Anteriormente alla codificazione del 2010 le disposizioni legislative in tema di
processo amministrativo non enunciavano i tipi di azione esperibili né li
disciplinavano. Di conseguenza è stata la dottrina ad elaborare la tipologia delle
azioni. Ad esempio, Sandulli aveva individuato azioni di impugnazione, azioni di
accertamento, azione di esecuzione e azione cautelare. Dal canto suo, la
giurisprudenza ha dibattuto a lungo sull’ammissibilità davanti al giudice
amministrativo di alcune azioni, come l’azione di accertamento.
La legge delega, l. 69/2009 (art. 44), ha inteso colmare la lacuna normativa,
collocando la disciplina delle azioni proprie del processo amministrativo
nell’ambito della codificazione del processo.
Lo schema elaborato dall’apposita Commissione costituita presso il Consiglio di
Stato aveva previsto una pluralità di azioni: l’azione di accertamento, l’azione
contro il silenzio, l’azione di annullamento, l’azione di condanna, l’azione di
adempimento, le azioni esecutive e l’azione cautelare (artt. 36-42). L’azione di
accertamento era concepita come possibilità di chiedere l’accertamento
dell’esistenza o dell’inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l’adozione
delle consequenziali pronunce dichiarative; l’azione di condanna come volta ad
ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro o
all’adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica
soggettiva; l’azione di adempimento come l’azione di condanna
dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento richiesto o denegato,
proponibile contestualmente a quella di annullamento o avverso il silenzio, entro i
termini previsti per tali azioni.
Nel testo definitivamente approvato dal codice del processo amministrativo
vengono disciplinate per la prima volta le azioni ammissibili: si introduce un
apposito capo, il capo II, dedicato alle azioni di cognizione, nell’ambito del titolo III
del libro I. Nel capo suddetto si prevedono: a) l’azione di annullamento (art. 29); b)
l’azione di condanna (art. 30); c) l’azione avverso il silenzio (art. 31 cc. 1, 2 e 3); d)
l’azione per l’accertamento delle nullità (art. 31 c. 4). Come si può notare, il capo
in esame non è esaustivo. Per un verso, va integrato con le disposizioni sulle
pronunce giurisdizionali, perché, ovviamente, ad ogni azione deve corrispondere
una pronuncia idonea a soddisfare l’interesse del ricorrente e perché, in un
processo di parti in cui vige il principio della domanda, il giudice in tanto può
emettere una determinata pronuncia in quanto sia sollecitato da una
corrispondente azione. D’altra parte, il contenuto del capo II non esaurisce la
disciplina codicistica delle azioni: il titolo II del libro II si occupa dell’azione
cautelare; il titolo I del libro IV disciplina le azioni esecutive.
In generale, il carattere innovativo del codice in materia di azioni è evidente.
Come osserva il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (15/2011), il codice ha
superato la tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo
1
modello impugnatorio, ammettendo l’esperibilità di azioni tese al conseguimento
di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa
della parte vittoriosa.
Se si compara il testo proposto dalla Commissione in tema di azioni e quello
confluito nel codice definitivamente approvato ci si rende conto delle differenze.
La versione licenziata dalla Commissione prevedeva, oltre alle azioni stabilite
dagli artt. 29, 30 e 31 del codice, ulteriori quattro azioni: l’azione di accertamento
dell’esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico contestato; l’azione di
adempimento, ossia la condanna dell’amministrazione all’emanazione del
provvedimento richiesto o denegato; le azioni esecutive per l’attuazione delle
pronunce esecutive e del giudicato; l’azione cautelare. Di queste quattro azioni le
ultime due sono previste da successivi articoli del codice. Che dire invece
dell’azione di accertamento dell’esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico
contestato e dell’azione di adempimento, non incluse nel codice, ma presenti
nell’articolato della Commissione? Sono inammissibili? A tale quesito sono state
date due risposte differenti da parte della dottrina.
1) Secondo una parte della dottrina, in questo modo si è riproposto un
modello processuale incentrato sulla tutela impugnatoria.
2) Secondo un’altra parte della dottrina, il codice è diretto nel senso del
superamento del principio di tipicità delle azioni nel processo
amministrativo: la mancata tipizzazione delle azioni di accertamento e di
adempimento e l’ampiezza delle clausole normative relative alle pronunce
sarebbero a fondamento del principio non codificato dell’atipicità delle
azioni nel processo amministrativo.
Ora, ciò che si può certamente rilevare è la scarsa chiarezza nella disciplina delle
azioni. Il codice, pur avendo dedicato ad esse un apposito capo, disciplina le
azioni in parte in tale capo e in parte nelle disposizioni sulle pronunce del
giudice. Inoltre, per quello che riguarda l’azione di accertamento e quella di
adempimento, è vero che è possibile ricavare altrove la loro configurabilità e che il
codice ha scelto la via dell’atipicità delle azioni, ma la scelta di enunciare e
disciplinare espressamente tutte le azioni sarebbe stata più coerente con la
struttura di un codice improntato a sistematicità e tendenziale esaustività.
