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DELL'ACCETTAZIONE

Per arrivare al consenso, e quindi alla conclusione del contratto, è necessario che vi siano due dichiarazioni: la proposta e l'accettazione. La proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando l'intenzione di obbligarsi. L'accettazione è la dichiarazione recettizia diretta al proponente che contiene l'accoglimento della proposta.

Per lo più questi due atti sono immediatamente consecutivi, poiché la maggior parte dei contratti si conclude tra persone presenti nel medesimo luogo. In tal caso, non sorgono particolari problemi: il contratto è perfezionato nel momento e nel luogo in cui i soggetti si sono scambiati le reciproche dichiarazioni.

Più complessa è l'ipotesi in cui il contratto si concluda tra persone lontane. Il nostro codice stabilisce a riguardo che il contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza.

dovrà risarcire i danni subiti dall'accettante a causa della revoca. L'accettazione può essere espressa o tacita. È espressa quando viene comunicata al proponente in modo diretto, ad esempio per iscritto o verbalmente. È tacita quando il comportamento dell'accettante fa ragionevolmente presumere che abbia accettato la proposta, ad esempio se inizia ad eseguire il contratto. È importante notare che l'accettazione deve essere incondizionata e completa. Se l'accettante apporta delle modifiche alla proposta, si considera una controproposta e non un'accettazione. Infine, è possibile che le parti stabiliscano delle modalità particolari per l'accettazione, ad esempio tramite posta raccomandata o email. In questi casi, l'accettazione si considera valida quando viene inviata, anche se non ancora ricevuta dal proponente. In conclusione, affinché un contratto sia valido, è necessario che ci sia un'offerta da parte del proponente e un'accettazione conforme da parte dell'accettante.è tenuto ad indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. Esistono alcune ipotesi in cui il codice considera irrevocabile la proposta: - Dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, quando si tratti di un contratto con obbligazione a carico del solo proponente (in tal caso, il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi; in mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso); - Dal momento in cui ha avuto inizio l’esecuzione del contratto, quando su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta; - Fino a quando non sia scaduto il termine stabilito, quando il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo (proposta ferma) e così quando le parti convengono che una di loro rimanga vincolata alla propria dichiarazione.

L'altra abbia la facoltà di accettarla o meno;

I CONTRATTI PER ADESIONE ( CONTRATTI IN SERIE, STANDARD, O DI MASSA )

L'autonomia contrattuale ha nel nostro tempo un riconoscimento meno ampio che in passato. La possibilità riconosciuta alle parti dall'art. 1332, 1° comma, c.c. di determinare liberamente il contenuto del contratto è chiaramente ridimensionata nella figura dei c.d. contratti "per adesione". Il contratto per adesione è un contratto già predisposto dal proponente secondo clausole prestabilite che l'altro contraente non può discutere poiché è tenuto ad aderire in blocco alla proposta se vuole stipulare il contratto. Questi contratti standardizzati, in particolare, sanciscono la posizione di supremazia di cui godono alcune imprese (o gruppi) che proprio in forza della loro posizione "dettano" ai singoli aderenti le condizioni contrattuali.

Funzioni di detti contratti

è di eliminare la fase delle trattative e ciò si dimostra particolarmente utile quando si tratti di imprese di pubblica utilità che devono contrattare con un gran numero di persone per la prestazione di servizi o per forniture di interesse collettivo. La legge allo scopo di tutelare il contraente più debole stabilisce che (art. 1341): Le condizioni generali di contratto, ossia le condizioni predisposte in modo uniforme e unilateralmente da uno dei contraenti (produttore industriale, impresa di trasporti, banca) ed destinate a valere per tutti i contratti conclusi con i consumatori o gli utenti, sono efficaci per l'altro contraente, solo se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza; Le clausole vessatorie, ossia quelle clausole (predisposte da una parte nelle condizioni generali o nei contratti conclusi mediante moduli o formulari) particolarmente gravose per la controparte.

nonhanno effetto se quest’ultima non le abbia specificatamente approvate per iscritto. Tale disposizione ha lo scopo di evitare che le imprese approfittino della disattenzione dei clienti per imporre loro, senza che essi ne siano consapevoli, condizioni particolarmente gravose. La mancata approvazione per iscritto di tali clausole determina pertanto la nullità. Tra le clausole di tale specie ricordiamo quelle che pongono limitazioni di responsabilità;

Le clausole aggiunte ai moduli o ai formulari (fogli prestampati o dattiloscritti) prevalgono su quelle predisposte in caso di incompatibilità.

