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La funzione giurisdizionale

Il Titolo IV della seconda parte della Costituzione (artt. 101 – 113) è dedicato agli organi che esercitano la funzione giurisdizionale. Tale funzione, la cui denominazione viene dal latino iurisdictio (e significa, letteralmente, “dire”, o “dichiarare” il diritto, rendendone possibile l’applicazione), è volta a garantire l’applicazione del diritto vigente, sanzionandone le violazioni. Il suo esercizio, per il principio di divisione dei poteri, deve essere affidato a un complesso di organi diverso da quelli che esercitano la funzione legislativa e quella esecutiva; poiché, inoltre, la funzione giurisdizionale implica per definizione un rapporto di terzietà (cioè, di estraneità) dell’organo giusdicente rispetto agli interessi fatti valere dalle parti contendenti, deve essere garantita con particolare rigore l’indipendenza degli organi cui tale funzione.

è affidata.L’art. 101 Cost. stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo, da giudici soggetti solo alla legge. L’affermazione della soggezione esclusiva “alla legge” va interpretata con riferimento non soltanto alla legge in senso formale, ma al complesso del diritto vigente in un determinato momento storico. Il parallelo riferimento al popolo e alla legge, poi, va inteso nel senso che i giudici non possono essere condizionati da alcun potere, né pubblico né privato, e che essi devono perseguire gli interessi del popolo per come espressi dalla Costituzione e dalle leggi vigenti. Da tale riferimento non si può invece dedurre che i giudici rispondano direttamente al popolo del modo in cui esercitano la funzione. Tale affermazione sarebbe possibile in un sistema nel quale l’accesso agli incarichi giudiziari avvenisse in modo elettivo. Nel nostro ordinamento, invece, i giudici sono pubblici funzionari vincitori

Di un apposito concorso, e non organi elettivi. La magistratura costituisce dunque un ordine autonomo, e indipendente da ogni altro potere, dotato allo scopo di un organo di governo autonomo (il CSM, su cui v. oltre).

Ad alcuni degli organi che appartengono all'ordine giudiziario la legge affida funzioni, dette di pubblico ministero, o requirenti, che si concretano in una attività di stimolo delle funzioni giurisdizionali, da esercitarsi a tutela e promozione dell'interesse generale alla giustizia. Nelle funzioni requirenti rientrano, in generale, tutte quelle funzioni che resterebbero prive di tutela senza l'intervento del pubblico ministero. È per questo, ad esempio, che nei procedimenti penali il pubblico ministero (il quale promuove l'azione penale) ha l'obbligo di ricercare anche gli elementi di prova a favore dell'imputato, e che in molti casi il pubblico ministero ha la facoltà di impugnare le decisioni giurisdizionali anche se le

Parti del giudizio non lo fanno. Poiché anche gli organi requirenti appartengono all'ordine giudiziario, comunque, essi godono delle medesime garanzie accordate agli organi giudicanti.

La giurisdizione ordinaria.

La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici "professionali" (detti anche giudici togati) e da giudici "onorari", che insieme costituiscono l'ordine giudiziario. Attualmente la giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata dai seguenti organi: giudice di pace, tribunale, corte d'appello, corte di cassazione, tribunale per i minorenni, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza (art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante Ordinamento giudiziario).

La magistratura.

Le giurisdizioni speciali.

In ossequio al principio di unità della giurisdizione (per il quale la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da un unico corpo di funzionari, sottoposti a una disciplina unitaria), la Costituzione (art.

102) Vieta l'istituzione di giudici "straordinari o speciali". Per giudici straordinari si intendono giudici appositamente istituiti ex post, dopo il verificarsi dei fatti sui quali si deve giudicare; per giudici speciali devono intendersi giudici che abbiano una competenza specifica e riservata su determinate materie, così che tali materie risultino sottratte allagiurisdizione ordinaria.

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, tuttavia, è consentita l'istituzione di sezioni specializzate in determinate materie (come le sezioni specializzate agrarie, i tribunali regionali per le acque pubbliche, i tribunali per i minorenni), generalmente caratterizzate dalla costituzione mista di magistrati e cittadini particolarmente qualificati, estranei all'ordine giudiziario.

