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Fonti statali primarie

Le leggi formali e gli atti con forza di legge

La legge formale è l’atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica. La "forma" di legge è data dal particolare procedimento per la sua formazione prescritto dalla Costituzione (artt. 70-74).

Gli atti con forza di legge sono atti normativi che pur non avendo la "forma" della legge (vedi sopra) sono equiparati nella scala gerarchica delle fonti alla legge formale ordinaria. Gli atti aventi forza di legge possono dunque validamente abrogare la legge formale (hanno la stessa forza attiva della legge) ed essere abrogati dalla legge o da altro atto con forza di legge (hanno la stessa forza passiva della legge).

Gli atti con forza di legge possono essere previsti solo dalla Costituzione (o da leggi costituzionali); esiste un principio costituzionale secondo cui il sistema degli atti con forza di legge è chiuso e la legge ordinaria non può creare fonti ad essa concorrenziali: qualsiasi tentativo del legislatore ordinario di introdurre atti con forza di legge risulterebbe, dunque, illegittimo.

La Costituzione prevede i seguenti atti con forza di legge:

  • Il decreto legislativo (art. 76 Cost.);
  • Il decreto legge (art. 77 Cost.);
  • Il referendum abrogativo (art. 75 Cost.);
  • I decreti del Governo in casi di guerra (art. 78 Cost.).

Le leggi costituzionali con cui sono approvati gli Statuti delle Regioni speciali ne hanno aggiunto un altro:

  • I decreti di attuazione degli Statuti speciali.

Sono, altresì, fonti immediatamente subordinate alla Costituzione, ma sfuggono a una classificazione gerarchica (si tratta di fonti a competenza riservata):

  • I regolamenti di Camera e Senato (art. 64 Cost.);
  • I regolamenti della Corte costituzionale.

Il procedimento legislativo di formazione della legge formale

Il procedimento è costituito da una serie coordinata di atti rivolti al raggiungimento di un risultato finale. Le fasi di cui si compone il procedimento legislativo sono:

1. La fase preparatoria (iniziativa legislativa)

L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente i soggetti a cui spetta l’iniziativa legislativa:

  • Il Governo (art. 71): l’iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri - autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il caso dell’iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). I progetti presentati dal Governo prendono il nome di disegni di legge.
  • Il singolo parlamentare (art. 71): ogni Deputato o Senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente che tali iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all’iniziativa governativa.
  • Il popolo (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50.000 elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all’iniziativa governativa.
  • I Consigli regionali (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Il limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di “interesse regionale”, ma di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è talmente elastica da non poter costituire un vero e proprio limite di materia.
  • Il CNEL (art. 99, co. 3): la Costituzione, all’art. 99, attribuisce al Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro l’iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n. 936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina sostiene che, data la natura dell’organo, l’iniziativa possa essere assunta soltanto nel campo economico-sociale (Martines).

Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all’una o all’altra Camera (ad eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l’iniziativa solo nella Camera di appartenenza) e non crea l’obbligo per la stessa di deliberare.

2. La fase costitutiva (deliberazione delle Camere): esame, discussione e votazione

L’art. 72, comma 1, prescrive che ogni progetto di legge prima di essere discusso direttamente dalle Camere deve essere esaminato dalla Commissione permanente competente (vedi apposita scheda). Le funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere variano a seconda della “sede” in cui lavora. In relazione alle diverse funzioni che possono svolgere le Commissioni si distinguono tre procedimenti legislativi:

  • Procedimento normale (Commissione in sede referente): tale procedimento è sempre obbligatorio per i progetti di legge:
  • In materia costituzionale;
  • In materia elettorale; RISERVA DI ASSEMBLEA1
  • Di delegazione legislativa; art. 72, comma 4, Cost.
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