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PRESENZA DI POTERI DIVERSI
La loro funzione consiste nel provvedere al corretto svolgimento di taluni diritti e libertà. Per questo motivo le autorità sono dotate di poteri non solo amministrativi (principali), ma anche normativi e quasi-giurisdizionali. Le ultime due sono assoggettate al principio di legalità, e vengono quindi sottoposte al controllo giurisdizionale.
PROTEZIONE INTERESSI DEBOLI
Si concretizza in particolare nella fissazione di garanzie di trasparenza e partecipazione nei procedimenti.
NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DI UN RUOLO DI GARANZIA
ELENCO
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (LEGGE N. 249/1997)
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (LEGGE N. 287/1990)
- Autorità nazionale anticorruzione (LEGGE N. 125/2013)
- Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (LEGGE N. 481/1995)
- Garante per la protezione dei dati personali (LEGGE N. 657/1996)
Banca d'Italia: compiti in materia di vigilanza e politica monetaria (ora vs UE)- CONSOB (LEGGE N. 216/1974, LEGGE N. 281/1985)- Commissione di garanzia per lo sciopero (LEGGE N. 146/1990)- IVASS (LEGGE N. 576/1982): vigilanza sulle assicurazioni- COVIP (LEGGE N. 214/1993) : commissione di vigilanza sui fondi pensione- Autorità per la regolazione dei trasporti (LEGGE N. 214/2011)- Garante per l'infanzia e l'adolescenza (LEGGE N. 112/2011)
Vediamo ora le varie autorità nello specifico
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI
Si tratta essenzialmente di quattro autorità amministrative indipendenti
IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
È stato istituito con la legge N. 7 agosto 2012, N.135, subentrando all'ISVAP a partire dal 2013. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
PERSEGUE- La sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la
lorotrasparenza e correttezza nei confronti della clientela- La stabilità del sistema e dei mercati finanziari- Opera a tutela degli assicurati, i quali sono considerati soggetti più deboli a causa dell'asimmetria informativa che ne indebolisce il potere contrattuale. L'intervento pubblico serve quindi a tutelare l'interesse del più debole garantendone la tutela.
BANCA D'ITALIA
La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, ha ha struttura organizzativa riconducibile a quella di un impresa societaria. È attualmente disciplinata dall'Articolo 19 N. 262/2005 e dall'Articolo 4 N. 133/13 conv. con. LEGGE N. 5/2014
Si articola nei quattro seguenti organi: governatore, direttorio, assemblea generale dei partecipanti, consiglio superiore.
Ad essa ed ai componenti dei suoi organi è assicurata l'indipendenza
HA I SEGUENTI FONDAMENTALI RUOLI
- È la Banca centrale della Repubblica Italiana
- È la parte
integrante del sistema europeo di banche centrali (funzione monetaria svolta in qualità di autorità federata europea)- È autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unica di cui all'Articolo 6 del Regolamento (UE) N 1024/2013 del Consiglio
PERSEGUE OBBIETTIVI DI SETTORE BANCARIO
- sana e prudente gestione delle banche
- stabilità complessiva
- efficienza e competitività del sistema
- correttezza delle operazioni bancarie
- osservanza di disposizioni in materia creditizia
INTERMEDIARI FINANZIARI
- stabilità patrimoniale e contenimento del rischio
È DOTATA DI
- Poteri normativi
- Potere consultivo
- Poteri di amministrazione attiva (autorizzazioni, sanzioni)
Esercita attività di vigilanza e controllo sul mercato bancario in Italia e pubblica annualmente una relazione su di essa che viene poi presentata al Parlamento.
CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E PER LA BORSA
Istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216,
Che inizialmente la qualifica come organo del ministero del tesoro (priva di autonomia, opera spesso tramite delega del ministro), con poteri di controllo sulla borsa e valori e poteri ordinatori in materia di società.
RINNOVATA- Dalla legge 23 marzo 1983, N. 77, che estende i poteri di controllo su tutto il mercato mobiliare (non solo la borsa valori).
- Dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, che le attribuisce personalità giuridica pubblica, la inserisce nella rete europea dei poteri pubblici preposti alla vigilanza sul mercato mobiliare e le attribuisce compiti in tema di controllo della sollecitazione del pubblico risparmio.
ATTUALMENTE DISCIPLINATA- Dal decreto legislativo 24 Febbraio 1998, N 58 e successive modificazioni, che definisce l'assetto attuale dei suoi compiti.