Il contratto preliminare è il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo; nel preliminare deve essere determinato il contenuto essenziale del contratto definitivo e le eventuali aggiunte devono essere consensuali.

Il contratto preliminare può vincolare ambedue le parti o una sola (promessa

unilaterale). L'inadempimento del contratto preliminare da luogo ad una responsabilità contrattuale; può chiedere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, con la condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno, se taluno non adempie il preliminare all'altra parte è concessa la facoltà di ottenere, qualora sia possibile, una sentenza costitutiva che realizzi gli effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto.

Il contratto preliminare deve avere gli stessi requisiti di forma richiesti per il contratto definitivo [art. 1351 codice civile]. Il preliminare è ammesso per qualsiasi tipo di contratto fatta eccezione per la donazione. Attualmente è permessa la trascivibilità dei contratti preliminari, in particolare sugli immobili, al fine di evitare in caso di fallimento dei costruttori la perdita delle caparre versate dai futuri acquirenti; questa trascrizione ha priorità sulle successive e in caso di

fallimento del costruttore il promissario acquirente ha diritto alla restituzione del prezzo pagato.

Interpretazione del contratto - disposizioni del codice civile :

  • Nell'interpretare un contratto si deve risalire alla comune intenzione delle parti, alla luce del loro comportamento complessivo [art. 1362];
  • Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede [art. 1366];
  • Là dove le parti non abbiano disposto si ricorrerà all'integrazione del contratto applicando eventuali norme dispositive, gli usi o l'equità [art. 1374] - funzione integratrice della legge;
  • Si dovrà intendere come nulla ogni pattuizione dei privati contraria alle norme imperative - funzione imperative della legge.

IL PRINCIPIO DELLA "FORZA DI LEGGE" TRA LE PARTI

Il contratto, una volta concluso, "ha la forza di legge tra le parti"; esso vincola, cioè, i contraenti con la stessa forza con la quale la legge si impone a tutti i.

consociati. Ciò non impedisce, naturalmente, alle parti di sciogliere consensualmente, in qualsiasi momento, il vincolo che esse hanno liberatamene assunto. La legge dispone che il contratto "non può essere sciolto che per mutuo consenso" (mutuo dissenso): le parti cioè possono porre in essere un accordo contrattuale con il quale sciolgono un precedente contratto estinguendolo con efficacia retroattiva. Il nuovo accordo richiede la stessa forma del contratto che è sciolto. Di regola non è consentita ad una sola delle parti di sottrarsi, con una manifestazione di volontà unilaterale, al vincolo contrattuale, venendo così meno all'impegno assunto. Vi sono, tuttavia casi in cui la legge stessa prevede che una parte possa provocare la cessazione degli effetti negoziali, svincolandosi unilateralmente dal rapporto contrattuale. A tale possibilità fa riferimento l'ultimo inciso del 1372, 1° comma, nel quale èdisposto che il contratto può sciogliersi oltre che per mutuo consenso, <> recesso legale. Il principio che vieta lo scioglimento unilaterale del vincolo è derogabile dalle parti, le quali possono pattuire di riservare ad una di loro la facoltà di recedere dal contratto (recesso convenzionale). In tal caso tuttavia la legge stabilisce che la facoltà di recedere dal contratto, riconosciuta ad una delle parti, possa essere esercitata solo fino a quando il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Spesso la facoltà di recedere è concessa a titolo oneroso: all'atto della conclusione del contratto, infatti, può essere pattuito anche un corrispettivo del recesso. Tale corrispettivo, costituito da una somma di denaro o da una quantità di altre cose fungibili. EFFETTO DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DEI TERZI Per il principio della relatività degli effetti del contratto, questi siproducano un contratto a favore del terzo. In questo caso, il terzo diventa parte integrante del contratto e può beneficiare direttamente dei suoi effetti. Ad esempio, se A e B stipulano un contratto di compravendita di un'auto a favore di C, il terzo C avrà diritto a ricevere l'auto e a beneficiare di tutti gli obblighi e diritti previsti nel contratto. Tuttavia, è importante sottolineare che questa è un'eccezione alla regola generale e che di solito i contratti non producono effetti diretti sui terzi.stipulano un contratto a favore del terzo. Si ha contratto a favore del terzo quando una parte (stipulante: colui che prende l'iniziativa) designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni contrattuali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
21 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof La Rocca Delia.