Con questa espressione si indicano le modalità di composizione delle controversie
tra gli amministrati e la pubblica Amministrazione . Si tratta perciò di
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un’espressione molto generica, che comprende tutte le forme di contenzioso, sia
quelle che si svolgono con modalità processuali, davanti ad un organo
giurisdizionale, sia quelle che si sostanziano in un procedimento amministrativo e
che prendono avvio attraverso i cd. ricorsi amministrativi, come ad esempio il
ricorso gerarchico, il ricorso per opposizione, il ricorso straordinario al Capo dello
Stato e altri ricorsi atipici. Questa seconda forma di contenzioso – il contenzioso
non giurisdizionale – si conclude con una decisione come il contenzioso
processuale, ma tale decisione conclusiva non può essere parificata alla decisione
di un giudice, essendo la controversia risolta in via amministrativa .
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Nella sua accezione più ristretta, l’espressione <<giustizia amministrativa>> si
riferisce soltanto alle forme di contenzioso processuale, rispetto alle quali viene in
rilievo il diritto processuale amministrativo, fatte salve naturalmente quelle
ipotesi in cui la controversia fra amministrati e pubblica Amministrazione è
devoluta alla giurisdizione di un altro giudice. Tale altro giudice può essere il
giudice ordinario, per cui verrà in rilievo il diritto processuale comune, quindi il
diritto processuale civile, oppure il giudice tributario – che è giudice speciale – nel
qual caso verranno in rilievo le regole sul contenzioso tributario. Accanto al
giudice tributario troviamo, come giudici speciali, anche il Consiglio nazionale
forense e la Corte dei conti, che si occupa, ad esempio, di responsabilità erariale e
controversie pensionistiche .
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Il nostro ordinamento è quindi improntato al principio della pluralità delle
giurisdizioni , che si contrappone al principio della giurisdizione unica. Laddove
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vige il principio della giurisdizione unica tutte le controversie sono affidate al
medesimo plesso giurisdizionale, salva la previsione di sezione specializzate, come
avviene ad esempio in Spagna. Il principio della pluralità delle giurisdizioni pone,
invece, il problema del riparto delle controversie fra le diverse giurisdizioni, che
nell’ordinamento italiano è particolarmente accentuato perché la legge non
individua il blocco di materie spettante a ciascuna giurisdizione, a differenza di
1 Qui, per pubbliche amministrazioni si intendono i soggetti ai quali fa riferimento l’art. 7 cc. 1 e 2 del codice del
processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010). In particolare, il c. 2 stabilisce che per pubbliche amministrazioni,
ai fini del codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del
procedimento amministrativo. In altri termini, possono essere considerati come pubbliche amministrazioni
anche soggetti formalmente privati, ma che perseguono funzionalmente un interesse generale, come ad esempio
le società che gestiscono un servizio pubblico.
2 Il che, peraltro, non esclude che anche in questi casi si possa talvolta approdare, in un momento successivo, di
fronte ad un giudice.
3 Anche qui, evidentemente, non viene in rilievo il diritto processuale amministrativo.
4 Da tenere presente che con l’espressione <<giurisdizione>> si può fare riferimento all’attività giurisdizionale in
quanto tale, che si dispiega di fronte ad un giudice, oppure alla struttura, al plesso giurisdizionale. In
quest’ultimo senso si parla di <<giurisdizione amministrativa>>.
1
quanto avviene in Germania, dove le giurisdizioni sono addirittura cinque
(giurisdizione ordinaria, del lavoro, amministrativa, tributaria e sociale) . Nel
5
nostro ordinamento, infatti, la scelta della giurisdizione avviene in primo luogo
sulla base della consistenza della posizione giuridica azionata in giudizio (cd.
