’interveniente può essere titolare di un interesse accessorio,
dipendente, derivato rispetto a quello di cui sono portatrici le parti necessarie,
che lo legittima ad intervenire in giudizio per sostenere le ragioni del ricorrente
(cd. intervento ad adiuvandum) o quelle dell’intimato (cd. intervento ad
opponendum). In altri termini, con l’intervento ad adiuvandum, l’interveniente
mira ad acquisire un vantaggio riflesso dall’eventuale accoglimento del ricorso
principale , perché allo stato il suo interesse non è direttamente ed
2
immediatamente leso dal provvedimento impugnato. In definitiva, l’interesse che
2 È il caso del conduttore del fondo espropriato.
2
legittima l’intervento ad adiuvandum non può essere di segno uguale a quello del
ricorrente.
A seguito dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo risulta
ammissibile anche l’intervento principale o litisconsortile dei terzi cointeressati,
portatori di un interesse legittimo analogo a quello del ricorrente. Con l’intervento
principale il soggetto assume una posizione autonoma rispetto a tutte le parti del
giudizio; viceversa, con l’intervento litisconsortile egli fa valere una posizione
autonoma solo nei confronti di una o alcune delle parti. Tale tipologia di
intervento in precedenza veniva esclusa. L’esclusione – come già accennato a suo
tempo - era motivata dalla necessità di evitare che il cointeressato eludesse il
termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto, intervenendo (successivamente
alla sua scadenza) nel giudizio instaurato dal ricorrente principale.
L’ammissibilità dell’intervento principale o litisconsortile anche del cointeressato
pare oggi argomentabile in forza dell’art. 28 c.p.a., ai sensi del quale chiunque
non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni,
ma vi abbia interesse può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il
giudizio si trova. Il cointeressato, pertanto, potrebbe intervenire nel giudizio
anteriormente alla scadenza del termine per impugnare il provvedimento senza
poter rimettere in discussione fasi del giudizio già compiute.
L’intervento può essere classificato anche in funzione del soggetto che dia
impulso all’intervento medesimo. L’intervento è volontario quando il soggetto
entra spontaneamente nel processo già pendente fra altre parti. L’intervento è
coatto, se il terzo viene chiamato nel processo su istanza di parte oppure per
ordine del giudice. Tale seconda eventualità è esplicitamente disciplinata dall’art.
28, ai sensi del quale il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene
opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina
l’intervento.
Si noti che anche il controinteressato pretermesso – nei cui confronti la sentenza
deve essere pronunciata – può intervenire in giudizio, se il giudizio non è stato
promosso nei suoi confronti. In questo caso, egli non incorre in decadenze
processuali che siano eventualmente già maturate, perché, anche se da un punto
di vista formale può essere qualificato come interveniente, da un punto di vista
sostanziale continua ad essere un controinteressato, ossia una parte necessaria,
e non eventuale.
Occorre esaminare come l’intervento si inserisca, quale incidente, nel corso del
giudizio. La relativa disciplina è contenuta negli articoli 50 e 51 c.p.a., secondo i
quali l’intervento si propone con domanda diretta al giudice investito del ricorso.
Tale domanda deve indicare le ragioni che la sostengono, essere corredata dai
documenti giustificativi utilizzabili per suffragare le ragioni medesime, nonché
essere sottoscritta dal difensore dell’interveniente o dall’interveniente medesimo,
se questi può stare in giudizio da solo. L’atto di intervento va poi notificato alle
altre parti costituite nel domicilio di elezione, nonché all’amministrazione. Alla
notifica segue, nel termine perentorio di 30 gg – decorrente dal momento in cui
l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionato anche per il destinatario – il
deposito in segreteria, il quale, comunque, è ammesso fino a 30 gg prima
dell’udienza. Il giudice, ove disponga l’intervento coatto, ordina alla parte di
chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della
3
notificazione. Se, come pare, si deve ritenere applicabile l’art. 270 c. 2 c.p.c. ,
3
qualora le parti non provvedano alla chiamata del terzo, il giudice dispone la
cancellazione della causa dal ruolo.
