Introduzione al problema della giustizia ambientale
Il problema della giustizia ambientale ha diverse caratteristiche; è un concetto ampio che ha le sue radici nelle politiche statunitensi degli anni '70, e in particolar modo nei movimenti dei cittadini che contestavano la distribuzione iniqua delle risorse naturali. In modo particolare, se dovessimo convenzionalmente trovare un momento in cui nasce questo processo, il problema nasce con il caso di Lord Canal. Qui, nel 1890, un ingegnere statunitense aveva pensato di costruire un canale idrico che collegasse il fiume Niagara con la città di Ontario per creare una città alimentata da energia idroelettrica. Dopo appena tre anni il progetto venne abbandonato, sia per motivi economici sia perché il Congresso vietò l’utilizzo del fiume Niagara per lo sfruttamento delle risorse per preservare le cascate annesse. Il canale venne abbandonato e successivamente rilevato dal comune di Niagara, che iniziò ad utilizzarlo negli anni '20 come discarica di rifiuti urbani. Negli anni '40 viene rilevato da una società chimica che a sua volta inizia ad usare il canale per versare rifiuti chimici. Alla fine degli anni '70 questo canale venne coperto e ceduto dalla suddetta azienda alla città di Niagara con una clausola di esenzione dalla responsabilità.
Le sostanze del canale iniziarono a riemergere in superficie. Dieci anni dopo, una serie di giornalisti scoprono, tramite un’analisi delle acque, che esse erano molto inquinate; vennero dunque effettuati degli studi inerenti alla rilevanza dell’incidenza delle sostanze tossiche sulla popolazione locale. Il Governo adottò quindi una normativa affinché le società chimiche e petrolifere dovessero, attraverso le casse, pagare un fondo per le famiglie colpite dagli effetti nefasti delle sostanze tossiche presenti nel canale. Inoltre, fu inserita una clausola retroattiva di responsabilità nei confronti dell’azienda che ha inquinato il canale.
Il concetto di giustizia ambientale è, inoltre, legato a quello di razzismo ambientale: diversi studi hanno dimostrato che la tendenza maggioritaria era quella di collocare questi impianti tossici in prossimità di zone abitate da minorane etniche. Tutto ciò crea problemi di convivenza e problemi sanitari. Il Governo statunitense, pertanto, agì fondando l’EPA e l’environmental justice.
Transizione ecologica e sviluppo sostenibile
Nel corso verranno analizzate le origini, l’evoluzione e lo stato attuale della giustizia ambientale. Verrà inoltre analizzato il rapporto del settore del cambiamento climatico con quello dei diritti umani e delle migrazioni. Cosa si intende per transizione ecologica e sviluppo sostenibile? La transizione è un processo, e in quanto tale dinamico e in costante evoluzione. Riguarda il mondo produttivo, sociale ed economico. È, infatti, un processo a lungo termine che riguarda sviluppi su larga scala a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente.
Lo sviluppo sostenibile è il punto di incontro tra sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Tutelare le risorse economiche garantisce non solo la preservazione delle stesse per le generazioni future, ma anche un miglioramento del sistema produttivo ed economico. Attraverso la tutela dell’ambiente, infatti, si può riuscire a sviluppare economicamente la società. I processi produttivi che si trasformano implicano anche dei cambiamenti sociali. Si tratta di un modello di società diverso, che avrà a che fare con le abitudini e agli stili di vita di ciascuno di noi che dovranno allinearsi al cambiamento del sistema economico e produttivo. Parliamo di un processo a lungo termine, in quanto la trasformazione del processo produttivo verso un sistema sostenibile impiegherà decenni.
Due sono gli interventi che possiamo immaginare rispetto alla transizione tecnologica:
- Interventi ad alta tecnologia e di nuovi modelli di sviluppo
- Interventi di conservazione, valorizzazione, salvaguardia e tutela
Tutte le strategie di transizione ecologica devono basarsi sul concetto di responsabilità singola e collettiva. L’obiettivo della transizione ecologica, basata su tale etica, è quello di andare incontro a un futuro sostenibile mantenendo gli equilibri del pianeta, associato al benessere dell’umanità.