criterio della causa petendi ): la tutela dei diritti soggettivi è affidata alla
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giurisdizione del giudice ordinario e la tutela degli interessi legittimi è affidata alla
giurisdizione del giudice amministrativo, fatti salvi i casi di giurisdizione
esclusiva, in relazione ai quali non rileva la distinzione fra diritti soggettivi e
interessi legittimi e la giurisdizione viene attribuita al giudice amministrativo in
base a blocchi di materie individuati dal legislatore . Questa particolare difficoltà,
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relativamente al riparto di controversie fra giurisdizioni, è uno dei difetti peggiori
dell'ordinamento processuale italiano e rientra fra le principali cause di
rallentamento del sistema giudiziario . Non a caso, di recente è stato introdotto
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anche nel processo amministrativo l'istituto della translatio iudicii, che
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sostanzialmente consente di salvare gli atti compiuti di fronte al plesso
giurisdizionale privo di giurisdizione . D’altra parte, l’assetto vigente della
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giustizia amministrativa in Italia rappresenta l’esito di un lungo processo
evolutivo, che è l’oggetto d’analisi del prossimo paragrafo.
Prima della Rivoluzione francese non si distingueva fra potere amministrativo e
potere giudiziario, entrambi attribuiti al Re, per cui il problema della risoluzione
delle controversie con la P.A. non si poneva .
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Nel XIX secolo la giustizia amministrativa nasce, invece, come immagine delle
garanzie da offrire al cittadino. Con la progressiva affermazione del
costituzionalismo e la formazione dello Stato costituzionale si sviluppa cioè l’idea
che anche il potere regio debba essere soggetto ad un controllo giurisdizionale .
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Tuttavia, fino alla metà del XIX secolo, il principio della separazione dei poteri
imponeva che dell’azione dei soggetti pubblici, esponenti del potere esecutivo, non
potesse conoscere il giudice ordinario, esponente del potere giudiziario. Pertanto,
le controversie con la P.A. erano devolute alla cognizione di organi collegiali di
natura amministrativa, inseriti nel potere esecutivo e quindi privi dei requisiti di
5 Lo schema seguito è il seguente: <<tutte le controversie amministrative sono di spettanza della giurisdizione
amministrativa, tutte quelle in materia di lavoro sono di spettanza della giurisdizione del lavoro etc.>>.
6 Il criterio della causa petendi verrà analizzato più approfonditamente in seguito.
7 Di conseguenza, nelle materie di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche dei diritti
soggettivi.
8 Lungaggini, per le quali siamo spesso condannati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
9 Questo, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale.
10 Questo istituto verrà trattato più approfonditamente in seguito.
11 L'Amministrazione, infatti, era emanazione del potere assoluto del sovrano, che non a caso si diceva <<legibus
solutus>>.
12 Tale idea è ben rappresentata nel disegno di Lancelot del 1869 <<Le Moulin de Sans-‐Souci>>, una veduta del
mulino a vento nel parco di Sans-‐Souci a Potsdam, vicino a Berlino.
2
indipendenza ed imparzialità, ossia i cd. Tribunali del contenzioso
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amministrativo.
Dopo che per alcuni decenni gli Stati preunitari hanno adottato sistemi di
giustizia amministrativa diversificati, con l’Unità d’Italia (1861) la tutela del
cittadino nei confronti della P.A. viene assegnata al solo giudice ordinario, al pari
di ogni altra controversia. L’Allegato E della legge di unificazione amministrativa
n. 2248 del 1865 – la cd. legge sul contenzioso amministrativo o, per alcuni,
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sull’abolizione del contenzioso amministrativo (L.a.c.) – ha infatti abolito i
Tribunali del contenzioso amministrativo, introducendo il sistema della
giurisdizione unica. Questa scelta è da ricondursi a motivi di ordine
<<intellettuale>>: si aveva in mente il sistema belga , che aveva adottato il
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principio della giurisdizione unica per un sentimento di ribellione verso il
principio di pluralità delle giurisdizioni di matrice francese, che i belgi avevano
subito a seguito dell’occupazione francese del Paese. Vediamo direttamente le
disposizioni dell’Allegato E della legge che vengono in rilievo.
Art. 1 – I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso
amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le
controversie ad essi attribuiti dalle diverse leggi in vigore saranno d’ora in poi
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, o all’autorità amministrativa,
secondo le norme dichiarate dalla presente legge.
Come già detto, viene adottato il principio dell’unità della giurisdizione, affidando
le controversie fra amministrati e P.A. al giudice ordinario – indipendente ed
imparziale in base allo Statuto albertino – ma alcune controversie restano affidate
all’Autorità amministrativa, che funzionerà come autorità decidente, ma non
come giudice.
