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La magistratura

La funzione giurisdizionale

Il Titolo IV della seconda parte della Costituzione (artt. 101 – 113) è dedicato agli organi che esercitano la funzione giurisdizionale. Tale funzione, la cui denominazione viene dal latino iurisdictio (e significa, letteralmente, "dire", o "dichiarare" il diritto, rendendone possibile l’applicazione), è volta a garantire l’applicazione del diritto vigente, sanzionandone le violazioni.

Il suo esercizio, per il principio di divisione dei poteri, deve essere affidato a un complesso di organi diverso da quelli che esercitano la funzione legislativa e quella esecutiva; poiché, inoltre, la funzione giurisdizionale implica per definizione un rapporto di terzietà (cioè, di estraneità) dell’organo giusdicente rispetto agli interessi fatti valere dalle parti contendenti, deve essere garantita con particolare rigore l’indipendenza degli organi cui tale funzione è affidata.

L’art. 101 Cost. stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo, da giudici soggetti soltanto alla legge. L’affermazione della soggezione esclusiva "alla legge" va interpretata con riferimento non soltanto alla legge in senso formale, ma al complesso del diritto vigente in un determinato momento storico. Il parallelo riferimento al popolo e alla legge, poi, va inteso nel senso che i giudici non possono essere condizionati da alcun potere, né pubblico né privato, e che essi devono perseguire gli interessi del popolo per come espressi dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Da tale riferimento non si può invece dedurre che i giudici rispondano direttamente al popolo del modo in cui esercitano la funzione. Tale affermazione sarebbe possibile in un sistema nel quale l’accesso agli incarichi giudiziari avvenisse in modo elettivo. Nel nostro ordinamento, invece, i giudici sono pubblici funzionari vincitori di un apposito concorso, e non organi elettivi.

La magistratura costituisce dunque un ordine autonomo, e indipendente da ogni altro potere, dotato allo scopo di un organo di governo autonomo (il CSM, su cui v. oltre).

Ad alcuni degli organi che appartengono all’ordine giudiziario la legge affida funzioni, dette di pubblico ministero, o requirenti, che si concretano in una attività di stimolo delle funzioni giurisdizionali, da esercitarsi a tutela e promozione dell’interesse generale alla giustizia. Nelle funzioni requirenti rientrano, in generale, tutte quelle funzioni che resterebbero prive di tutela senza l’intervento del pubblico ministero. È per questo, ad esempio, che nei procedimenti penali il pubblico ministero (il quale promuove l’azione penale) ha l’obbligo di ricercare anche gli elementi di prova a favore dell’imputato, e che in molti casi il pubblico ministero ha la facoltà di impugnare le decisioni giurisdizionali anche se le parti del giudizio non lo fanno. Poiché anche gli organi requirenti appartengono all’ordine giudiziario, comunque, essi godono delle medesime garanzie accordate agli organi giudicanti.

La giurisdizione ordinaria

La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici "professionali" (detti anche giudici togati) e da giudici "onorari", che insieme costituiscono l’ordine giudiziario. Attualmente la giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata dai seguenti organi: giudice di pace, tribunale, corte d’appello, corte di cassazione, tribunale per i minorenni, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza (art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante Ordinamento giudiziario).

Le giurisdizioni speciali

In ossequio al principio di unità della giurisdizione (per il quale la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da un unico corpo di funzionari, sottoposti a una disciplina unitaria), la Costituzione (art. 102) vieta l’istituzione di giudici "straordinari o speciali".

Per giudici straordinari si intendono giudici appositamente istituiti ex post, dopo il verificarsi dei fatti sui quali si deve giudicare; per giudici speciali devono intendersi giudici che abbiano una competenza specifica e riservata su determinate materie, così che tali materie risultino sottratte alla giurisdizione ordinaria.

Nell’ambito della giurisdizione ordinaria, tuttavia, è consentita l’istituzione di sezioni specializzate in determinate materie (come le sezioni specializzate agrarie, i tribunali regionali per le acque pubbliche, i tribunali per i minorenni), generalmente caratterizzate dalla costituzione mista di magistrati e cittadini particolarmente qualificati, estranei all’ordine giudiziario.

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Scienze politiche e sociali SPS/04 Scienza politica

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