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LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO (cap. IX)
1) Costituzione e procedimento di revisione costituzionale
Al vertice della gerarchia delle fonti è presente la Costituzione. È il fondamento di validità delle fonti primarie, di cui detta la disciplina perciò nessuna delle altre fonti può contrastarla.
La nostra è una Costituzione rigida in quanto per essere modificata bisogna attuare un procedimento complesso chiamato: revisione costituzionale. Con lo stesso procedimento vengono approvate anche le altre leggi costituzionali che la Costituzione stessa prevede per la sua integrazione.
Questo procedimento è disciplinato dall'articolo 138. È un procedimento che si costruisce a partire da quello legislativo. Le principali differenze risiedono nella fase di approvazione, infatti il procedimento ordinario prevede una sola approvazione a maggioranza relativa, mentre il procedimento aggravato ne prevede due successive da parte di
entrambe le camere: in tutto ci saranno 4 deliberazioni sullo stesso testo.
- La prima approvazione è a maggioranza relativa. In questa fase le Camere possono apportare al progetto di legge costituzionale degli emendamenti, quindi questo progetto è destinato a passare tra camera e senato (navette) per tutte le volte necessarie ad ottenere il voto favorevole di entrambe;
- la seconda votazione non può essere fatta prima che sia trascorso un intervallo di 3 mesi dalla prima (periodo che serve per riflettere e discutere sul testo in quanto si tratta della modifica della Costituzione). Questa seconda deliberazione ha però due caratteristiche:
- non possono essere apposti emendamenti, perché altrimenti il procedimento riprenderebbe dall'inizio
- la maggioranza. Se il consenso in ciascuna camera raggiunge la maggioranza qualificata (2/3 dei membri), la legge è fatta e verrà promulgata dal PDR (questo perché una maggioranza
così ampia comprende anche le minoranze); mentre se questo non avviene è sufficiente la maggioranza assoluta, ma in questo caso non si tratta di un'approvazione definitiva, infatti: il testo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a meroscopo notiziale, per consentire a tutti di conoscerla.
Dal momento della pubblicazione, entro tre mesi il corpo elettorale raccogliendo 500.000 firme possono chiedere un referendum. Questo è uno strumento delle minoranze in quanto la maggioranza 1/5 dei membri di una camera assoluta non è così ampia da comprenderle.
Se nel referendum i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli, oppure se passano 3 mesi e nessuno dei soggetti richiede il referendum, il testo passa nelle mani del PDR che lo promulga e il giorno dopo della sua pubblicazione, entra in vigore.
I limiti della revisione costituzionale sono di due tipi:
a) limiti formali, quelli contenuti nell'articolo 138
attinenti al procedimento (quindi limiti procedurali)
b) limiti sostanziali, limiti che riguardano ciò che non può essere modificato. Questi limiti possono essere:
- limiti espliciti, ovvero espressamente previsti dalla Costituzione. L'unico limite di questo genere è quello contenuto nell'art. 139, secondo il quale la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione. Questo deriva dal referendum del 2 giugno 1946 quando il popolo votò direttamente per la Repubblica, ciò significa che quando l'Assemblea costituente si riunì aveva già come vincolo quello della forma repubblicana (per essere modificata ci sarebbe bisogno di una rivoluzione/guerra);
- limiti impliciti, ovvero tutti quelli non espressamente previsti dalla Costituzione ma ricavabili in via interpretativa. Ricavabile dal combinato disposto dall'art. 139 e l'art.1 che definisce la nostra Repubblica "democratica". Da questo
progetto di legge, nonché il potere di attribuire ad un altro soggetto l'esercizio della funzione legislativa. L'articolo 70 sottolinea il bicameralismo perfetto in quanto stabilisce che la funzione legislativa è esercitata da entrambe le Camere, non specifica a quale delle due deve essere presentato il progetto di legge. Procedimento legislativo = serie coordinata di atti finalizzati alla produzione di una legge. Si compone di tre fasi: 1. INIZIATIVA. La prima fase consiste nel presentare un progetto di legge ad una Camera. L'iniziativa spetta a vari soggetti: - Governo, che disponendo della fiducia del Parlamento avrà più facilmente successo (in questo caso la proposta di legge viene chiamata "disegno di legge" e non progetto); - Ciascun membro delle Camere; - Al popolo, da parte di 50.000 elettori; - 5 Consigli regionali; - CNEL, organo tecnico. La maggior parte delle iniziative legislative che divengono leggi,provengono dal Governo non solo perché ha già la fiducia del Parlamento, ma anche per un aspetto economico. L'articolo 81 infatti stabilisce che ogni progetto di legge deve avere una copertura (ovvero deve dichiarare i mezzi economici per pagare le spese necessarie) e il Governo conoscendo il bilancio dello Stato, risulta automaticamente più facilitato. 