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Funzione giudiziaria nell'ordinamento dell'UE, Diritto dell'Unione Europea Pag. 1
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TFUE.

2) Azione di annullamento: si tratta, anche in questo caso, di un rimedio giurisdizionale diretto, in

quanto con esso si impugna un atto dell’ Unione davanti alla Corte di giustizia.

Il suo scopo è quello di verificare la legittimità degli atti adottati dalle istituzioni UE.

atti che possono essere oggetto d’ impugnazione?

Quali sono gli

L’ art 263 TFUE prevede varie categorie di atti impugnabili; afferma che “la Corte di

al co 1, infatti

giustizia esercita un controllo di legittimità”:

 “sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale

europea che non siano raccomandazioni o pareri” (= atti vincolanti);

 “sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti

giuridici nei confronti di terzi”;

 “sugli atti degli organi o organismi dell’ Unione destinati a produrre effetti giuridici nei

confronti di terzi”.

A tal proposito, la Corte di giustizia ha specificato che:

a) Deve trattarsi di atti definitivi (= gli atti preparatori ed endoprocedimentali non sono

impugnabili). e dal soggetto dell’ Unione che l’ ha formato,

b) Indipendentemente dal nomen è possibile

impegnare tutti gli atti che, di fatto, siano idonei a produrre effetti giuridici nei confronti di

si tratta di un orientamento espresso già prima dell’

terzi (cd approccio sostanzialistico):

entrata in vigore del Trattato di Lisbona (caso Les Verts del 1986) e che ora trova un

aggancio normativo nell’ art 263 TFUE .

Deve trattarsi quindi di atti vincolanti, definitivi e che incidano sulle posizioni dei singoli.

NB: a seguito dell’ entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il controllo di legittimità degli atti delle

istituzioni da parte della Corte di giustizia è stato esteso anche agli adottati nel quadro della

(con l’ eccezione consistente nel divieto per

cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

la Corte di riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni di polizia o in materia di

dell’ ordine pubblico)

mantenimento nonché agli atti adottati nel quadro della cooperazione

rafforzata.

però tutt’ ora esclusi gi atti adottati dalle istituzioni in materia di PESC;

Sono al riguardo bisogna

di cui all’art 263, co 4 TFUE

però evidenziare che il Trattato di Lisbona, con la previsione

(“qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e al secondo

comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che lo riguardano direttamente e

individualmente e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non 6

comportano alcuna misura d’ esecuzione”), ha implicitamente affermato la competenza della Corte

a pronunciarsi sui ricorsi proposti dai privati riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni

del Consiglio (adottate anche in materia di PESC) che prevedono misure restrittive nei confronti di

persone fisiche o giuridiche. In tal modo, si è colmata una lacuna nella tutela giurisdizionale dei

destinatari di una posizione comune in materia di PESC fornendo una risposta alle preoccupazioni

sollevate dalla Corte nei casi Gestoras Pro Amnistia e Segi del 27 febbraio 2007.

Quali sono i legittimati passivi?

In base all’ elenco degli atti contenuto nell’ art 263, co 1 TFUE, dobbiamo ritenere che essi siano:

Consiglio, Commissione, Parlamento europeo (novità rispetto al Trattato di Nizza), il Consiglio

europeo e la BCE.

Quali sono i legittimati attivi?

La dottrina li distingue in 3 categorie:

I. Ricorrenti privilegiati: Stati membri, Parlamento europeo (novità introdotta dal Trattato

di Nizza: prima il PE era ricorrente semiprivilegiato), Consiglio e Commissione Il

“privilegio” per questi soggetti consiste nel diritto di impugnare qualsiasi atto, senza

dover dimostrare che questo incida sulla posizione giuridica del ricorrente. 

II. Ricorrenti semi-privilegiati: Corte dei Conti, BCE, Comitato delle Regioni Questi, a

differenza dei ricorrenti privilegiati, non hanno una legittimazione attiva assoluta e

incondizionata in quanto, ai sensi dell’ art 263, co 3 TFUE possono esercitare l’ azione

di annullamento solo nei confronti di atti che ledano le proprie prerogative.

NB: l’ inserimento del Comitato delle Regioni tra i ricorrenti semiprivilegiati è una

novità del Trattato di Lisbona. È bene sottolineare che il Comitato può far valere anche

la violazione del principio di sussidiarietà.

III. Ricorrenti non privilegiati: qualsiasi persona fisica o giuridica (nb: tra le persone

giuridiche rientrano anche gli enti pubblici territoriali purché le loro competenze abbiano

carattere autonomo e non siano assorbite da quelle dello Stato di appartenenza).

esercitare l’ azione di annullamento a condizioni più restrittive

Questi sono ammessi ad

dei ricorrenti privilegiati o semi-privilegiati in quando devono dimostrare un interesse ad

agire personale, effettivo e attuale derivante dal prodursi di un pregiudizio nella propria

sensi dell’ art 263, co 4,

sfera giuridica. Ai infatti, essi possono proporre ricorso solo

“atti ossia decisioni di cui siano destinatari (es:

avverso: a) adottati nei propri confronti”,

decisioni assunte dalla Commissione in materia di concorrenza); b) atti che, pur non

rientrando nella precedente categoria (e: regolamenti, direttive o decisioni rivolte ad altre

persone) li riguardino direttamente ed individualmente; c) atti regolamentari che li

riguardino direttamente e che non comportino alcuna misura di esecuzione.

[Evoluzione della disciplina con riferimento ai ricorrenti non privilegiati:

art 230 del Trattato di Nizza affermava che: “qualsiasi persona, fisica o giuridica, può

L’

proporre un ricorso avverso le decisioni prese nei suoi confronti e le decisioni che, pur

apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente”; in altre

parole, le persone fisiche o giuridiche potevano impugnare tutti gli atti, anche di portata

generale, ma solo se li riguardassero direttamente ed individualmente.

Al riguardo la Corte di giustizia si era espressa in questi termini:

Il privato è “direttamente” riguardato quando l’ atto dell’ Unione produce direttamente

-

effetti sulla sua situazione giuridica (imponendogli un obbligo o privandolo di un diritto)

non lasciando alcun potere discrezionale agli Stati membri per la sua attuazione (o

perché non necessita di un’ attività di diaframma per produrre i suoi effetti o perché l’

attività di diaframma stessa è completamente vincolata, ossia disciplinata in tutti i suoi

aspetti dalla normativa europea). 7

“interesse individuale” la Corte si era assestata su una

- Per quanto riguarda invece l’

posizione fortemente restrittiva: nel caso Plaumann, infatti, chiarì che i soggetti diversi

dai destinatari di una decisione non possono pretendere di essere riguardati

“individualmente” a meno che questa non li tocchi in ragione di certe qualità personali o

di particolari circostanze di fatto atte a distinguerli da ogni altra persona e per questo li

identifichi alla stessa stregua di veri e propri destinatari. In tal modo, si escludeva che la

che un regolamento incidesse sulla situazione giuridica del ricorrente o che l’

circostanza

atto riguardasse una specifica attività economica o solo un numero determinato di

operatori economici, fosse sufficiente per considerare i ricorrenti individualmente

riguardati. La rigidità della formula Plaumann divenne oggetto di contestazione: il

Tribunale e l’ avv. gen. Jacobs sottolinearono l’ esigenza di una riconsiderazione della

l’ assenza di adeguati

nozione restrittiva di persona individualmente interessata stante

rimedi davanti al giudice nazionale ma tale proposta non fu recepita dalla Corte .

 All’ esigenza di colmare la carenza di tutela dei singoli provocata da quest’

orientamento, risponde parzialmente il Trattato di Lisbona: il nuovo art 263, co 4, infatti,

prevede che per impugnare i regolamenti di portata generale, basta che gli stessi

riguardino la persona direttamente, non anche individualmente e che non comportino

alcuna misura di esecuzione. NB: il vecchio sistema dei due requisiti cumulativi

(“direttamente ed individualmente”), però, rimane in piedi per tutti gli altri atti.]

con l’ azione di annullamento?

Quali sono i vizi che si possono far valere

Ai sensi dell’ art 263, co 2 TFUE, “la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per”:

a) Incompetenza In base al principio di attribuzione, le istituzioni possono legiferare solo

nelle materie per le quali abbiano ricevuto una specifica attribuzione. Se viene adottato un

in una materia in cui l’ Unione non ha

atto alcuna attribuzione, questo sarà viziato da

se invece l’ atto viene adottato in una materia in cui l’ Unione ha un’

incompetenza assoluta;

attribuzione ma da un’ istituzione diversa da quella che avrebbe dovuto adottarlo, esso sarà

viziato da incompetenza relativa.

L’ incompetenza può configurarsi in una delle tre ipotesi classiche: I. ratione materiae,

quando l’ atto non rientra nella sfera di competenza dell’ organo; II. ratione loci, quando l’

la competenza dell’ organo; III.

atto ha effetti al di fuori del territorio sul quale si esercita

ratione temporis, quando l’ atto è adottato oltre i limiti di tempo fissati.

NB: ricorda che, per determinare l’ istituzione competente all’ adozione di un atto bisogna

guardare soprattutto alla “base giuridica”, ossia ci dev’ essere una norma, all’ interno del

Trattato, che attribuisca quella determinata materia a quella particolare istituzione.

b) Violazione delle forme sostanziali Si tratta di un vizio che ricomprende una serie

numerosa di ipotesi e che rileva principalmente sotto 3 aspetti: I. garanzie di procedura

relative alla formazione degli atti (es: per l’ atto era prevista la procedura legislativa e non c’

è stata; era prevista una certa maggioranza ma viene adottato con una maggioranza diversa);

II. rispetto delle forme essenziali a garanzia degli interessati nella procedura di adozione

degli atti e nelle procedure non contenziose; III. obbligo di motivazione, che consente agli

interessati di comprendere la portata dell’ atto e di assicurare la difesa dei loro interessi.

c) Violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione (es:

indicazione errata della base giuridica dell’ atto; indicazione inesatta dei fatti alla sua

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Publisher
A.A. 2013-2014
21 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mastroianni Roberto.