Fonti Del Diritto Pubblico
- Diritto pubblico: insieme di regole-principi che regolano rapporto tra individuo e la PA.
- FONTE DI PRODUZIONE: “qualunque atto o fatto giudicato idoneo dall’ordinamento a
introdurre norme giuridiche”.
FONTI ATTO/ATTI NORMATIVI: espressioni di volontà normative in cui
• l'ordinamento riconosce l’autorità nell’emanare norme giuridiche. Es.
legge del Parlamento, il quale ha il potere riconosciuto
dall’ordinamento di introdurre norme attraverso l’atto fonte “legge”.
Caratterizzate da una specifica forma/intestazione così da
• evitare equivoci. procedimento
Sono frutto di un determinato disciplinato da
• regole giuridiche.
FONTI FATTO: es. consuetudine, alcune fonti atto dell’UE…
•
- FONTE DI COGNIZIONE: consentono di conoscere le regole vigenti in
un determinato momento.
Fonti di cognizione ufficiali: es. Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione determina l’entrata in
• vigore delle norme contenute nell’atto normativo: tutti i consociati sono tenuti a osservare
quella regola e non possono sottrarsi a una sanzione lamentandosi di non conoscerla.
Fonti di cognizione NON ufficiali: es. Codice Civile stampato.
•
- Principio di esclusività: SOLO ordinamento statale decide quali sono le proprie fonti del diritto.
- Norme di riconoscimento: norme giuridiche che selezionano gli atti/fatti normativi, cioè che
individuano quali atti/fatti possono introdurre diritto nell’ordinamento. (es. Art. 77 Costituz.
riconosce decreti legislativi come fonti del diritto).
In taluni casi, norme di altri ordinamenti possono diventare vigenti a condizione che vi sia un
• rinvio espresso alle norme di altri ordinamenti.
Rinvio fisso: meccanismo che rinvia a un atto/fatto normativo ben identificato. Pone ai
• soggetti dell’applicazione solo il compito di interpretare il testo normativo richiamato
come se fosse un atto interno.
Rinvio mobile: meccanismo che non rinvia a un atto/fatto normativo ben identificato, ma
• rinvia a una fonte del diritto di un altro ordinamento (es. Art. 10 Costituz. dice che
ordinamento italiano si conforma alle consuetudini internazionali). Pone ai soggetti
dell’applicazione anche il compito di ricercare le disposizioni in vigore nell’ordinamento
“straniero”, dovendo tenere conto di tutti i mutamenti che in esso si sono prodotti.
Antinomie Normative
- Antinomia normativa: contrasto tra disposizioni normative contenute in atti fonte diverse.
- Non esiste ordine di importanza dei criteri: devo analizzare fonte e ragionare su quale applicare.
CRITERIO GERARCHICO
- Le fonti di grado superiore prevalgono su quelle di grado inferiore. Scala gerarchica:
Costituzione Italiana:
• Fonti primarie:
• Legge
• Atti aventi forza di legge: atti normativi che non hanno forma della legge ma hanno la
• stessa forma gerarchica. Principalmente:
Decreto legge: Art. 77 Costituz. entro 60gg le camere devono intervenire con una
• legge che “approvi” il contenuto del decreto legge.
Decreto legislativo delegato: Art. 76 Costituz. Atti normativi con forza di legge
• adottati dal Governo, che lo fa attraverso una delega contenuta in una legge.
Fonti secondarie: Regolamenti: Statali e regionali.
• Consuetudini:
•
- Validità: conformità di un atto rispetto alle norme giuridiche che lo disciplinano.
- Annullamento: norma di rango inferiore contrastante con una norma di rango superiore viene
annullata. Annullamento di norma viene disposto da un giudice. Effetti:
Nello spazio: annullamento vale per tutti i consociati (“erga omnes”).
• Nel tempo: annullamento vale per il futuro, ma non sempre ha effetti retroattivi:
• Rapporti giuridici pendenti: risentono degli effetti di un annullamento=HA EFFETTI
• RETROATTIVI.
Rapporti giuridici chiusi: non risentono degli effetti di un annullamento.
•
CRITERIO CRONOLOGICO
- In caso di antinomia normativa tra norme poste sullo stesso piano della scala gerarchica
prevale la norma più recente.
- Abrogazione: strumento attraverso il quale opera il criterio cronologico: a differenza
efficacia
dell’annullamento, NON incide sulla validità della norma abrogata, ma sulla sua
delimitandone l’applicazione nel tempo. Di regola non ha effetto retroattivo.
Abrogazione espressa: disposta dallo stesso legislatore, il quale individua e cita le “vecchie”
• leggi abrogate. Abrogazione espressa ha efficacia “erga omnes”.
Abrogazione implicita/tacita: legislatore “inconsapevolmente” introduce norme contrastanti
• con altre, e quindi non indica espressamente le altre norme di legge abrogate. NON ha
effetto “erga omnes”, ma effetto “inter partes”.
CRITERIO DI SPECIALITÀ
- In caso di antinomia normativa tra norme poste sullo stesso piano della scala gerarchica, l’una
preferire l’applicazione di quella speciale.
generale e l’altra speciale, devo Prevale la norma
più speciale anche se è meno recente (≠criterio cronologico).
- Deroga: strumento attraverso il quale opera il criterio di specialità. NON incide sulla validità ma
della norma generale.
sull’efficacia
Se deroga contenuta in una disposizione di legge→ha valore “erga omnes”.
• Se deroga non contenuta in una disposizione di legge→ha valore “inter partes”.
