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Assetto completo della giustizia amministrativa

Molto caratterizzante è la regola dell'esclusività della giurisdizione amministrativa. Le posizioni soggettive sono così intricate tra loro che viene prevista la figura della giurisdizione esclusiva.

Si tratta di una giurisdizione esclusiva nel senso del giudice cui devolvere la controversia. Il giudice competente a prendere la decisione non dipende da una distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Il giudice in materia può infatti in linea generale decidere di entrambi, anche se al Consiglio di Stato era preclusa la decisione di questioni pertinenti ai diritti patrimoniali consequenziali (il risarcimento del danno) e allo stato delle persone fisiche. Non vi è quindi più il tema della decisione incidentale, che rimane in tutti i casi in cui non vi è giurisdizione esclusiva. In queste materie decide con efficacia di giudicato in relazione.

anche alle vertenze relative ai diritti soggettivi. Sembrerebbe che in tal modo si siano risolti molti problemi legati alla bipartizione diritti-interessi, ma rimangono seri problemi legati ai poteri del giudice e alle regole procedimentali che si applicano dinanzi ad un giudice ovvero all'altro. Se dal punto di vista del problema della distinzione diritti soggettivi - interessi legittimi è stato in parte risoluto introdurre la giurisdizione esclusiva, altrettanto non è avvenuto in merito ai poteri e ai procedimenti. Si pensi al fatto che la tutela del diritto soggettivo può normalmente essere fatta valere entro il termine di prescrizione, mentre la tutela di interessi è sempre stata ammessa nel perentorio termine di decadenza normalmente fissato in 60 giorni. Se l'attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo non chiarisce il regime processuale che deve essere osservato, sorgerà poi il problema per il giudice di stabilire caso per caso.

se il ricorrente stia facendo valere soltanto l'interesse legittimo ovvero anche il diritto soggettivo collegato, applicando regole diverse. Le conseguenze sono gravi: se si applicano le regole dell'interesse legittimo al diritto soggettivo il ricorso risulterà tardivo.

3. La giustizia amministrativa nella Costituzione

Con la legge n. 2840/1923 si crea un assetto stabile del sistema di giustizia amministrativa (pre-Costituzione), fondata su una bipartizione tra giurisdizione ordinaria per la tutela di diritti soggettivi e una giurisdizione amministrativa per la tutela degli interessi (poi legittimi, con l'avvento della Costituzione).

3.1. Elementi processuali di distinzione tra g.o. e g.a.

Segue il delle leggi sul Consiglio di Stato (Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054) che non è più in T.U. vigore, anche se lo è stato fino a pochi anni fa. All'art. 26 si parla della competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, per cui "spetta al"

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali". In tale sede il giudice conosce dell'incompetenza, dell'eccesso di potere e della violazione di legge. La disciplina durante il periodo fascista ha conosciuto ingenti restrizioni. La Costituzione specificherà poi che non sono ammesse limitazioni circa il tipo di impugnativa e di vizio che possono essere dedotti, segnando così un grande distacco rispetto al sistema precedente. All'art. 27 r.d. 1054/1924 è confermata

Una competenza di merito: «il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito». Dunque, il g.a. può sindacare anche il merito; ciò che oggi cambia è che i casi che erano attribuiti alla giurisdizione di merito oggi non lo sono più con eccezione del giudizio di ottemperanza. L’art. 28 conferma la giurisdizione esclusiva, la potenzia rispetto alla legge del 1923, e ribadisce le regole della cognizione incidentale con dei limiti soggettivi e i casi di cognizione piena. Qui il cambiamento è stato in senso opposto, e i casi di giurisdizione esclusiva non sono più attuali, ma l’elenco oggi è molto ampio. La Costituzione ha assorbito tale istituto lasciando però incertezza; centrale risulta la sentenza Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204. L’aspirazione di parte della dottrina e del Consiglio di Stato di avere un’estensione della giurisdizione esclusiva così da ridurre i casi.

di conflitto ha trovato riscontro nellasentenza della Corte costituzionale pur senza incorrere in uno svuotamento del g.o. Alcune sentenzehanno addirittura sancito l'illegittimità costituzionale di alcune misure per sottrarre competenza al g.o. infavore del g.a. Pertanto, è sì possibile andare ad estendere la cognizione del giudice amministrativo, manon si possono superare determinati limiti in danno al giudice ordinario. Un esempio importante è la l.241/1990 con cui il g.a. diventa competente oltre i casi in cui la agisce autoritativamente, estendendoP.A.la propria cognizione ai casi in cui agisce iure privatorum.