Cercando di collocare in un ordine sistematico le disposizioni codicistiche
possiamo ritenere che le azioni esperibili nel processo amministrativo siano
classificabili nelle tre categorie generali:
1) azioni di cognizione;
2) azioni cautelari;
3) azioni esecutive.
Nell’ambito delle azioni di cognizione possiamo individuare:
1) l’azione di annullamento;
2) le azioni di condanna che comprendono più azioni eterogenee:
a. la condanna al pagamento di somme di denaro, anche a titolo di
risarcimento (azione risarcitoria per equivalente);
b. la condanna al risarcimento in forma specifica (azione risarcitoria in
forma specifica);
c. le azioni di adempimento tipiche, che sono volte ad ottenere dal
giudice una condanna dell’amministrazione ad un facere di carattere
pubblicistico;
2
d. l’azione di condanna atipica, che si concreta nel potere del giudice di
ingiungere all’amministrazione di adottare le misure idonee a tutelare
la posizione giuridica dedotta in giudizio;
3) le azioni di accertamento o dichiarative, che comprendono:
a. le azioni di accertamento tipiche o nominate, che sono cioè
espressamente previste dal codice;
b. l’azione avverso il silenzio (inadempimento) , configurabile come
1
azione di condanna all’adozione del provvedimento, previo
accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere;
c. l’azione di accertamento della nullità;
d. l’azione di accertamento del silenzio a seguito di sollecito alle
verifiche spettanti all’amministrazione sulla s.c.i.a.;
e. l’azione di accertamento atipica.
Il codice dedica all’azione di annullamento – azione di impugnazione o azione
costitutiva – l’art. 29, formato da un solo comma, ai sensi del quale <<l’azione di
2
annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si
propone nel termine di decadenza di 60 gg>> decorrente dalla legale conoscenza
del provvedimento.
L’azione di annullamento è l’azione centrale di un processo amministrativo inteso
come processo sul provvedimento imperativo, che il ricorrente si propone di
demolire.
L’esito dell’azione di annullamento, ove accolta, è disciplinato nell’art. 34 c. 1 lett.
a), ai sensi del quale <<in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti
della domanda, annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato>>.
Se si mette a confronto la disciplina codicistica dell’azione di annullamento e
della conseguente pronuncia con la disciplina previgente, si nota che sussistono
tre differenze:
1) A differenza dell’art. 26 del r.d. 1054/1924, il codice non si riferisce più agli
atti o provvedimenti contro cui ricorrere, poiché tale riferimento risultava
riduttivo.
2) A differenza di quanto facevano il r.d. 1054/1924 e la l. 1034/1971, il
codice non prevede che l’annullamento per motivi di incompetenza
comporti la rimessione dell’affare all’autorità competente e che
l’annullamento per altri motivi faccia salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’autorità amministrativa. Le uniche prescrizioni del codice sono soltanto
nel senso che, in caso di accoglimento, il giudice annulla in tutto o in parte
il provvedimento amministrativo. Perciò, oggi l’incompetenza non determina
la trasmissione dell’affare all’autorità competente, ma chiude la vicenda.
3) Dall’altro lato, come già si accennava nel punto precedente, l’annullamento
per vizi diversi dall’incompetenza non fa salvi gli ulteriori atti dell’autorità
amministrativa, a cui, invece, il giudice impartisce l’ordine di eseguire la
sentenza. Di conseguenza, l’azione di annullamento non si configura più
come parentesi che si inserisce nell’azione amministrativa per consentirne
la prosecuzione, ma si atteggia diversamente. Infatti, a fronte
1 Più correttamente, azione di accertamento del silenzio.
2 Costitutiva, in quanto comporta un’innovazione che consiste nella demolizione del provvedimento lesivo di
interessi legittimi.
3
dell’accoglimento della domanda di annullamento, l’amministrazione non
può fare altro che obbedire all’ordine impartito dal giudice. E, d’altra parte,
se l’amministrazione non si limita ad esercitare poteri esecutivi,
strumentali all’ottemperanza, vi sarà violazione del giudicato con
conseguente eventuale giudizio di ottemperanza. Questo, perché la
sentenza deve assicurare una tutela piena ed effettiva e non dettare
semplici misure cassatorie in vista della successiva azione amministrativa.
