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FONTI DI PRODUZIONE DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

Entrambe sono denominate fonti del diritto che, hanno una diversa funzione: viene individuata a partire da una prospettiva di tempo contemporaneo (a partire dalla rivoluzione francese).

Fonti di produzione

Strumenti tecnici, riconosciuti dall’ordinamento come idonei a produrre norme giuridiche con valore generale ed astratto.

  • In senso formale: es. la legge
  • In senso sostanziale: organo predisposto alla creazione di fonte di produzione (parlamento)

Fonti di cognizione

Insieme dei documenti che forniscono la conoscibilità della norma. Raccologono i testi delle norme giuridiche (es. Gazzetta Ufficiale, la Costituzione, Codice Civile)

Il concetto di fonte, come oggi lo intendiamo, non esiste nel diritto romano: inizia ad emergere magari nel periodo chiamato dominato. Il dominato differisce dal principato in quanto l’imperatore è incarnazione di potere assoluto, non è più primus inter pares, non per potestas ma per auctoritas, come nel principato.

Se non abbiamo il concetto di fonte del diritto abbiamo però il concetto di parte del sistema: pars iuris.

Gaio scrive nel periodo del principato (Antonini): quando fa riferimento alla legge o al plebiscito essi non hanno più ruolo di fonti di produzione del diritto. Gaio fa riferimento alle varie parti del sistema dei diritti del popolo romano: non vi sono solo fonti di produzione ma anche fonti di cognizione.

In Gaio 1.2. non si parla delle fonti di produzione, che nella sua epoca erano il principe e il senato e anche i giuristi previa autorizzazione del principe → ius respondendi ex autoritates principis, ma la domanda alla quale Gaio risponde è: Dove si trovano le regole e le soluzioni? Dove si trova il diritto? (fonti di cognizione)

L’obiettivo di giuristi come Gaio e Papiniano non è individuare le fonti di produzione del diritto ma bensì individuare le norme giuridiche da applicare ad un fatto concreto.

Per fare ciò è necessaria una periodizzazione storica.

Diritto pubblico (forma costituzionale che Roma assume nel suo percorso storico)

  • Monarchia: 754 – 509 a.C.
  • Repubblica: 509 – 23 a.C.
  • Principato: 23 a.C. – 235 d.C.
  • Dominato: 235 – 565 d.C.

Diritto privato (varie evoluzioni del diritto privato romano)

  • Diritto arcaico: 754 – 242 a.C. (450: XII Tavole)
  • Diritto preclassico: 242 – 23 a.C.
  • Diritto classico: 23 a.C. – 235 d.C.
  • Diritto postclassico: 235 – 565 d.C.

FONTI DI PRODUZIONE DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ROMANO

Entrambe sono denominate fonti del diritto che, hanno una diversa funzione: viene individuata a partire da una prospettiva di tempo contemporaneo (a partire dalla rivoluzione francese).

Fonti di produzione

Strumenti tecnici, riconosciuti dall’ordinamento come idonei a produrre norme giuridiche con valore generale ed astratto.

  • In senso formale: es. la legge
  • In senso sostanziale: organo predispoto alla creazione di fonte di produzione (parlamento)

Fonti di cognizione

Insieme dei documenti che forniscono la conoscibilità della norma. Raccolgono i testi delle norme giuridiche (es. Gazzetta Ufficiale, la Costituzione, Codice Civile)

Il concetto di fonte, come oggi lo intendiamo, non esiste nel diritto romano: inizia ad emergere magari nel periodo chiamato dominato. Il dominato differisce dal principato in quanto l’imperatore è incarnazione di potere assoluto, non è più primus inter pares, non per potestas ma per auctoritas, come nel principato.

Se non abbiamo il concetto di fonte del diritto abbiamo però il concetto di parte del sistema: pars iuris.

Gaio scrive nel periodo del principato (Antonini): quando fa riferimento alla legge o al plebiscito essi non hanno più ruolo di fonti di produzione del diritto. Gaio fa riferimento alle varie parti del sistema dei diritti del popolo romano: non vi sono solo fonti di produzione ma anche fonti di cognizione.

In Gaio 1.2. non si parla delle fonti di produzione, che nella sua epoca erano il principe e il senato e anche i giuristi previa autorizzazione del principe → ius respondendi ex auctoritate principis, ma la domanda alla quale Gaio risponde è: Dove si trovano le regole e le soluzioni? Dove si trova il diritto? (fonti di cognizione)

L’obbiettivo di giuristi come Gaio e Papiniano non è individuare le fonti di produzione del diritto ma bensì individuare le norme giuridiche da applicare ad un fatto concreto.

Per fare ciò è necessaria una periodizzazione storica.

Diritto pubblico

(forma costituzionale che Roma assume nel suo percorso storico)

  • Monarchia: 754 – 509 a.C.
  • Repubblica: 509 – 23 a.C.
  • Principato: 23 a.C.– 235 d.C.
  • Dominato: 235 – 565 d.C.

Diritto privato

(varie evoluzioni del diritto privato romano)

  • Diritto arcaico: 754 – 242 a.C. (450: XII Tavole)
  • Diritto preclassico: 242 – 23 a.C.
  • Diritto classico: 23 a.C.– 235 d.C.
  • Diritto postclassico: 235 – 565 d.C.

DIRITTO ARCAICO (754 a.C. – 242 a.C. anno di fine della prima guerra Punica)

Roma è ancora una piccola civitas, incastonata in molte civitates nel Lazio. Si espande solo nella regione centrale d’Italia e poco più al nord e al sud.

È una civitas dalla mentalità ancor “chiusa”: all’interno di quel diritto arcaico esiste un solo ius (quiritium), diritto rigido, freddo, formalistico ed utilizzabile so

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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