Continuano ad esistere, inoltre, i giudici amministrativi, la Corte dei conti e i giudici militari, giudici speciali già esistenti alla data di entrata in vigore della

Costituzione (art. 103 Cost.). Alla giurisdizione amministrativa è attribuita la tutela giurisdizionale avverso gli atti della Pubblica amministrazione, nei confronti della quale i cittadini non rivestono una posizione di parità. La sfera di competenza della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa è individuata con riferimento alla posizione soggettiva da far valere in giudizio. In questo senso si dice che al giudice amministrativo spetta la tutela degli interessi legittimi, mentre al giudice ordinario spetta la tutela dei diritti soggettivi dei cittadini. Secondo la ricostruzione tradizionale, infatti, di fronte alla pubblica amministrazione, che agisca a tutela di interessi pubblici, il singolo cittadino non ha diritto alla piena tutela delle sue posizioni soggettive, ma soltanto alla tutela del suo interesse a che gli atti amministrativi, lesivi di tali situazioni soggettive, siano adottati legittimamente. Il giudice amministrativo esercita dunque il sindacato.

di legittimità (e non di merito) sugli atti amministrativi. Il ricorso davanti agli organi di giustizia amministrativa è volto ad ottenere l'annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi che si assumono viziati per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. In particolari materie, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quest'ultimo giudica comunque anche dei diritti soggettivi (tali materie sono state da ultimo ridefinite dalla legge 21 luglio 2000, n. 205). La giurisdizione amministrativa è esercitata da organi distinti rispetto alla magistratura ordinaria: i Tribunali Amministrativi Regionali (istituiti uno per ciascuna Regione, e in alcuni casi articolati in sezioni con sede in città diverse della medesima regione), i quali funzionano da giudici di primo grado, e il Consiglio di Stato, il quale, oltre ad essere organo consultivo del Governo, svolge le funzioni di giudice d'appello dei Tribunali.Amministrativi regionali. L'organo di governo autonomo dei giudici amministrativi è il Consiglio di presidenza dell'amagistratura amministrativa, il quale ha funzioni analoghe a quelle che il Consiglio Superiore della Magistratura (v. oltre) svolge nei confronti dei giudici ordinari. La Corte dei conti è composta di magistrati con specializzazione particolare, detti magistrati contabili. Presso di essa è istituita una Procura generale, con funzioni requirenti. Recentemente, l'articolazione territoriale della magistratura contabile è stata riformata, con l'istituzione di autonome sezioni giurisdizionali e requirenti su base regionale. LA MAGISTRATURA Organo di governo autonomo è il Consiglio di Presidenza della Corte stessa. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità su numerosi atti del Governo e di altri organi pubblici, nonché il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delleamministrazioni pubbliche. Quanto alle funzioni giurisdizionali, essa è competente per i giudizi in materia di contabilità pubblica, pensioni e responsabilità degli impiegati e funzionari dello Stato o di altri enti pubblici.

Costituiscono infine un ordine distinto dalla magistratura ordinaria anche i giudici militari, competenti a giudicare dei reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate. Organo di governo autonomo della magistratura militare è il Consiglio superiore della magistratura militare.

Il principio del giusto processo

Il nuovo art. 111 Cost. (il quale riguarda qualunque processo, civile, penale, amministrativo o contabile) enuncia espressamente la regola del giusto processo, secondo la quale ogni processo deve avere una ragionevole durata e deve svolgersi in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, innanzi un giudice terzo ed imparziale. Il diritto alla ragionevole durata del processo è stato espressamente

Riconosciuto con la l. 24 marzo 2001, n. 89, che, in caso di violazione di tale diritto, prevede che le parti possano chiedere un'equa riparazione pecuniaria nei confronti dello Stato.

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e il principio del doppio grado di giurisdizione

L'art. 111, comma 6, Cost., dispone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati, cioè riportino l'indicazione esplicita delle ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali sono stati adottati; lo scopo di tale obbligo è quello di consentire ai cittadini di ricorrere avverso tali provvedimenti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, per farne valere l'eventuale erroneità.

La nostra costituzione non pone espressamente l'obbligo di un doppio grado di giudizio (tanto che, per diverse categorie di provvedimenti giurisdizionali, non è consentito proporre appello); tuttavia tutti i provvedimenti relativi alla libertà

ragione, la Costituzione italiana prevede che tali provvedimenti siano adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo composto da magistrati e da membri eletti dal Parlamento. Il CSM ha il compito di garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, assicurando che le decisioni riguardanti la carriera dei magistrati siano prese in modo imparziale e nel rispetto dei principi di merito e professionalità. Inoltre, la magistratura italiana gode di altre garanzie, come l'inamovibilità dei magistrati, che non possono essere rimossi dal loro incarico se non per motivi disciplinari o per ragioni di giustizia, e l'irresponsabilità per le decisioni prese nell'esercizio delle loro funzioni. Tutte queste garanzie sono fondamentali per assicurare l'indipendenza della magistratura e garantire che i magistrati possano svolgere il loro ruolo in modo imparziale e nel rispetto dei principi di giustizia.ragione laCostituzione (art. 105) ha attribuito a un organo di governo autonomo, detto Consiglio Superioredella Magistratura, l'amministrazione del personale della magistratura.L'indipendenza del potere giudiziario è un principio fondamentale dello Stato di diritto.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof D'onofrio Francesco.
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