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Le fonti del diritto romano

Prima di tutto è necessario procedere ad una classificazione, perché non se ne può dare una definizione unitaria. Esistono infatti le fonti c.d. di cognizione del diritto e le fonti di produzione del diritto, che provvedono a scopi diversi, come ci indica la denominazione: le fonti di cognizione del diritto sono i mezzi con cui si giunge alla conoscenza del diritto, e comprendono tutto quel materiale (documenti e monumenti nel senso più ampio, quindi comprese medaglie e monete, iscrizioni, etc.) che ci permette di conoscere il diritto; mentre quando si parla di fonti di produzione si vuole far riferimento a ciò che fa nascere il diritto, a ciò che lo produce appunto, come le leggi, i plebisciti, i senatoconsulti, le costituzioni imperiali, etc.

Fermiamoci per adesso alle fonti di cognizione, per osservare subito che non sono tutte sullo stesso piano: esistono infatti delle fonti di cognizione che riguardano specificamente l’ordinamento giuridico di Roma (per esempio, uno scritto giurisprudenziale), e allora si parlerà di fonti di cognizione in senso tecnico; esistono poi fonti che trattano di altri aspetti della civiltà romana (è il caso, per esempio, di un’opera letteraria che pur non trattando specificamente di diritto, riporta un frammento della legge delle XII Tavole), e qui si parlerà di fonti di cognizione in senso atecnico; infine esistono fonti che documentano direttamente un fenomeno giuridico, per esempio una sentenza o un trattato internazionale, e si parlerà di fonte di produzione primaria.

Il Corpus Iuris Civilis

La principale fonte di cognizione del diritto romano è il Corpus Iuris Civilis, denominazione che indica (dal XVI secolo) la monumentale compilazione di iura (scritti dei giuristi classici) e leges (costituzioni imperiali), compiuta nel VI secolo d.C. su iniziativa dell’imperatore Giustiniano, e poi completata con le leges dello stesso imperatore emanate dopo il 534. Il Corpus Iuris Civilis consta di quattro parti distinte:

  • Le Institutiones: sono la parte più breve della compilazione giustinianea e furono pubblicate il 21 novembre del 533 d.C., con la costituzione Imperatoriam. Rappresentano una sorta di trattato elementare di diritto, sono scritte in forma di discorso diretto che l’imperatore tenne ai giovani che si avviavano agli studi giuridici e hanno quindi una funzione didattica (oltre che forza di legge). Il principale riferimento è rappresentato dalle Istituzioni di Gaio, a cui si attinse largamente anche per il contenuto (ved. sotto), ma si attinse anche ad altre opere istituzionali di giuristi classici come Marciano e Ulpiano. Le Institutiones constano di 4 libri: ogni libro è diviso in titoli, con una rubrica per titolo che ne indica il contenuto, e quasi tutti i titoli sono divisi in paragrafi.
  • I Digesta o Pandectae: rappresentano la parte più estesa del Corpus Iuris, in 50 libri: questa raccolta fu ordinata nel 530, con la costituzione Deo auctore, e fu portata a termine nel 533 (pubblicata con la costituzione Tanta – Dedoken). Si tratta di una grande antologia giuridica che raccoglie brani tratti da opere dei giuristi classici (iura) organizzati per materia; vi è anche qualche raro passo di giurista repubblicano, ma tra l’altro, il pensiero dei giuristi repubblicani era spesso ricordato dai giuristi classici. L’opera fu redatta da una commissione presieduta dal quaestor sacri palatii Triboniano e composta da quattro professori e undici avvocati, i cui nomi sono riferiti nella costituzione Tanta. Il numero dei libri esaminati era davvero elevato, considerando che si aveva a che fare con quattordici secoli di storia (come indicato dallo stesso Giustiniano): si trattò di circa 2000 libri, per un totale di tredici milioni di righe. Il Digesto giustinianeo dunque raccoglieva materiale giurisprudenziale di varia epoca e in esso veniva indicato il nome di ciascuno degli autori del testo riferito. I brani giurisprudenziali furono spesso modificati, o meglio ‘interpolati’, come si dice nel linguaggio filologico: a volte solo nella forma (per esigenze di compilazione), altre volte anche nella sostanza, per adeguare il brano al diritto vigente al tempo di Giustiniano; infatti questi testi vennero escerpiti e ordinati per la società del VI secolo d.C., certamente differente rispetto alla società di qualche secolo prima. Ogni libro (ad eccezione di alcuni) è diviso in titoli (con una rubrica che ne indica il contenuto), all’interno dei titoli si susseguono i frammenti, ossia i brani dei giuristi, e i frammenti più ampi sono stati divisi dagli interpreti medievali in paragrafi.
  • Il Codex: Giustiniano già l’anno dopo la sua ascesa al trono (528) aveva ordinato con la costituzione Haec quae necessario la compilazione di un novus Codex che raccogliesse le costituzioni imperiali, e l’opera fu portata rapidamente a termine nel 529, e pubblicata con la costituzione Summa rei publicae. Tuttavia, durante la compilazione dei Digesta Giustiniano aveva emanato altre costituzioni, e pertanto ordinò la redazione di un altro Codex che comprendesse anche queste: esso fu pubblicato nel 534 e fu denominato Codex repetitae praelectionis (ed è l’unico pervenutoci, poiché il primo è andato perduto). Il Codex è diviso in 12 libri, a loro volta divisi in titoli, e all’interno dei titoli si susseguono le costituzioni in ordine cronologico; inoltre anche le costituzioni furono interpolate dai compilatori quando si ritenne necessario.
  • Infine le Novellae: sono le costituzioni di Giustiniano in greco e in latino emanate successivamente al Codex repetitae praelectionis e furono raccolte dopo la morte dell’imperatore (avvenuta nel 565). Di esse ci sono pervenute tre raccolte private: la prima comprende 168 novelle (cd. Optima), probabilmente composta durante il regno di Tiberio II, che raccoglie, accanto ai testi giustinianei, alcune leges di Giustino II e di Tiberio II. La seconda, cd. Authenticum, di data incerta, riporta 134 novelle; infine la terza raccolta, l’Epitome Iuliani, redatta sotto il regno di Giustiniano, comprende epitomi latine di 124 novelle.

Giustiniano e la continuità con i codici precedenti

Continuiamo il discorso sulle fonti di cognizione del diritto romano, ma andando a ritroso nel tempo: quando Giustiniano dispose la compilazione del Novus Codex infatti mise subito in evidenza la continuità dell’opera con i codici precedenti, citando espressamente il Codice Gregoriano, il Codice Ermogeniano e il Codice Teodosiano. Con Giustiniano infatti si realizzava una ulteriore tappa del processo.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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