Le misure cautelari sono strumenti finalizzati a garantire la fruttuosità del
processo, l’effettività della tutela giurisdizionale (art. 111 Cost.). Con le misure
cautelari si realizza una forma di tutela mediata o strumentale, in quanto mirante
non già ad attuare definitivamente il diritto in forma giurisdizionale, bensì ad
assicurare l’efficace risoluzione della controversia, impedendo che il tempo
destinato allo svolgimento del giudizio pregiudichi l’integrale soddisfazione della
pretesa azionata. Tale carattere strumentale attribuisce alle misure cautelari il
connotato dell’interinalità: esse non sono mai definitive e irreversibili, ma si
collocano semplicemente in una posizione servente rispetto alla pronuncia
definitiva.
Il processo amministrativo per molto tempo ha conosciuto una sola specie di
misura cautelare, ossia la sospensione dell’efficacia del provvedimento; solo in
epoca recente la gamma di misure cautelari utilizzabili nel processo
amministrativo si è ampliata fino a ricomprendere tutte le figure che trovano
applicazione nell’ambito del processo civile (principio di atipicità delle misure
cautelari). In ogni caso, la misura cautelare più utilizzata, nell’ambito del
processo amministrativo, resta la sospensione dell’esecutività del provvedimento
impugnato, posto che il ricorso giurisdizionale di per sé non produce tale effetto
sospensivo.
Gli artt. 55-62 c.p.a. disciplinano diffusamente la proposizione di istanze
cautelari, collegando la richiesta di misura cautelare al pregiudizio grave ed
irreparabile. Tale pregiudizio può derivare tanto dall’esecuzione dell’atto
impugnato, quanto dal comportamento inerte dell’amministrazione.
Il procedimento cautelare inizia con domanda del ricorrente – talora del
resistente – da rivolgere al medesimo giudice presso cui è instaurato il giudizio di
4
merito . La domanda può essere contenuta nello stesso ricorso, così come può
5
essere proposta con atto posteriore separato. In questo secondo caso, essa va
notificata alle parti intimate e successivamente – non è stabilito alcun termine a
tal fine – deve essere depositata presso la segreteria del giudice.
Il ricorrente può proporre istanza per ottenere una misura cautelare provvisoria
(cd. misura cautelare monocratica) ancora prima che sia trattata la domanda
cautelare ordinaria (cd. misura cautelare collegiale): ciò qualora l’estrema gravità
3 Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non
impugnabile la cancellazione della causa da ruolo.
4 Facciamo un esempio concreto. Tizio vince un concorso, mentre Caio impugna le risultanze concorsuali
ritenendo di essere più meritevole di Tizio. Nel frattempo Tizio è stato nominato, con l’avvertenza che dovrà
assumere servizio presso l’amministrazione Y entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione di nomina. Ora,
supponiamo che Tizio sia dipendente presso l’amministrazione X: in tal caso, egli dovrà dimettersi
dall’amministrazione X per cominciare a lavorare presso l’amministrazione Y. Tuttavia, essendo pendente un
giudizio impugnatorio relativo alle risultanze concorsuali, sarebbe rischioso dimettersi dall’amministrazione X
per mettersi già a disposizione dell’amministrazione Y. Perciò, in un caso di questo tipo, Tizio (resistente)
potrebbe avere interesse a richiedere in via cautelare la sospensione dell’efficacia della propria nomina, in vista
dell’esito del giudizio, in modo tale da poter continuare a lavorare presso l’amministrazione X e non rischiare di
restare senza lavoro.
5 Si tratta di una competenza funzionale: il giudice competente a decidere il ricorso è funzionalmente
competente a pronunciare sulla domanda cautelare.
4
ed urgenza, insite nella situazione di fatto, non consentano neppure la dilazione
della pronuncia fino alla data stabilita per la decisione cautelare collegiale. La
richiesta di misura provvisoria può essere inserita nella stessa domanda
cautelare o in separata istanza – entrambe da notificare alle controparti. La
decisione sull’istanza di cautela provvisoria spetta non al collegio, bensì al
presidente, il quale, anziché con ordinanza, provvede con decreto motivato,
eventualmente – ove necessario – inaudita altera p
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Giustizia amministrativa parte 4
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