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Controversia internazionale

Nel diritto internazionale non vi sono disposizioni particolari in merito, se non quella di risolvere le questioni in maniera pacifica. Tale nozione è stata sviluppata dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale e, successivamente, dalla Corte Internazionale di Giustizia. La Corte ritiene che una controversia è un disaccordo su un diritto di fatto, di interessi tra due soggetti. Secondo Morelli, non è necessario solo un disaccordo, ma basta anche un atteggiamento contrastante: è possibile quindi che uno Stato manifesti una pretesa e la controparte si opponga ad essa. Un’altra ipotesi è data dall’inadempimento ad un accordo. Infine, una controversia può nascere quando uno Stato ritenga che un suo diritto venga leso.

La dottrina più recente ha confermato che si parla di controversia nel caso in cui ci sia un comportamento contrastante tra 2 Stati (es. occupazione di una ambasciata). Nello specifico, si parla di controversia internazionale quando questa interessa due o più Stati e quando una eventuale soluzione esuli dagli ordinamenti nazionali.

Nel caso in cui invece la controversia riguardi un soggetto di diritto privato ed uno Stato, oppure 2 Stati – ma in merito a questioni di giurisdizione interna – essa non prende connotati sovrannazionali. La controversia passa invece a livello internazionale quando lo Stato entra in difesa di un privato, all’interno di una diatriba con un altro Stato.

Innanzitutto, è fondamentale capire il momento esatto in cui nasce una controversia, per comprendere se rientra nella competenza della Corte. Distinguiamo prima di tutto, le controversie giuridiche da quelle politiche.

Tipi di controversie

Giuridiche: controversie regolate dal diritto internazionale.

Politiche: controversie per le quali non esiste ancora una regolamentazione. Spetta alle parti quindi impostare la controversia su un modello giuridico o politico.

L’art 36 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (C.I.G.) elenca le possibili controversie giuridiche:

  • Interpretazione di un trattato
  • Qualunque questione di diritto internazionale
  • Esistenza di un fatto che potrebbe costituire violazione di un obbligo internazionale
  • Natura/misura dovuta per violazione di un obbligo

L’elenco delle controversie politiche non esiste: vengono considerate tali tutte quelle che non rientrano nel precedente. Possono esistere anche controversie miste: tali sono quelle il cui quadro delle considerazioni è ben più ampio e complesso.

L’estinzione di una controversia è un dato di fatto e non un atto giuridico, ossia essa avviene nel momento in cui la questione (fatto) non sussiste più. La soluzione, invece, è la conclusione del procedimento giuridico. Ci sono diversi tipi di soluzioni:

  • Negoziati diretti tra le parti, ossia il metodo più agevole per risolvere la controversia. Essi vengono condotti attraverso i normali canali diplomatici.
  • Mediazione: essa prevede l’intervento di un terzo (Stato, Organizzazione, persona particolarmente autorevole).
  • Inchiesta: soluzione più complessa che prevede l’istituzione di una commissione ad hoc.
  • Conciliazione: commissione il cui scopo è quello di raggiungere un accordo tra le parti.
  • Arbitrato: le parti istituiscono un tribunale al quale viene affidato l’esame dei punti sulle controversie.

Il percorso per la nomina di una commissione è più complesso rispetto ad un più semplice negoziato, poiché nel primo caso bisogna concordare anche i meccanismi di nomina, i poteri della commissione e gli effetti che avrà la decisione finale. Nei casi più complessi, viene istituito un organismo ad hoc per dirimere la controversia: in ambito ONU esiste la Corte Internazionale di Giustizia. Con il regolamento giudiziario (a differenza dell’arbitrato) non occorre istituire un organo specifico, poiché esso già esiste, è precostituito in base ad atti internazionali sottoscritti da tutte le Alte Parti: esso ha già tutte le norme di azione e comportamento redatte e accettate dalle suddette parti.

L’esigenza di trovare organi precostituiti per la soluzione di tutte le controversie si avvertì fin dal lontano 1907, quando vennero adottate le 2 Convenzioni dell’Aia. Successivamente, oltre alla Società delle Nazioni, nascono anche il Tribunale del Mare e l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Si inizia a parlare di diritti umani dopo la 2^ G.M.: nel 1948 viene sottoscritta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e nel 1950 la Convenzione europea di Roma. Per non lasciare puniti i crimini commessi nell’ultimo conflitto mondiale, nel 1945 si tenne il Processo di Norimberga.

In tempi più recenti, vengono istituiti 2 tribunali ad hoc per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia e nel Ruanda. Si è così ripresa l’idea di un diritto penale internazionale, con lo scopo di dar vita ad un organo competente per giudicare genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità. Si è giunti così all’adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che elenca una serie di crimini per i quali la corte ha giurisdizione. Tuttavia, alcuni Paesi, non lo hanno ratificato.

La corte internazionale di giustizia

Istituita nel 1945 in ambito ONU, è il suo principale organo giurisdizionale. Possono aderire allo Statuto della Corte anche i Paesi non membri delle NU. La sede è fissata a L’Aia. La Corte si compone di 15 giudici, eletti dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza delle NU, su una lista di persone designate dai gruppi nazionali e dalla Corte Permanente di Arbitrato. Sono eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta. La carica dura 9 anni, e ogni 3 anni ha luogo un’elezione per il rinnovo di 5 membri. Essi godono di immunità diplomatica. La Corte, inoltre, elegge un:

  • Presidente
  • Vice-presidente
  • Cancelliere

Essa svolge le sue funzioni in Adunanza Plenaria. La competenza della Corte è espressa in base al diritto internazionale con riferimento a alla competenza (rationae personae): solo gli Stati possono essere parte nei processi, purché aderenti allo Statuto, che prevede – appunto - la dichiarazione unilaterale di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte. I procedimenti sono disciplinati dallo Statuto: il procedimento principale può essere attivato da una delle parti, nel caso in cui – precedentemente – sia fallita la trattativa negoziale. Il ricorso verrà notificato alla controparte, ai membri dell’ONU tramite il Segretario Generale. Il procedimento principale prevede 2 fasi: scritta e orale.

Scritta: le parti in causa sono chiamate a presentare le proprie memorie e/o documentazioni.

Orale: la Corte ascolta testimoni, esperti, agenti, consulenti ed avvocati.

La sentenza, adottata a maggioranza dai giudici, ha valore obbligatorio solo tra le Parti in causa, è definitiva e senza appello. È possibile, tuttavia, su istanza di una delle parti, una revisione della sentenza solo se insorgono nuove valide ragioni, come la scoperta di nuovi fatti/prove.

All’interno del procedimento principale, possono inserirsi altri procedimenti, detti incidentali (separati, ma non autonomi dal principale), con lo scopo di accertare questioni specifiche, sempre correlate alla controversia. I procedimenti incidentali sono di 3 tipi:

  • Intervento di terzo: se uno Stato ritiene di avere un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, può presentare un’istanza alla corte per poter intervenire.
  • Eccezioni preliminari: è tra i procedimenti incidentali più importanti ai fini dell’accertamento della competenza della corte e, quindi, per la ricevibilità di un ricorso. Le eccezioni preliminari sospendono momentaneamente il procedimento principale e la corte instaura un vero e proprio procedimento durante il quale le parti espongono le proprie ragioni. La decisione della corte può essere:
    • Accoglimento dell’eccezione preliminare
    • Rigetto
    • Sentenza che dichiara l’eccezione non esclusivamente preliminare
    • La corte può aprire d’ufficio un procedimento preliminare
  • Misure cautelari: misure che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte. Esse hanno la precedenza su qualsiasi altro procedimento. La domanda di tale misura è presentata dallo Stato i cui diritti minacciati sono oggetto del procedimento principale. La Corte, per indicare le misure cautelari, deve prima accertare la propria competenza/giurisdizione.
  • Domanda riconvenzionale: il meno conosciuto. Viene presentato dalla parte chiamata in causa.
  • Competenza consultiva: facoltà di agenzie dell’ONU (FAO, OMS, ecc) di richiedere alla Corte pareri su qualsiasi questione giuridica. Tale parere, a differenza delle sentenze, non è vincolante. Spesso viene richiesto per interpretare la Carta delle NU.

