GESTIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI
MANSIONI
- Ius variandi: poter del datore di lavoro disciplinato dall’art 2103 del c.c. che è stato oggetto di diverse
riforme, l’ultima intervenuta nel 2015.
- Attraverso il potere di indentificare e modificare le mansioni, viene individuata la prestazione dedotta nel
contratto. Dal lato del lavoratore, individua l’oggetto del contratto che in questo modo è rappresentato
→
dalle mansioni ( l’attività che deve essere svolta dal lavoratore)
- È identificata secondo due profili, nel momento in cui viene individuata la mansione svolta, individua non
solo la prestazione materiale ma anche la modalità con la quale deve essere svolta la prestazione (in regime
di subordinazione)
- L’art 2103 regola la prestazione dovuta da lavoratore, definisce anche il potere del datore di modificare le
mansioni svolte dal lavoratore, anche nel tempo. Definisce dunque anche i limiti temporali del datore di
lavoro di modificare la prestazione.
Regola un conflitto di interessi: cerca di individuare un punto di contemperamento di interessi contrapposti
- Da un lato l’interesse del lavoratore di vedere conservata la propria professionalità, e quindi non regredire
→
nel proprio percorso professionale spesso ricollegata dalla dottrina dalla giurisprudenza alla persona del
lavoratore. Costituisce esplicazione della sua personalità.
- L’interesse de datore a rendere la prestazione più flessibile veder aumentati i limiti del proprio potere di
modificare le mansioni. Questo in ragione dell’interesse organizzativo del datore di lavoro ad un attività
lavorativa più flessibile, e che si possa adattare alle esigenze mutevoli dell’organizzazione dell’impresa.
Il punto di equilibrio è stato modificato nel tempo, nelle diverse fasi storie ha subito delle modifiche.
- Formulazione della norma antecedente al 1970: prima dello statuto dei lavoratori, il potere del datore di
lavoro di modificare la mansione era pressoché illimitato.
- Modificata con articolo 13 dello statuto dei lavoratori, che in un’ottica di maggiore tutela dei lavoratori ha
limitato maggiormente l’esercizio del potere del datore di lavoro ponendo un divieto: il divieto di
→
demansionamento ovvero il divieto di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, rispetto a quelle
effettivamente svolte.
Ora l’art 2103, come riformulato dalla L n° 300/70, consentiva di assegnare il lavoratore a mansioni per le
quali è stato assunto o mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. In questo modo la norma
poneva un divieto all’assegnazione del lavoratore a mansioni non equivalenti alle ultime effettivamente
volte. La norma imponeva in sostanza, una progressione verticale solo verso l’alto, ovvero verso una
progressione professionale delle mansioni oppure assegnazione di mansioni diverse ma collocate sulla
stessa linea professionale. La norma regolava le possibili modificazioni in senso orizzontale (ammettendo
solo assegnazione a mansioni equivalenti) e in senso verticale (vietando il demansionamento, e
permettendo solo una assegnazione verso l’alto). La nozione di equivalenza riconosciuta nell’art 2013
costitutiva un unto essenziale nel significato della norma.
Cosa voleva dire equivalenza professionale?
Sulla nozione di equivalenza si è sviluppato un ampio dibattito. La nozione di equivalenza richiesta
dall’articolo 2013 è stata articolata eletta su 2 aspetti diversi.
→
1) equivalenza in senso statico utilizzo del medesimo bagaglio professionale acquisito dal lavoratore,
consentiva di assegnarlo a mansioni che implicavano l’utilizzo del medesimo bagaglio professionale quindi
senza sviluppo della professionalità
→
2) equivalenza in senso dinamico permetteva l’assegnazione a mansioni equivalenti, ma intese in senso
dinamico, ovvero mansioni che consentissero al lavoratore di progredire nelle sue esperienze professionali.
Non era altro che una progressione verticale verso l’alto.
A questa lettura si sovrappone poi un altro criterio:
→
1. equivalenza in senso oggettivo si riconoscevano come equivalenti e legittime le mansioni che, facevano
parte all’interno dell’inquadramento contrattuale che facevano parte dello stesso livello contrattuale.
Rimandavano i sostanza ai contratti collettivi. Se la mansione era inquadrata allo stesso livello della
precedente, era considerata equivalente.
In sostanza così, la contrattazione collettiva a definire le regole di demansionamento.
