Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 68
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 1 Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro Pag. 66
1 su 68
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La contrattazione collettiva e l'inquadramento unico tra operai e impiegati

Una certa parte della dottrina ritiene ovviamente questo ulteriore limite scarsamente rilevante, ciò che è molto meno probabile che mansioni ricomprese all'interno dello stesso livello di inquadramento contrattuale appartengono a categorie legali diverse. Ma a questo punto di vista occorre riconoscere che la contrattazione collettiva a partire dagli anni '70 ha adottato quello che viene definito inquadramento unico tra operai impiegati. Non è escluso infatti che all'interno dello stesso livello contrattuale siano ricomprese mansioni che praticamente possono essere attribuite tanto agli operai quanto agli impiegati.

Ulteriore particolarità della norma riguarda la irriducibilità della retribuzione. La nuova norma infatti non prevede come la precedente l'espressa irriducibilità della retribuzione in caso di assegnazioni ricomprese nello stesso livello di inquadramento nella stessa categoria legale. Detto in altri termini, rispetto...

alla precedente formulazione della norma che imponeva al datore di lavoro, in caso di assegnazione di mansioni equivalenti, il rispetto della stessa retribuzione. Nel nuovo articolo 2130, la norma richiede semplicemente che le nuove mansioni appartengano allo stesso livello di inquadramento e alla stessa categoria legale, ma non ripropone esplicitamente il limite della salvaguardia dei livelli retributivi. Tuttavia, è opportuno dedurre il limite dell'irriducibilità della retribuzione da alcune considerazioni: 1. In primo luogo, i livelli contrattuali prevedono generalmente un livello retributivo per lo stesso livello contrattuale. Pertanto, l'assegnazione a mansioni comprese nello stesso livello contrattuale comporta generalmente la conservazione della stessa retribuzione. 2. La norma ammette l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, riconoscendo in questo caso la conservazione dello stesso livello retributivo. Si può quindi ritenere che, a maggior ragione, si dovrà ritenere che la retribuzione non possa essere ridotta se le nuove mansioni appartengono allo stesso livello contrattuale.

Che il livello della retribuzione dovrà essere garantito (appunto a maggior ragione) in caso di assegnazione a mansioni ricomprese nello stesso livello contrattuale. Possiamo dire che benché non esplicitamente previsto la salvaguardia della retribuzione in caso di assegnazione a mansioni ricomprese nello stesso livello contrattuale, sia comunque un principio che può essere agevolmente dedotto dall'attuale formulazione della norma.

I cambi di mansione:

  1. Mobilità orizzontale ricompresa all'interno dello stesso livello di inquadramento categoria legale.
  2. Mobilità orizzontale: l'assegnazione del lavoratore a mansioni di livello superiore.

Parliamo di mobilità verticale:

  1. Mobilità verticale verso l'alto.
  2. Mobilità verticale verso il basso: verso un livello inferiore.

Tutte le mansioni non ricomprese all'interno dello stesso livello contratto e categoria legale verso il basso, non sono completamente escluse dal legislatore.

nel nuovo testo dell'articolo 2103 vedremo che il legislatore ha ammesso alcune ipotesi di assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori. Mentre il vecchio testo dell'articolo 2103 contemplava un divieto assoluto di demansionamento, salvo deroghe previste dalla giurisprudenza e da altre fonti, il nuovo testo invece possiamo dividerlo in due tipologie: 1. All'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori disposte unilateralmente dal datore di lavoro (modifica in peius unilaterale). L'articolo 2103 del Codice civile stabilisce che "in caso di modifica degli assetti organizzativi oppure nelle altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (comma quattro), il datore di lavoro possa assegnare il lavoratore a mansioni ricomprese in un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello precedente". Tanto il comma secondo quanto il comma quattro riconfermano invece il rispetto della categoria legale. Sì, possiamo dire che in caso di modificadegli assetti organizzativi, oppure nelle altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, per il lavoratore può essere assegnato al livello di inquadramento immediatamente inferiore ferma restando la categoria legale. "Modifica degli assetti organizzativi aziendali": la norma si esprime in un modo particolare si riferisce alla modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore. Deciso dallo stesso datore di lavoro il quale quindi decidendo la modifica degli assetti organizzativi individua anche il presupposto che gli consentirebbe di assegnare i lavoratori a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore. Per evitare questa autoreferenzialità nell'interpretazione della norma occorre riconoscere che la modifica degli assetti organizzativi è certamente ricompresa all'interno del potere organizzativo del datore di lavoro ma la norma richiede la modifica degli assetti organizzativi.debba incidere sulla posizione del lavoratore. La modifica organizzativa deve essere effettiva: cioè non semplicemente supposta o astratta. Occorre che la modifica organizzativa sia stata effettivamente adottata dal datore di lavoro, occorre inoltre che la modifica organizzativa incida direttamente sulla posizione del lavoratore. Sicché il controllo giudiziale sulla presenza del presupposto (che ha stabilito il comma secondo per l'assegnazione del lavoratore al livello di inquadramento inferiore) da parte del giudice si concentrerà sull'effettività della modifica organizzativa e quindi sul nesso di causalità tra la modifica organizzativa stabilita dal datore di lavoro e la posizione del lavoratore. Questo controllo giudiziale non potrà ovviamente spingerci a sindacare le ragioni e quindi il merito delle modifiche organizzative. Questo perché l'articolo 41 della costituzione il primo comma riconosce la libertà diil tag p per formattare il testo in paragrafi:

