Le garanzie giurisdizionali
La funzione giurisdizionale
La funzione giurisdizionale si può definire come funzione statale attivata su impulso delle parti, per risolvere un conflitto, una controversia, diretta all’applicazione della legge, esercitata ad opera di un soggetto terzo ed imparziale, tendenzialmente vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni.
A seconda del tipo di giurisdizione, diversi sono nome e ruolo delle parti in causa con riferimento al soggetto che inizia l’azione e a quello che la subisce o la contrasta: si chiamano attore e convenuto nel processo civile; pubblico ministero e imputato nel processo penale; ricorrente e resistente nel processo amministrativo.
Tipica espressione dell’esercizio della funzione giurisdizionale è la sentenza: l’atto processuale del giudice col quale questi risolve la questione sottoposta alla sua attenzione.
L'organizzazione giudiziaria: la giurisdizione ordinaria
Secondo l’art. 102 Cost. “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. I giudici ordinari hanno una competenza generale in materia civile e penale.
Secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, la giurisdizione ordinaria si articola in distretti giudiziari, i quali fanno capo ad altrettante corti d’appello, per lo più corrispondenti al territorio di una regione. Al vertice è posta la Corte di cassazione.
I diversi uffici giudiziari trovano collocazione e sede all’interno dello stesso distretto, che viene suddiviso a tale scopo in circondari, circoli e comuni. All’interno di ogni distretto sono previsti:
- Per le cause in materia civile, il giudice di pace, che decide da solo, e ha una competenza limitata a cause “minori”, le cui sentenze si impugnano presso la corte d’appello.
- Il tribunale, le cui sentenze si impugnano presso la corte d’appello.
- La corte d’appello, giudice collegiale di secondo grado.
- La corte d’assise per reati più gravi, le cui decisioni possono essere appellate in secondo grado presso la corte d’assise d’appello.
Sono entrambi organi collegiali, caratterizzati dal fatto che a fianco di due giudici di carriera siedono sei giudici popolari. La distribuzione del lavoro tra i diversi giudici previsti è attuata in base al criterio della competenza. La possibilità di un successivo ricorso in cassazione si limita alle sole questioni di legittimità. Tra le funzioni della Corte di cassazione, fondamentale è quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
Accanto alla magistratura giudicante si colloca la magistratura requirente, di cui si occupano i magistrati del pubblico ministero, concentrati in uffici istituiti presso i corrispondenti uffici giudicanti: presso ogni tribunale vi è una procura della Repubblica; presso ogni corte d’appello, una procura generale della Repubblica; presso la corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione.
Il compito della magistratura requirente non è quello di giudicare una controversia, ma perseguire l’interesse generale della giustizia. Nel campo della giustizia penale, hanno l’obbligo di esercitare (cioè di avviare, di iniziare) l’azione penale, e svolgono le indagini sulle notizie di reato per mezzo della polizia giudiziaria. Essi rappresentano la pubblica accusa: nel processo, sono dunque una parte, e non partecipano della passività e terzietà propria del giudice.
La nostra Costituzione afferma il divieto di istituire giudici straordinari, cioè giudici creati dopo l’accadimento del fatto da giudicare, o giudici speciali, cioè giudici con competenze ritagliate in base agli interessi o alle materie in questione. Ciò non esclude la possibilità di istituire sezioni specializzate per materia, all’interno degli uffici della giurisdizione ordinaria.
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