GESTIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI
MANSIONI
- Ius variandi: poter del datore di lavoro disciplinato dall’art 2103 del c.c. che è stato
oggetto di diverse riforme, l’ultima intervenuta nel 2015.
- Attraverso il potere di indentificare e modificare le mansioni, viene individuata la
prestazione dedotta nel contratto. Dal lato del lavoratore, individua l’oggetto del
contratto che in questo modo è rappresentato dalle mansioni ( l’attività che deve
essere svolta dal lavoratore)
- È identificata secondo due profili, nel momento in cui viene individuata la mansione
svolta, individua non solo la prestazione materiale ma anche la modalità con la quale
deve essere svolta la prestazione (in regime di subordinazione)
- L’art 2103 regola la prestazione dovuta da lavoratore, definisce anche il potere del
datore di modificare le mansioni svolte dal lavoratore, anche nel tempo. Definisce
dunque anche i limiti temporali del datore di lavoro di modificare la prestazione.
Regola un conflitto di interessi: cerca di individuare un punto di contemperamento di
interessi contrapposti
- Da un lato l’interesse del lavoratore di vedere conservata la propria professionalità, e
quindi non regredire nel proprio percorso professionale spesso ricollegata dalla
dottrina dalla giurisprudenza alla persona del lavoratore. Costituisce esplicazione della
sua personalità.
- L’interesse de datore a rendere la prestazione più flessibile veder aumentati i limiti del
proprio potere di modificare le mansioni. Questo in ragione dell’interesse organizzativo
del datore di lavoro ad un attività lavorativa più flessibile, e che si possa adattare alle
esigenze mutevoli dell’organizzazione dell’impresa.
Il punto di equilibrio è stato modificato nel tempo, nelle diverse fasi storie ha subito
delle modifiche.
- Formulazione della norma antecedente al 1970: prima dello statuto dei lavoratori, il
potere del datore di lavoro di modificare la mansione era pressoché illimitato.
- Modificata con articolo 13 dello statuto dei lavoratori, che in un’ottica di maggiore
tutela dei lavoratori ha limitato maggiormente l’esercizio del potere del datore di
lavoro ponendo un divieto: il divieto di demansionamento ovvero il divieto di
assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, rispetto a quelle effettivamente svolte.
Ora l’art 2103, come riformulato dalla L n° 300/70, consentiva di assegnare il
lavoratore a mansioni per le quali è stato assunto o mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte. In questo modo la norma poneva un divieto all’assegnazione del
lavoratore a mansioni non equivalenti alle ultime effettivamente volte. La norma
imponeva in sostanza, una progressione verticale solo verso l’alto, ovvero verso una
progressione professionale delle mansioni oppure assegnazione di mansioni diverse
ma collocate sulla stessa linea professionale. La norma regolava le possibili
modificazioni in senso orizzontale (ammettendo solo assegnazione a mansioni
equivalenti) e in senso verticale (vietando il demansionamento, e permettendo solo
una assegnazione verso l’alto). La nozione di equivalenza riconosciuta nell’art 2013
costitutiva un unto essenziale nel significato della norma.
Cosa voleva dire equivalenza professionale?
Sulla nozione di equivalenza si è sviluppato un ampio dibattito. La nozione di
equivalenza richiesta dall’articolo 2013 è stata articolata eletta su 2 aspetti diversi.
1) equivalenza in senso statico utilizzo del medesimo bagaglio professionale
acquisito dal lavoratore, consentiva di assegnarlo a mansioni che implicavano l’utilizzo
del medesimo bagaglio professionale quindi senza sviluppo della professionalità
2) equivalenza in senso dinamico permetteva l’assegnazione a mansioni
equivalenti, ma intese in senso dinamico, ovvero mansioni che consentissero al
lavoratore di progredire nelle sue esperienze professionali. Non era altro che una
progressione verticale verso l’alto.
A questa lettura si sovrappone poi un altro criterio:
1. equivalenza in senso oggettivo si riconoscevano come equivalenti e legittime le
mansioni che, facevano parte all’interno dell’inquadramento contrattuale che
facevano parte dello stesso livello contrattuale. Rimandavano i sostanza ai contratti
collettivi. Se la mansione era inquadrata allo stesso livello della precedente, era
considerata equivalente.
