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Estratto del documento

NON SONO VINCOLANTI.

(periodo maggiore di risposta) e le decisioni dell’ABF

Gli esposti che riguardano i servizi di investimento sono di competenza della Consob,

quelli che riguardano i servizi assicurativi sono di competenza dell'IVASS

Per le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, dopo aver

inviato un reclamo all'intermediario, ci si può rivolgere all'Arbitro Bancario Finanziario

(ABF), istituito nel 2009, l'organismo che offre un'alternativa semplice, rapida ed

Le sue decisioni non sono

economica per risolvere le liti tra intermediari e clienti.

vincolanti, come quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le

rispettano, anche perché la loro inadempienza è resa pubblica

Il cliente può ricorrere all'ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo

all'intermediario.

L'ABF è istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto

dalla legge 262/2005 (legge sul risparmio). Secondo questa norma, le banche e gli

altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione

È obbligatorio aderire

stragiudiziale delle controversie con la clientela.

all’ABF ma le sue decisioni non sono vincolanti.

Stragiudiziale: al di fuori della procedura ordinaria del giudice.

decide per le controversie che riguardano operazioni e

L'Arbitro Bancario Finanziario

servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro . Non ci sono limiti di

importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad

esempio, la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata

Quindi se la controversia

cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).

riguarda il rispetto ala trasparenza da parte della banca allora il limite di 100 mila non

vale.

Nella materia bancaria e finanziaria il ricorso all'ABF assolve la condizione di

procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al giudice.

Giudice: le sue decisioni sulle liti tra clienti e intermediari sono vincolanti, ma i tempi

sono più lunghi e i costi maggiori rispetto all'ABF.

L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere quando la controversia:

- Riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009

- Riguarda servizi e attività di investimento (materia della CONSOB), quali la

compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari

derivati

- Servizi assicurativi (materia dell’IVASS)

- Riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene

concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo (ad

esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'ABF non

decide sui difetti del bene oggetto del contratto).

- La controversia è già all'esame dell'autorità giudiziaria

I collegi decidono sulle controverse sollevate dai soggetti che hanno il domicilio nella

regione di competenza del collegio (vedi cartina sulla slide).

Perché i sistemi di risoluzione delle controversie come l'ABF vengono definiti

"alternativi" o "stragiudiziali"?

I sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie (in inglese ADR - Alternative

Dispute Resolution) sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria. La risoluzione di

una controversia al di fuori di un giudizio civile può risultare più conveniente in quanto

la procedura seguita è più semplice (non è necessaria l'assistenza di un avvocato),

rapida ed economica.

Posso essere ascoltato personalmente dall'ABF per spiegare le ragioni del

mio ricorso?

Non è possibile essere ascoltato personalmente per esporre fatti o esprimere

valutazioni relative alla controversia. Le disposizioni prevedono che la procedura si

svolga esclusivamente in forma scritta. Il ricorso è deciso sulla base della

documentazione fornita dalle parti e acquisita dalla Segreteria tecnica nel corso della

fase preparatoria.

L’ABF può disporre perizie per decidere la controversia?

No. La procedura davanti all’ABF non contempla l’acquisizione di prove

mediante perizie disposte d’ufficio dal Collegio.

Qual è la differenza tra il sistema ABF, i sistemi di mediazione/conciliazione

e l'arbitrato?

L'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema stragiudiziale di tipo "decisorio", regolato

da una specifica disciplina di origine legislativa. Gli intermediari bancari e finanziari

sono obbligati ad aderirvi; l'ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione,

ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno

sempre la facoltà di ricorrere al giudice.

L'arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può essere preesistente all'insorgere

della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante

adottato da un terzo neutrale (arbitro).

Anche la conciliazione ha origine in un accordo tra le parti; in questo caso, però, il

terzo neutrale (conciliatore) non decide sulla controversia, ma facilita le parti nel

raggiungere un accordo, che può essere omologato dal giudice e acquistare valore di

titolo esecutivo.

Il conciliatore è un soggetto che cerca di mediare le esigenze divergenti dei due

soggetti in controversia, ci facilita ma non ha potere decisorio. Tutto ciò spetta al

giudice, l’arbitro prende una decisione ma la decisione non è vincolante.

D.Lgs 481/92 (att. II DC 646/89)

Principi fondamentali della II direttiva:

Mutuo riconoscimento:

- gli enti creditizi possono esercitare negli altri paesi

membri dell'UE tutte le attività comprese nell'elenco allegato alla direttiva, sia

attraverso lo stabilimento di una succursale (libertà di stabilimento), sia

attraverso la prestazione diretta dal paese di origine (libertà di servizio). Ciò in

forza dell’autorizzazione ricevuta nel paese di origine.

