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Compensazione si procede con il Livello III.
TEMPISTICHE: L’analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell’Autorità competente
viene effettuata nell’ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. La richiesta di ulteriori
soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza avviene o nell’ambito
della richiesta di integrazioni o nell’ambito della comunicazione dei motivi ostativi: in entrambi i casi
si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni
si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.
Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto, che
richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio di Incidenza, la procedura di valutazione
appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter
di valutazione di incidenza.
3.3 MISURE DI COMPENSAZIONE - LIVELLO III
LE MISURE DI COMPENSAZIONE: In caso di incidenza negativa, che permane
nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata (Livello
II) e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P/I/A,
compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico (IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest) opportunamente motivati e
documentati, può essere avviata la procedura prevista dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, ovverosia
il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di
Compensazione. In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare
comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione
atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.
I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle
Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché
dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro. Casi
possibili:
1) non sono coinvolti habitat e specie prioritari (art. 6, par. 4.1): se l'esito negativo della
Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta
una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è
possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente
verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che,
in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla
Commissione Europea per sola informazione. 150
2) sono coinvolti habitat e specie prioritari (art. 6 par. 4.2 parte 1): se l'esito negativo della
Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A
comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di
primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile
affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica,
e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MATTM che, in qualità di autorità
di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea
per sola informazione.
3) sono coinvolti habitat e specie prioritari (art. 6 par. 4.2 parte 2) ma si è in assenza delle
precedenti motivazioni: se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e
specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da
esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate,
l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il
Format e inviarlo al MATTM per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE.
Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo
della Commissione Europea nello scenario 3, non è possibile accettare le Misure di
Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A. La Commissione Europea non esprime pareri
sull’adozione di Misure di Compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato Membro
la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e adottato il relativo
provvedimento ufficiale. Documenti tecnici per l’attuazione del terzo livello.
Motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI): La verifica sulla sussistenza
degli IROPI deve basarsi sulle seguenti considerazioni:
a) l'interesse pubblico deve essere rilevante: è chiaro quindi che non tutti i tipi di interesse
pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, principalmente se contrapposti al peso
particolare degli interessi tutelati dalla direttiva;
b) l'interesse pubblico deve essere rilevante unicamente se si tratta di un interesse a lungo
termine. Gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto
benefici nel breve periodo per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli
interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva 151
È importante considerare che i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi
i motivi di natura sociale o economica " (IROPI) si devono riferire a situazioni nelle quali i
P/P/P/I/A previsti risultano essere indispensabili e opportunamente attestati:
A. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini
(sanità, sicurezza, ambiente);
B. nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
C. nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad
obblighi specifici di servizio pubblico.
I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle
Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché dalle
Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro. A livello regionale,
la valutazione della consistenza e dell’importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata
dalle Giunte regionali o delle Provincie Autonome, sulla base della documentazione e delle
attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell’Autorità competente per la VincA.
Tipologia di Misure di Compensazione: Le Misure di Compensazione rappresentano
provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di mitigazioni connesse) e
finalizzati a contrastare l’incidenza significativa di un P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da
accertare tramite VIncA) per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Le
categorie di Misure di Compensazione (previste dal documento Guidance document on Article 6(4)
of the “Habitat Directive” 92/43/EEC) sono: 152
il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire
che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di
conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal
piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato,
da inserire nella rete Natura 2000;
l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente alla
gestione del sito.
E’ importante evidenziare che le misure di compensazione devono essere complementari
alle azioni di conservazioni già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli. Pertanto,
l'attuazione delle misure di conservazione individuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, o la
proposta/designazione di una nuovo sito già inventariato come di importanza comunitaria, non
possono essere considerate come misure di compensazione, in quanto costituiscono obblighi
“normali” già previsti per uno Stato membro. In pratica una misura di compensazione non può
contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già stabilito come misura di
conservazione. Da questo ne consegue che le misure di compensazione dovrebbero essere addizionali
rispetto alle misure standard necessarie per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura
2000. LOCALIZZAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE: Prioritariamente, la
localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno
o in prossimità del Sito o dei Siti interessato dal P/P/P/I/A. La misura di compensazione può
riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area
prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di
ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento
per l'avifauna della direttiva Uccelli. È importante precisare che la distanza tra il sito originario e il
luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore
criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla
funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le
quali è stato individuato. Il sito prescelto per l’attuazione delle misure di compensazione deve
essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l’area nella quale si verificherà
un’incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con
il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.
MONITORAGGI: Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di
Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse,
sia ante che post operam, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento
della loro individuazione e proposizione. La realizzazione delle Misure di Compensazione deve
essere finanziata e garantita dal propon