3.2. Lo staus giuridico del giudice

Qui si colgono ancora oggi notevoli differenze tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo. Sitrascurava in passato il fatto che il Consiglio di Stato fosse un organo la cui composizione veniva in granparte ad essere determinata da nomine governative. Il Consiglio di Stato aveva una relativa

autonomia rispetto al potere esecutivo. Si è dovuto attendere il 1982 perché l'assetto equiparabile al giudice ordinario venisse introdotto pur senza superare alcune caratteristiche previste dalla legge del 1923: la nomina di alcuni consiglieri da parte dell'esecutivo e la funzione consultiva oltre che giurisdizionale del Consiglio di Stato. All'interno del Consiglio di Stato vi sono sezioni che operano in ambiti diversi, e oggi soltanto una svolge funzione consultiva; tuttavia all'interno delle sezioni i giudici ruotano, pertanto un consigliere di Stato che abbia espresso parere su un regolamento in funzione consultiva, una volta ruotato ad altra sezione può trovarsi a dover decidere di una controversia riguardante proprio tale regolamento. Si profila quindi un certo imbarazzo qualora si dovesse trovare il Consiglio di Stato a decidere di una questione relativa ad un regolamento per cui ha precedentemente espresso parere favorevole, essendovi.Quindi una sorta di decisione precostituita e non formatasi nel contraddittorio del processo. Questo sistema è rimasto di fatto intatto fino al 1982, anno in cui è stato introdotto un surrogato del CSM, che però nulla a che vedere con tale organo, ma rimangono alcune caratteristiche che esistevano in passato che oggi sono oggetto di aspre critiche da parte di alcuni studiosi che sostengono la tesi della giurisdizione unica (comunque in cui parte risolta dal giudice e tutto il resto che non è diritto soggettivo dalla P.A.). Ciò che desta maggior preoccupazione rispetto alla funzione consultiva è l’attività che, non il Consiglio di Stato, bensì i consiglieri di Stato che costituiscono un apparato importante dell’esecutivo (sono infatti molti a capo di gabinetti governativi, segretari, etc.). Si profila dunque un problema di indipendenza per il tempo in cui fanno parte del Governo e poi tornano a servire nella giurisdizione amministrativa.In difesa del sistema viene introdotto che quanto appreso negli incarichi di governo porta ad acquisire conoscenze utili, e nel tempo dell'esperienza di Governo è il sistema amministrativo a beneficiare delle capacità dei consiglieri. L'assetto della giustizia amministrativa alla vigilia dell'Assemblea costituente si compone di due giudici, con problemi conflittuali tra le due giurisdizioni, con l'organo competente a decidere di tali conflitti che è la Corte di Cassazione (che di fatto è un g.o.) - vi sono Paesi in cui vi è un apposito tribunale che decide dei conflitti composto da metà membri di una giurisdizione e metà dell'altra. È evidente che si tratta di un problema di equilibrio del sistema, perché nel momento in cui la Cassazione decide in un senso e il Consiglio di Stato non intende cedere si crea un conflitto e ogni volta è necessario impugnare per Cassazione. Analogo problema si

profila per la Corte costituzionale i cui membri provengono da mondi molto diversi. Dato costante è la presenza sia di componenti della giurisprudenza amministrativa che ordinaria. All'inizio del 2018 la Corte ha emanato una sentenza che ha rappresentato una secca smentita della giurisprudenza delle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione, e dunque è evidente che le prospettazioni del giudice proveniente dal Consiglio di Stato hanno convinto la Corte nel suo insieme.

La sentenza n. 204 del 2004 è una sentenza storica. "Del tutto correttamente i rimettenti osservano che la Carta costituzionale ha recepito - non senza conservare traccia nell'art. 102, primo comma, dell'orientamento favorevole all'unicità della giurisdizione - il nucleo dei principi in materia di giustizia amministrativa quali evolutisi a partire dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865". Si tratta di un bilanciamento effettuato dalla Corte.

mette in evidenza la linea di continuità circoscritta al nucleo del sistema, dunque una volontà di mantenere le caratteristiche fondamentali del sistema pur senza mantenerlo fermo ed immutato. Si fa poi riferimento ai lavori della Costituente e alle varie proposte per poi evidenziare che il sistema attuale si fonda ancora su una duplice giurisdizione e in particolare. «La relazione Crispi al disegno di legge, divenuto la legge (istitutiva della IV Sezione) 31 marzo 1889, n. 5992, chiarisce infatti che «la legge 20 marzo 1865, All. E, proclamò l’unità dellagiurisdizione, ma nulla avendo sostituito al contenzioso amministrativo che abolì, rimase abbandonata alla potestà amministrativa l’immensa somma di interessi onde lo Stato è depositario»; e pur se soltanto la legge 7 marzo 1907, n. 62, istitutiva della V Sezione, definì “giurisdizionale” questa e la IV Sezione, riconoscendo alle loro decisioni

che il legislatore aveva previsto che l'organo giurisdizionale avrebbe avuto il compito di garantire la tutela dei diritti dei cittadini nel caso in cui il contenzioso amministrativo fosse stato abolito. Questo dimostra l'importanza dell'efficacia del giudicato e della funzione giurisdizionale dell'organo competente.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
129 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher F.arnaboldi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia amministrativa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sica Marco.