In sostanza così, la contrattazione collettiva a definire le regole di demansionamento.
2. equivalenza in senso soggettivo equivalenza in ragione dello specifico bagaglio
professionale acquisito dal lavoratore, indipendentemente da quanto dichiarato dalla
contrattazione collettiva. Si presumevano equivalenti, mansioni che, anche se inserite
all’interno di un diverso livello contrattuale consentissero di utilizzare il medesimo
bagaglio acquisito. In questa definizione il peso di quanto enunciato dalla
contrattazione collettiva ha un peso minore.
Il giudice al fine di verificare la equivalenza delle mansioni non guarderà più solo alle
declaratorie contrattuali (cioè verificando se la nuova mansione è inserita in un livello
contrattuale uguale a quella precedente) ma verificava se nell’esercizio delle nuove
mansioni il lavoratore era posto nella condizione di utilizzare esattamente lo stesso
bagaglio già acquisito.
Nella applicazione pratica questi criteri sono stati spesso utilizzati insieme.
Questo limite è stato derogato dalla stessa giurisprudenza in numerosi casi in cui era
necessario preservar un bene di importanza maggiore.
Ipotesi di deroga elaborata dalla giurisprudenza:
1. preservare salute del lavoratore in seguito ad una pronuncia della corte adi
cassazione n° 7755/98: aveva ammesso la assegnazione del lavoratore mansioni
anche inferiori, col fine di salvaguardare la salute psico fisica. Laddove il lavoratore
non era più in grado di svolgere le mansioni a cui era assegnato, poteva essere oltre
che assegnato a mansioni equivalenti, anche a mansioni inferiori.
2. Demansionamento permesso solo laddove, questa fosse l’unica alternativa ad un
licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Questi criteri usati dalla giurisprudenza sono poi stati recepiti in alcune norme:
- Articolo 4 della l. 68/1999, in materia di collocamento mirato dei disabili: stabilisce
che il lavoratore divenuto disabile nel corso dello svolgimento della prestazione, non
può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo, e può essere spostato a
mansioni equivalenti o anche inferiori, senza perdere l retribuzione precedente
- Art 42 d.lgs. 81/2008 (testo unico materia salute e sicurezza del lavoro): in caso di
inidoneità del lavoratore e la mansione il lavoratore può essere spostato a mansioni
equivalenti o inferiori fermo restando la retribuzione precedente
Differenza tra le due: nel primo caso si fa riferimento ad un lavoratore divenuto
disabile, nel secondo caso si fa riferimento ad un lavoratore divenuto inidonea a quella
specifica mansione svolta
- Art 14 comma 11 L. 223/91 legge che disciplina i licenziamenti collettivi per
riduzione del personale. In questo caso solo gli accordi sindacali possono pattuire in
deroga all’articolo 2103 l’assegnazione dei lavoratori a mansioni anche inferiori, solo
per evitare un licenziamento collettivo.
È su questo quadro che si inserisce la nuova formulazione dell’articolo 2103 c.c.
introdotta dall’art 3 del d.lgs. 81/2015 che ha completamente riformulato il testo
della norma. È una norma attualmente, che si applica a tutti i lavoratori, e rispetto alla
precedente introduce un elemento fortissimo di novità.
Il limite che il datore di lavoro non può superare nell’assegnazione delle nuove
mansioni, non è più quello dell’equivalenza, i limite viene in sostanza demandato alla
contrattazione collettiva.
il lavoratore può essere adibito a tutte le mansioni riconducibili allo stesso livello e
categoria di inquadramento.
Vi è una piena delega alla contrattazione collettiva, la quale, definendosi livelli
d’inquadramento definisce anche i limiti e confini entro i quali può essere esercitato lo
ius variandi da parte del datore di lavoro.
la categorie legali sono previste dall’articolo 2095 c.c. dirigenti, quadri, impiegati,
operai.
I livelli sono invece previsti dalla contrattazione collettiva incontrano trasversalmente
anche i livelli.
Il legislatore ha voluto introdurre un criterio obiettivo: si attribuisce in sostanza alla
contrattazione collettiva a delimitazione dello ius variandi.
Rispetto al vecchio testo dell’articolo 2103(criterio dell’equivalenza), il nuovo criterio
è sicuramente più ampio.
