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IL CIRCUITO DELLE GARANZIE
Intendiamo riferirci all’insieme degli organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di
legittimazione democratica, che agiscono in base a una legittimazione di tipo tecnico-giuridico,
pertanto tali organi devono ordinariamente motivare le decisioni che prendono, indicando i vari
passaggi a dimostrazione del corretto svolgimento del proprio ruolo. Tra gli organi di garanzia si
collocano: la corte costituzionale, che esercita la funzione di giustizia costituzionale; la
magistratura, che applica le regole giuridiche alla risoluzione delle controversie; le autorità
indipendenti.
Il presidente della repubblica si colloca invece, sulla linea di snodo tra circuito della decisione
politica e circuito delle garanzie. La giustizia costituzionale
La giustizia costituzionale è una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della costituzione, in
Italia l’organo di giustizia costituzionale è la corte costituzionale.
Il nucleo centrale della giustizia costituzionale è il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle
leggi, è una funzione che non esisteva nello stato liberale di diritto, in quanto in tale forma di stato
al vertice del sistema delle fonti si collocava la legge, che prevaleva sulla costituzione.
La giustizia costituzionale nasce nel 1803, quando la corte suprema statunitense stabilì di poter
controllare la costituzionalità di una legge (la decisione Marbury v. Madison). Con la sentenza
Marbury v. Madison nacque il modello statunitense di giustizia costituzionale, che è diverso dal
modello austriaco, introdotto in Europa solo dopo la prima guerra mondiale.
a) Il modello statunitense viene definito:
- Diffuso, ovvero il controllo di costituzionalità delle leggi viene fatto da qualsiasi giudice.
- Concentrato e incidentale, ovvero il controllo viene svoto nel momento in cui il giudice
deve applicare una legge ad un caso concreto.
- Inter partes, ovvero una perdita di efficacia limitata al caso, ed ex tunc, ovvero
retroattiva.
b) Il modello austriaco viene definito:
- Accentrato, ovvero il controllo di costituzionalità può essere svolto solo da un giudice
specializzato
- Astratto e principale, ovvero il controllo delle leggi viene svolto indipendentemente
dall’applicazione della legge ad un caso concreto ed esiste un giudizio ad hoc, che si
instaura appositamente per il controllo di costituzionalità della legge.
- Erga omnes, ovvero la legge perde efficacia per tutti i soggetti dell’ordinamento, ed ex
nunc, ossia per il futuro.
oggi, quello che resta del modello austriaco è essenzialmente il carattere accentrato, per il resto si
è davanti a un’ibridazione di modelli.
LA CORTE COSTITUZIONALE
In Italia, la giustizia costituzionale ha iniziato a funzionare nel 1956, quando sono stati nominati
tutti i membri della corte costituzionale, il solo organo che può dichiarare l’incostituzionalità di
una legge, tutti gli altri giudici non possono rifiutarsi di applicare una legge incostituzionale, ma
devono rivolgersi alla corte costituzionale se hanno dubbi sulla costituzionalità di una legge.
La corte costituzionale è disciplinata dalla sezione prima del titolo sesto della costituzione dall’art.
134 al 137. Le competenze della corte sono elencate all’art.134, secondo il quale la corte giudica:
- Sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni
- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni e tra le regioni
- Sulle accuse promosse dal parlamento in seduta comune contro il presidente della
repubblica
- Esercita il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, secondo la legge cost.
n.1/1953
In base all’art. 135 la corte costituzionale è composta da 15 giudici, che sono nominati per 1/3 dal
presidente della repubblica, 1/3 dal parlamento in seduta comune e 1/3 dalle supreme
magistrature ordinarie e amministrative (corte di cassazione, consiglio di stato e corte dei conti).
Per il giudizio sui reati presidenziali ai 15 giudici della corte si aggiungono i 16 giudici aggregati,
tratti a sorte da un elenco formulato dal parlamento ogni 9 anni.
La composizione della corte costituzionale è particolarmente equilibrata tra le competenze
tecnico-giuridiche e la sensibilità politica, in quanto i giudici costituzionali hanno una consolidata
esperienza nel mondo del diritto, inoltre ben 10 giudici su 15 sono nominati da soggetti non
giurisdizionali (5 dal parlamento e 5 dal presidente della repubblica).
Il giudizio di legittimità costituzionale può essere instaurato solo attraverso due vie:
a) Il giudizio in via incidentale, quando un giudice comune, detto giudice a quo, nel momento
in cui deve applicare una legge, ha un dubbio sulla costituzionalità di quest’ultima e può
decidere di sospendere il processo e rivolgersi alla corte costituzionale, emanando
un’ordinanza di rimessione, nella quale deve motivare l’esistenza della rilevanza, ovvero la
necessità di applicare la norma per risolvere la controversia e della non manifesta
infondatezza, ovvero l’esistenza di un dubbio ragionevole circa la costituzionalità della
norma.
b) Il giudizio in via principale, è disciplinato dall’art. 127 e viene promosso dallo stato o da
una regione nel momento in cui si ritenga che siano state violate le competenze di uno o
dell’altro. Questo tipo di giudizio serve ad assicurare le sfere di competenza citate all’art.
