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Forme di appartenenza: res, proprietà, possesso

Nella società arcaica era presente una fondamentale divisione per quanto riguarda le res (cose): beni considerati fondamentali.

Res mancipi

Erano i beni per l’economia, che a quel tempo era essenzialmente di tipo agricolo e pastorale. I beni necessari erano quindi:

  • Servitù
  • Fondi situati nel suolo italiano
  • Schiavi
  • Animali da tiro e da soma

L’atto di trasferimento per questi beni considerati essenziali per i cittadini era la mancipatio (atto formale e solenne).

Res nec mancipi

Tutti gli altri beni che non rientravano nella categoria delle res mancipi. La cosa particolare era che in questa categoria potevano far parte beni di grande valore (come ad esempio pietre preziose), ma che per quell’antica comunità cittadina non erano considerati importanti e di valore. Per questi beni, l’atto di trasferimento era la traditio (cioè la consegna materiale delle cose).

Questa distinzione e il loro diverso regime di circolazione cominciò ad essere obsoleto già nell’età repubblicana, ma furono definitivamente soppressi nel 531 d.C. con Giustiniano. Al suo posto subentrò la distinzione tra cose mobili e immobili.

Res fuori dal commercio

Erano cose che non potevano essere scambiate. Erano:

  • Res nullius = cose che non appartengono a nessuno, come le cose volontariamente abbandonate dal proprietario o le cose che non sono mai appartenute a nessuno.
  • Res extra commercium = cose governate e protette dal diritto sacro, come ad esempio i luoghi destinati al culto dei defunti.
  • Beni pubblici = beni che appartenevano al popolo romano e che venivano disciplinati dal diritto pubblico.
  • Res universitatis = cose appartenenti alle comunità coloniarie.
  • Res communes omnium = beni messi a disposizione di tutti per soddisfare le proprie esigenze.

Res commerciabili

Le res commerciabili invece potevano essere:

  • Res corporales (cose che si potevano toccare), res incorporales (cose astratte come i diritti)
  • Beni consumabili (res che si potevano utilizzare una sola volta), beni inconsumabili (come un fondo)
  • Beni divisibili (res che potevano essere divise in più parti senza perdere la loro utilità), beni indivisibili
  • Beni semplici (res unitarie per natura come uno schiavo), beni composti (cioè formati da più beni semplici) e universalità di cose (costituite da elementi ben individuabili, ma tra loro omogenei, uniti da una destinazione in comune, come un gregge).

I diritti sulle cose – i diritti reali

I diritti reali sono un complesso di diritti caratterizzati dal potere immediato del titolare su una cosa. Sono:

  • La proprietà
  • Diritti parziari su cose altrui, che oggi si distinguono in
    • Diritti reali di godimento (usufrutto, servitù, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
    • Diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca)

La proprietà durante le varie epoche

Nelle varie fasi storiche ci fu un mutamento del concetto di "proprietà". La notizia più antica risale a Romolo che avrebbe assegnato a ciascun uomo della comunità 2 iugeri di terra denominati "heredium" in quanto alla morte dell’assegnatario sarebbe passato ai suoi eredi.

Durante l’età gentilizia il territorio era destinato a rimanere nella gens in quanto tutto apparteneva a tutti. Dopo la sua decadenza, la proprietà dei terreni e del patrimonio passò in capo al Pater familias.

NB: quindi la proprietà individuale iniziò ad affermarsi solo con il sorgere della famiglia.

Accanto a questi terreni privati, c’erano gli ager publicus, ovvero le terre pubbliche appartenenti al popolo romano. A volte questi venivano occupati di fatto, altre volte invece venivano occupate a seguito di regolari concessioni e con l’obbligo di pagare un canone periodico.

A questo punto i romani diedero al diritto di proprietà il nome di "dominium", solitamente accompagnato dalla locuzione ex iure quiritium (diritto di proprietà in base al diritto degli antichi cittadini romani). Oggetto del dominium potevano essere tutti i beni commerciabili mobili e immobili (questi ultimi erano considerati i cespiti più importanti del patrimonio).

La proprietà assicurava al proprietario le facoltà più ampie e assolute.

Rapporti di vicinato

Con l’emersione di questo diritto così esclusivo ci furono dei problemi per quanto riguardava i rapporti di vicinato. Infatti anticamente il proprietario, all’interno dei confini del proprio fondo, poteva esercitare illimitatamente le sue facoltà, mentre poi furono posti dei freni a questo potere illimitato.

Le limitazioni più antiche risalgono allo ius civile ed erano:

  • Il limes, che imponeva che intorno al fondo si lasciasse libero un sentiero largo 5 piedi. Era inalienabile (non trasferibile) e risultò utile a soddisfare anche altre esigenze come ad esempio il passaggio degli eserciti in marcia, evitando così la devastazione delle colture;
  • L’ambitus, era invece lo spazio necessario per il movimento, ovvero un sentiero largo 2 piedi e mezzo che doveva circondare ogni abitazione privata ed essere lasciato libero da costruzioni.

I proprietari dovevano quindi tollerare i limiti a questo diritto in quanto erano indispensabili per consentire agli altri proprietari l’esercizio del loro dominium.