Abbiamo due questioni prioritarie: biodiversità e cambiamenti climatici. Queste due questioni sono prioritarie perché riguardano sia i sistemi umani (salute umana e biodiversità, salute umana e cambiamenti climatici), sia i sistemi naturali (aria, biodiversità, acque dolci, oceano, suolo, ecc.). Le emissioni storiche prolungate hanno sottoposto il pianeta a un periodo prolungato di cambiamenti climatici importanti, che sta portando a una serie di effetti nefasti per il pianeta e la salute della specie umana e animale (scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, riscaldamento globale di aria e oceani, eventi meteorologici più frequenti ed estremi, innalzamento del livello del mare, cambiamenti nei cicli globali del carbonio, biogenetici e delle acque). Inoltre, bisogna considerare che il cambiamento climatico sta determinando una crisi della sicurezza alimentare, sia in termini di approvvigionamento. A ciò va aggiunto il tema della carenza idrica.
Sistema di produzione e impatti ambientali
Il sistema di produzione attuale ha comportato:
- Cambiamenti dell’integrità della biosfera (perdita di biodiversità e estinzione di specie)
- Impoverimento dell’ozono stratosferico
- Acidificazione degli oceani, che danneggia la composizione, la struttura e la funzionalità dell’ecosistema marino
- Cambiamento dei sistemi territoriali
- Immissione di aerosol atmosferici
- Introduzione di nuove entità (es. nanomateriali, microplastiche, materiali radioattivi, ecc.)
Occorre adottare delle strategie volte ad adottare un modello di produzione compatibile con i limiti naturali e con lo sviluppo sostenibile. A livello internazionale sono attualmente adottate le seguenti azioni:
- Agenda 2030 delle Nazioni Unite
- Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015)
La mitigazione è una strategia di prevenzione che agisce sulle cause dei cambiamenti climatici che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas serra provenienti dalle attività umane per arrestarne o rallentarne l’accumulo in atmosfera. L’adattamento è una strategia che agisce sugli effetti dei cambiamenti climatici, e che ha l’obiettivo di limitare la vulnerabilità dei sistemi ambientali e socio-economici agli effetti negativi dei cambiamenti del clima, ridurre i danni derivanti dagli impatti presenti e futuri e cogliere le eventuali opportunità.
Azioni a livello europeo
Azioni a livello europeo includono:
- Green deal europeo (2019): piano di investimenti per un’Europa sostenibile che ha l’obiettivo di costruire un futuro a bassa emissione di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici e nell’ambito del quale è stata approvata la Legge europea sul clima
- Programma Next Generation EU (2020): piano per la ripresa dell’Europa varato per uscire dalla crisi pandemica e per gettare le basi per un’Europa moderna e sostenibile
Le iniziative del green deal europeo mirano a fare dell’Europa un continente sostenibile. È una vera e propria strategia di interventi e iniziative, che comprendono:
- Una legge sul clima che sancisca l’obiettivo della neutralità climatica nella legislazione entro il 2050, in linea con gli impegni internazionali assunti dall’UE nel quadro dell’Accordo di Parigi del 2015
- La trasformazione della società e dell’economia europea, efficiente in termini di costi, giusta e socialmente equilibrata
- Una strategia sulla biodiversità del 2030
- Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare
- Una strategia industriale
- Una strategia per l’integrazione settoriale intelligente
- Una strategia per una mobilità intelligente e sostenibile
- Una strategia “dal produttore al consumatore”
La Commissione Europea nel 2020 ha lanciato un pacchetto di misure e stimoli economici per i paesi membri, il Next Generation EU. Si tratta di 750 miliardi di euro divisi tra i paesi membri in base all’impatto che il covid ha avuto sull’economia nazionale. Le priorità del dispositivo di ripresa e resilienza sono:
- Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli stati membri
- Attenuare l’impatto sociale ed economico della crisi
- Sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell’Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro
In Italia è stato adottato nel 2021 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato con 210 miliardi di euro per dare attuazione al programma Next Generation EU. Il PNRR si distribuisce su tre asset strategici:
- Digitalizzazione e innovazione
- Transizione ecologica
- Inclusione sociale
L'origine del diritto ambientale
Nel diritto ambientale non abbiamo convenzioni di riferimento, bensì un insieme di principi enorme. Spesso l’evoluzione di tale branca del diritto è stata dettata dall’adozione di strumenti di soft-law, come ad esempio le convenzioni. Gli Stati sono i primi utilizzatori delle risorse naturali. La finalità del diritto ambientale è duplice: tutela dell’ambiente e utilizzo delle risorse naturali. L’architettura giuridica dello sviluppo sostenibile comprende tre pilastri: tutela dell’ambiente, sviluppo economico e sviluppo sociale. Tale diritto, per sua natura, ha una vocazione universale, e ciò perché le risorse naturali vanno tutelate in modo congiunto attraverso forme di cooperazione.
Se dovessimo delineare e marcare la nascita del diritto ambientale, avremmo due fasi principali:
- Fase del funzionalismo ambientale: Nasce con la Conferenza di Stoccolma del 1972. Tale fase è detta funzionalista perché è una fase in cui la tutela dell’ambiente è subordinata alla tutela di interessi economici. Si tratta di una serie di norme che si sono sviluppate nel tempo per tutelare determinate risorse naturali, funzionali alla soddisfazione di un interesse economico. Pertanto, non c’è tutela dell’ambiente in sé, ma tutela della specifica risorsa.
- Fase del globalismo ambientale: In questa fase c’è un salto di qualità rispetto all’emersione di norme della fase funzionalista. Si iniziano ad affrontare problemi ambientali che hanno portata mondiale e che vanno oltre la singola risorsa naturale.
In realtà, sin dall’antichità abbiamo delle forme di razionalizzazione nell’uso delle risorse. Questa è un’evidenza che abbiamo grazie a varie ricostruzioni di carattere giuridico, una su tutte l’opinione separata del Giudice Weeramantry nel caso Gabciovo-Nagymaros (1997), dove si parla dell’origine del concetto di sviluppo sostenibile.
Prime manifestazioni del diritto ambientale
Le prime manifestazioni di forme giuridiche che riguardano la tutela dell’ambiente da parte di stati nel diritto internazionale hanno origine introno al 1800. Questo perché diversi stati iniziano a trovare forme di cooperazione stabile con altri stati circa l’utilizzo di risorse naturali in comune (es. laghi, fiumi, ecc.). Tra queste rinveniamo, ad esempio, le Commissioni internazionali fluviali per il Danubio, il Reno, l’Oder e l’Elba, create in Europa anteriormente alla Prima guerra mondiale per regolare la navigazione e trasformate, in tempi più recenti, in strumenti per la tutela dell’ambiente. Le prime forme di cooperazione fanno riferimento a principi che tutt’oggi abbiamo, come ad esempio quelli di cooperazione e scambio di informazione soprattutto in relazione agli interventi necessari per ripristinare lo status quo ante a un eventuale inquinamento delle acque.
È proprio nell’ambito del diritto internazionale fluviale che vengono poste in essere le prime opinioni giuridiche inerenti a tematiche di tipo ambientale. Da queste prime esperienze, quello che ne deriva è l’evoluzione in senso istituzionale e procedurale di atti derivati e atti a regolare determinati aspetti della vita internazionale. L’evoluzione in senso procedurale fa sì che si inizino a determinare meccanismi di consultazione periodica. Un esempio è il trattato tra Stati Uniti e Canada (UK) del 1909 sulle acque di frontiera che, oltre a regolare i livelli idrici e la navigabilità dei Grandi Laghi, stabilisce l’obbligo di non inquinare le acque in ciascuno dei lati della frontiera.
Proprio in seguito a questi accordi abbiamo una delle principali pronunce di questa prima fase del diritto internazionale ambientale, ossia il caso Trail Smelter Arbitration dell’11 marzo del 1941. Questo è un caso che riguarda un’attività industriale di un’industria situata nel territorio canadese della Columbia britannica, a 10 miglia dal confine con gli Stati Uniti, che aveva un’attività di fusione di piombo a partire dai primi anni del Novecento. Questo primo di attività creava un’emissione importante di fumi e diossido di zolfo, che andava ad attraversare le dieci miglia di frontiera e a inquinare i raccolti statunitensi al di là del confine. In un primo momento, gli Stati Uniti notificano al Canada i danni causati da queste emissioni di fumi. Si decide poi di rivolgersi a una commissione congiunta costituita in base al trattato del 1909 sulla gestione delle risorse in comune. Questa commissione arriva a formulare una proposta di risarcimento da parte del Canada agli Stati Uniti di 350 mila dollari. Se non che la fonderia continua la sua attività, continuando a inquinare i raccolti statunitensi. Pertanto, di comune accordo si decide di deferire la controversia ad una corte arbitraria.
