Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Fonti statali primarie Pag. 1 Fonti statali primarie Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fonti statali primarie Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

FONTI STATALI PRIMARIE

Le leggi formali e gli atti con forza di legge

La legge formale è l'atto normativo frutto della deliberazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e della promulgazione del Presidente della Repubblica. La "forma" della legge è data dal particolare procedimento per la sua formazione prescritto dalla Costituzione (artt. 70-74).

Gli atti con forza di legge sono atti normativi che pur non avendo la "forma" della legge (vedi sopra) sono equiparati nella scala gerarchica delle fonti alla legge formale ordinaria. Gli atti aventi forza di legge possono dunque validamente abrogare la legge formale (hanno la stessa forza attiva della legge) ed essere abrogati dalla legge o da altro atto con forza di legge (hanno la stessa forza passiva della legge).

Gli atti con forza di legge possono essere previsti solo dalla Costituzione (o da leggi costituzionali); esiste un principio costituzionale secondo cui il sistema degli atti con forza di legge è limitato e residuale rispetto alla legge formale.

La forza di legge è chiuso e la legge ordinaria non può creare fonti ad essa concorrenziali: qualsiasi tentativo del legislatore ordinario di introdurre atti con forza di legge risulterebbe, dunque, illegittimo.

La Costituzione prevede i seguenti atti con forza di legge:

  • il decreto legislativo (art. 76 Cost.);
  • il decreto legge (art. 77 Cost.);
  • il referendum abrogativo (art. 75 Cost.);
  • i decreti del Governo in casi di guerra (art. 78 Cost.).

Le leggi costituzionali con cui sono approvati gli Statuti delle Regioni speciali ne hanno aggiunto un altro:

  • i decreti di attuazione degli Statuti speciali.

Sono, altresì, fonti immediatamente subordinate alla Costituzione, ma sfuggono ad una classificazione gerarchica (si tratta di fonti a competenza riservata):

  • i regolamenti di Camera e Senato (art. 64 Cost.);
  • i regolamenti della Corte costituzionale.

Francesco Drago FONTI STATALI PRIMARIE

Il Procedimento legislativo di formazione della legge

Il procedimento è costituito da una serie coordinata di atti rivolti al raggiungimento di un risultato finale. Le fasi di cui si compone il procedimento legislativo sono:

  1. La fase preparatoria (iniziativa legislativa)

L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente i soggetti a cui spetta l'iniziativa legislativa:

  • Il Governo (art. 71): l'iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri - autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il caso dell'iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). I progetti presentati dal Governo prendono il nome

di disegni di legge.

  • Il singolo parlamentare (art. 71): ogni Deputato o Senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente che tali iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.
  • Il popolo (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50.000 elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.
  • I Consigli regionali (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Il limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di "interesse regionale", ma di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è

Talmente elastica da non poter costituire un vero e proprio limite di materia.

  • Il CNEL (art. 99, co. 3): la Costituzione, all'art. 99, attribuisce al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n. 936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina sostiene che, data la natura dell'organo, l'iniziativa possa essere assunta soltanto nel campo economico-sociale (Martines).
  • Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all'una o all'altra Camera (ad eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l'iniziativa solo nella Camera di appartenenza) e non crea l'obbligo per la stessa di deliberare.

2. La fase costitutiva (deliberazione delle Camere) esame, discussione e votazione

L'art. 72, comma 1, prescrive che ogni progetto di legge prima di essere discusso direttamente dalle Camere deve essere esaminato dalla Commissione.

permanente competente (vedi apposita scheda). Le funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere variano a seconda della "sede" in cui lavora. In relazione alle diverse funzioni che possono svolgere le Commissioni si distinguono tre procedimenti legislativi:

  1. Procedimento normale (Commissione in sede referente): Tale procedimento è sempre obbligatorio per i progetti di legge:
    • in materia costituzionale;
    • in materia elettorale; RISERVA DI ASSEMBLEA1
    • di delegazione legislativa; art. 72, comma 4, Cost.
    • di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
    • di approvazione di bilanci e consuntivi.

    I Regolamenti delle Camere hanno introdotto due ulteriori ipotesi di riserva di assemblea:

    1. i disegni di legge di conversione dei decreti legge;
    2. le leggi rinviate dal Presidente della Repubblica.

    Francesco Drago 2

    FONTI STATALI PRIMARIE

    1. Esame preparatorio da parte della Commissione
    2. discussione generale sul testo
    3. discussione e

    votazione dei singoli articoli

    4) votazione finale. Se il disegno di legge è dichiarato urgente (art. 72, comma 2, Cost.) i termini previsti dai regolamenti parlamentari per il compimento dei vari atti sono ridotti a metà (procedimento normale abbreviato).

