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PREAMBOLO
Il preambolo afferma che le parti riconoscano l'incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute umana e sull'ambiente dovuta a qualsiasi modificazione dello strato di ozono.
Richiama alcune disposizioni della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, in particolare il principio 21 "gli stati hanno il diritto di strutturare le proprie risorse secondo la loro politica di ambiente e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate non causino danni all'ambiente in altri stati o regioni che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale".
Inoltre, afferma che le parti hanno tenuto conto:
- della situazione e dei bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo
- dei lavori e degli studi in corso in seno ad organizzazioni internazionali e nazionali (in particolare il Piano mondiale d'azione per lo strato di ozono del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente)
- le misure
Comprendere le questioni interessate nella formulazione di misure, procedure, norme e nell'armonizzazione delle politiche appropriate con gli organismi internazionali competenti per attuare efficacemente la convenzione e i suoi protocolli.
COOPERAZIONE IN CAMPO GIURIDICO, SCIENTIFICO E TECNICO (art. 4)
Le parti facilitano e promuovono lo scambio di tutte le informazioni scientifiche, tecniche, socioeconomiche e giuridiche appropriate ai fini della convenzione. Queste informazioni vengono fornite agli organi autorizzati dalle parti.
Le parti cooperano - conformemente alle loro legislazioni - regolamentazioni e pratiche nazionali, tenendo conto delle esigenze dei PVS, per promuovere direttamente o tramite organi internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologie e conoscenze.
La collaborazione si effettuerà in particolare nei seguenti modi:
a) facilitando l'acquisizione di tecnologie di sostituzione da parte delle altre parti
contraenti)
fornendo informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione, nonché manuali e guide specifiche in materia
fornendo il materiale e gli impianti necessari per la ricerca e le osservazioni sistematiche
assicurando l'adeguata formazione del personale scientifico e tecnico
EMENDAMENTI E ALLEGATI (art. 9-10)
Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla convenzione - tenendo conto delle considerazioni tecniche e scientifiche pertinenti - e devono essere adottati nel corso di una riunione della Conferenza delle parti. Le parti contraenti si adoperano per pervenire ad un accordo per consenso. Se sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per arrivare ad un consenso e non si è trovato un accordo, l'emendamento viene adottato, come ultima risorsa, alla maggioranza dei 3/4 delle parti presenti alla riunione e votanti. Gli allegati della convenzione o di uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della convenzione o del protocollo.
Tali allegati devono essere limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative. Stessa procedura di adozione degli emendamenti 87** la convenzione pone attenzione sull'importanza degli emendamenti e degli allegati. Questi regimi giuridici hanno bisogno di adeguarsi e conformarsi all'evoluzione tecnologica, e questo può essere fatto in due modi:- attraverso principi generali evolutivi che devono essere interpretati
- nei regimi complessi, prevedendo a monte procedure semplificate che riguardino gli emendamenti alle convezioni e ai protocolli, e attraverso allegati (che hanno funzione tecnica) che specificano sostanze e procedure
Buoni uffici di una terza parte o chiederle la sua mediazione (par. 2). Al momento della ratifica o accettazione della convenzione qualsiasi parte può dichiarare che – in caso di controversie che non siano state risolte conformemente ai par. 1 e 2 – essa accetta di considerare come obbligatorio:
- arbitrato
- sottoposizione della controversia alla CIG
Se le parti non hanno accettato la stessa procedura, la controversia è sottoposta a conciliazione, salvo che le parti non decidano diversamente.
RISERVA O DENUNCIA (art. 18-19)
Alla presente convenzione non può essere fatta alcuna riserva. Decorso il termine di 4 anni dall'entrata in vigore della convenzione nei riguardi di una parte contraente, detta parte potrà in qualunque momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario. Ogni denuncia avrà effetto un anno dopo la data della sua ricezione da parte del depositario o in qualunque altra data successiva specificata nella notifica di.
denuncia. ALLEGATI TECNICI 1. Allegato I – Ricerca e osservazioni sistemiche I principali problemi scientifici sono: • le modificazioni dello strato di ozono che comporterebbero un cambiamento dell'intensità della radiazione ultravioletta di origine solare avente un'azione biologica (UV-B) sulla superficie terrestre e gli effetti che esse potrebbero avere sulla salute delle popolazioni, sugli organismi, sugli ecosistemi e sui materiali utili all'umanità • le modificazioni della ripartizione verticale dell'ozono che cambierebbero la struttura termica dell'atmosfera e le conseguenze meteorologiche e climatiche che esse potrebbero avere Viene richiesta quindi alle parti una cooperazione su ricerche e osservazioni sistematiche: • ricerche sulla fisica e la chimica dell'atmosfera • ricerche che interessano gli effetti sulla salute, gli effetti biologici e gli effetti di fotodegradazione • ricerche relative agli effetti sulViene richiesta anche una cooperazione sulle ricerche e osservazioni sistemiche sulle SOSTANZE chimiche di origine naturale o antropogena che sembrano avere il potere di modificare le proprietà chimiche e fisiche dello strato di ozono: es. derivati del carbonio (CO), derivati dell'azoto, derivati del cloro, derivati del bromo e sostanze idrogenate.
2. Allegato II – Scambio di informazioni
- Informazioni scientifiche (ricerche pubbliche e private, previste e in corso; dati sulle emissioni; risultati scientifici pubblicati in periodici specializzati; valutazione dei risultati della ricerca e raccomandazioni sui lavori futuri di ricerca)
- Informazioni tecniche (esistenza e costo dei prodotti di sostituzione chimici e di tecnologie di sostituzione utilizzabili per ridurre le emissioni; restrizioni ed eventualmente i rischi che comporta l'utilizzazione di tali prodotti e tecnologie)
- Informazioni socioeconomiche e commerciali sulle sostanze
- Informazioni giuridiche (legislazioni nazionali, misure amministrative e lavori di ricerca giuridica concernenti la protezione dello strato di ozono; accordi internazionali e in particolare gli accordi bilaterali concernenti la protezione dello strato di ozono; metodi e condizioni in materia di accordi di licenza e i brevetti esistenti per quanto riguarda la protezione dello strato di ozono)
PROTOCOLLO DI MONTREAL (1987) OBBIETTIVI
Il protocollo di Montreal è il protocollo attuativo della Convenzione di Vienna sulla protezione dell'ozonosfera. È stato emendato ben 8 volte e contiene indicazioni per la riduzione e per
La successiva rinuncia all'utilizzo di sostanze che impoveriscono l'ozonosfera: la sua attuazione ha consentito - dal 1986 al 2021 - di ridurre di oltre il 98% la produzione e il consumo delle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera.
Include un calendario di scadenze per la riduzione delle sostanze, nel quale i PVS beneficiano di una scadenza più lunga rispetto ai paesi industrializzati, grazie anche ad un fondo multilaterale per l'ozono che garantisce loro gli aiuti finanziari e tecnici necessari per l'attuazione del protocollo.
Poiché molte sostanze sostitutive (idro-fluorocarburi - HFC) sono dei potenti gas serra che contribuiscono al riscaldamento climatico più della CO2, nel 2016 le parti contraenti del protocollo di Montreal hanno deciso a Kigali di introdurre un emendamento che disciplinasse gli HFC: l'emendamento di Kigali al fine di ridurre dell'85% la sua produzione e il suo consumo, entrato in vigore.
nel mio compito di formattare il testo fornito utilizzando tag html.