I rapporti di vicinato furono poi sottoposti ad una regolamentazione via via sempre più articolata e presero grande importanza due iniziative pretorie:

  • Cauzione di danno temuto. Era una garanzia relativa ad un danno temuto ma non ancora verificatosi. Questa cauzione veniva richiesta dal proprietario di un immobile sul quale altri minacciassero di rovinare o di recare un danno. La cauzione di danno temuto era una promessa solenne fatta stipulatio con il pretore, che imponeva di prestare al proprietario del fondo dal quale derivava la minaccia. Quest’ultimo quindi, mediante la cauzione, si impegnava a risarcire il danno, qualora si verificasse. Se invece questo soggetto non accettava di prestare la cauzione si verificava la missio in possessionem, con la quale il proprietario del fondo minacciato veniva immesso nel possesso dell’immobile del soggetto dal quale partiva la minaccia (trascorso un anno, se ancora continuava a rifiutare di prestare la cauzione, il pretore concedeva una seconda missio in possessionem con la quale immetteva il minacciato nel possesso esclusivo del bene);
  • Denuncia di nuova opera. Consisteva in una diffida orale extragiudiziale (ovvero senza la presenza del magistrato). Il proprietario di un immobile rivolgeva questa diffida per tutelare i propri diritti ed evitare danneggiamenti da chi avesse intrapreso un’opera di costruzione, modifica o demolizione di un edificio.

Nell’età imperiale le restrizioni si ampliarono e ci furono nuove disposizioni soprattutto riguardanti i centri urbani. Per quanto riguarda la costruzione degli edifici furono poste svariate limitazioni, ad esempio Augusto vietò la costruzione di edifici più alti di 70 piedi.

Tutela della proprietà

Per tutelare il proprio dominium, i cittadini romani avevano a disposizione due azioni:

  1. Rei vindicatio. È l’azione di rivendica, il rimedio più antico e, così come oggi, è intesa a tutelare la proprietà nel suo contenuto fondamentale. Veniva esercitata da chi affermava di essere proprietario di un bene posseduto da altri, in modo da ottenere l’accertamento del diritto vantato e la restituzione della cosa.

Nel corso dei secoli questa azione assunse tre forme differenti:

  • La più antica fu la legis actio sacramenti in rem in cui entrambi i litiganti affermavano il loro diritto alla cosa, promettendo di pagare la summa sacramenti in caso di soccombenza;
  • Si affermò poi l’agere per sponsionem che evitava alle parti una procedura troppo complessa. Attraverso questo modo il proprietario si faceva promettere solennemente dalla controparte il pagamento di una somma simbolica per l’eventualità che, nel corso del processo, fosse riuscito a dimostrare il proprio diritto di proprietà;
  • Una volta affermatasi la procedura formulare, si diffuse l’utilizzo della formula petitoria:
    • Legittimato attivo (attore) era il proprietario che chiedeva l’accertamento del proprio diritto e la restituzione della cosa o comunque il suo controvalore. Se la res fosse stata nascosta, il proprietario avrebbe dovuto prima agire con l’azione esibitoria e, se il convenuto non era in possesso della cosa sarebbe stato assolto, in caso contrario avrebbe dovuto portarla in giudizio.
    • Legittimato passivo (convenuto) era invece il possessore. Una delle principali caratteristiche del processo formulare era la necessaria collaborazione delle parti al fine di elaborare lo iudicium. Il convenuto poteva difendersi negando semplicemente che l’attore fosse il proprietario, quindi quest’ultimo doveva dare prova del suo reale diritto
      • Se non riusciva, il convenuto veniva assolto.
      • Se ci riusciva, il convenuto veniva condannato.
      Prima di formulare la sentenza il giudice ordinava di restituire la res con tutti i suoi frutti naturali, ma se il convenuto si rifiutava, si doveva effettuare il pagamento pari al valore della res.
  1. Actio negatoria. Il proprietario ricorreva a quest’azione per negare un diritto reale altrui sulla propria cosa. Veniva esercitata dal proprietario per ottenere l’accertamento della pienezza del suo diritto in quanto altri soggetti pretendevano, pur senza contestare il suo diritto di proprietà, di avere un diritto reale limitato (come ad esempio l’usufrutto). L’attore in questo caso doveva provare il proprio diritto e le limitazioni subite nell’esercizio di esso, mentre il convenuto doveva dimostrare l’esistenza del diritto reale parziario.

Altre forme di proprietà

Il dominium è la più importante ed intensa forma di appartenenza. Solo nella fase iniziale e poi nell’assetto finale della compilazione giustinianea, il dominium venne descritto e disciplinato come la sola e unica forma di proprietà privata.

Nel diritto romano, accanto al dominium, ci furono altri due rapporti assoluti che lo affiancarono nel corso dell’età repubblicana fino alla fase giustinianea:

In bonis esse, “proprietà pretoria”

Fu un istituto che si sviluppò grazie alla particolare tutela ammessa dal pretore romano a quelle persone che avevano acquistato la res in maniera difettosa per lo ius civile, ma che comunque erano considerati meritevoli di una tutela.

Quindi il possessore in bonis esse è colui che, in buona fede, acquista un bene non rispettando le formalità dello ius civile. Questo soggetto godeva di una tutela pretoria (ius honorarium) nell’arco di tempo tra l’acquisto del bene e il momento in cui diventava effettivo proprietario per lo ius civile. Il caso più diffuso era quello in cui il compratore acquistava una res mancipi senza mancipatio o in iure cessio, ma con la semplice traditio. Il compratore (che quindi si trovava nella sola condizione di possessore) doveva attendere la fine dei termini richiesti per l’usucapione per potersi qualificare proprietario civilistico di quel bene.

Il problema sorgeva nel momento in cui un terzo intralciava l’esercizio del suo possesso e,...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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