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La tesi della Corte di Cassazione è stata però contraddetta dalla Corte
Costituzionale (sent. 140/2007), secondo la quale non sussiste alcun principio né
alcuna norma che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti
costituzionalmente protetti. La Consulta ritiene quindi che il giudice
amministrativo possa conoscere anche delle controversie che riguardano
l’esercizio di un potere amministrativo incidente su diritti soggettivi
costituzionalmente protetti. D’altra parte, la necessità di tutelare diversi valori di
rilevanza costituzionale può richiedere l’attribuzione di un potere discrezionale
alla pubblica amministrazione – che dovrà operare un bilanciamento fra i diversi
interessi coinvolti – e l’esercizio di tale potere discrezionale non può che essere
soggetto al sindacato del giudice amministrativo. A sostegno della posizione
assunta dalla Corte Costituzionale va del resto un argomento di carattere
testuale: il codice del processo amministrativo ipotizza provvedimenti cautelari
del giudice amministrativo anche in tema di diritti fondamentali della persona o
di beni di rilievo costituzionale . Inoltre, la tesi della giurisdizione del giudice
45
ordinario in presenza di diritti costituzionalmente protetti non può comunque
avere spazio per le controversie rientranti nelle materie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. In tali casi, infatti, la scelta del giudice
dotato di giurisdizione è stata effettuata a monte dal legislatore.
Non di rado si configurano situazioni di doppia tutela, ossia situazioni in cui, con
riferimento ad un singolo episodio della vita, si potrebbero esercitare sia azioni
davanti al giudice ordinario, sia azioni davanti al giudice amministrativo. Per
evitare il fenomeno della doppia tutela il legislatore dovrebbe far rientrare le
situazioni con quelle caratteristiche nell’ambito della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Facciamo alcuni esempi. Innanzitutto, può accadere che
l’azione diretta all’annullamento di un atto amministrativo lesivo si accompagni
all’azione di carattere risarcitorio .
46
In secondo luogo, è possibile che accanto ad impugnative avverso atti
amministrativi siano esperibili azioni relative a rapporti interprivati. Questo
45 L’art. 55 c. 2 c.p.a. prevede quanto segue. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti
irreversibili, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante una fideiussione, cui
subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare
non può essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga ai diritti fondamentali della
persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale.
46 Le azioni risarcitorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono un tema molto dibattuto che
tratteremo a breve.
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secondo ordine di situazioni ricorre frequentemente in materia edilizia, tanto che
si parla di doppia tutela in materia edilizia. In sintesi, il privato è titolare di
differenti posizioni giuridiche soggettive in relazione all’osservanza delle norme
edilizie, per cui fruisce di una doppia tutela: da un lato, i provvedimenti di
assenso in materia edilizia, come il permesso di costruire, possono andare a
ledere interessi legittimi del soggetto – nel qual caso vi sarà giurisdizione del
giudice amministrativo – dall’altro, l’intervenuta costruzione può comportare una
violazione del diritto di proprietà attivabile di fronte all’autorità giudiziaria
ordinaria per ottenere una riduzione in pristino o, in alternativa, il risarcimento
del danno. Per capire meglio quanto appena detto facciamo riferimento ad una
vicenda in materia edilizia trattata dall’Adunanza plenaria, con sent. 15/2011.
Nel caso di specie, si trattava di un porticato di proprietà per un tratto di una
società e per l’altro tratto di un privato, gravato da servitù di pubblico passaggio
pedonale. La società presentava una denuncia di inizio attività (d.i.a.), con la
quale dichiarava di voler effettuare lavori edilizi per rendere, fra l’altro, carrabile
la propria metà del porticato. A seguito di tali lavori il privato avrebbe subito un
aggravio della servitù di passaggio sul suolo di sua proprietà in violazione dell’art.
1067 c.c. . Per tali motivi il privato impugnava la d.i.a. L’Adunanza plenaria nega
47
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo affermando che, in materia di
d.i.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in ogni
caso, l’iniziativa del privato mira a far valere l’interesse legittimo leso dal non
corretto esercizio del potere amministrativo di verifica della conformità della d.i.a.
rispetto al parametro normativo, costituito dal divieto di aggravio della servitù .
48
Ma ciò che conta ai nostri fini è il rilievo che fa l’Adunanza a proposito delle
situazioni di doppia tutela: è pur vero che il ricorrente avrebbe potuto contestare
direttamente all’autore della d.i.a. la violazione della servitù di fronte al giudice
ordinario, ma il principio della doppia tutela non esclude che egli possa avere,
invece, l’interesse a pretendere l’intervento repressivo dell’amministrazione in una
più ampia prospettiva di tutela degli interessi pubblici coinvolti e che quindi
decida di rivolgersi al giudice amministrativo.
Di doppia tutela può parlarsi anche con riferimento a fattispecie nelle quali
l’amministrazione agisce per alcuni versi in veste privatistica e per altri
nell’esercizio di poteri pubblicistici. Come sappiamo le controversie relative al
pubblico impiego contrattualizzato rientrano nell’ambito della giurisdizione del
giudice ordinario, tuttavia gli atti di macro-organizzazione previsti dal d.lgs.
165/2001 , ancorché riguardino dipendenti contrattualizzati, rientrano
49
nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Di conseguenza, anche
in questi casi si possono verificare situazioni di doppia tutela, con la
contemporanea instaurazione di due giudizi, uno di fronte al giudice
amministrativo avverso l’atto di macro-organizzazione, l’altro di fronte al giudice
ordinario per la tutela del diritto soggettivo vantato nell’ambito del rapporto di
47 L’art. 1067 stabilisce che il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più
gravosa la condizione del fondo servente.
48 Perciò, quand’anche non si fosse trattato di un caso di giurisdizione esclusiva, venendo in rilievo un interesse
legittimo, la vicenda sarebbe rientrata nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo.
49 Sono atti di macro-‐organizzazione quei provvedimenti volti alla fissazione delle linee e dei principi
fondamentali dell’organizzazione degli uffici.
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lavoro. Tali giudizi avranno vita e corso autonomi stante l’esclusione della
pregiudizialità amministrativa .
50
Il riparto nel caso delle azioni risarcitorie nei confronti delle pubbliche
amministrazioni merita un discorso a parte, che tenga anche conto
dell’evoluzione giurisprudenziale e legislativa in materia.
Dopo che si è arrivati ad affermare, in linea di principio, la sottoposizione
dell’amministrazione al principio di responsabilità, si è posto il problema
dell’irrisarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi . Il
51
problema si incentrava sulla nozione di danno ingiusto quale elemento costitutivo
della fattispecie di illecito civile di cui all’art. 2043 c.c. . Secondo la
52
giurisprudenza il danno era da considerare ingiusto solo qualora andasse ad
incidere su una situazione giuridica soggettiva qualificabile come diritto
soggettivo, perciò l’azione di condanna dell’amministrazione al risarcimento del
danno era offerta esclusivamente a tutela dei diritti soggettivi. Invece, per
l’interesse legittimo si riteneva adeguata e sufficiente la tutela offerta
dall’annullamento dell’atto amministrativo impugnato. Pertanto, mentre il titolare
di un diritto soggettivo danneggiato da un provvedimento amministrativo aveva a
disposizione due mezzi di tutela – sia pure da utilizzare in sequenza, prima di
fronte al giudice amministrativo