Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Circuito delle garanzie Pag. 1 Circuito delle garanzie Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Circuito delle garanzie Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL CIRCUITO DELLE GARANZIE

Intendiamo riferirci all’insieme degli organi indipendenti dal potere politico e sprovvisti di

legittimazione democratica, che agiscono in base a una legittimazione di tipo tecnico-giuridico,

pertanto tali organi devono ordinariamente motivare le decisioni che prendono, indicando i vari

passaggi a dimostrazione del corretto svolgimento del proprio ruolo. Tra gli organi di garanzia si

collocano: la corte costituzionale, che esercita la funzione di giustizia costituzionale; la

magistratura, che applica le regole giuridiche alla risoluzione delle controversie; le autorità

indipendenti.

Il presidente della repubblica si colloca invece, sulla linea di snodo tra circuito della decisione

politica e circuito delle garanzie. La giustizia costituzionale

La giustizia costituzionale è una forma di garanzia giurisdizionale della rigidità della costituzione, in

Italia l’organo di giustizia costituzionale è la corte costituzionale.

Il nucleo centrale della giustizia costituzionale è il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle

leggi, è una funzione che non esisteva nello stato liberale di diritto, in quanto in tale forma di stato

al vertice del sistema delle fonti si collocava la legge, che prevaleva sulla costituzione.

La giustizia costituzionale nasce nel 1803, quando la corte suprema statunitense stabilì di poter

controllare la costituzionalità di una legge (la decisione Marbury v. Madison). Con la sentenza

Marbury v. Madison nacque il modello statunitense di giustizia costituzionale, che è diverso dal

modello austriaco, introdotto in Europa solo dopo la prima guerra mondiale.

a) Il modello statunitense viene definito:

- Diffuso, ovvero il controllo di costituzionalità delle leggi viene fatto da qualsiasi giudice.

- Concentrato e incidentale, ovvero il controllo viene svoto nel momento in cui il giudice

deve applicare una legge ad un caso concreto.

- Inter partes, ovvero una perdita di efficacia limitata al caso, ed ex tunc, ovvero

retroattiva.

b) Il modello austriaco viene definito:

- Accentrato, ovvero il controllo di costituzionalità può essere svolto solo da un giudice

specializzato

- Astratto e principale, ovvero il controllo delle leggi viene svolto indipendentemente

dall’applicazione della legge ad un caso concreto ed esiste un giudizio ad hoc, che si

instaura appositamente per il controllo di costituzionalità della legge.

- Erga omnes, ovvero la legge perde efficacia per tutti i soggetti dell’ordinamento, ed ex

nunc, ossia per il futuro.

oggi, quello che resta del modello austriaco è essenzialmente il carattere accentrato, per il resto si

è davanti a un’ibridazione di modelli.

LA CORTE COSTITUZIONALE

In Italia, la giustizia costituzionale ha iniziato a funzionare nel 1956, quando sono stati nominati

tutti i membri della corte costituzionale, il solo organo che può dichiarare l’incostituzionalità di

una legge, tutti gli altri giudici non possono rifiutarsi di applicare una legge incostituzionale, ma

devono rivolgersi alla corte costituzionale se hanno dubbi sulla costituzionalità di una legge.

La corte costituzionale è disciplinata dalla sezione prima del titolo sesto della costituzione dall’art.

134 al 137. Le competenze della corte sono elencate all’art.134, secondo il quale la corte giudica:

- Sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni

- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni e tra le regioni

- Sulle accuse promosse dal parlamento in seduta comune contro il presidente della

repubblica

- Esercita il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, secondo la legge cost.

n.1/1953

In base all’art. 135 la corte costituzionale è composta da 15 giudici, che sono nominati per 1/3 dal

presidente della repubblica, 1/3 dal parlamento in seduta comune e 1/3 dalle supreme

magistrature ordinarie e amministrative (corte di cassazione, consiglio di stato e corte dei conti).

Per il giudizio sui reati presidenziali ai 15 giudici della corte si aggiungono i 16 giudici aggregati,

tratti a sorte da un elenco formulato dal parlamento ogni 9 anni.

La composizione della corte costituzionale è particolarmente equilibrata tra le competenze

tecnico-giuridiche e la sensibilità politica, in quanto i giudici costituzionali hanno una consolidata

esperienza nel mondo del diritto, inoltre ben 10 giudici su 15 sono nominati da soggetti non

giurisdizionali (5 dal parlamento e 5 dal presidente della repubblica).

Il giudizio di legittimità costituzionale può essere instaurato solo attraverso due vie:

a) Il giudizio in via incidentale, quando un giudice comune, detto giudice a quo, nel momento

in cui deve applicare una legge, ha un dubbio sulla costituzionalità di quest’ultima e può

decidere di sospendere il processo e rivolgersi alla corte costituzionale, emanando

un’ordinanza di rimessione, nella quale deve motivare l’esistenza della rilevanza, ovvero la

necessità di applicare la norma per risolvere la controversia e della non manifesta

infondatezza, ovvero l’esistenza di un dubbio ragionevole circa la costituzionalità della

norma.

b) Il giudizio in via principale, è disciplinato dall’art. 127 e viene promosso dallo stato o da

una regione nel momento in cui si ritenga che siano state violate le competenze di uno o

dell’altro. Questo tipo di giudizio serve ad assicurare le sfere di competenza citate all’art.

