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LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

La funzione giurisdizionale

La funzione giurisdizionale si può definire come funzione statale attivata su impulso delle parti, per risolvere un conflitto, una controversia, diretta all'applicazione della legge, esercitata ad opera di un soggetto terzo ed imparziale, tendenzialmente vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni.

A seconda del tipo di giurisdizione, diversi sono nome e ruolo delle parti in causa con riferimento al soggetto che inizia l'azione e a quello che la subisce o la contrasta: si chiamano attore e convenuto nel processo civile; pubblico ministero e imputato nel processo penale; ricorrente e resistente nel processo amministrativo.

Tipica espressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale è la sentenza: atto processuale del giudice col quale questi risolve la questione.

sottoposta alla sua attenzione. L'organizzazione giudiziaria. La giurisdizione ordinaria Secondo l'art. 102 Cost. "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario". I giudici ordinari hanno una competenza generale in materia civile e penale. Le norme sull'ordinamento giudiziario, la giurisdizione ordinaria si articola in distretti giudiziari, i quali fanno capo ad altrettante corti d'appello, per lo più corrispondenti al territorio di una regione. Al vertice è posta la Corte di cassazione. I diversi uffici giudiziari trovano collocazione e sede all'interno dello stesso distretto, che viene suddiviso a tale scopo in circondari, circoli e comuni. All'interno di ogni distretto sono previsti: - il giudice di pace, che decide da solo, e ha una competenza limitata a cause "minori", le cui sentenze si

impugnano presso la corte d'appello; le cui sentenze si impugnano presso la corte d'appello; - il tribunale, corte d'appello, - la giudice collegiale di secondo grado. corte d'assise, Stesso discorso vale in materia penale, a cui però si aggiunge, per reati più gravi, la corte d'assise d'appello. le cui decisioni possono essere appellate in secondo grado presso la Sono entrambi organi collegiali, caratterizzati dal fatto che a fianco di due giudici di carriera siedono sei giudici popolari. La distribuzione del lavoro tra i diversi giudici previsti è attuata in base al criterio della competenza. La possibilità di un successivo ricorso in cassazione si limita alle sole questioni di legittimità. Tra le funzioni della Corte di cassazione, fondamentale è quella di assicurare l'uniforme interpretazione della legge. Accanto alla magistratura giudicante si colloca la magistratura requirente, di cui si occupano i magistrati

del pubblico ministero, concentrati in uffici istituiti presso i corrispondenti uffici presso ogni tribunale vi è una procura della Repubblica; presso ogni corte d'appello, una giudicanti: procura generale della Repubblica; presso la corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione. Il compito della magistratura requirente non è quello di giudicare una controversia, ma perseguire l'interesse generale della giustizia. Nel campo della giustizia penale, hanno l'obbligo di esercitare (cioè di avviare, di iniziare) l'azione penale, e svolgono le indagini sulle notizie di reato per mezzo della polizia giudiziaria. Essi rappresentano la pubblica accusa: nel processo, sono dunque una parte, e non partecipano della passività e terzietà propria del giudice. La nostra Costituzione afferma il divieto di istituire giudici straordinari, cioè giudici creati dopo l'accadimento del fatto da giudicare, o giudici speciali.

Cioè giudici con competenze ritagliate in base agli interessi o alle materie in questione. Per materia, all'interno degli uffici. Ciò non esclude la possibilità di istituire sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria, per una migliore organizzazione del carico di lavoro (è il caso delle sezioni lavoro o delle sezioni agrarie).

Le giurisdizioni speciali. È la stessa Costituzione a prevedere alcune giurisdizioni speciali. Queste sono:

  1. La giurisdizione amministrativa. I giudici amministrativi storicamente hanno competenza per le controversie che vedono coinvolti la giurisdizione "per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione. Hanno amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi" (art. 103 Cost.).

Quanto all'organizzazione territoriale, sono previsti Tribunali amministrativi regionali (TAR), a volte articolati in sezioni distaccate.

All'interno della stessa regione; questi sono giudici collegiali competenti in primo grado, le cui sentenze sono appellabili presso il Consiglio di Stato, organo centrale della giustizia amministrativa.

