Fonti statali secondarie
Le fonti secondarie sono dotate di una forza giuridica attiva e passiva minore di quella della legge e degli atti aventi forza di legge. Sono fonti gerarchicamente subordinate alle fonti primarie e trovano il loro fondamento nella legge ordinaria. Ciò vuol dire che se le fonti primarie possono essere previste solo dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali, lo stesso non vale per le fonti secondarie, giacché la legge ordinaria può creare fonti ad essa subordinate.
I regolamenti dell'esecutivo
I regolamenti dell’esecutivo sono atti formalmente amministrativi sotto il profilo soggettivo, in quanto emanati da organi del potere esecutivo e sostanzialmente normativi sotto il profilo oggettivo, in quanto contenenti norme destinate ad innovare l’ordinamento giuridico. La disciplina generale dei regolamenti dell’esecutivo è prevista nella legge n. 400/1988 (che ha sostituito la precedente legge n. 100/1926).
Sono regolamenti dell’esecutivo:
- I regolamenti del Governo
- I regolamenti ministeriali
- I regolamenti interministeriali
I regolamenti del Governo non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi e i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono contenere norme contrarie ai regolamenti del Governo (art. 4, Disposizioni sulla legge in generale e art. 17, comma 3, legge n. 400/88). Per i regolamenti ministeriali ed interministeriali è più opportuno, quindi, parlare di fonti terziarie essendo subordinati anche ai regolamenti del Governo.
I regolamenti del Governo, i regolamenti ministeriali nonché quelli interministeriali possono essere adottati solo nelle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, co. 2 Cost. Secondo l’art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato, alle Regioni e agli enti locali secondo il seguente riparto:
- Allo Stato nelle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, Cost.);
- Alle Regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale (art. 117, commi 3 e 4);
- Agli enti locali in ordine alla disciplina e alla organizzazione delle funzioni pubbliche loro attribuite.
Le Regioni possono eccezionalmente esercitare la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale in caso di delega da parte dello Stato.
I regolamenti del Governo
Fondamentale norma attributiva della potestà regolamentare del Governo è l’art. 17 della legge n. 400/88. Per i regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie occorre invece far riferimento all’art. 4, della legge n. 86/1989.