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LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO
Riferimenti temporali:
- Diritto romano= 754 a.C.-565 d.C. (fondazione di Roma-morte dell’imperatore Giustiniano).
- Caduta dell’Impero romano d’Occidente= 476 d.C.
- Caduta dell’Impero romano d’Oriente= 1453 d.C.
Fonte → Il termine “fonte” può essere caricato di molti valori metaforici; nella storia indica la testimonianza
di un avvenimento oggetto di indagine.
Nell’ambito giuridico le fonti sono atti o eventi da cui scaturisce il diritto, ossia ciò che produce una
norma.
Vi è una distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione:
- Fonte di produzione = mezzi con i quali è possibile produrre/creare diritto e dare vita a norme
giuridiche.
Può essere inteso:
a) in senso materiale= fa riferimento all'organo che produce le norme (es. il nostro odierno
Parlamento, mentre nel diritto romano erano fonti di produzione, ad esempio, i pretori, il popolo
e l’imperatore).
b) in senso formale = il risultato ottenuto dall'attività di questi organi (es. la legge, l'editto del
pretore, la costituzione imperiale).
- Fonte di cognizione= ogni mezzo che permette di far conoscere forme e contenuti del diritto (es. la
Gazzetta Ufficiale nel diritto odierno, mentre nel diritto romano il Corpus iuris civilis di
Giustiniano).
A seconda della principale tipologia di fonti impiegata in un ordinamento, vi è la distinzione tra ordinamenti
chiusi e aperti:
➔ Ordinamento chiuso, o legislativo
Un ordinamento si definisce chiuso o legislativo quando le norme che lo compongono nascono
principalmente da disposizioni scritte emanate da autorità competenti. In questo sistema il diritto è
legislativo e dunque codificato.
La fonte principale di questo ordinamento è la legge.
Caratteristiche: certezza del diritto, ma rigidità del diritto e difficoltà e rallentamenti nel
rinnovamento del diritto.
Nel diritto romano, era un ordinamento legislativo quello utilizzato nel periodo post-classico (235564 d.C.) dove le norme nascevano da disposizioni scritte emanate da un’autorità competente
(venivano emanate costituzioni imperiali dall’imperatore stesso).
Oggigiorno, in Europa continentale, gli ordinamenti giuridici sono principalmente chiusi/legislativi,
anche se negli ultimi anni stanno acquisendo sempre più importanza le sentenze dei giudici (tipiche
degli ordinamenti aperti).
➔ Ordinamenti aperti, o casistici
In questa tipologia di ordinamento giuridico, le norme nascono generalmente come risposte al
singolo caso. L’ordinamento aperto è composto da risposte fornite per i singoli casi che non trovano
soluzione in alcuna norma già esistente.
Caratteristiche: sono norme specifiche (in quanto dettate per un limitato numero di casi), sono
particolari (perché sono rivolte e valgono per determinate persone), sono successive (in quanto
nascono dopo che il caso pratico è arrivato all'attenzione dell'interprete). Questo ordinamento
permette una creazione più rapida del diritto a seconda delle esigenze dei singo
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Scienze giuridiche
IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviavnz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Lambrini Paola.