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GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI
LE CONTROVERSIE
DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA: DISACCORDO TEORICO + ATTEGGIAMENTO CONCRETO DELLE PARTI, CONCLUDENTE ED ONUOCO.
Quando le parti sono Stati o altri soggetti di diritto internazionale → CONTROVERSIA INTERNAZIONALE. Controversia Stato privato può divenire internazio-nale se lo Stato d’appartenenza interviene e titolo di protezione diplomatica.
Il SOGGETTO della controversia si ha nel ma-nifestarsi di un evento concreto: una rivendicazione, una pretesa formale etc.
CONTROVERSIE GIURIDICHE POLITICHE o MISTE
- GIURIDICHE: sono tutte quelle fondate su relazio-ni giuridiche, relative a materie già regolate dal diritto internazionale.
- POLITICHE: o contrarius "tutte le altre, quando le parti fanno prevalere considerazioni politiche. Controversie giuridiche possono assumere carattere politico se, ad es., si decide per soluzioni ex bono et aequo."
- MISTE: entrambe, tutti e due gli aspetti sono sottolineati delle parti (es. USA v. IRAN).
Elenco esecutivo delle controversie giuridiche è ART. 36 Statuto Corte Internazionale Giustizia.
L'ESTINZIONE: è situazione di fatto, nella quale viene meno la materia del contendere.
LA SOLUZIONE: è conclusione di un procedimento giuridico, costituita in una VALUTAZIONE dell'efficacia obbligatoria.
Quando sorge controversia giuridica Stati hanno l'obbligo di sottoporla a soluzione pacifica.
METODI DI SOLUZIONE
- NEGOZIATI DIRETTI tra le parti, con canali diplomatici.
- BUONI UFFICI e MEDIAZIONE: intervento di un terzo.
- INCHIESTA: istituisce commissione ad hoc che accerta i fatti in modo imparziale.
- CONCILIAZIONE: commissione ad hoc con compito di raggiungere conciliazione.
- ARBITRATO: le parti istituiscono tribunale ad hoc, le cui sentenze ha valore obbligatorio.
Di solito il mezzo di risoluzione è previsto in un accordo fra clausole fini, oppure può essere oggetto di apposito trattato. All'interno di acquisizioni interumudi e carattere
Antonveneta acquisizioni internumudi e carattere
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Il procedimento si distingue in 2 FASI:
- FASE SCRITTA: le parti presentano MEMORIE e CONTRO-MEMORIE
- FASE ORALE: audizione di testimoni, esperti, consulenti agenti ed avvocati delle parti.
SENTENZA adottata e maggioranza dei giudici, bofatta definitiva e senza appello. Essa vale solo per il caso in questione e le parti in lite. Può esse rivista alla luce di un nuovo ed essenziale elemento non conosciuto prima.
PROCEDIMENTI INCIDENTALI
Possono inserirsi nel procedimento principale e sono di 3 TIPI (+one):
- INTERVENTO DI TERZO: se uno Stato terzo ritiene di avere un interesse giuridico che può essere pregiudicato della decisione può presentare istanza per intervenire. Decide la Corte
- ECCEZZIONI PRELIMINARI: quando uno stato solleva le ec. pel. prima della presentazione delle memorie - e sospende il procedimento principale e se ne instaura un altro preliminare, anch'esso con fax scritte ed orle.
Le questioni preliminari possono essere questioni DI COMPETENZA DI RICEVIBILITA'. Le Corte può decidere di accogliere le eccezzioni (=> CONCLUSIONE PROCESSO), rigettarle, dichiarare l'eccezzione non esclusivamente preliminare.
CAMERA PER SOLUZIONE CONTROVERSIE RELATIVE FONDI MARINI
Composta 11 membri scelti tra i giudici del Trib. int.mare.
Al suo interno può istituirsi comitato di 3 membri ad hoc
per soluzione controversia specifica.
Sono legittimati ad agire presso la Camera di Judi
- le parti contraenti
- la Convenzione
- l’Autorità internazionale
- ricche dei fondi marini
- le imprese di Stato, L’IMPRESA
- (Vd pg 51)
- questione finché e giuridiche ex ART 153 & 2 parte
- marcando di parte contraente.
Le competenze della Camera è diretto per controv.
verse correlate ad attività svolte nell’AREA fondi
marini estresse alla giuridiz. nazionale. Le
controversie sono elencate all’ART 187 delle Convenzioni.