→
2. equivalenza in senso soggettivo equivalenza in ragione dello specifico bagaglio professionale acquisito
dal lavoratore, indipendentemente da quanto dichiarato dalla contrattazione collettiva. Si presumevano
equivalenti, mansioni che, anche se inserite all’interno di un diverso livello contrattuale consentissero di
utilizzare il medesimo bagaglio acquisito. In questa definizione il peso di quanto enunciato dalla
contrattazione collettiva ha un peso minore.
Il giudice al fine di verificare la equivalenza delle mansioni non guarderà più solo alle declaratorie
contrattuali (cioè verificando se la nuova mansione è inserita in un livello contrattuale uguale a quella
precedente) ma verificava se nell’esercizio delle nuove mansioni il lavoratore era posto nella condizione di
utilizzare esattamente lo stesso bagaglio già acquisito.
Nella applicazione pratica questi criteri sono stati spesso utilizzati insieme.
Questo limite è stato derogato dalla stessa giurisprudenza in numerosi casi in cui era necessario preservar
un bene di importanza maggiore.
Ipotesi di deroga elaborata dalla giurisprudenza:
→
1. preservare salute del lavoratore in seguito ad una pronuncia della corte adi cassazione n° 7755/98:
aveva ammesso la assegnazione del lavoratore mansioni anche inferiori, col fine di salvaguardare la salute
psico fisica. Laddove il lavoratore non era più in grado di svolgere le mansioni a cui era assegnato, poteva
essere oltre che assegnato a mansioni equivalenti, anche a mansioni inferiori.
2. Demansionamento permesso solo laddove, questa fosse l’unica alternativa ad un licenziamento per
giustificato motivo oggettivo.
Questi criteri usati dalla giurisprudenza sono poi stati recepiti in alcune norme:
- Articolo 4 della l. 68/1999, in materia di collocamento mirato dei disabili: stabilisce che il lavoratore
divenuto disabile nel corso dello svolgimento della prestazione, non può essere licenziato per giustificato
motivo oggettivo, e può essere spostato a mansioni equivalenti o anche inferiori, senza perdere l
retribuzione precedente
- Art 42 d.lgs. 81/2008 (testo unico materia salute e sicurezza del lavoro): in caso di inidoneità del lavoratore
e la mansione il lavoratore può essere spostato a mansioni equivalenti o inferiori fermo restando la
retribuzione precedente
Differenza tra le due: nel primo caso si fa riferimento ad un lavoratore divenuto disabile, nel secondo caso
si fa riferimento ad un lavoratore divenuto inidonea a quella specifica mansione svolta
→
- Art 14 comma 11 L. 223/91 legge che disciplina i licenziamenti collettivi per riduzione del personale. In
questo caso solo gli accordi sindacali possono pattuire in deroga all’articolo 2103 l’assegnazione dei
lavoratori a mansioni anche inferiori, solo per evitare un licenziamento collettivo.
È su questo quadro che si inserisce la nuova formulazione dell’articolo 2103 c.c. introdotta dall’art 3 del
d.lgs. 81/2015 che ha completamente riformulato il testo della norma. È una norma attualmente, che si
applica a tutti i lavoratori, e rispetto alla precedente introduce un elemento fortissimo di novità.
Il limite che il datore di lavoro non può superare nell’assegnazione delle nuove mansioni, non è più quello
dell’equivalenza, i limite viene in sostanza demandato alla contrattazione collettiva.
➔ il lavoratore può essere adibito a tutte le mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di
inquadramento.
Vi è una piena delega alla contrattazione collettiva, la quale, definendosi livelli d’inquadramento definisce
anche i limiti e confini entro i quali può essere esercitato lo ius variandi da parte del datore di lavoro.
→
la categorie legali sono previste dall’articolo 2095 c.c. dirigenti, quadri, impiegati, operai.
I livelli sono invece previsti dalla contrattazione collettiva incontrano trasversalmente anche i livelli.
Il legislatore ha voluto introdurre un criterio obiettivo: si attribuisce in sostanza alla contrattazione
collettiva a delimitazione dello ius variandi.
Rispetto al vecchio testo dell’articolo 2103(criterio dell’equivalenza), il nuovo criterio è sicuramente più
ampio.
