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Istituzioni di diritto romano: le garanzie personali dell'obbligazione

Nozione

Le garanzie personali sono vincoli obbligatori che, legando al creditore soggetti ulteriori, gli offrono una più ampia possibilità di agire per la soddisfazione del proprio diritto. Esse consistono talora nella promessa di una propria prestazione identica a quella del debitore principale (sponsio e fidepromissio), oppure, diversamente, nell'assunzione di responsabilità per il caso di inadempimento del debitore principale (fideiusso).

Sponsio e fidepromissio

Gaio: “Il regime della sponsio e della fidepromissio, è simile”.

La sponsio è stata la matrice della più antica verborum obligatio ed è attestata in fonti giuridiche e letterarie quale contratto verbale promissorio e solenne, con cui si assumeva la responsabilità per una prestazione propria od altrui, applicata in questo sviluppo come garanzia personale di un debitore principale, di cui si diventava responsabili per la prestazione dovuta. Essa era riconosciuta dallo ius civile e pertanto accessibile ai soli cittadini romani; consisteva in uno scambio contestuale di domanda e risposta: di fronte alla domanda “idem dari spondes?” lo sponsor rispondeva “spondeo”, ove l'idem si riferiva al contenuto della obbligazione principale garantita, e in tal modo si assumeva l'impegno di effettuare, a favore del garantito, la stessa prestazione oggetto della obbligazione principale. La sponsio, così come la fidepromissio (idem fidepromittis?), postula una identificazione dell'obbligazione del debitore principale e del garante.

La fidepromissio è attestata come contratto verbale, di regola adoperato anch'esso a scopo di garanzia, posteriore alla sponsio, e presentava la stessa natura ed una struttura analoga; essa si distingueva peraltro dalla prima perché era accessibile anche ai peregrini, essendo pertanto riconducibile al sistema dei rapporti giuridici di ius gentium; di ciò è testimone proprio il verbo promitto, qui colorito con un richiamo esplicito alla fides, valore socio giuridico comune al ius civile e all'ius gentium.

Sembra assai verosimile che il riferimento alla fides servisse a voler dire che la responsabilità di colui che aveva assicurato al creditore la soddisfazione del suo credito dicendogli fide mea promitto, riposasse non tanto su un vero e proprio vincolo giuridicamente coercibile, ma sopra quel vincolo metagiuridico – che segue ogni galantuomo – di fare onere alle proprie promesse. In sostanza, non bastava il semplice promittere: l'aggiunta del termine fides si rese necessaria per sottolineare la responsabilità che tale promessa comportava. Tuttavia, pian piano, questo elemento della fides andò scomparendo a causa della giuridificazione di quei precetti metagiuridici (delusione, recriminazione), prima visti vincolanti per sé stessi, che erano tipici della società face to face, basata su vincoli fortissimi ove l'elemento fiduciario appariva un vero e proprio dato ontologico degli istituti di garanzia.

Da non confondere con le garanzie reali (pegno e ipoteca), offerte mediante la costituzione di un diritto reale su di una res, riservata al personale soddisfacimento del creditore.

Quale sia il significato da attribuire a fides in questo preciso contesto è ancora dibattuto: vi è stato chi ha sostenuto che con tale termine si indicherebbe la garanzia nel senso più ampio; diversamente, Heinze l'ha definita un vincolo morale. A quest'ultimo si contrappone Beseler, il quale afferma che, essendo fide un antico dativo, il verbo fidepromittere sarebbe da sciogliersi in manum fide promittere, vale a dire tendere la mano al legame. Sulla base di questa ipotesi Beseler prospettò la seguente ipotesi: il termine fides inizialmente avrebbe avuto il significato di vincolo materiale; successivamente, sarebbe passato a significare l'unione delle mani, quale segno distintivo del sorgere di un vincolo obbligatorio, per giungersi così al significato.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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