iniziativa economica privata all’interno della quale è ricompresa anche la libertà di organizzare i fattori della produzione. Il giudice quindi dovrà limitarsi a verificare l’effettività della modifica organizzativa e il nesso di causalità tra la modifica organizzativa e la posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore.

Il controllo non è molto diverso rispetto a quello che viene esercitato dal giudice in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in caso quindi di recesso datoriale dovuto a modifiche appunto organizzative dell’impresa. In questo caso infatti la giustificazione del licenziamento viene verificata dal giudice in base all’effettività della modifica organizzativa e al nesso di causalità tra la modifica organizzativa e la posizione del lavoratore licenziato.

Allo stesso modo secondo buona parte della dottrina e secondo anche le prime decisioni in merito, allo stesso modo il giudice deve utilizzare

deve esser citare il proprio potere di controllo sulla assegnazione del lavoratore a mansioni di un inferiore livello di inquadramento. Il quarto comma dell'articolo 2103 che stabilisce inoltre che il lavoratore può essere adibito a mansioni riconoscibili a livello di inquadramento inferiore. Nelle altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva da questo punto di vista occorre quindi chiedersi quanto sia ampia la delega che il legislatore ha attribuito alla contrattazione collettiva anche su questo piano: la norma parla di ulteriori ipotesi, attribuite alla contrattazione collettiva per cui è ragionevole ritenere che si debba trattare di ipotesi non completamente svincolate da qualunque presupposto. Ipotesi aggiuntive rispetto a quelle del comma secondo, sicché la contrattazione collettiva potrà sicuramente prevedere delle ulteriori ipotesi che però non devono essere svincolate da qualunque presupposto, devono cioè consentire.comunque al giudice di verificare che le ipotesi previste dalla contrattazione collettiva siano effettivamente ricorrenti nel caso della diquel datore di lavoro e di quel lavoratore!!! La delega attribuita alla contrattazione collettiva non è certamente una delega in bianco. Quando la contrattazione collettiva è investita del potere individuare ipotesi completamente non svincolata da qualunque limite, ritiene buona parte della dottrina che la contrattazione collettiva possa individuare ulteriori ipotesi simili a quelle previste dal comma secondo quindi sempre subordinate ad un presupposto causale, onde consentire al giudice poi controllare e verificare che il datore di lavoro che abbia unilateralmente adibito il lavoratore a mansioni inferiori lo abbia fatto in presenza delle ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. Sia nei casi del comma 2 (modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore) che del comma 4 (consente alla contrattazione collettiva di)aggiungere ulteriori ipotesi), la norma attribuisce e riconosce al lavoratore alcune tutele. Innanzitutto, l'attribuzione unilaterale di mansioni appartenenti al livello contrattuale inferiore deve risultare per iscritto a pena di nullità. Non solo: la norma consente la modifica unilaterale delle mansioni perché le mansioni di destinazione siano appartenenti a livello contrattuale immediatamente inferiore. Quindi è ragionevole anche in questo caso supporre, secondo l'interpretazione della dottrina, che le nuove mansioni non possano essere due o tre livelli contrattuali inferiori rispetto alla precedente, ma del livello contrattuale immediatamente inferiore. L'art. 2103 al 5 comma riconosce al lavoratore il diritto al trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione soltanto per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. La norma quindi riconosce,nell'ipotesi di modifica unilaterale delle mansioni, il diritto alla conservazione del precedente trattamento retributivo salvo che per quelle indennità previste eventualmente dalla contrattazione collettiva che si riferiscono specificamente alle mansioni attribuite. Facciamo ad esempio riferimento a quelle che possono essere le indennità di cassa e istituti retributivi particolari che sono direttamente collegate all'esercizio di una determinata attività. In caso quindi di modifica unilaterale delle mansioni e quindi in caso di spostamento del lavoratore a mansioni diverse appartenenti a livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore, il lavoratore ha comunque diritto alla conservazione del trattamento retributivo previsto per il precedente livello contrattuale. Si tratta ovviamente di un ipotesi particolarmente onerosa per il datore di lavoro già che lo stesso è tenuto a conservare il livello retributivo del livello del livello.

più alto. Questa ipotesi quindi (que

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Gestione dei contratti collettivi e individuali di lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Ludovico Giuseppe.