Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Giustizia amministrativa Pag. 1 Giustizia amministrativa Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Giustizia amministrativa Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Giustizia amministrativa Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Ricorso per revocazione al Presidente Rep. (art. 395 c.p.c.)- Impugnazione al giudice amministrativo per vizi di forma e del- procedimento

Ciò lo si rileva anche in una sentenza della Corte Cost. (24/2018): l'istituto ha perso la propria "connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo".

Cioè vi è la possibilità della sospensione cautelare, invio degli atti alla Corte Cost. in qualità di giudice a quo.

Per ciò che concerne invece la tutela giurisdizionale in Italia, vi sono due tipi di giudici:

Autorità giudiziaria ordinaria: decide sulle lesioni dei diritti soggettivi; può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo.

Autorità giudiziaria amministrativa: giudica la violazione degli interessi legittimi (e talora anche di diritti soggettivi: c.d.

«giurisdizioneesclusiva»), in tali casi annulla atti amm.vi illegittimi.

Diritti soggettivi: interessi pienamente e direttamente tutelatidall’ordinamento.

Interessi legittimi: interessi tutelati indirettamente dall’ordinamento

Per i conflitti di giurisdizione ci si rifà alla Sezioni Unite Corte Cassazione.

Il quadro costituzionale è fissato dall’art. 113 Cost. che fissa principiodi generale giustiziabilità«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa latutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agliorgani di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolarimezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli attidella pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dallalegge stessa».

La scelta quindi nel nostro

Ordinamento è quella del Giudice speciale che si occupi della p.a.: Art. 100: Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-tutela della giustizia nell'amministrazione amministrativa e di Art. 125: "organi di giustizia amministrativa di primo grado" a livello regionale.

Si è ritenuto il giudice speciale più adatto per valutare le controversie delle p.a.

In quanto al riparto delle controversie ce lo chiarisce l'art. 103 Cost.: "Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi".

Gli interessi legittimi individuano la posizione dei cittadini di fronte all'esercizio dei pubblici poteri. E quindi se:

  • Se p.a. ha agito in carenza assoluta di potere → competenza del giudice ordinario
  • Se p.a. ha agito come privato (diritti soggettivi) → competenza del giudice amministrativo
soggettivi) competenza del giudice ordinario. Se p.a. ha agito illegittimamente ma nell'esercizio di un potere attribuitole, competenza giudice amministrativo. L'eccezione al criterio si ha con la c.d. "giurisdizione esclusiva" del giudice amministrativo che è quindi competente anche dei diritti soggettivi. La ragione è di evitare 2 processi diversi per diritti soggettivi ed interessi legittimi intimamente connessi e per ragioni di economia processuale non avrebbe senso iniziare un nuovo giudizio. In passato la materia dove maggiormente si coniugavano diritti soggettivi ed interessi legittimi era il pubblico impiego (oggi solo x art. 3 d.lgs. 165/2001). Casi attuali: Concessione di beni pubblici - Accordi amministrativi - Concorrenza - Servizi pubblici (ma Cort. Cost. 204/04) - In considerazione della natura situazione soggettiva anche in casi di giurisdizione esclusiva varieranno i termini: per interessi legittimi è possibile impugnare in 60 gg. mentre per i

diritti sogg. vi sono i termini di prescrizione. Un'eccezione è il risarcimento danno dove i termini sono di 120 gg.

Le competenze del giudice ordinario in materia amministrativa sono fissati dall'art 102:

  1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/41).

La giurisdizione civile riguarda:

  • Diritti sogg. e sanzioni amministrative - Il giudizio si instaura dinnanzi al g. di pace in primo grado o a seconda del rilievo economico della fattispecie dinnanzi al Tribunale.

Colui che agisce è denominato attore mentre colui che viene chiamato in causa è il cd. convenuto.

Il principio fondante è il principio dispositivo (onere della prova per l'attore).

Il limite della domanda (il giudice non potrà andare oltre a quanto richiesto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio).

