Compensazione e tempistiche del livello III
Analisi delle soluzioni alternative
L'analisi delle soluzioni alternative da parte dell'autorità competente viene effettuata nell'ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. La richiesta di ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza può avvenire durante la richiesta di integrazioni o nella comunicazione dei motivi ostativi. In entrambi i casi, si tratta di interruzione del procedimento amministrativo, e quindi il termine di 60 giorni si riavvia al ricevimento delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.
Qualora le soluzioni proposte si configurino come un nuovo progetto, richiedendo la redazione di un nuovo Studio di Incidenza, la procedura di valutazione appropriata si chiude negativamente, indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di valutazione di incidenza.
Misure di compensazione - Livello III
In caso di incidenza negativa che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello II), e dopo aver esaminato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", si può procedere con la procedura prevista dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, il Livello III della Valutazione di Incidenza.
In questo livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però tutte le necessarie Misure di Compensazione per garantire gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.
Casi possibili
- Non sono coinvolti habitat e specie prioritari (art. 6, par. 4.1): Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione.
- Sono coinvolti habitat e specie prioritari (art. 6 par. 4.2 parte 1): Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie, e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione.
- Sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni (art. 6 par. 4.2 parte 2): Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione.
Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario 3, non è possibile accettare le Misure di Compensazione né autorizzare il P/P/P/I/A. La Commissione Europea non esprime pareri sull'adozione di Misure di Compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato Membro la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI)
La verifica sulla sussistenza degli IROPI deve basarsi su considerazioni quali l'interesse pubblico rilevante e a lungo termine, in modo che possa superare in importanza gli interessi di conservazione della direttiva.
I "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" devono riguardare situazioni in cui i P/P/P/I/A previsti risultano indispensabili e attestati nel contesto di azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita, o nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società.
Tipologia di misure di compensazione
Le Misure di Compensazione sono provvedimenti indipendenti dal progetto, finalizzati a contrastare l'incidenza significativa di un P/P/P/I/A su siti Natura 2000. Le categorie di Misure di Compensazione includono:
- Ripristino o miglioramento di siti esistenti.
- Ricostituzione dell'habitat su nuovi siti.
- Inserimento di un nuovo sito nella rete Natura 2000.
Le misure di compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazione previste dalle direttive Habitat e Uccelli, e devono essere addizionali rispetto alle misure standard necessarie per la designazione, protezione e gestione dei siti Natura 2000.
Localizzazione delle misure di compensazione
La localizzazione più opportuna per individuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito interessato dal P/P/P/I/A. L'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o area di ripartizione, e la distanza non deve compromettere la funzionalità del sito.
Monitoraggi
Dato l'obiettivo a lungo termine delle Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sia ante che post operam per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente.
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