L’articolo 2103, ora nel momento in cui rimanda alla contrattazione collettiva, non fa
altro che dilatare il debito del lavoratore. Dilata i confini dello ius variandi. Parliamo di
una dilatazione perché in linea teorica non è escluso che la contrattazione collettiva
possono restringere di molto i livelli di inquadramento contrattuale, in modo da
ristringere anche le mansioni che possono essere legittimamente richieste da parte
del datore di lavoro.
In realtà oggi la maggior parte dei contratti collettivi contengono livello di
inquadramenti molto ampi, perché svolgevano la funzione di garantire a tutti i
lavoratori di quel livello di inquadramento lo stesso livello ed economico normativo.
Ad oggi, con il nuovo articolo 2103 invece i contratti collettivi possono stabilire anche
i confini dello ius variandi.
Il limite dello ius variandi del datore di lavoro si è definito fondamentalmente
dalla contrattazione collettiva.
La norma infatti definisce i limiti del potere del datore di lavoro rinviando ai livelli di
inquadramento stabiliti dalla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva
assume quindi un ruolo determinante nel nuovo testo della norma , quindi nell’ attuale
disciplina non residua alcun spazio per l'indagine del bagaglio professionale da parte
del giudice. Non residua cioè Alcuno spazio ordine alla valutazione dell'equivalenza
professionale tra le quelle precedenti mansioni, così come invece nel vecchio testo
dell'articolo 2103 c.c.
Spetta quindi alla contrattazione collettiva e ridefinire i livelli contrattuali : sono stati di
solito lavorati per ricomprendere all’ interno dello stesso livello contrattuale molte
mansioni alle quali affidare alle quali attribuire lo stesso livello Economico e normativo.
Quindi se in precedenza i livelli contrattuali tendevano ad essere il più ampio possibile,
oggi invece spetta alla contrattazione collettiva ridefinire questi livelli contrattuali in
modo tale da salvaguardare la professionalità del lavoratore.
A livelli contrattuali troppo alti (quindi declaratorie dimensioni troppo ampie)
conseguirebbe una maggiore capacità del datore di lavoro di modificare queste di
modificare queste mansioni.
L’articolo 2103 in realtà individua un doppio limite: la norma infatti non richiama
soltanto il livello contrattuale di inquadramento, ma fa riferimento anche alla categoria
legale. In realtà è un limite posto a tutela del lavoratore dal momento che i confini del
potere del datore di lavoro non sono definiti soltanto dal livello contrattuale, ma anche
dalla stessa categoria legale di riferimento(quindi alle categorie legali dell'articolo
2095 del Codice civile).
La norma quindi impone un ulteriore limite impone cioè che la mansione
successivamente attribuita, non sia soltanto all’interno dello stesso livello contrattuale
ma che sia da ricondurre anche alla stessa categoria di inquadramento. Quindi se il
livello contrattuale dovessero comprendere al suo interno mansioni ipoteticamente
riconducibili tanto alla categoria un operaia ,quanto alla categoria impiegatizia, le
mansioni successivamente attribuite dal datore di lavoro dovranno rispettare il doppio
limite.
Una certa parte della dottrina ritiene ovviamente questo ulteriore limite scarsamente
rilevante, ciò che è molto meno probabile che mansioni ricomprese all'interno dello
stesso livello di inquadramento contrattuale appartengono a categorie legali diverse.
Ma a questo punto di vista occorre riconoscere che la contrattazione collettiva a
partire dagli anni '70 ha adottato quello che viene definito inquadramento unico tra
operai impiegati. Non è escluso infatti che all’ interno dello stesso livello contrattuale e
siano ricomprese mansioni che praticamente possono essere attribuite tanto gli operai
quando gli impiegati.
Ulteriore particolarità della norma riguarda la irriducibilità della retribuzione la
nuova norma infatti non prevede come la precedente l'espressa irriducibilità della
retribuzione in caso di assegnazioni ricomprese nello stesso livello di inquadramento
nella stessa categoria legale. detto in altri termini rispetto alla precedente
formulazione della norma che imponeva il datore di lavoro in caso di assegnazione a
mansioni equivalenti, il rispetto della stessa retribuzione nel nuovo articolo 2130 la
norma richiede semplicemente che le nuove mansioni appartengano allo stesso livello
di inquadramento la stessa categoria legale ma non ripropone esplicitamente il
limite della salvaguardia dei livelli retributivi .