Art. 2 – Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzione
e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico,
comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché
siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa.
L’espressione <<diritti civili o politici>> in seguito verrà sintetizzata con
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l'espressione <<diritti soggettivi>>. Di conseguenza, si dice che solo i diritti
soggettivi sono giustiziabili in sede processuale, però non si specifica cosa si
debba intendere per diritti civili o politici.
Art. 3 – Gli affari non compresi nell’articolo precedente saranno attribuiti alle
autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto
delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli
amministrativi che per i diversi casi siano dalla legge stabiliti.
Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è
ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative .
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Perciò, tutti gli affari – espressione volutamente generica – non coinvolgenti
diritti, ma, ad esempio, meri interessi, rimangono privi di tutela giurisdizionale e
restano affidati alla cognizione della P.A. in sede di ricorsi amministrativi.
Laddove si dice <<ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti
13 Requisito cardine del giudice inteso in senso moderno.
14 Per essere più precisi, una delle leggi di unificazione amministrativa.
15 Costituzione del 1831.
16 Diritto politico era essenzialmente il diritto di elettorato, che allora apparteneva ad una cerchia ristretta di
cittadini maschi (420.000 elettori su una popolazione di due milioni).
17 Era previsto anche il ricorso straordinario al Re.
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interessate>>, si prevede una sorta di contraddittorio procedimentale. I decreti
motivati cui fa riferimento la disposizione non sono provvedimenti giurisdizionali,
bensì provvedimenti amministrativi motivati, contro i quali è ammesso il ricorso
gerarchico, deciso sempre con provvedimento amministrativo.
I conflitti di attribuzione si delineavano qualora non fosse chiaro se una
controversia spettasse alla cognizione del giudice ordinario oppure della P.A. Tali
conflitti erano di attribuzione e non di giurisdizione, poiché il sistema di
giurisdizione allora vigente, come già sottolineato, era monistico, perciò non vi
erano due plessi giurisdizionali (ordinario ed amministrativo) tra i quali si potesse
discutere di riparto di giurisdizione. I conflitti di attribuzione fra giudice ordinario
e P.A. rimasero al Consiglio di Stato – all’epoca organo con funzione solo
consultiva – fino a quando la l. 3761/1877 li attribuì alla Corte di Cassazione.
Nelle disposizioni sopra citate, che peraltro sono tuttora vigenti, troviamo la
costruzione del riparto fra le giurisdizioni che ci ha accompagnato fino ai giorni
nostri.
Ricapitolando, per capire se agire di fronte al giudice ordinario oppure di fronte
alla P.A., era necessario appurare se fossero in gioco diritti soggettivi o meno. Gli
<<affari>>, di cui si parla nell’art. 2 dell’Allegato E – non ben definiti ma diversi
dai diritti soggettivi – ben presto si chiamarono interessi legittimi e si venne a
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creare una dicotomia fra diritti soggettivi ed interessi legittimi foriera di problemi.
Negli anni successivi alla legge sul contenzioso amministrativo si cerca di definire
il concetto di interesse legittimo e di offrire una risposta all’esigenza di garantire
una tutela giurisdizionale a tutte le situazioni soggettive facenti capo al privato
nei confronti della P.A. , compresi appunto gli interessi. Proprio per risolvere il
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problema della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, la l. 5992/1889, nel
riorganizzare il Consiglio di Stato, affianca alle tre sezioni consultive, esistenti dal
1831, la IV sezione, attribuendole funzioni sostanzialmente giurisdizionali sulle
controversie non coinvolgenti diritti soggettivi, ma riguardanti gli <<affari>> di cui
all’art. 2 dell’Allegato E, ossia gli interessi legittimi.
Di conseguenza, con la l. 5992/1889 si introduce un sistema dualistico di
giustizia amministrativa, che distingue fra le controversie attribuite al giudice
ordinario e le controversie attribuite alla IV sezione del Consiglio di Stato. Il
linguaggio del legislatore continua, però, ad essere depotenziato: si parla sempre
di <<affari>>, anziché di int
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Giustizia amministrativa parte 4
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Appunti di Giustizia amministrativa
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Giustizia amministrativa parte 3
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Giustizia amministrativa parte 2