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LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO Riferimenti temporali: - Diritto romano= 754 a.C.-565 d.C. (fondazione di Roma-morte dell’imperatore Giustiniano). - Caduta dell’Impero romano d’Occidente= 476 d.C. - Caduta dell’Impero romano d’Oriente= 1453 d.C. Fonte → Il termine “fonte” può essere caricato di molti valori metaforici; nella storia indica la testimonianza di un avvenimento oggetto di indagine. Nell’ambito giuridico le fonti sono atti o eventi da cui scaturisce il diritto, ossia ciò che produce una norma. Vi è una distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione: - Fonte di produzione = mezzi con i quali è possibile produrre/creare diritto e dare vita a norme giuridiche. Può essere inteso: a) in senso materiale= fa riferimento all'organo che produce le norme (es. il nostro odierno Parlamento, mentre nel diritto romano erano fonti di produzione, ad esempio, i pretori, il popolo e l’imperatore). b) in senso formale = il risultato ottenuto dall'attività di questi organi (es. la legge, l'editto del pretore, la costituzione imperiale). - Fonte di cognizione= ogni mezzo che permette di far conoscere forme e contenuti del diritto (es. la Gazzetta Ufficiale nel diritto odierno, mentre nel diritto romano il Corpus iuris civilis di Giustiniano). A seconda della principale tipologia di fonti impiegata in un ordinamento, vi è la distinzione tra ordinamenti chiusi e aperti: ➔ Ordinamento chiuso, o legislativo Un ordinamento si definisce chiuso o legislativo quando le norme che lo compongono nascono principalmente da disposizioni scritte emanate da autorità competenti. In questo sistema il diritto è legislativo e dunque codificato. La fonte principale di questo ordinamento è la legge. Caratteristiche: certezza del diritto, ma rigidità del diritto e difficoltà e rallentamenti nel rinnovamento del diritto. Nel diritto romano, era un ordinamento legislativo quello utilizzato nel periodo post-classico (235564 d.C.) dove le norme nascevano da disposizioni scritte emanate da un’autorità competente (venivano emanate costituzioni imperiali dall’imperatore stesso). Oggigiorno, in Europa continentale, gli ordinamenti giuridici sono principalmente chiusi/legislativi, anche se negli ultimi anni stanno acquisendo sempre più importanza le sentenze dei giudici (tipiche degli ordinamenti aperti). ➔ Ordinamenti aperti, o casistici In questa tipologia di ordinamento giuridico, le norme nascono generalmente come risposte al singolo caso. L’ordinamento aperto è composto da risposte fornite per i singoli casi che non trovano soluzione in alcuna norma già esistente. Caratteristiche: sono norme specifiche (in quanto dettate per un limitato numero di casi), sono particolari (perché sono rivolte e valgono per determinate persone), sono successive (in quanto nascono dopo che il caso pratico è arrivato all'attenzione dell'interprete). Questo ordinamento permette una creazione più rapida del diritto a seconda delle esigenze dei singo
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Publisher
A.A. 2023-2024
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silviavnz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Lambrini Paola.