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Il controinteressato intimato potrebbe:
a) mantenere un comportamento inerte; oppure
b) costituirsi in giudizio; o
c) proporre ricorso incidentale, formulando domande il cui interesse sorge
indipendenza della domanda proposta in via principale, assumendo una
difesa “aggressiva”.
Possono sussistere casi in cui il giudizio amministrativo è privo di
controinteressati. L’evenienza è stata presa in considerazione anche dal codice del
processo amministrativo, laddove ha previsto che il contraddittorio è
integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione
autrice dell’atto o comportamento e, ove esistenti, ai controinteressati (art. 27 c.
1). Quindi il ricorso va notificato ai controinteressati solo ove esistenti.
In particolare, con riferimento ad un concorso a pubblico impiego, prima della
nomina dei vincitori, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico con
riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla
procedura di concorso. In questo caso, infatti, manca la configurabilità della
lesione di un interesse protetto ed attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante
dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso. Facciamo un esempio, che peraltro
ci tornerà utile con riferimento all’opposizione di terzo semplice. Tizio, Caio,
Sempronio e Mevio si iscrivono ad un concorso per la copertura di tre posti di
ruolo presso un ente pubblico. L’amministrazione esclude Tizio per l’asserita
mancanza dei requisiti condizionanti la partecipazione al concorso. Tizio impugna
l’atto di esclusione , chiedendo la sospensiva e l’ammissione condizionale al
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concorso. In questo caso, Tizio non è tenuto a notificare il gravame agli altri
concorrenti, perché non si tratta di controinteressati.
Lo stesso discorso può essere fatto con riferimento a provvedimenti di esclusione
da gare relative all’affidamento di lavori pubblici, perché anche qui – secondo un
consolidato indirizzo giurisprudenziale – non sussiste in concreto alcun
provvedimento direttamente ed immediatamente favorevole ad una ditta
partecipante alla gara del quale si possa invocare il mantenimento.
I cointeressati sono quei soggetti che, al pari del ricorrente, hanno un interesse
diretto ad impugnare l’atto in quanto lesivo della loro posizione giuridica. In altri
termini, i cointeressati hanno legittimazione ed interesse ad impugnare il
provvedimento impugnato dal ricorrente.
Sembra si possa escludere, anche alla luce del codice, che i cointeressati siano
parti necessarie. Infatti, essi non sono ricompresi fra i soggetti ai quali l’atto
introduttivo (il ricorso) deve essere notificato ai fini di ritenere il contraddittorio
75 Si ricordi che anche gli atti intermedi possono essere impugnati se immediatamente lesivi.
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integralmente costituito (art. 27 ). Non è configurabile, pertanto, il litisconsorzio
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necessario dal lato attivo: il cointeressato non ha la qualità di litisconsorte
necessario.
Dal punto di vista processuale, come si può muovere un cointeressato?
1) Potrebbe proporre un ricorso autonomo rispetto a quello proposto dal
ricorrente. In tal caso, ci saranno più ricorsi che potranno essere riuniti
dal giudice.
2) Potrebbe proporre un ricorso cumulativo insieme al ricorrente e ad altri
cointeressati, se esistenti (ricorso collettivo che dà luogo ad un cumulo
soggettivo).
3) Potrebbe restare del tutto inerte: in tal caso, se l’atto è inscindibile, il suo
eventuale annullamento nel processo inter alios potrebbe recargli un
vantaggio.
4) Potrebbe proporre intervento, ma tale possibilità merita un’analisi più
approfondita.
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Quanto alla possibilità di proporre intervento nel processo inter alios, occorre
distinguere fra due categorie principali di intervenienti o interventori.
1) Intervento adesivo dipendente.
I soggetti che propongono un intervento dipendente sono titolari di un
interesse derivato rispetto a quello di cui sono portatrici le parti necessarie:
quindi non un interesse autonomo, che consentirebbe loro di proporre
ricorso. Ad esempio, l’affittuario di un terreno oggetto di un’espropriazione
potrà intervenire nel giudizio promosso dal proprietario contro il decreto di
esproprio, proponendo argomentazioni a sostegno dei motivi di
impugnazione proposti dal ricorrente. L’interveniente adesivo dipendente
non può, dunque, proporre domande autonome, ma può soltanto sostenere
le ragioni del ricorrente.
2) Intervento principale o litisconsortile .
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I cointeressati fanno valere un interesse analogo a quello del ricorrente.
La giurisprudenza da sempre mostra la preoccupazione di evitare che i
cointeressati, divenendo intervenienti nel processo iniziato da altro soggetto,
possano eludere la perentorietà del termine a ricorrere. Rispetto al cointeressato
cd. tardivo, si sono sviluppati due diversi orientamenti giurisprudenziali. Talora
la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile soltanto l’intervento adesivo, nel senso
che il cointeressato, se tardivo, non può proporre domande autonome o formulare
censure nuove – anche se titolare di un interesse analogo a quello del ricorrente –
ma deve limitarsi a sostenere le tesi del ricorrente (intervento cd. ad
adiuvandum). Talaltra, invece, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile
l’intervento principale o litisconsortile dei cointeressati, seppure nel rispetto del
termine perentorio per ricorrere. Si sostiene, peraltro, che tale intervento si
convertirebbe in ricorso autonomo qualora ne possegga tutti i requisiti. Questa
prospettiva sembra essere quella attualmente accolta dall’art. 28 c. 2, ai sensi del
quale <<chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle
<<
76 Il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione e,
ove esistenti, ai controinteressati>>.
77 In ogni caso, dell’intervento parleremo più approfonditamente nell’ambito degli incidenti processuali.
78 Sulla distinzione fra i due tipi di intervento appena menzionati si veda più avanti.
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relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il
grado in cui il giudizio si trova>>. Perciò, oggi risulta ammissibile l’intervento
principale o litisconsortile del cointeressato, anche se entro i limiti previsti dalla
disposizione.
La regola vuole che le parti non possano stare in giudizio personalmente, ma
occorra la cd. difesa tecnica conferita con la procura alle liti.
Nei giudizi di fronte ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il
patrocinio di avvocato e, per i giudizi di fronte al Consiglio di Stato, è obbligatorio
il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per
esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in
giudizio senza il ministero di altro difensore (art. 22).
Peraltro, l’art. 23 c. 1 ammette la difesa personale delle parti private, che quindi
possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza del difensore nei
seguenti giudizi:
a) giudizi in materia di accesso ;
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b) giudizi in materia elettorale ;
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c) giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro famigliari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri .
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Tuttavia, l’art. 95 c. 6 stabilisce che ai giudizi di impugnazione non si applica
l’art. 23 c. 1, il che significa obbligo del patrocinio di avvocato anche
relativamente ai giudizi previsti dall’art. 23 c. 1. In altri termini, per i giudizi di
impugnazione non è mai consentita la difesa personale delle parti.
La procura alle liti rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende
conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in
essa sia diversamente disposto (art. 24). Si tratta, quindi, di una procura
onnicomprensiva, che, però, può anche essere limitata ad alcuni atti.
Per quello che riguarda la difesa delle pubbliche amministrazioni, il discorso deve
essere articolato in base alla tipologia di amministrazione.
Per le amministrazioni statali il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato – detta
anche Avvocatura erariale – è obbligatorio. Nessuna amministrazione dello Stato
può richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni
assolutamente eccezionali. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni e in qualunque sede, senza bisogno di mandato,
neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedono il mandato speciale .
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L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio di
amministrazioni pubbliche non statali ed enti pubblici, purché sia autorizzata da
disposizioni di legge, di regolamento o di decreto presidenziale . Qualora sia
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