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Autonomia regionale: fonti regionali primarie

Le regioni derivano da una decisione statale. Gli stati federali sono la risultante di una pluralità di stati che decidono di creare un'entità sovranazionale, una federazione.

USA e Germania

USA: grazie alla costituzione del 1776, ogni stato è paritariamente rappresentato da 2 persone elette ogni 6 anni (senato), e in proporzione alla popolazione di ogni stato membro (the representatives).

Germania: i senatori non sono elettivi ma sono i ministri di ogni stato membro, con l’idea dunque di rispettare gli esecutivi delle regioni -lander-.

Costituzioni e confederazioni

Lo stato federale, regionale e unitario sono accomunati e fondati da una costituzione, in cui ogni potere trova la sua radice nella stessa. La confederazione di stati si regge, invece, su trattati nazionali che collegano stati sovrani, ciascuno con la loro costituzione. Lo stato federale è susseguente ad una confederazione. Vedi ex 13 colonie, che strinsero prima patti per poi arrivare ad una federazione più solida.

La costituzione italiana

La nostra costituzione ha previsto delle forme decentrate di organizzazione con autonomia normativa del potere, così da creare un modello di stato regionale e autonomistico. Il Regno d’Italia era unitario, in quanto le regioni godevano solo di poteri amministrativi conferiti dallo stato.

Art. 5 → “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali… adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.

Si parla di principi che consentono alla repubblica di auto-articolarsi in governi territoriali decentrati con autonomia politica fondata su uno statuto che dirige la creazione, non più solo amministrativa, degli atti idonei a produrre norme costitutive nel rispetto dell’ordinamento e delle necessità regionali, in modo quindi da poter definire la propria forma di governo.

Art. 114 → “I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri, funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione”.

Da ciò si può intendere inoltre una repubblica strutturata su 5 livelli: 1. Stato e 2..3..4..5 vari enti territoriali dotati di poteri autonomi. Ma comunque l’ente sovrano rimane lo stato repubblicano.

Autonomia politica delle regioni

L’autonomia politica delle regioni si può analizzare sotto diversi aspetti:

  • Statutario, che riguarda l’organizzazione dell’ente stesso
  • Normativo, che è diverso da regione a regione
  • Amministrativo

L’Italia ha preso molto dall’organizzazione politica spagnola, tanto che l’ha sempre seguita.

Fonti regionali

Ogni fonte regionale trova la sua norma di riconoscimenti nella costituzione:

  • Fonti primarie → statuto e leggi regionali (attraverso esse si crea il diritto regionale)
  • Fonti secondarie → regolamenti regionali
  • Referendum abrogativo → con possibilità di abrogare una legge regionale

Come lo Stato ha la propria costituzione, ogni Regione possiede il suo statuto che definisce le forme organizzative generali.

Regioni a statuto ordinario e speciale

La costituzione distingue tra:

  1. Regione a statuto ordinario, deliberati da ciascuna regione - n.15
  2. Regioni a statuto speciale, approvati con legge costituzionale (art.116) - n.5

Le regioni a statuto speciale lo sono per ragioni di posizione territoriale, storiche e/o linguistiche:

  • Sicilia e Sardegna perché sono isole
  • Valle d’Aosta, Trentino e Friuli perché vi sono consistenti minoranze linguistiche francofone, slovene e tedesche

Ciò ha giustificato il riconoscimento “di forme e condizioni particolari di autonomia” - art.116

Limiti e competenze degli statuti

Oltre ai limiti generali, che valgono per tutte le regioni (art. 123), gli statuti speciali prevedono tre ambiti di competenza, distinti in ragione di limiti specifici:

  • Potestà primaria o esclusiva → limitata dai principi generali dell’ordinamento, dagli obblighi internazionali (art.117.1)
  • Potestà concorrente → analoga all’art. 117.3 (non prevista per Valle d’Aosta)
  • Potestà integrativa e/o attuativa → quando espressamente prevista da leggi statali e nei suoi limiti.

Dunque, il margine di specialità riguarda soltanto l'adattamento alle diverse caratteristiche della realtà territoriale nelle materie degli statuti, mentre nelle regioni a statuto ordinario, si devono seguire specifiche regole presenti al titolo V (regioni, province e comuni).

Lo statuto regionale ordinario non ha il potere di innovare la tipologia delle fonti regionali, ma può specializzare la forza delle singole fattispecie normative riconducibili ai tipi generali.

Organi regionali

Art. 121:

  • Consiglio regionale → potestà legislativa
  • Giunta → esecutivo
  • Presidente della giunta → rappresentante regionale, dirige la politica nelle giunte e promulga le leggi ed emana i regolamenti

Art. 122:

“Il Consiglio e il Presidente, grazie alle revisioni cost. 1/1999 e 3/2001 che comprendevano anche l’autonomia statutaria delle regioni, sono eletti a suffragio universale e diretto”.

“Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Coniglio o al Parlamento europeo (altro tipo di giunta regionale)”

Statuto ordinario

Con la modifica dell’art. 123 con l. cost. 1/1999, la disciplina delle regioni a statuto ordinario è stata modificata nel procedimento, contenuto e limiti.

Procedimento

  • Fasi deliberative:
    • Una necessaria → doppia approvazione dal consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti
    • Una eventuale → entro 3 mesi dalla pubblicazione se sussiste una richiesta di referendum popolare sullo statuto (da 1/50 degli elettori o dei consiglieri)
  • Fase eventuale di controllo di legittimità → attuata mediante ricorso governativo -entro 30 gg dalla pubblicazione- per la prevenzione di costituzionalità di tale atto. Sent. n. 304/2002 → "per impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto riversino a cascata sull’attività legislativa e amministrativa della regione”
  • Fase necessaria integrativa dell’efficacia → mediante promulgazione da parte del Presidente della giunta regionale con la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione

A differenza dello statuto speciale, considerato formalmente una legge costituzionale, lo statuto ordinario è un atto della regione.

Conseguenze della revisione costituzionale sul procedimento deliberativo

  1. Con la modifica costituzionale, nell’art. 123 è venuta a meno l’approvazione con legge del parlamento dello statuto deliberato dal Consiglio, infatti ciò poneva in dubbio se l’imputazione fosse statale o regionale.
  2. Con la sent. n. 304/2002 si è andato a chiarificare anche l’ordine di precedenza tra ricorso governativo e referendum statutario; anche se l’iter di approvazione era stato concepito come unico, questo procedimento viene spezzato in due e giustificato dalla corte: così il controllo di costituzionalità è inserito tra l’approvazione consiliare e l’eventuale referendum.

In caso di ricorso del governo, le leggi regionali dispongono la sospensione del termine per chiedere il referendum, con la conseguenza di postergare eventuali consultazioni popolari a dopo l’esito del giudizio costituzionale. Ciò porta anche a chiarificare alcuni fatti avvenuti in varie regione durante questa fase (la conseguenza pratica dovrebbe essere quella per cui dopo l’approvazione, il consiglio regionale non ha potere di intervenire sul testo, prima che sia decorso il termine per chiedere il referendum):

  • Marche e Puglia, non vararono la legge di attuazione dello statuto portando quindi all’impossibilità di esprimere il referendum, facendo rimanere irrisolta la questione sulla validità.
  • Emilia-Romagna, con la l. regionale n. 29/2000 permette il potere di intervenire sulla delibera nei tre mesi dalla pubblicazione, equiparandola ad una nuova delibera; ciò porta alla perdita di validità di eventuali richieste.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elecapo02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morrone Andrea.
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