vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Fonti Secondarie dell'esecutivo
Le fonti secondarie dell'esecutivo sono i regolamenti e gli atti normativi. Questi sono formalmente amministrativi, ma sostanzialmente introducono nel sistema disposizioni che valgono per tutti i cittadini, nel rispetto delle leggi. Essendo atti amministrativi, sono di competenza dei giudici amministrativi.
La legge 400 del 1988 disciplina in generale la regolamentazione dei regolamenti. I regolamenti si dividono in:
- Regolamenti governativi: emanati dal Governo, esprimono la volontà normativa dell'intero esecutivo.
- Regolamenti ministeriali: emanati da uno o più ministri, esprimono la volontà normativa di un determinato ministero.
La formazione dei regolamenti governativi prevede i seguenti passaggi:
- Proposta da uno o più ministri.
- Parere di legittimità da parte del Consiglio di Stato, che verifica se il regolamento è conforme alle leggi o agli atti aventi forza di legge. Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio ma non vincolante, quindi il Governo può comunque approvare il regolamento motivando le sue decisioni.
INDIPENDENTI - Regolamenti che il governo può adottare se la materia rispetta 2 condizioni:
- Non sia coperta da riserve di legge
- Non sia regolata da fonti legislative
Se vengono rispettate entrambe le condizioni, il governo può disciplinare direttamente una determinata materia (evento comunque molto raro).
REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI - degli uffici pubblici. Si riferiscono all'organizzazione. Sono simili ai regolamenti di attuazione.
REGOLAMENTI DI DELEGAZIONE - "Spostano" una materia dallo scalino gerarchico delle fonti primarie a quello delle fonti secondarie: questo perché l'adozione di una fonte legislativa necessita di procedimenti lunghi, mentre il procedimento che porta all'adozione di un regolamento è più semplice: in questo modo se la materia avrà bisogno di "aggiornamenti" sarà più semplice. Per far ciò c'è una norma di legge che "delega" il
Governo a delegificare una certa materia; contestualmente abroga la disciplina che non è più rilevante e da quel momento in poi quella materia sarà disciplinata dalla fonte secondaria. È la stessa legge che delega il Governo a stabilire che l'abrogazione di altre norme scatterà con l'entrata in vigore del regolamento.