117.

Le vie di accesso al giudizio della corte costituzionale sono strette, in quanto non esiste un accesso

diretto da parte dei singoli individui, i quali devono sollevare la questione davanti a un giudice a

quo e chiedere a quest’ultimo di sollevare la questione di legittimità davanti alla corte, e nel caso il

giudice si rifiuti il soggetto può solo cercare di riproporre la questione nel prossimo grado di

giudizio.

La questione di costituzionalità costituisce il “thema decidendum” sul quale la corte è chiamata a

decidere, e si compone di due elementi: l’oggetto e il parametro.

a) L’oggetto è costituito dagli atti della cui legittimità costituzionale si dubita, quindi possono

essere oggetto del giudizio tutte le leggi primarie, ma anche le leggi costituzionali e di

revisione costituzionale che ovviamente possono essere dichiarate incostituzionali solo con

riferimento ai principi supremi della costituzione. Sono esclusi al controllo della corte i

regolamenti governativi, le altre fonti secondarie e gli atti amministrativi, per i quali esiste

un controllo esercitato dai giudici ordinari e dai giudici amministrativi. La corte

costituzionale ha poi rifiutato di sindacare i regolamenti parlamentari, in virtù della

insindacabilità degli interna corpis. Quanto ai regolamenti Europei, la corte li ritiene esclusi

dal suo sindacato (con eccezione del rispetto dei controlimiti).

b) Per parametro si intende la norma della costituzione che si reputa violata. Rientrano quindi

nel parametro la costituzione e le leggi costituzionali, e sono escluse le fonti primarie.

Tuttavia le fonti primarie possono costituire il parametro in via indiretta, attraverso le

norme interposte (es. legge di delega).

Le decisioni della corte

La corte costituzionale può pronunciarsi nel senso di inammissibilità, del rigetto o

dell’accoglimento della questione, mediante ordinanze o sentenze.

Le ordinanze sono decisioni brevi, motivate sinteticamente, con le quali la corte dichiara

l’inammissibilità, il rigetto o l’accoglimento della questione.

Le sentenze sono decisioni motivate dalla corte più ampiamente, e possono essere di

accoglimento o di rigetto.

a) Con la sentenza di accoglimento la corte dichiara l’incostituzionalità degli atti normativi

sottoposti al suo giudizio, che vengono annullati, determinando la perdita di efficacia erga

omnes ed ex tunc delle norme. Per quanto riguarda i rapporti esauriti non vengono rimessi

in discussione, ad eccezione delle sentenze passate in giudicato che riguardano la libertà

personale, in quel caso l’incostituzionalità della norma si applica anche se il rapporto è

esaurito.

b) Con la sentenza di rigetto la corte rigetta la questione di costituzionalità così come le è

stata proposta dichiarandola non fondata.

Vi sono poi altre due tipologie di sentenze:

c) Le sentenze interpretative, sono sentenze peculiari che si collocano nel mezzo tra le

sentenze di accoglimento e quelle di rigetto. Anche in questo caso si distinguono sentenze

interpretative si accoglimento e sentenze interpretative di rigetto.

d) La corte può pronunciare anche sentenze manipolative, si tratta di sentenze che non solo

eliminano una norma incostituzionale ma introducono nell’ordinamento altre norme

ritenute costituzionalmente necessarie. Tra di esse si possono citare le sentenze additive,

con le quali la corte dichiara l’incostituzionalità di una omissione legislativa, aggiungendo la

norma mancante, e sostitutive con le quali la corte sostituisce la norma incostituzionale

con una costituzionale.

Le altre competenze della corte costituzionale

a) I conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato. L’oggetto è costituito da qualunque atto

imputabile a un potere dello stato che sia ritenuto lesivo della sfera costituzionale di un

altro potere. Il parametro è dato da tutte le norme costituzionali che determinano la sfera

di competenza di ciascun potere. La decisione dovrà determinare a quale potere spetta la

competenza e annullare, se necessario, l’atto che ha dato luogo al conflitto.

b) I conflitti di attribuzione tra stato e regioni. Si fa il medesimo discorso del conflitto di

attribuzione tra i poteri dello stato, solo che in questo caso i soggetti non sono due poteri

statali ma lo stato e una regione, e anche in questo caso la corte decide chi è competente e

se necessario annulla l’atto che ha dato luogo al conflitto.

c) Circa il giudizio sulle accuse promosse contro il presidente della repubblica.

d) Il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo

LA MAGISTRATURA

Nel civil law ai giudici viene attribuito un ruolo subordinato a quello del potere legislativo, infatti i

giudici vengono considerati “bouche de la loi” e hanno solo la funzione di applicare la legge ai casi

concreti, di conseguenza le loro decisioni servono a risolvere le singole controversie e non creano

vincoli nei confronti degli altri giudici.

Nel common law i giudici godono di un margine di creatività molto più ampio. Essi non si limitano

ad applicare la legge, ma attraverso l’interpretazione la innovano, vincolando gli altri giudici a

conformarsi al contenuto delle norme quando devono decidere casi analoghi. Negli ord

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher peppe.mate di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Groppi Tania.