- Dall'Articolo 23 della legge N. 22 dicembre 2011, n 214, che definisce la sua composizione (un presidente, due commissari).
È dotata di indipendenza, anche se il potere di nomina e di controllo sugli atti da
parte del governo ne fanno parlare come di un'autorità amministrativa "quasi" indipendente FINALITÀ DELLA CONSOB Garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti sui mercati finanziari - Trasparenza e l'ordinato svolgimento di negoziazioni - Verifica requisiti degli intermediari e delle società emittenti - Tutela degli investitori ESERCITA I SEGUENTI POTERI - NORMATIVO = regolamentare - "CERTAZIONE" (tenuta di albi) - AMMINISTRAZIONE ATTIVA = autorizzato (quotazione in borsa, sollecitazione del pubblico risparmio), sanzionatorio (diretto e indiretto) - CONCILIAZIONE Svolge attività di vigilanza (informativa, ispettiva) e controllo (preventivo sui prospetti informativi, successivo sui comportamenti delle società) AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Istituita dalla LEGGE N. 287/1990. È composta da presidente e da due membri OPERA PER - Assicurare il rispetto delle regole della concorrenza nelmercato- Contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e microimprese, nonché la pubblicità ingannevole- Vigilare sugli eventuali conflitti di interesse dei titolari delle cariche di governo- Attribuire alle imprese che nel facciano richiesta il rating di legalità
L'AGCM DISPONE DI:
- Potere normativo
- Poteri di vigilanza e monitoraggio: indagini conoscitive di natura generale sui settori economici rilevanti
- Potere di iniziativa e barra o di istruttoria procedimentale
- Potere di decisione (d'ordine, sanzionatori)
- Poteri di certazione (attribuzione rating legalità)
INTEGRAZIONE EUROPEA
LIVELLO EUROPEO: L'istituzione di riferimento è la Commissione - Direzione generale concorrenza (Articolo 105 TFUE)
RETE EUROPEA DELLA CONCORRENZA (regolamento N. 1/2003): le autorità nazionali intervengono in modo parallelo o contestuale (non deve passare tutto prima per la commissione): "decentramento"
ALTRE AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI, AMBIENTE
Si occupa della tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici a rete, assicurando altresì il rispetto della concorrenza
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Opera per la tutela degli utenti e garantisce il rispetto delle regole nel mercato delle telecomunicazioni e dell’informazione
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
La garanzia che la commissione deve assicurare è quella della fornitura dei servizi pubblici speciali in caso di sciopero. Inoltre, relativamente al rapporto fra datore di lavoro e lavoratori, la commissione garantisce anche la parità di armi nei conflitti relativi al mercato del lavoro.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La garanzia che il garante deve assicurare è quella della concorrenza del trattamento dei dati personali, che nell’attuale società
dell'informazione e dell'informatica acquisito il carattere di diritto individuale
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Questa autorità si occupa della prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, delle società partecipate e controllate. Questo mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali e l'attività di vigilanza.
CORTE COSTITUZIONALE
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
La giustizia costituzionale è una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della Costituzione, ovvero della supremazia di questa rispetto a tutti gli atti dei poteri pubblici, e in particolare della legge del Parlamento e degli altri atti aventi forza di legge.
Si parla di garanzia giurisdizionale perché questa funzione è svolta da un soggetto estraneo al circuito dell'indirizzo politico che agisce attraverso lo strumento del processo e si pronuncia con le forme tipiche dell'attività
Il nucleo centrale della giustizia costituzionale è dato dal controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi (nonostante la Corte costituzionale svolga anche ulteriori funzioni).
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN ITALIA
Il controllo di costituzionalità delle legge (e degli atti aventi forza di legge) è stato introdotto per la prima volta nella Costituzione del 1948. Tuttavia la giustizia costituzionale ha iniziato effettivamente a operare su modello austriaco (solo la Corte Costituzionale può dichiarare l'incostituzionalità delle leggi) nel 1956 quando vennero nominati tutti i suoi membri.
La disciplina relativa alla Corte costituzionale e alle sue funzioni è contenuta agli Articoli dal 134 al 137 della Costituzione.
TALI DISPOSIZIONI SONO COMPLETATE:
- dalla Legge Costituzionale 1/1948 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale)