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Estratto del documento

La convenzione sul diritto del mare è entrata in vigore nel 1994, con lo scopo di regolamentare

l’utilizzo degli spazi marini e lo sfruttamento delle relative risorse. La sede è ad Amburgo.

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Il tribunale è composto da 21 membri , in carica per 9 anni, con possibilità di rielezione. Non

possono esserci più di 3 rappresentanti per area geografica e non più di 1 per nazionalità .

Il tribunale è composto da Camere di diverse tipologie:

- 2 camere (composte da 7 membri) competenti per le controversie che riguardano la pesca

e l’ambiente marino

- Camere ad hoc, composte secondo modalità concordate dal tribunale, competenti per

specifiche materie

- Camera competente per la soluzione delle controversie mediante procedura sommaria,

nell’arco di un anno

Possono inviare un’istruttoria al tribunale i paesi membri della convenzione e le organizzazioni

internazionali che hanno sottoscritto il trattato. È possibile attivare la procedura presso:

- Tribunale internazionale del diritto del mare

- Corte internazionale di giustizia

- Tribunale arbitrale (ordinario o speciale)

La procedura si avvia tramite una dichiarazione: essa rappresenta un requisito essenziale, deve

avere forma scritta e va depositata presso il Segretariato Generale delle NU.

È possibile attribuire una specifica competenza al tribunale tramite un compromesso o un accordo

internazionale.

Ricevuta quindi l’istanza presso la Cancelleria del Tribunale, la procedura si articola in due fasi:

scritta e orale, nelle quali si assiste alle testimonianze e al dibattito (di difesa e accusa). La

sentenza pronunciata dal tribunale è definitiva (e inappellabile).

Le competenze del tribunale internazionale del mare riguardano le presunte violazioni della libertà

di navigazione, di sorvolo e posa di condotte e cavi sottomarini, infine anche la protezione

dell’ambiente marino. Altre controversie sono quelle che riguardano la ricerca scientifica e la

pesca. Gli Artt. 297-8 disciplinano queste controversie; la competenza del tribunale è limitata agli

Stati che vi hanno aderito.

Controversie riguardanti attività militari, confini, zone economiche esclusive sono regolamentate

invece dalla Carta delle NU. Per questo motivo, il tribunale del mare deve prima accertare le

proprie competenze, dopodiché può notificare l’eventuale risposta affermativa alle parti in causa.

Inoltre, il tribunale può adottare misure cautelari da infliggere ad una o ad entrambe le parti; può

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disporre di immediato rilascio delle navi e/o equipaggi a seguito di un deposito cauzionale o di un

pagamento; può rilevare la Manifesta infondatezza circa la controversia in atto e autorizzare

l’intervento di un terzo soggetto al processo.

La Camera per la risoluzione delle controversie marine è composta da 11 membri. Su accordo tra

le parti, può essere costituita una camera ad hoc composta da 3 membri. La legittimazione a

procedere da parte della Camera è prevista quando una delle parti contraenti viola l’applicazione

della convenzione, ometta degli atti alle autorità o parte del contratto, usi un eccesso di potere.

Organizzazione mondiale del commercio OMC-WTO

Consta di circa 150 membri. La sua struttura è molto diversa da quelle precedentemente descritte,

poiché al suo interno coesistono procedimenti di tipo diplomatico e altri prettamente più giuridici.

Tutto ciò per regolamentare le materie di scambi internazionali e la liberalizzazione del commercio,

disciplinando eventuali accordi commerciali e conteziosi.

A differenza delle altre organizzazioni, l’OMC ha introdotto un doppio grado di giudizio, con la

creazione di un Organo di Appello. Altra innovazione riguarda le raccomandazioni del Consiglio

che, per essere approvate, non necessitano più della maggioranza assoluta, bensì dell’unanimità.

Esistono poi una serie di ricorsi differenziati per tipologia e per natura dei comportamenti: è

possibile presentare un esposto contro un comportamento palesemente illecito oppure contestare

il comportamento legale di uno Stato che però danneggia e pregiudica gli interessi di un altro.

Data la vasta complessità delle controversia di questa materia, l’organo di risoluzione delle

controversie ha il compito di dirimerle adottando provvedimenti legali, commerciali e – soprattutto –

diplomatici.

La prima fase del procedimento prende avvio quando uno Stato ritiene di essere stato danneggiato

dal comportamento di un altro, non conforme alle norme dell’OMC. In questa occasione, lo Stato

che ritiene di aver subito un torto da un altro, deve inoltrare a quest’ultimo una richiesta di tipo

negoziale di consultazioni. Questo approccio evidenzia l’impostazione tipicamente diplomatica

dell’OMC. Qualora questo primo approccio abbia esito negativo, il ricorrente può quindi rivolgersi

all’Organo di Risoluzione che deciderà sull’istituzione di un Panel di esperti, formato da 3 persone,

nominate su proposta del Segretariato (nel caso in cui le parti siano d’accordo) o dal Direttore

Generale (in caso contrario).

I compiti del Panel sono definiti dal Mandato Standard, che prevede l’esame della questione ad

esso sottoposta, grazie agli ampi poteri di inchiesta di cui esso è dotato. La parte ricorrente deve

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innanzitutto dimostrare l’illiceità del comportamento della controparte. Anche nella fase iniziale, il

Panel svolge una continua attività conciliativa. Dopo questa prima fase di consultazioni (orali e

scritte), il Panel presenta una relazione finale.