Home country control:

- la vigilanza sulle succursali e sulle attività esercitate

direttamente dal paese di origine è affidata all'autorità di controllo del paese di

origine.

Perché tutto ciò?

Consentire più ampia operatività agli enti creditizi

- : introduzione del concetto di

banca universale accanto al concetto di gruppo polifunzionale; ampliamento

della nozione di attività bancaria ricomprendendo in essa tutte le attività

ammesse al mutuo riconoscimento

Abolizione della distinzione tra aziende e istituti di credito

- : si parla di enti

creditizi

- Possibilità per tutti gli enti creditizi di esercitare crediti speciali e crediti

agevolati

Introduzione del concetto di vigilanza prudenziale

- : la vigilanza persegue

l'obiettivo della sana e prudente gestione dell'impresa, non si esercita sul

mercato ma solo sull'impresa e persegue le finalità di stabilità ed efficienza. Non

trade-off, bensì complementarità

PRINCIPI FONDAMENTALI del testo unico.

1. NATURA IMPRENDITORIALE DELL'ATTIVITA' BANCARIA: Art 10 T.U. Definizione di

banca: la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito

costituiscono l’attività bancaria essa ha carattere.

2. DESPECIALIZZAZIONE:

- Istituzionale: le banche oggi sono private (forma giuridica spa o scarl, società

cooperativa per azioni e responsabilità, come bcc e le banche popolari)

- operativa (non più specializzazione sul fronte del credito): le banche operano nel

medio e breve lungo periodo.

- Temporale

3. ADOZIONE DEL MODELLO CONCORRENZIALE: Sin dalla legge del ’36 osteggiata

la concorrenza sul presupposto che non potevano convivere concorrenza e

stabilità

Negli ultimi anni rivisto il rapporto tra stabilità ed efficienza non più in una

visione di trade off bensì di complementarità. La concorrenza spinge le banche

ad essere più efficace e redditive.

Mercato concorrenziale -> incremento efficienza e redditività -> stabilità

operatori e del sistema

4. NEUTRALITA' DELLA VIGILANZA: le forme di intervento delle autorità creditizie

non devono influenzare le scelte imprenditoriali degli intermediari, da controlli

strutturali a regime prudenziale

36 37 salta

Attività ammesse al mutuo riconoscimento

- Raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

- Operazioni di prestito (compreso il credito al consumo, il credito con garanzia

ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito, il credito commerciale);

- Leasing finanziario;

- Servizi di pagamento;

- Rilascio di garanzie e di impegni di firma;

- Operazioni per conto proprio o per conto della clientela in: cambi; valori

mobiliari; contratti su tassi di cambio e tassi di interesse;

- Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi delle

imprese acquistando titoli e offrendo consulenza;

- Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria (acquisizioni fusioni),

di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel

campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

- Gestione di patrimoni, dietro un nostro mandato;

- Locazione di cassette di sicurezza;

- Altre attività aggiunte elenco II Direttiva

Per esercitare l’attività bancaria serve un’autorizzazione. Prima si chiedeva alla B

d’Italia. Con la legge del 36 l’autorizzazione è diventata doppia: prima si chiedeva

l’autorizzazione per costituire la banca, poi si chiede un'altra autorizzazione per

operare. La banca d’Italia decideva in base alle esigenze economiche del mercato:

ampia discrezionalità della banca nel concedere l’autorizzazione. La discrezionalità è

venuta meno con il recepimento della prima direttiva comunitaria: ha stabilito che in

presenza di

- CAPITALE MINIMO;

- ESPERIENZA ESPONENTI AZIENDALI (colore che fanno parte degli organi di

amministrazione e controllo della banca) ONORABILITA' SOCI;

- PROGRAMMA DI ATTIVITA' ARTICOLATO e dettagliato, convincente, valido.

viene rilasciata l’autorizzazione.

Oggi (art.14 del Testo unico bancario) per il rilascio dell’autorizzazione (requisiti

oggettivi):

a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a

responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della

Repubblica;

b) l'esistenza di un capitale minimo versato;

c) la presentazione di un programma concernente l’attività iniziale, unitamente

all'atto costitutivo e allo statuto;

d) sussistono i pr

Dettagli
A.A. 2019-2020
113 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.unich.marini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Gestione delle imprese finanziarie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Birindelli Giuliana.