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NON SONO VINCOLANTI.
(periodo maggiore di risposta) e le decisioni dell’ABF
Gli esposti che riguardano i servizi di investimento sono di competenza della Consob,
quelli che riguardano i servizi assicurativi sono di competenza dell'IVASS
Per le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, dopo aver
inviato un reclamo all'intermediario, ci si può rivolgere all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF), istituito nel 2009, l'organismo che offre un'alternativa semplice, rapida ed
Le sue decisioni non sono
economica per risolvere le liti tra intermediari e clienti.
vincolanti, come quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le
rispettano, anche perché la loro inadempienza è resa pubblica
Il cliente può ricorrere all'ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo
all'intermediario.
L'ABF è istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto
dalla legge 262/2005 (legge sul risparmio). Secondo questa norma, le banche e gli
altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione
È obbligatorio aderire
stragiudiziale delle controversie con la clientela.
all’ABF ma le sue decisioni non sono vincolanti.
Stragiudiziale: al di fuori della procedura ordinaria del giudice.
decide per le controversie che riguardano operazioni e
L'Arbitro Bancario Finanziario
servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro . Non ci sono limiti di
importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad
esempio, la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata
Quindi se la controversia
cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
riguarda il rispetto ala trasparenza da parte della banca allora il limite di 100 mila non
vale.
Nella materia bancaria e finanziaria il ricorso all'ABF assolve la condizione di
procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al giudice.
Giudice: le sue decisioni sulle liti tra clienti e intermediari sono vincolanti, ma i tempi
sono più lunghi e i costi maggiori rispetto all'ABF.
L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere quando la controversia:
- Riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009
- Riguarda servizi e attività di investimento (materia della CONSOB), quali la
compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari
derivati
- Servizi assicurativi (materia dell’IVASS)
- Riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene
concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo (ad
esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'ABF non
decide sui difetti del bene oggetto del contratto).
- La controversia è già all'esame dell'autorità giudiziaria
I collegi decidono sulle controverse sollevate dai soggetti che hanno il domicilio nella
regione di competenza del collegio (vedi cartina sulla slide).
Perché i sistemi di risoluzione delle controversie come l'ABF vengono definiti
"alternativi" o "stragiudiziali"?
I sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie (in inglese ADR - Alternative
Dispute Resolution) sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria. La risoluzione di
una controversia al di fuori di un giudizio civile può risultare più conveniente in quanto
la procedura seguita è più semplice (non è necessaria l'assistenza di un avvocato),
rapida ed economica.
Posso essere ascoltato personalmente dall'ABF per spiegare le ragioni del
mio ricorso?
Non è possibile essere ascoltato personalmente per esporre fatti o esprimere
valutazioni relative alla controversia. Le disposizioni prevedono che la procedura si
svolga esclusivamente in forma scritta. Il ricorso è deciso sulla base della
documentazione fornita dalle parti e acquisita dalla Segreteria tecnica nel corso della
fase preparatoria.
L’ABF può disporre perizie per decidere la controversia?
No. La procedura davanti all’ABF non contempla l’acquisizione di prove
mediante perizie disposte d’ufficio dal Collegio.
Qual è la differenza tra il sistema ABF, i sistemi di mediazione/conciliazione
e l'arbitrato?
L'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema stragiudiziale di tipo "decisorio", regolato
da una specifica disciplina di origine legislativa. Gli intermediari bancari e finanziari
sono obbligati ad aderirvi; l'ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione,
ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno
sempre la facoltà di ricorrere al giudice.
L'arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può essere preesistente all'insorgere
della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante
adottato da un terzo neutrale (arbitro).
Anche la conciliazione ha origine in un accordo tra le parti; in questo caso, però, il
terzo neutrale (conciliatore) non decide sulla controversia, ma facilita le parti nel
raggiungere un accordo, che può essere omologato dal giudice e acquistare valore di
titolo esecutivo.
Il conciliatore è un soggetto che cerca di mediare le esigenze divergenti dei due
soggetti in controversia, ci facilita ma non ha potere decisorio. Tutto ciò spetta al
giudice, l’arbitro prende una decisione ma la decisione non è vincolante.