117.
Le vie di accesso al giudizio della corte costituzionale sono strette, in quanto non esiste un accesso
diretto da parte dei singoli individui, i quali devono sollevare la questione davanti a un giudice a
quo e chiedere a quest’ultimo di sollevare la questione di legittimità davanti alla corte, e nel caso il
giudice si rifiuti il soggetto può solo cercare di riproporre la questione nel prossimo grado di
giudizio.
La questione di costituzionalità costituisce il “thema decidendum” sul quale la corte è chiamata a
decidere, e si compone di due elementi: l’oggetto e il parametro.
a) L’oggetto è costituito dagli atti della cui legittimità costituzionale si dubita, quindi possono
essere oggetto del giudizio tutte le leggi primarie, ma anche le leggi costituzionali e di
revisione costituzionale che ovviamente possono essere dichiarate incostituzionali solo con
riferimento ai principi supremi della costituzione. Sono esclusi al controllo della corte i
regolamenti governativi, le altre fonti secondarie e gli atti amministrativi, per i quali esiste
un controllo esercitato dai giudici ordinari e dai giudici amministrativi. La corte
costituzionale ha poi rifiutato di sindacare i regolamenti parlamentari, in virtù della
insindacabilità degli interna corpis. Quanto ai regolamenti Europei, la corte li ritiene esclusi
dal suo sindacato (con eccezione del rispetto dei controlimiti).
b) Per parametro si intende la norma della costituzione che si reputa violata. Rientrano quindi
nel parametro la costituzione e le leggi costituzionali, e sono escluse le fonti primarie.
Tuttavia le fonti primarie possono costituire il parametro in via indiretta, attraverso le
norme interposte (es. legge di delega).
Le decisioni della corte
La corte costituzionale può pronunciarsi nel senso di inammissibilità, del rigetto o
dell’accoglimento della questione, mediante ordinanze o sentenze.
Le ordinanze sono decisioni brevi, motivate sinteticamente, con le quali la corte dichiara
l’inammissibilità, il rigetto o l’accoglimento della questione.
Le sentenze sono decisioni motivate dalla corte più ampiamente, e possono essere di
accoglimento o di rigetto.
a) Con la sentenza di accoglimento la corte dichiara l’incostituzionalità degli atti normativi
sottoposti al suo giudizio, che vengono annullati, determinando la perdita di efficacia erga
omnes ed ex tunc delle norme. Per quanto riguarda i rapporti esauriti non vengono rimessi
in discussione, ad eccezione delle sentenze passate in giudicato che riguardano la libertà
personale, in quel caso l’incostituzionalità della norma si applica anche se il rapporto è
esaurito.
b) Con la sentenza di rigetto la corte rigetta la questione di costituzionalità così come le è
stata proposta dichiarandola non fondata.
Vi sono poi altre due tipologie di sentenze:
c) Le sentenze interpretative, sono sentenze peculiari che si collocano nel mezzo tra le
sentenze di accoglimento e quelle di rigetto. Anche in questo caso si distinguono sentenze
interpretative si accoglimento e sentenze interpretative di rigetto.
d) La corte può pronunciare anche sentenze manipolative, si tratta di sentenze che non solo
eliminano una norma incostituzionale ma introducono nell’ordinamento altre norme
ritenute costituzionalmente necessarie. Tra di esse si possono citare le sentenze additive,
con le quali la corte dichiara l’incostituzionalità di una omissione legislativa, aggiungendo la
norma mancante, e sostitutive con le quali la corte sostituisce la norma incostituzionale
con una costituzionale.
Le altre competenze della corte costituzionale
a) I conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato. L’oggetto è costituito da qualunque atto
imputabile a un potere dello stato che sia ritenuto lesivo della sfera costituzionale di un
altro potere. Il parametro è dato da tutte le norme costituzionali che determinano la sfera
di competenza di ciascun potere. La decisione dovrà determinare a quale potere spetta la
competenza e annullare, se necessario, l’atto che ha dato luogo al conflitto.
b) I conflitti di attribuzione tra stato e regioni. Si fa il medesimo discorso del conflitto di
attribuzione tra i poteri dello stato, solo che in questo caso i soggetti non sono due poteri
statali ma lo stato e una regione, e anche in questo caso la corte decide chi è competente e
se necessario annulla l’atto che ha dato luogo al conflitto.
c) Circa il giudizio sulle accuse promosse contro il presidente della repubblica.
d) Il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo
LA MAGISTRATURA
Nel civil law ai giudici viene attribuito un ruolo subordinato a quello del potere legislativo, infatti i
giudici vengono considerati “bouche de la loi” e hanno solo la funzione di applicare la legge ai casi
concreti, di conseguenza le loro decisioni servono a risolvere le singole controversie e non creano
vincoli nei confronti degli altri giudici.
Nel common law i giudici godono di un margine di creatività molto più ampio. Essi non si limitano
ad applicare la legge, ma attraverso l’interpretazione la innovano, vincolando gli altri giudici a
conformarsi al contenuto delle norme quando devono decidere casi analoghi. Negli ord