Un altro principio è quello del doppio grado.

di maggiore gravità. Il giudice penale, a differenza del giudice civile, ha il compito di accertare la colpevolezza dell'imputato e di applicare le pene previste dalla legge. In caso di condanna, l'imputato può presentare ricorso in appello e, successivamente, in Cassazione per motivi di diritto. Il giudizio penale si conclude con una sentenza definitiva, che può essere impugnata solo nei casi previsti dalla legge.

Maggiormente lesivi per l'interesse pubblico. Il giudizio si instaura in primo grado dinnanzi al Tribunale e in appello dinnanzi alla Corte d'Assise.

In relazione alla competenza del Giudice Ordinario la regola fondamentale è che "sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la p.a., e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa" (art. 2 l. 2248/1865, All. E: cd. "legge di abolizione del contenzioso amministrativo").

Quindi, competenza G.O.:

  • Cause per "contravvenzioni" (violazione legge penale)
  • "Questione di un diritto civile o politico" (dir. sogg.)
  • "Comunque vi possa essere interessata la p.a." (attrice o convenuta)
  • Anche se sia un atto dell'autorità amministrativa

La ratio dei limiti

La potestà del giudice ordinario è quella della separazione dei poteri (artt. 4 e 5 l. 2248/1865, All. E). Il giudice infatti deve limitarsi a conoscere gli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio (non può incidere sull'atto amministrativo: cioè annullarlo, revocarlo o modificarlo). Il sindacato del giudice ordinario è solo sulla legittimità dell'atto. Disapplica quindi l'atto illegittimo non potendo incidere sull'atto amministrativo: cioè annullarlo, revocarlo o modificarlo. Nessun atto del giudice ordinario può interferire con l'esercizio della funzione pubblica affidata alla pubblica amministrazione: il giudice ordinario non può imporre comportamenti alla pubblica amministrazione, che può al più essere condannata al risarcimento dei danni.

Le azioni che può avanzare quindi il giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione sono:

  • Azioni dichiarative (dove dichiara l'esistenza o meno di un diritto soggettivo) - sempre ammesse
  • Azioni costitutive (costituiscono un diritto) - purché non incidano sui

poteri p.a.Azioni di condanna, solo quelle tese al risarcimento danno- Azioni possessorie (esistenza di fatto di diritti reali-possesso- ecc) – sono inammissibili se p.a. è in possesso di un bene in ragione di un provvedimento imperativo

Il giudice amministrativo riguarda quel complesso di organi giurisdizionali formato da TAR e Cons. Stato, disciplinati dalla l. 186/82.

Il TAR opera a livello regionale ed ha 20 sedi oltre ad altre sedi staccate ed opera con 1 presidente e 2 consiglieri.

Consiglio di Stato ha attualmente le Sezioni 1 e 2 consultive (che esprimono vari pareri come quelli vincolanti ed obbligatori come quello del ricorso straordinario al PdR) e le Sezioni 3, 4, 5 e 6 giurisdizionali.

Ogni sez. opera con 5 membri (1 Pres. e 4 Cons. – anche se ne ha 12)

In Sicilia si ha la peculiarità di un Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.

I giudici amministrativi hanno indipendenza ma in passato erano di derivazione dal Governo es. GPA

(Prefetto e funzionari di Prefettura)La L. 205/00 poi ha previsto che per il Consiglio di Giustizia Amministrativa fosse formato da membri togati e membri laici (eletti da Camera e Senato); la vicepresidenza spetta ad un membro laico. Vi sono 3 tipi di giurisdizione del Giudice amministrativo: 1) Generale di legittimità (a. 7, c. 4, cpa) "Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali conseguenziali, pure se introdotte in via autonoma". 2) Esclusiva (a. 7, c. 5, cpa) "Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi". (v. retro) 3) di

merito (a. 7, c. 6, cpa)

«Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione».

Art. 134

«1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione amministrativa.»

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
13 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lombarditoto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Galdi Marco.