D.Lgs 481/92 (att. II DC 646/89)
Principi fondamentali della II direttiva:
Mutuo riconoscimento:
- gli enti creditizi possono esercitare negli altri paesi
membri dell'UE tutte le attività comprese nell'elenco allegato alla direttiva, sia
attraverso lo stabilimento di una succursale (libertà di stabilimento), sia
attraverso la prestazione diretta dal paese di origine (libertà di servizio). Ciò in
forza dell’autorizzazione ricevuta nel paese di origine.
Home country control:
- la vigilanza sulle succursali e sulle attività esercitate
direttamente dal paese di origine è affidata all'autorità di controllo del paese di
origine.
Perché tutto ciò?
Consentire più ampia operatività agli enti creditizi
- : introduzione del concetto di
banca universale accanto al concetto di gruppo polifunzionale; ampliamento
della nozione di attività bancaria ricomprendendo in essa tutte le attività
ammesse al mutuo riconoscimento
Abolizione della distinzione tra aziende e istituti di credito
- : si parla di enti
creditizi
- Possibilità per tutti gli enti creditizi di esercitare crediti speciali e crediti
agevolati
Introduzione del concetto di vigilanza prudenziale
- : la vigilanza persegue
l'obiettivo della sana e prudente gestione dell'impresa, non si esercita sul
mercato ma solo sull'impresa e persegue le finalità di stabilità ed efficienza. Non
trade-off, bensì complementarità
PRINCIPI FONDAMENTALI del testo unico.
1. NATURA IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITA' BANCARIA: Art 10 T.U. Definizione di
banca: la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito
costituiscono l’attività bancaria essa ha carattere.
2. DESPECIALIZZAZIONE:
- Istituzionale: le banche oggi sono private (forma giuridica spa o scarl, società
cooperativa per azioni e responsabilità, come bcc e le banche popolari)
- operativa (non più specializzazione sul fronte del credito): le banche operano nel
medio e breve lungo periodo.
- Temporale
3. ADOZIONE DEL MODELLO CONCORRENZIALE: Sin dalla legge del ’36 osteggiata
la concorrenza sul presupposto che non potevano convivere concorrenza e
stabilità
Negli ultimi anni rivisto il rapporto tra stabilità ed efficienza non più in una
visione di trade off bensì di complementarità. La concorrenza spinge le banche
ad essere più efficace e redditive.
Mercato concorrenziale -> incremento efficienza e redditività -> stabilità
operatori e del sistema
4. NEUTRALITA' DELLA VIGILANZA: le forme di intervento delle autorità creditizie
non devono influenzare le scelte imprenditoriali degli intermediari, da controlli
strutturali a regime prudenziale
36 37 salta
Attività ammesse al mutuo riconoscimento
- Raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
- Operazioni di prestito (compreso il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito, il credito commerciale);
- Leasing finanziario;
- Servizi di pagamento;
- Rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- Operazioni per conto proprio o per conto della clientela in: cambi; valori
mobiliari; contratti su tassi di cambio e tassi di interesse;
- Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi delle
imprese acquistando titoli e offrendo consulenza;
- Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria (acquisizioni fusioni),
di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel
campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- Gestione di patrimoni, dietro un nostro mandato;
- Locazione di cassette di sicurezza;
- Altre attività aggiunte elenco II Direttiva
Per esercitare l’attività bancaria serve un’autorizzazione. Prima si chiedeva alla B
d’Italia. Con la legge del 36 l’autorizzazione è diventata doppia: prima si chiedeva
l’autorizzazione per costituire la banca, poi si chiede un'altra autorizzazione per
operare. La banca d’Italia decideva in base alle esigenze economiche del mercato:
ampia discrezionalità della banca nel concedere l’autorizzazione. La discrezionalità è
venuta meno con il recepimento della prima direttiva comunitaria: ha stabilito che in
presenza di
- CAPITALE MINIMO;
- ESPERIENZA ESPONENTI AZIENDALI (colore che fanno parte degli organi di
amministrazione e controllo della banca) ONORABILITA' SOCI;
- PROGRAMMA DI ATTIVITA' ARTICOLATO e dettagliato, convincente, valido.
viene rilasciata l’autorizzazione.
Oggi (art.14 del Testo unico bancario) per il rilascio dell’autorizzazione (requisiti
oggettivi):
a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
b) l'esistenza di un capitale minimo versato;
c) la presentazione di un programma concernente l’attività iniziale, unitamente
all'atto costitutivo e allo statuto;
d) sussistono i pr