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FONTI STATALI SECONDARIE

Le fonti secondarie sono dotate di una forza giuridica attiva e passiva minore di quella della legge e degli atti aventi forza di legge. Sono fonti gerarchicamente subordinate alle fonti primarie e trovano il loro fondamento nella legge ordinaria. Ciò vuol dire che se le fonti primarie possono essere previste solo dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali lo stesso non vale per le fonti secondarie, giacché la legge ordinaria può creare fonti ad essa subordinate.

I Regolamenti dell'Esecutivo

I regolamenti dell'Esecutivo sono atti formalmente amministrativi sotto il profilo soggettivo, in quanto emanati da organi del potere esecutivo e sostanzialmente normativi sotto il profilo oggettivo, in quanto contenenti norme destinate ad innovare l'ordinamento giuridico. La disciplina generale dei regolamenti dell'esecutivo è prevista nella legge n. 400/1988 (che ha sostituito la precedente legge n.

  1. Regolamenti del Governo
  2. Regolamenti ministeriali
  3. Regolamenti interministeriali

I regolamenti del Governo non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi e i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono contenere norme contrarie ai regolamenti del Governo (art. 4, Disposizioni sulla legge in generale e art. 17, comma 3, legge n. 400/88). Per i regolamenti ministeriali ed interministeriali è più opportuno, quindi, parlare di fonti terziarie essendo subordinati anche ai regolamenti del Governo.

I regolamenti del Governo, i regolamenti ministeriali nonché quelli interministeriali possono essere adottati solo nelle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, co. 2 Cost. Secondo l'art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato, alle Regioni e agli enti locali secondo il seguente riparto:

  • Allo Stato nelle

materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, Cost.);

  • alle Regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale (art. 117, commi 3 e 4);
  • agli enti locali in ordine alla disciplina e alla organizzazione delle funzioni pubbliche loro attribuite.

Le Regioni possono eccezionalmente esercitare la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale in caso di delega da parte dello Stato.

I regolamenti del Governo

Fondamentale norma attributiva della potestà regolamentare del Governo è l'art. 17 della legge n.400/88. Per i regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie occorre invece far riferimento all'art. 4, della legge n. 86/1989.

Caratteristiche della norma sono:

  1. la generalità (ossia l'indeterminabilità dei destinatari);
  2. l'astrattezza (ossia la capacità di regolare una serie indefinita di casi);
  3. l'innovatività (ossia la capacità di innovare).

l'ordinamento giuridico). Francesco Drago 1

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Publisher
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof D'Onofrio Francesco.