Le parti chiesero al tribunale arbitrale di scegliere secondo i principi del diritto internazionale, lasciando a quest’ultimo un ampio potere di stabilire quali norme in questo caso fossero più rilevanti. Il Tribunale arbitrale, in primo luogo, stabilì che non ci sono norme direttamente applicabili a una situazione di questo tipo nel diritto internazionale, e che non esistono sentenze o precedenti che riguardino l’inquinamento atmosferico. Il Tribunale va quindi a guardare la prassi dei tribunali interni degli stati, ed in particolar modo fa riferimento ad alcune importanti decisioni giurisprudenziali della Corte Suprema statunitense, le quali applicavano principi di equità e in modo particolare il principio secondo il quale uno stato non ha il diritto di utilizzare o permettere di utilizzare il proprio territorio in modo da causare danni al territorio o alle persone di un altro Stato (divieto di inquinamento transfrontaliero, norma oggigiorno cardine del diritto internazionale ambientale). Non si tratta, quindi, del divieto assoluto di utilizzare una determinata risorsa, ma neanche di un principio di tutela dell’ambiente in senso assoluto. La tutela rimane, in questa fase, ancora di un interesse prettamente economico; tuttavia, è una prima pronuncia ad avere anche un aspetto di carattere ambientale.
Evoluzione del diritto ambientale
Non abbiamo, in questo periodo, tanti altri casi di riferimento. Ancora non c’è una prassi uniforme, ma piuttosto sporadici episodi nei quali vengono richiamate norme che anche lontanamente hanno una valenza ambientale. Ciò è dovuto a vari fattori. Lo Statuto delle Nazioni Unite (26 giugno 1945) non menziona, all’art. 1, la tutela dell’ambiente tra gli obiettivi dell’ONU, né ad alcun istituto specializzato delle Nazioni Unite viene assegnata una competenza in materia ambientale. Questo perché vige ancora il principio di sovranità degli Stati sugli spazi territoriali e marittimo a loro appartenenti e sulle risorse naturali in esse contenuti. Pertanto, è assente la preoccupazione per la tutela ambientale.
Il periodo che va dal 1945 agli anni '60 è caratterizzato dalla lotta per l’autodeterminazione e la decolonizzazione, nonché l’universalizzazione della comunità internazionale. Cambia l’agenda politica dell’Onu, che progressivamente diventa terzomondista. La risoluzione 1803 del 1962 (Dichiarazione sulla sovranità permanente degli Stati sulle proprie risorse naturali) afferma al punto primo che “il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali deve essere esercitato nell’interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle popolazioni dello Stato interessato”. I paesi in via di sviluppo contestano i lavori della commissione di diritto internazionale. Questo sposta l’attenzione dalle problematiche collettive alle problematiche di sviluppo dello stato, e in modo particolare dei paesi in via di sviluppo.
Il diritto ambientale, come qualsiasi diritto, o anticipa il fenomeno sociale o le segue. Le grandi evoluzioni del diritto ambientale sono venute dopo grandi disastri ambientali o allarmi della comunità scientifica, a seguito dei quali si è intervenuti creando una norma. Non c’è stata anticipazione del problema, forse perché neanche si conosceva. Uno dei grandi problemi ambientali sono i fenomeni di inquinamento massiccio degli anni '60, che sono accompagnati dal sorgere dei primi grandi movimenti ecologisti (WWF, ad esempio) e nei quali si iniziano a realizzare studi di carattere scientifico.
Un caso che suscitò scalpore fu quello della Torrey Canyon, una petroliera della Union Oil Company (USA) registrata in Liberia. Il 18 marzo 1967, la petroliera si arenò al largo della Cornovaglia, sversando in mare 120.000 tonnellate di petrolio. Furono distrutte in quest’occasione gran parte delle risorse biologiche marine. In quel momento non si capì subito chi doveva intervenire. Dal momento che la situazione era particolarmente grave, furono necessarie azioni per gestire l'emergenza ambientale.
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Appunti delle lezioni di Giustizia ambientale
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Giustizia amministrativa
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