L’articolo 2103, ora nel momento in cui rimanda alla contrattazione collettiva, non fa altro che dilatare il
debito del lavoratore. Dilata i confini dello ius variandi. Parliamo di una dilatazione perché in linea teorica
non è escluso che la contrattazione collettiva possono restringere di molto i livelli di inquadramento
contrattuale, in modo da ristringere anche le mansioni che possono essere legittimamente richieste da
parte del datore di lavoro.
In realtà oggi la maggior parte dei contratti collettivi contengono livello di inquadramenti molto ampi,
perché svolgevano la funzione di garantire a tutti i lavoratori di quel livello di inquadramento lo stesso
livello ed economico normativo. Ad oggi, con il nuovo articolo 2103 invece i contratti collettivi possono
stabilire anche i confini dello ius variandi.
➔ Il limite dello ius variandi del datore di lavoro si è definito fondamentalmente dalla contrattazione
collettiva.
La norma infatti definisce i limiti del potere del datore di lavoro rinviando ai livelli di inquadramento stabiliti
dalla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva assume quindi un ruolo determinante nel nuovo
testo della norma , quindi nell’ attuale disciplina non residua alcun spazio per l'indagine del bagaglio
professionale da parte del giudice. Non residua cioè Alcuno spazio ordine alla valutazione dell'equivalenza
professionale tra le quelle precedenti mansioni, così come invece nel vecchio testo dell'articolo 2103 c.c.
Spetta quindi alla contrattazione collettiva e ridefinire i livelli contrattuali : sono stati di solito lavorati per
ricomprendere all’ interno dello stesso livello contrattuale molte mansioni alle quali affidare alle quali
attribuire lo stesso livello Economico e normativo.
Quindi se in precedenza i livelli contrattuali tendevano ad essere il più ampio possibile, oggi invece spetta
alla contrattazione collettiva ridefinire questi livelli contrattuali in modo tale da salvaguardare la
professionalità del lavoratore.
A livelli contrattuali troppo alti (quindi declaratorie dimensioni troppo ampie) conseguirebbe una maggiore
capacità del datore di lavoro di modificare queste di modificare queste mansioni.
L’articolo 2103 in realtà individua un doppio limite: la norma infatti non richiama soltanto il livello
contrattuale di inquadramento, ma fa riferimento anche alla categoria legale. In realtà è un limite posto a
tutela del lavoratore dal momento che i confini del potere del datore di lavoro non sono definiti soltanto
dal livello contrattuale, ma anche dalla stessa categoria legale di riferimento(quindi alle categorie legali
dell'articolo 2095 del Codice civile).
La norma quindi impone un ulteriore limite impone cioè che la mansione successivamente attribuita, non
sia soltanto all’interno dello stesso livello contrattuale ma che sia da ricondurre anche alla stessa categoria
di inquadramento. Quindi se il livello contrattuale dovessero comprendere al suo interno mansioni
ipoteticamente riconducibili tanto alla categoria un operaia ,quanto alla categoria impiegatizia, le mansioni
successivamente attribuite dal datore di lavoro dovranno rispettare il doppio limite.
Una certa parte della dottrina ritiene ovviamente questo ulteriore limite scarsamente rilevante, ciò che è
molto meno probabile che mansioni ricomprese all'interno dello stesso livello di inquadramento
contrattuale appartengono a categorie legali diverse. Ma a questo punto di vista occorre riconoscere che la
contrattazione collettiva a partire dagli anni '70 ha adottato quello che viene definito inquadramento unico
tra operai impiegati. Non è escluso infatti che all’ interno dello stesso livello contrattuale e siano
ricomprese mansioni che praticamente possono essere attribuite tanto gli operai quando gli impiegati.
→
Ulteriore particolarità della norma riguarda la irriducibilità della retribuzione la nuova norma infatti non
prevede come la precedente l'espressa irriducibilità della retribuzione in caso di assegnazioni ricomprese
nello stesso livello di inquadramento nella stessa categoria legale. detto in altri termini rispetto alla
precedente formulazione della norma che imponeva il datore di lavoro in caso di assegnazione a mansioni
equivalenti, il rispetto della stessa retribuzione nel nuovo articolo 2130 la norma richiede semplicemente
che le nuove mansioni appartengano allo stesso livello di inquadramento la stessa categoria legale ma non
ripropone esplicitamente il limite della salvaguardia dei livelli retributivi .
