Capitolo 11
Il circuito delle garanzie
Intendiamo riferirci all’insieme degli organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di legittimazione democratica, che agiscono in base a una legittimazione di tipo tecnico-giuridico. Pertanto, tali organi devono ordinariamente motivare le decisioni che prendono, indicando i vari passaggi a dimostrazione del corretto svolgimento del proprio ruolo. Tra gli organi di garanzia si collocano: la corte costituzionale, che esercita la funzione di giustizia costituzionale; la magistratura, che applica le regole giuridiche alla risoluzione delle controversie; le autorità indipendenti.
Il presidente della Repubblica si colloca invece, sulla linea di snodo tra circuito della decisione politica e circuito delle garanzie.
La giustizia costituzionale
La giustizia costituzionale è una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della costituzione. In Italia l’organo di giustizia costituzionale è la corte costituzionale.
Il nucleo centrale della giustizia costituzionale è il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi, una funzione che non esisteva nello stato liberale di diritto, in quanto in tale forma di stato al vertice del sistema delle fonti si collocava la legge, che prevaleva sulla costituzione.
La giustizia costituzionale nasce nel 1803, quando la corte suprema statunitense stabilì di poter controllare la costituzionalità di una legge (la decisione Marbury v. Madison). Con la sentenza Marbury v. Madison nacque il modello statunitense di giustizia costituzionale, che è diverso dal modello austriaco, introdotto in Europa solo dopo la prima guerra mondiale.
- Modello statunitense:
- Diffuso, ovvero il controllo di costituzionalità delle leggi viene fatto da qualsiasi giudice.
- Concentrato e incidentale, ovvero il controllo viene svolto nel momento in cui il giudice deve applicare una legge ad un caso concreto.
- Inter partes, ovvero una perdita di efficacia limitata al caso, ed ex tunc, ovvero retroattiva.
- Modello austriaco:
- Accentrato, ovvero il controllo di costituzionalità può essere svolto solo da un giudice specializzato.
- Astratto e principale, ovvero il controllo delle leggi viene svolto indipendentemente dall’applicazione della legge ad un caso concreto ed esiste un giudizio ad hoc, che si instaura appositamente per il controllo di costituzionalità della legge.
- Erga omnes, ovvero la legge perde efficacia per tutti i soggetti dell’ordinamento, ed ex nunc, ossia per il futuro.
Oggi, quello che resta del modello austriaco è essenzialmente il carattere accentrato, per il resto si è davanti a un’ibridazione di modelli.
La corte costituzionale
In Italia, la giustizia costituzionale ha iniziato a funzionare nel 1956, quando sono stati nominati tutti i membri della corte costituzionale, il solo organo che può dichiarare l’incostituzionalità di una legge. Tutti gli altri giudici non possono rifiutarsi di applicare una legge incostituzionale, ma devono rivolgersi alla corte costituzionale se hanno dubbi sulla costituzionalità di una legge.
La corte costituzionale è disciplinata dalla sezione prima del titolo sesto della costituzione dall’art. 134 al 137. Le competenze della corte sono elencate all’art. 134, secondo il quale la corte giudica:
- Sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni
- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni e tra le regioni
- Sulle accuse promosse dal parlamento in seduta comune contro il presidente della repubblica
- Esercita il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, secondo la legge cost. n.1/1953
In base all’art. 135 la corte costituzionale è composta da 15 giudici, che sono nominati per 1/3 dal presidente della Repubblica, 1/3 dal parlamento in seduta comune e 1/3 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative (corte di cassazione, consiglio di stato e corte dei conti). Per il giudizio sui reati presidenziali ai 15 giudici della corte si aggiungono i 16 giudici aggregati, tratti a sorte da un elenco formulato dal parlamento ogni 9 anni.
La composizione della corte costituzionale è particolarmente equilibrata tra le competenze tecnico-giuridiche e la sensibilità politica, in quanto i giudici costituzionali hanno una consolidata esperienza nel mondo del diritto. Inoltre, ben 10 giudici su 15 sono nominati da soggetti non giurisdizionali (5 dal parlamento e 5 dal presidente della Repubblica).