L’azione di annullamento presenta essenzialmente due caratteri:
1) la generalità, perché tale azione è ammessa sempre, senza necessità di una
specifica disposizione in tal senso ;
3
2) la necessarietà, nel senso che <<il giudice non può conoscere della
legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione
di annullamento. In altri termine, il giudice non può conoscere d’ufficio i
provvedimenti che non siano stati impugnati entro i termini di decadenza o
i vizi che non siano stati dedotti. Tuttavia, il carattere della necessarietà
risulta scalfito a seguito della caduta della cd. pregiudizialità
amministrativa: per ottenere il risarcimento dei danni provocati da un
provvedimento ora non è più necessario esperire l’azione impugnatoria nei
confronti di esso.
Altre caratteristiche dell’azione di annullamento emergono dalla giurisprudenza.
In particolare, l’annullamento non ha solo valenza demolitoria o cassatoria nei
confronti del provvedimento impugnato, ma può presentare anche effetti
conformativi. Infatti, l’azione costitutiva di annullamento può dar luogo ad una
pronuncia nella quale, in sede di motivazione, il giudice indica
all’amministrazione le direttive dell’azione amministrativa, in vista
dell’ottemperanza (cd. sentenza autoesecutiva).
Infine, solitamente l’azione di annullamento è diretta a conseguire una pronuncia
di annullamento con effetti retroattivi. Si noti, però, che un recente orientamento
del Consiglio di Stato mina il cardine rappresentato dall’efficacia ex tunc delle
4
azioni di annullamento, rilevando che nessuna norma impone sempre e
comunque di attribuire all’annullamento effetti retroattivi, perciò il giudice
potrebbe escludere l’efficacia ex tunc dell’annullamento, anche perché in alcuni
casi questa può non rispondere agli interessi del ricorrente .
5
Nel sistema codicistico il quadro delle azioni di condanna è variegato. Per un
6
verso, sono previste azioni di condanna al risarcimento del danno (per
equivalente o in forma specifica), azioni di condanna al pagamento di somme di
denaro ad altro titolo e altre azioni di condanna tipiche. Per un altro verso, il
7
3 Questo, perché è la stessa Costituzione ad attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione generale di
legittimità.
4 Sez. VI, 2755/2011.
5 Supponiamo, ad esempio, che un’associazione ambientalista eserciti un’azione collettiva per ottenere
l’annullamento di un provvedimento, in quanto tale provvedimento avrebbe dovuto presentare un contenuto
ulteriore, che invece risulta mancante. Ebbene, in un caso di questo tipo, l’annullamento del provvedimento con
efficacia retroattiva non andrebbe incontro agli interessi dei ricorrenti.
6 In realtà, non si tratta di un vero e proprio sistema. Invero, il termine <<sistema>> richiama un concetto di
completezza e ordine, e il codice si presenta incompleto e spesso disordinato.
7 Ad esempio, il dipendente non contrattualizzato, che vanta un credito a titolo di prestazione di lavoro, può
chiedere la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della somma di denaro di cui è creditore.
4
codice prevede un’azione di condanna atipica, consistente nella condanna
all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta
in giudizio .
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La disciplina dell’azione di condanna risarcitoria di fronte al giudice
amministrativo ha subito un’evoluzione molto articolata, di cui in parte abbiamo
dato conto anche nell’ambito della tematica del riparto fra le giurisdizioni.
In base all’art. 26 della l. sui T.A.R., i tribunali amministrativi potevano
condannare l’amministrazione al pagamento di somme di denaro solo nelle
materie rientranti nella loro giurisdizione esclusiva e di merito. Peraltro,
dall’azione di condanna restavano originariamente escluse le domande risarcitorie
e, più in generale, tutti i cd. diritti patrimoniali consequenziali, la cui cognizione,
in base all’art. 7 della l. 1034/1971 e all’art. 34 del r.d. 1054/1924, era riservata
al giudice ordinario. Tale limite è poi venuto meno con il d.lgs. 80/1998, che ha
attribuito al giudice amministrativo la possibilità di disporre il risarcimento del
danno nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva. Dopo l’affermarsi
della tutela risarcitoria degli interessi legittimi, a seguito della sent. 500/1999
delle SU della Cassazione, la possibilità di adottare pronunce di condanna al
risarcimento del danno per equivalente o in forma specifica è stata estesa anche
alla giurisdizione di legittimità (art. 7 della l. 205/2000).
Il codice del processo amministrativo si occupa dell’azione di condanna al
risarcimento del danno all’art. 30 . Tale disposizione distingue fra le azioni
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risarcitorie esercitabili contestualmente ad altra azione e le azioni risarcitorie
autonome, ammesse nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi previsti
dall’articolo medesimo. Vediamo nel dettaglio la disposizione citata.
Comma 1 – L’azione di condanna può essere proposta contestualmente
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Giustizia amministrativa parte 4
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Giustizia amministrativa parte 1
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Giustizia amministrativa parte 3
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Appunti di Giustizia amministrativa