•
CRITERIO DI COMPETENZA
- Alcune fonti non si prestano a posizionarsi nella scala gerarchica, perché hanno un’area di
competenza loro→questi ambiti devono essere disciplinati SOLO da certi atti fonte.
Fonti UE:
• Regolamenti parlamentari: disciplinano il funzionamento di ogni Camera del Parlamento.
• Alcune fonti di enti locali:
•
- A differenza degli altri 3 criteri non esiste un unico strumento giuridico che assicuri
l’applicazione del criterio di competenza. Per es. con fonti UE si usa il ragionamento:
“disapplicazione della norma incompetente, applicazione della norma competente”.
Riserva Di Legge
- Strumento con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una
materia: se non ci fosse, quella materia potrebbe essere regolata anche da fonti secondarie.
La Costituzione infatti per alcune materie richiede una legge/atto con forza di legge.
• Es. Art. 13 Costituz: disciplina la libertà personale: l’autorità pubblica può ricorrere a
• detenzioni/perquisizioni…, ma nei soli casi e modi previsti dalla legge.
- Perché si vuole che alcuni limiti vengano introdotti SOLO con leggi e non con fonti secondarie?
La legge è l’atto normativo frutto della volontà del Parlamento, dove c’è sia la maggioranza
• che la minoranza. Le fonti secondarie invece sono decise dall’esecutivo senza le regole di
di garanzia”.
pubblicità che connotano le fonti primarie. Quindi la ragione è una “ratio
- RISERVE DI LEGGE FORMALI: impongono l’intervento della legge in senso stretto. es:
Art. 77 Costituz: decreto legge. Entro 60gg il decreto legge DEVE essere convertito in legge:
• se le Camere non lo fanno, allora il decreto legge originario decade.
Art. 76 Costituz: decreto legislativo delegato funzione legislativa in alcuni casi può essere
• delegata dal parlamento al governo. Questa delega DEVE essere contenuta in una legge.
- RISERVE DI LEGGE SEMPLICI: ammettono sia l’intervento della legge sia di atti con forza di
legge.
Riserve di legge assolute: Costituz. vuole cha materia sia disciplinata SOLO da fonti
• primarie (es. materie riguardanti libertà personale) (eccezione per regolamenti esecutivi).
Riserve di legge relative: Costituzione vuole che disciplina fondamentale della materia sia
• contenuta in una fonte primaria, ma è ammissibile che successivamente intervengano fonti
secondarie che però possono solo integrare la disciplina legislativa, e non contraddirla (es.
Art. 97 Costituz. Norme su organizzazione PA). giuridica”
Per capire quando vale una e quando l’altra si deve capire la “ratio di ogni materia.
•
- RISERVE DI LEGGE RINFORZATE: Costituzione introduce riserve di legge o:
Per contenuto: es. Art. 16 Costituz: libertà di circolazione: si può limitare solo in alcuni casi.
• La Costituzione indica anche i contenuti che deve assumere quella legge.
Per procedimento: es. Art. 8 Costituz: rapporti tra Stato e religioni ≠cattolica: rapporti con
• Stato devono essere regolati da una legge, la quale deve essere preceduta da una accordo
tra le parti. Quindi Costituzione introduce una fase ulteriore nel procedimento legislativo.
Principio di Legalità
- Qualunque potere pubblico deve essere necessariamente fondato su una disposizione
normativa.
- Il principio di legalità non è presente esplicitamente nella Costituzione perché è già un principio
fondamentale.
- Principio di legalità può essere inteso in:
SENSO FORMALE: è sufficiente una disposizione normativa che conferisca un determinato
• potere all’autorità pubblica.
SENSO SOSTANZIALE: disposizione normativa deve anche indicare contenuto e limiti di
• quel potere: secondo la Corte Costituzionale è questo quello che si afferma nell’ordinamento
Costituzione
- 1/1/1948:
Costituzione italiana repubblicana entrò in vigore il fu approvata dall’Assemblea
costituente, eletta contemporaneamente al referendum istituzionale.
- Costituzione si trova a gradino più alto della scala gerarchica delle fonti, quindi:
Norme costituz. costituiscono necessario parametro di legittimità di tutte le altre fonti.
• Nella Costituzione troviamo le norme di riconoscimento che indicano gli atti e fatti
• idonei a produrre diritto nell’ordinamento.
- Costituzione italiana è:
Rigida: è garantita la prevalenza delle sue regole rispetto a qualsiasi altra regola.
• Lunga, perché un consenso così vasto si è potuto realizzare soltanto sommando, e non
• selezionando, gli interessi e i valori delle diverse componenti.
Aperta: non vuole trovare l’equilibrio tra i diversi interessi, ma si limita ad elencarli, lasciando
• alla legislazione successiva il compito di individuare il punto di bilanciamento.
- Composta da 139 articoli più alcune disposizioni finali e transitorie.
I parte: Art 1-12: principi fondamentali.
• II parte: Art. 13-54: diritti e doveri dei cittadini.
• III parte: Art. 55-100: ordinamento della forma di governo.
• IV parte: Art. 101-113: ordinamento della magistratura.
• V parte: Art. 114-133: ordinamento regionale.
• VI parte: Art. 134-139: garanzie costituzionali.
•
Revisione Costituzionale
- Art. 138 Cost: Costituzione può essere modificata MA con un procedimento legislativo
aggravato rispetto all’ordinario procedimento legislativo.
Maggioranza semplice: 50%+1 dei votanti. Approvazione legge formale ordinaria.
• degli aventi diritto di voto.
Maggiora