La giurisdizione contabile. I giudici contabili hanno una giurisdizione riservata in materia di "contabilità pubblica e nelle altre specifiche dalla legge" (art. 103). Attualmente giudicano sulla responsabilità amministrativa e contabile di amministratori, impiegati e tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre devoluti alla loro competenza i giudizi in materia di pensioni. Competenti in primo grado sono le sentenze giurisdizionali regionali, le cui decisioni possono essere appellate alla Corte dei conti.

La giurisdizione militare. In base all'art. 103 Cost., "i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti."

alle Forze Armate”. A garanzia dell’ordinato svolgersi di tutte le attribuzioni delle diverse giurisdizioni è posta, ancora,la Corte di cassazione: ad essa spetta, infatti, da un lato dirimere i conflitti di competenza tra iordinari e, dall’altro, i conflitti didiversi giudici giurisdizione tra giudici ordinari e speciali. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura Secondo l’art. 104 Cost., “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ognialtro potere”. Questo principio è rafforzato dall’ulteriore garanzia in base alla quale “i giudici sonosoggetti soltanto alla legge”. Essi “si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni”. Ad ulteriore conferma della volontà di evitare ogni possibile condizionamento polito, è previsto chei magistrati siano nominati solo dopo il superamento di un pubblico concorso. La nomina dei magistrati onorari, non inseriti

Cioè nella carriera burocratica giudiziaria e non legata da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato, ai quali affidare compiti sia giudicanti che requirenti, è prevista, ma a titolo di mera eccezione, ed è disciplinata dalla legge. Sono magistrati onorari, ad esempio, i giudici di pace. È inoltre prevista la possibilità di nominare come consiglieri per "meriti insigni", professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati di cassazione, che abbiano quindici anni d'esercizio della professione alle spalle (art. 106.3 Cost.). La Costituzione prevede poi la partecipazione attiva dei cittadini all'attività giudiziaria. Oggi prevista solo all'interno delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello, composte anche da essa si spiega alla luce del fatto che alla corte d'assise spetta la competenza a giudicare dei crimini più

gravi. L'autonomia dei magistrati è rafforzata dalla garanzia della loro inamovibilità: essi non possono essere "dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisioni del consiglio superiore della magistratura". Questa garanzia assicura che non vi possano essere interventi del potere esecutivo che condizionino la carriera dei magistrati, e provvedimenti in questione possono essere presi unicamente dal Consiglio superiore. Sono infatti assai ridotte le possibilità di incidenza del ministro della giustizia: il ministro ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare (cui sono legati alcuni poteri ispettivi sugli uffici) e una competenza generale in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Una posizione particolare è quella dei magistrati appartenenti agli uffici del pubblico ministero. In questo caso, la Costituzione prevede la necessità di

specifiche garanzie di indipendenza: "il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario". Se si tiene conto dell'assetto complessivo del pubblico ministero, si può affermare che la fondamentale garanzia di indipendenza propria dei magistrati che vi sono assegnati, rappresenta il contraltare delle previsione costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale. Il consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo cui l'art. 105 Cost. affida il compito di occuparsi delle assunzioni, delle assegnazioni, dei trasferimenti, delle promozioni e dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari: è l'organo dal quale dipende tutta la carriera del magistrato. Il CSM ha una competenza mista: a) tre componenti di diritto: il presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente della Corte.

di cassazione e il procuratore generale presso la stessa;

b) componenti elettivi: due terzi dei quali (chiamati membri togati) sono eletti da tutti i magistrati ordinari, ripartiti in categorie (due magistrati con funzioni di magistrato di cassazione; quattro con funzioni requirenti; dieci con funzioni giudicanti); un terzo (chiamati membri laici) sono eletti, invece, dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto, tra professori ordinari in materia giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di professione, con maggioranza sempre qualificata. È la legge a stabilire il numero dei componenti elettivi, la durata in carica (4 anni) e le norme fondamentali di funzionamento dell'organo al quale, scaduto il mandato, non si può essere immediatamente rieletti.

Il CSM elegge, tra i membri eletti dal Parlamento, un vicepresidente, il quale esercita le attribuzioni affidategli dalla legge e tutte quelle che il presidente della Repubblica gli delega. Il CSM opera attraverso commissioni,

che si occupano di specifiche competenze

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Publisher
A.A. 2008-2009
4 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Di Marco Carlo.