Tribunale internazionale del diritto del mare

La convenzione sul diritto del mare è entrata in vigore nel 1994, con lo scopo di regolamentare l’utilizzo degli spazi marini e lo sfruttamento delle relative risorse. La sede è ad Amburgo. Il tribunale è composto da 21 membri, in carica per 9 anni, con possibilità di rielezione. Non possono esserci più di 3 rappresentanti per area geografica e non più di 1 per nazionalità.

Il tribunale è composto da Camere di diverse tipologie:

  • 2 camere (composte da 7 membri) competenti per le controversie che riguardano la pesca e l’ambiente marino
  • Camere ad hoc, composte secondo modalità concordate dal tribunale, competenti per specifiche materie
  • Camera competente per la soluzione delle controversie mediante procedura sommaria, nell’arco di un anno

Possono inviare un’istruttoria al tribunale i paesi membri della convenzione e le organizzazioni internazionali che hanno sottoscritto il trattato. È possibile attivare la procedura presso:

  • Tribunale internazionale del diritto del mare
  • Corte internazionale di giustizia
  • Tribunale arbitrale (ordinario o speciale)

La procedura si avvia tramite una dichiarazione: essa rappresenta un requisito essenziale, deve avere forma scritta e va depositata presso il Segretariato Generale delle NU. È possibile attribuire una specifica competenza al tribunale tramite un compromesso o un accordo internazionale.

Ricevuta quindi l’istanza presso la Cancelleria del Tribunale, la procedura si articola in due fasi: scritta e orale, nelle quali si assiste alle testimonianze e al dibattito (di difesa e accusa). La sentenza pronunciata dal tribunale è definitiva (e inappellabile). Le competenze del tribunale internazionale del mare riguardano le presunte violazioni della libertà di navigazione, di sorvolo e posa di condotte e cavi sottomarini, infine anche la protezione dell’ambiente marino. Altre controversie sono quelle che riguardano la ricerca scientifica e la pesca. Gli Artt. 297-8 disciplinano queste controversie; la competenza del tribunale è limitata agli Stati che vi hanno aderito.

Controversie riguardanti attività militari, confini, zone economiche esclusive sono regolamentate invece dalla Carta delle NU. Per questo motivo, il tribunale del mare deve prima accertare le proprie competenze, dopodiché può notificare l’eventuale risposta affermativa alle parti in causa. Inoltre, il tribunale può adottare misure cautelari da infliggere ad una o ad entrambe le parti; può disporre di immediato rilascio delle navi e/o equipaggi a seguito di un deposito cauzionale o di un pagamento; può rilevare la Manifesta infondatezza circa la controversia in atto e autorizzare l’intervento di un terzo soggetto al processo.

La Camera per la risoluzione delle controversie marine è composta da 11 membri. Su accordo tra le parti, può essere costituita una camera ad hoc composta da 3 membri. La legittimazione a procedere da parte della Camera è prevista quando una delle parti contraenti viola l’applicazione della convenzione, ometta degli atti alle autorità o parte del contratto, usi un eccesso di potere.

Organizzazione mondiale del commercio (OMC-WTO)

Consta di circa 150 membri. La sua struttura è molto diversa da quelle precedentemente descritte, poiché al suo interno coesistono procedimenti di tipo diplomatico e altri prettamente più giuridici. Tutto ciò per regolamentare le materie di scambi internazionali e la liberalizzazione del commercio, disciplinando eventuali accordi commerciali e conteziosi. A differenza delle altre organizzazioni, l’OMC ha introdotto un doppio grado di giudizio, con la creazione di un Organo di Appello. Altra innovazione riguarda le raccomandazioni del Consiglio che, per essere approvate, non necessitano più della maggioranza assoluta, bensì dell’unanimità.

Esistono poi una serie di ricorsi differenziati per tipologia e per natura dei comportamenti: è possibile presentare un esposto contro un comportamento palesemente illecito oppure contestare il comportamento legale di uno Stato che però danneggia e pregiudica gli interessi di un altro. Data la vasta complessità delle controversia di questa materia, l’organo di risoluzione delle controversie ha il compito di dirimerle adottando provvedimenti legali, commerciali e – soprattutto – diplomatici.