    2. Procedimento decentrato (Commissione in sede deliberante):

    Le quattro fasi del procedimento normale sopra indicate sono attribuite tutte alla Commissione competente per materia. La Commissione non si limita quindi all'esame preparatorio, ma approva essa stessa il progetto in ogni articolo e nel suo complesso (art. 72, comma 3, Cost.).

    3. Procedimento misto (Commissione in sede redigente):

    È un procedimento intermedio fra quello normale e quello decentrato ed è scarsamente utilizzato. Non è previsto in Costituzione ma è stato introdotto dai regolamenti parlamentari non senza differenze tra l'una e l'altra Camera. Al Senato (art. 36 Reg.), alla Commissione è

    riservata l'approvazione articolo per articolo e all'Assemblea l'approvazione finale. Alla Camera dei deputati (art. 96 Reg.), alla Commissione spetta la formulazione tecnica degli articoli (e cioè la discussione e la votazione degli emendamenti), ma l'approvazione articolo per articolo e l'approvazione finale è riservata all'Assemblea. Inoltre, al Senato l'assegnazione in sede redigente avviene da parte del Presidente all'inizio del procedimento, mentre alla Camera è deciso dall'Assemblea prima di passare all'esame degli articoli (quindi dopo l'esame della Commissione in sede referente e dopo la discussione generale in Aula).

    Il procedimento seguito da una Camera per l'approvazione non vincola l'altra Camera. Può quindi accadere che per il medesimo progetto di legge alla Camera dei deputati si sia seguito il procedimento ordinario e presso il Senato quello decentrato.

    La legge è un

    atto complesso: perché si perfezioni è necessario che entrambe le Camere approvinol’identico testo. Se il progetto approvato da una Camera è approvato dall’altra con emendamenti, il testo è ripresentato alla prima Camera per l’approvazione degli emendamenti (c.d. navetta).
    1. La fase integrativa dell’efficacia (promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore)
    Conclusa la fase dell’approvazione, la legge è perfetta, ma non è ancora efficace (non produce cioè effetti giuridici). Affinché la legge possa diventare efficace è necessaria:
    • La promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica;
    Il Presidente della Repubblica deve promulgare la legge entro trenta giorni o entro un termine minore se le Camere a maggioranza assoluta ne dichiarino l’urgenza (art. 73, Cost.) (il termine decorre dalla approvazione definitiva da parte della seconda Camera). Il P.d.R. svolge un controllo formale e

    sostanziale sulla legge e ha il potere di rinviare la stessa alle Camere con messaggio motivato.

    Il rinvio può essere compiuto una sola volta: se le Camere approvano nuovamente nello stesso identico testo la legge precedentemente rinviata il P.d.R. ha infatti l'obbligo di promulgare (art. 74, Cost.).

    La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

    Subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni dalla promulgazione la legge deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (art. 6, D.p.r. n. 1092/1985). La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari.

    Entrata in vigore.

    La vacatio legis è il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore della legge. Di norma la legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione (art. 10, Disp. sulla legge in generale), salvo che la legge stessa non stabilisca un termine diverso (art. 73).

    comma 2). Una volta entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari.2 La Commissione discute il testo originario, formula se del caso il un testo modificato (attraverso la votazione articolo per articolo e la votazione finale sul testo) e riferisce alla Camera mediante una relazione di maggioranza ed eventuali relazioni di minoranza. Francesco Drago 3

    FONTI STATALI PRIMARIE

    Il decreto legislativo e il decreto legge

    L'art. 70 Cost. in omaggio al principio della separazione dei poteri stabilisce che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". Tuttavia esistono delle circostanze in cui il Governo può esercitare anch'esso la funzione legislativa.

    Gli artt. 76 e 77 Cost. disciplinano tali circostanze:

    1. Il decreto legislativo o decreto delegato (art. 76 Cost.);

    Il decreto legislativo - o decreto delegato - è l'atto avente forza di legge che il Governo adotta sulla base di una delega

    legato al testo fornito utilizzando tag html. ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1; Il testo fornito è il seguente: "conferitagli con legge dalle Camere. Tale delega prende il nome di legge de" La formattazione del testo utilizzando tag html è la seguente:

    conferitagli con legge dalle Camere. Tale delega prende il nome di legge de

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof D'Onofrio Francesco.