L’organo di Conciliazione (DSB) è chiamato così a votare per l’approvazione della relazione del

Panel.

In luogo del Panel, è consentito ricorrere ad un arbitrato per dirimere una controversia.

Organo di appello: a differenza dei Panel, l’organo di appello ha natura esclusivamente

giurisdizionale, ovvero non rientra nelle sue attribuzioni l’attività diplomatica e conciliativa. Esso è

unicamente chiamato ad esaminare la questione giuridica contemplata nella relazione del Panel.

Questo organo ha il potere di rivedere sia la parte procedurale che quella di diritto sostanziale. I

componenti dell’organo di appello rimangono in carica 4 anni e non possono avere nessun legame

con le P.A. La durata del ricorso in appello non deve superare i 60gg e termina con un rapporto

presentato al DSB. Tale relazione verrà poi adottata da quest’ultimo che la renderà obbligatoria

per entrambi i contendenti.

L’esecuzione delle raccomandazioni del DSB devono avvenire entro 15 mesi e lo stesso DSB ha il

compito di vigilare sull’effettiva esecuzione. Nel caso in cui gli accordi/decisioni non vengano

rispettati si giunge a degli accordi di compensazione o vengono applicate delle contromisure

(sanzioni).

L’unica possibilità della parte soccombente per contrastare la controversia è di attivare una

procedura affidata al Panel che ha esaminato la questione. Il lodo (risposta) è definitivo ed

inappellabile.

Intervento di terzi nei panel e negli organi di appello: su suggerimento degli USA, è stato concesso

anche ad ONG e ai privati di poter partecipare – grazie alle loro conoscenze tecnico-scientifiche –

alla fase procedurale. Si parla in questo caso di amicus curiae, ovvero una figura che nono

partecipa al contenzioso ma che comunque può presentare osservazioni sugli elementi giuridici

contribuendo così alle fasi del processo: ciò avviene attraverso la deposizione di memorie, sulle

quali i giudici dovranno pronunciarsi circa la loro ammissibilità, a condizione però che siano utili e

pertinenti per la risoluzione della controversia. I paesi in via di sviluppo si sono in genere opposti

alla partecipazioni degli amici curiae.

Crimini internazionali 7

Diritto alla vita, divieto di tortura e di schiavitù, genocidio sono considerati crimini internazionali

poiché riguardano gli interessi della comunità internazionale, intesi come violazioni di obblighi

derivanti da norme del diritto internazionale generale. La Commissione dei diritti dell’uomo delle

NU aveva dato questa definizione guardando al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Proprio in violazione dei diritti dell’uomo, sono stati istituiti 2 tribunali ad hoc per punire i crimini

commessi nella ex-Jugoslavia e nel Ruanda. La persona fisica viene giudicata penalmente

responsabile. Un esperimento simile a questo si era già verificato nel 1945, con il Processo di

Norimberga.

Le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 prevedono l’estradizione per chi ha commesso crimini di

genocidio: esiste una cooperazione intergovernativa che oggi ha il consenso unilaterale degli Stati

quando un crimine internazionale è commesso sul proprio o altrui territorio. I 2 tribunali sono nato

con la volontà di colpire gli autori di suddetti crimini e ciò ha indotto il Consiglio di Sicurezza delle

NU ad adottare lo Statuto del Tribunale Penale per i crimini nella ex-Jugoslavia e nel Ruanda.

L’esperimento dei 2 tribunali speciali ha spinto la comunità internazionale a creare un organo

permanente: La Corte Penale Internazionale, il cui Statuto è entrato in vigore nel 2002.

- Genocidio: crimine posto all’attenzione della comunità internazionale dopo la 1^ G.M.

(chiamato allora crimine di guerra), venne poi definito crimine internazionale, poiché poteva

essere commesso anche al di fuori di un conflitto armato, ossia in tempo di pace, finalizzato

quindi alla distruzione di un gruppo etnico, razziale o religioso, cagionando gravi lesioni

fisiche e psichiche.

- Crimini contro l’umanità: serie di atti criminosi contro persone che non partecipano

direttamente alle ostilità (omicidi volontari, riduzione in schiavitù, sterminio), collegati ad atti

compiuti prima o durante la guerra. Esiste una responsabilità individuale per chi commette

questo tipo di crimini. Lo stesso statuto della corte li definisce come atti commessi

intenzionalmente contro la popolazione civile. Rientrano in questa categoria anche

l’Apartheid , le sparizioni forzate di individui e atti riconducibili a crimini sessuali.

- Crimini di guerra: azioni che non rispettano il divieto di utilizzare tecniche che prevedono la

modifica dell’ambiente per scopi militari, l’uso e la fabbricazione di armi chimiche e

batteriologiche e dell’utilizzo di mine anti-uomo. Il crime di guerra è ritenuto un crimine

internazionale poiché viola le norme internazionali a tutela dei diritti fondamentali

dell’uomo. Nei protocolli delle 4 convenzioni di Ginevra emergono alcuni doveri degli Stati

aderenti, tra cui quello di far rispettare il diritto umanitario, soprattutto nel caso in cui viene

commessa un’infra

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Publisher
A.A. 2015-2016
31 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theweather10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giurisdizioni internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Palmisano Giuseppe.