La prima fase del procedimento prende avvio quando uno Stato ritiene di essere stato danneggiato dal comportamento di un altro, non conforme alle norme dell’OMC. In questa occasione, lo Stato che ritiene di aver subito un torto da un altro, deve inoltrare a quest’ultimo una richiesta di tipo negoziale di consultazioni. Questo approccio evidenzia l’impostazione tipicamente diplomatica dell’OMC. Qualora questo primo approccio abbia esito negativo, il ricorrente può quindi rivolgersi all’Organo di Risoluzione che deciderà sull’istituzione di un Panel di esperti, formato da 3 persone, nominate su proposta del Segretariato (nel caso in cui le parti siano d’accordo) o dal Direttore Generale (in caso contrario).

I compiti del Panel sono definiti dal Mandato Standard, che prevede l’esame della questione adesso sottoposta, grazie agli ampi poteri di inchiesta di cui esso è dotato. La parte ricorrente deve innanzitutto dimostrare l’illiceità del comportamento della controparte. Anche nella fase iniziale, il Panel svolge una continua attività conciliativa. Dopo questa prima fase di consultazioni (orali e scritte), il Panel presenta una relazione finale.

L’organo di Conciliazione (DSB) è chiamato così a votare per l’approvazione della relazione del Panel. In luogo del Panel, è consentito ricorrere ad un arbitrato per dirimere una controversia.

Organo di appello: a differenza dei Panel, l’organo di appello ha natura esclusivamente giurisdizionale, ovvero non rientra nelle sue attribuzioni l’attività diplomatica e conciliativa. Esso è unicamente chiamato ad esaminare la questione giuridica contemplata nella relazione del Panel. Questo organo ha il potere di rivedere sia la parte procedurale che quella di diritto sostanziale. I componenti dell’organo di appello rimangono in carica 4 anni e non possono avere nessun legame con le P.A. La durata del ricorso in appello non deve superare i 60gg e termina con un rapporto presentato al DSB. Tale relazione verrà poi adottata da quest’ultimo che la renderà obbligatoria per entrambi i contendenti.

L’esecuzione delle raccomandazioni del DSB devono avvenire entro 15 mesi e lo stesso DSB ha il compito di vigilare sull’effettiva esecuzione. Nel caso in cui gli accordi/decisioni non vengano rispettati si giunge a degli accordi di compensazione o vengono applicate delle contromisure (sanzioni). L’unica possibilità della parte soccombente per contrastare la controversia è di attivare una procedura affidata al Panel che ha esaminato la questione. Il lodo (risposta) è definitivo e inappellabile.

Intervento di terzi nei panel e negli organi di appello: su suggerimento degli USA, è stato concesso anche ad ONG e ai privati di poter partecipare – grazie alle loro conoscenze tecnico-scientifiche – alla fase procedurale. Si parla in questo caso di amicus curiae, ovvero una figura che non partecipa al contenzioso ma che comunque può presentare osservazioni sugli elementi giuridici contribuendo così alle fasi del processo: ciò avviene attraverso la deposizione di memorie, sulle quali i giudici dovranno pronunciarsi circa la loro ammissibilità, a condizione però che siano utili e pertinenti per la risoluzione della controversia. I paesi in via di sviluppo si sono in genere opposti alla partecipazione degli amici curiae.

Crimini internazionali

Diritto alla vita, divieto di tortura e di schiavitù, genocidio sono considerati crimini internazionali poiché riguardano gli interessi della comunità internazionale, intesi come violazioni di obblighi derivanti da norme del diritto internazionale generale. La Commissione dei diritti dell’uomo delle NU aveva dato questa definizione guardando al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Proprio in violazione dei diritti dell’uomo, sono stati istituiti 2 tribunali ad hoc per punire i crimini commessi nella ex-Jugoslavia e nel Ruanda. La persona fisica viene giudicata penalmente responsabile. Un esperimento simile a questo si era già verificato nel 1945, con il Processo di Norimberga.

Le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 prevedono l’estradizione per chi ha commesso crimini di genocidio: esiste una cooperazione intergovernativa che oggi ha il consenso unilaterale degli Stati quando un crimine internazionale è commesso sul proprio o altrui territorio. I 2 tribunali sono nati con la volontà di colpire gli autori di suddetti crimini e che...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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