Tuttavia, è opportuno dedurre li limite dell' irriducibilità della retribuzione da alcune
considerazioni:
1. in primo luogo, i livelli contrattuali prevedono generalmente un livello
retributivo per lo stesso livello contrattuale. Per cui l'assegnazione a mansioni
ricomprese non lo stesso livello contrattuale comporta generalmente la
conservazione della stessa retribuzione
2. la norma ammette l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori
riconoscendo in questo caso la conservazione dello stesso livello retributivo. sì
che a maggior ragione si dovrà ritenere che il livello della retribuzione dovrà
essere garantito (appunto a maggior ragione) in caso di assegnazione a
mansioni ricomprese nello stesso livello contrattuale.
Possiamo dire che benché non esplicitamente previsto la salvaguardia della
retribuzione in caso di assegnazione mansioni ricomprese nello stesso livello
contrattuale, sia comunque un principio che può essere agevolmente dedotto dall’
attuale formulazione della norma
I cambi di mansione
a. mobilità orizzontale ricompresa all'interno dello stesso livello di
inquadramento categoria legale
b. mobilità orizzontale l'assegnazione del lavoratore a mansioni o di livello
superiore.
Parliamo di mobilità verticale
a. mobilità verticale verso l'alto
b. mobilità verticale verso il basso : verso un livello inferiore.
Tutte le mansioni non ricomprese all'interno dello stesso livello contratto e categoria
legale verso il basso, non sono completamente escluse dal legislatore. nel nuovo testo
dell'articolo 2103 vedremo il legislatore infatti ha ammesso alcune ipotesi di
assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.
mentre il vecchio testo dell'articolo 2103 contemplava un divieto assoluto di
demansionamento salvo deroghe prevista dalla giurisprudenza e da altre fonti
il nuovo testo invece Che possiamo dividere in due tipologie :
1. all’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori disposte unilateralmente dal
datore di lavoro (modifica in peius unilaterale
L'articolo 2103 del Codice civile stabilisce che “in caso di modifica degli assetti
organizzativi oppure nelle altre o dici previste dalla contrattazione collettiva (comma
quattro) datore di lavoro possa assegnare il lavoratore a mansioni e ricomprese in un
livello di inquadramento inferiore rispetto a quello precedente”
Tanto il comma secondo quanto il comma quattro riconfermano invece il rispetto della
categoria legale.
Sì che possiamo dire che in caso di modifica degli assetti organizzativi, oppure nelle
altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, per il lavoratore può essere
assegnato al livello di inquadramento immediatamente inferiore ferma restando la
categoria legale.
“modifica degli assetti organizzativi aziendali” : la norma si esprime in un modo
particolare si riferisce alla modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla
posizione del lavoratore .
deciso dallo stesso datore di lavoro il quale quindi decidendo la modifica degli
assetti organizzativi individua anche il presupposto che gli consentirebbe di assegnare
i lavoratori a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore. Per evitare
questa autoreferenzialità nell’interpretazione della norma occorre riconoscere che la
modifica degli assetti organizzativi, è certamente ricompresa all’interno del potere
organizzativo del datore di lavoro ma la norma richiede la modifica degli assetti
organizzativi debba incidere sulla posizione del lavoratore. La modifica organizzativa
deve essere effettiva: cioè non semplicemente supposta o astratta. Occorre che la
modifica organizzativa sia stata effettivamente adottate dal datore di lavoro, occorre
inoltre che la modifica organizzativa incida direttamente sulla posizione del lavoratore.
Sicché il controllo giudiziale sulla presenza del presupposto (che ha stabilito il comma
secondo per l'assegnazione del lavoratore al livello di inquadramento inferiore) da
parte del giudice si concentrerà sull’effettività della modifica organizzativa e quindi sul
nesso di causalità tra la modifica organizzativa stabilito dal datore di lavoro e la
posizione del lavoratore.
Questo controllo giudiziale non potrà ovviamente spingerci a sindacare le ragioni e
quindi il merito delle modifiche organizzative. Questo perché il l'articolo 41 della
costituzione il primo comma riconosce la libertà di iniziativa economica privata
all
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