Tuttavia, è opportuno dedurre li limite dell' irriducibilità della retribuzione da alcune considerazioni:
1. in primo luogo, i livelli contrattuali prevedono generalmente un livello retributivo per lo stesso
livello contrattuale. Per cui l'assegnazione a mansioni ricomprese non lo stesso livello contrattuale
comporta generalmente la conservazione della stessa retribuzione
2. la norma ammette l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori riconoscendo in questo caso
la conservazione dello stesso livello retributivo. sì che a maggior ragione si dovrà ritenere che il
livello della retribuzione dovrà essere garantito (appunto a maggior ragione) in caso di
assegnazione a mansioni ricomprese nello stesso livello contrattuale.
Possiamo dire che benché non esplicitamente previsto la salvaguardia della retribuzione in caso di
assegnazione mansioni ricomprese nello stesso livello contrattuale, sia comunque un principio che può
essere agevolmente dedotto dall’ attuale formulazione della norma
I cambi di mansione →
a. mobilità orizzontale ricompresa all'interno dello stesso livello di inquadramento categoria legale
→
b. mobilità orizzontale l'assegnazione del lavoratore a mansioni o di livello superiore.
Parliamo di mobilità verticale
a. mobilità verticale verso l'alto
b. mobilità verticale verso il basso : verso un livello inferiore.
Tutte le mansioni non ricomprese all'interno dello stesso livello contratto e categoria legale verso il basso,
non sono completamente escluse dal legislatore. nel nuovo testo dell'articolo 2103 vedremo il legislatore
infatti ha ammesso alcune ipotesi di assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori.
➔ mentre il vecchio testo dell'articolo 2103 contemplava un divieto assoluto di demansionamento
salvo deroghe prevista dalla giurisprudenza e da altre fonti
il nuovo testo invece Che possiamo dividere in due tipologie :
1. all’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori disposte unilateralmente dal datore di lavoro
(modifica in peius unilaterale
L'articolo 2103 del Codice civile stabilisce che “in caso di modifica degli assetti organizzativi oppure nelle
altre o dici previste dalla contrattazione collettiva (comma quattro) datore di lavoro possa assegnare il
lavoratore a mansioni e ricomprese in un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello precedente”
Tanto il comma secondo quanto il comma quattro riconfermano invece il rispetto della categoria legale.
Sì che possiamo dire che in caso di modifica degli assetti organizzativi, oppure nelle altre ipotesi previste
dalla contrattazione collettiva, per il lavoratore può essere assegnato al livello di inquadramento
→
immediatamente inferiore ferma restando la categoria legale.
“modifica degli assetti organizzativi aziendali” : la norma si esprime in un modo particolare si riferisce alla
modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore .
→ deciso dallo stesso datore di lavoro il quale quindi decidendo la modifica degli assetti organizzativi
individua anche il presupposto che gli consentirebbe di assegnare i lavoratori a mansioni riconducibili ad un
livello di inquadramento inferiore. Per evitare questa autoreferenzialità nell’interpretazione della norma
occorre riconoscere che la modifica degli assetti organizzativi, è certamente ricompresa all’interno del
potere organizzativo del datore di lavoro ma la norma richiede la modifica degli assetti organizzativi debba
incidere sulla posizione del lavoratore. La modifica organizzativa deve essere effettiva: cioè non
semplicemente supposta o astratta. Occorre che la modifica organizzativa sia stata effettivamente adottate
dal datore di lavoro, occorre inoltre che la modifica organizzativa incida direttamente sulla posizione del
lavoratore. Sicché il controllo giudiziale sulla presenza del presupposto (che ha stabilito il comma secondo
per l'assegnazione del lavoratore al livello di inquadramento inferiore) da parte del giudice si concentrerà
sull’effettività della modifica organizzativa e quindi sul nesso di causalità tra la modifica organizzativa
stabilito dal datore di lavoro e la posizione del lavoratore.
Questo controllo giudiziale non potrà ovviamente spingerci a sindacare le ragioni e quindi il merito delle
modifiche organizzative. Questo perché il l'articolo 41 della costituzione il primo comma riconosce la libertà
di iniziativa economica privata all’interno della quale è ricompresa anche la libertà di organizzare i fattori
della produzione. Il giudice quindi dovrà limitarsi a verificare l’effettività della modifica organizzativa e il
ne
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