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE. Un progetto di legge prima di essere discusso direttamente dalla Camere deve essere esaminato dalla Commissione permanente competente per materia. In relazione alle diverse funzioni si distinguono: - procedimento ordinario per commissione referente. Il presidente della commissione o un relatore da lui incaricato, espone le linee generali della proposta di legge dando il via a una discussione generale. Si passa poi alla discussione articolo per articolo e alla votazione di eventuali emendamenti (modifiche al testo originale). Alla fine il testo viene approvato insieme ad una relazione.prendere provvedimenti -> provvisori e notificarlo al giudice entro 48 ore queste 48 ore sono un elemento di dettaglio, quindi può essere modificato in quanto non incide con il nucleo del diritto fondamentale.
2) Leggi ordinarie, procedimento legislativo, atti aventi forza di legge
La legge ordinaria è l'atto normativo prodotto dalle Camere e promulgato dal PDR. Equiparati ad essa sono gli atti avente forza di legge, atti normativi che non hanno a stessa forma hanno la stessa forza attiva e passiva. -> Leggi ordinarie e atti avente forza di legge costituiscono insieme le fonti primarie.
L'articolo 70 stabilisce che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". NB: Quindi da qui si desume che gli atti aventi forza di legge sono delle eccezioni proprio perché qui la funzione legislativa non è esercitata dal Parlamento ma dal Governo. La funzione è il potere di entrambe le Camere di approvare o no il
Finale dove viene esposta l'attività svolta e gli orientamenti emersi durante i lavori. Viene poi nominato un relatore che dovrà riferire all'aula.
In aula la discussione procede per "3 letture" che rispecchiano le fasi della discussione in 2 commissione, quindi:
- La prima lettura è una discussione generale introdotta dai relatori. Può concludersi con il voto di un ordine di non passaggio agli articoli, che decreta la conclusione negativa del procedimento.
- La seconda è la discussione articolo per articolo e degli eventuali emendamenti e la votazione del testo definitivo di ogni articolo. È questa la fase più lunga e complessa.
- La terza fase è la votazione finale dell'intero testo di legge che a questo punto potrebbe anche essere molto diverso da quello iniziale, a causa degli emendamenti. Il voto è palese e la maggioranza richiesta è quella semplice o relativa.
Procedimento
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per commissione deliberante. Questo particolare procedimento consente alla commissione di assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione, sostituendo quindi l'aula. La commissione esegue tutte e tre le letture senza che debba essere discusso o votato. Data la particolarità di questo procedimento alcune materie sono escluse (come ad esempio per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali);
- procedimento per commissione redigente. Questo procedimento è detto anche misto in quanto rappresenta una via di mezzo degli altri due. Non è previsto dalla Costituzione ma dai regolamenti parlamentari. Con questo procedimento si riserva all'aula solo l'approvazione finale, sgravandola dalla lunga discussione e approvazione degli emendamenti affidata alla commissione.
Finiti i lavori in una Camera, il progetto di legge viene trasmesso all'altra e il procedimento di approvazione comincia da capo. La seconda Camera è
quindi libera di apportare emendamenti, con la conseguenza che la prima dovrà esaminare nuovamente il testo. Il progetto di legge è così destinato a viaggiare da una camera all'altra fino a che entrambe le camere non avranno approvato lo stesso identico testo. Nel momento in cui questo avviene, la seconda fase è conclusa; 3. PROMULGAZIONE DELLA LEGGE. A questo punto la legge è pronta ma non è efficace. Il PDR svolge ora una funzione di controllo sulla legittimità della legge che deve rispettare la Costituzione. Può quindi rifiutarsi di firmare e rinviare il progetto di legge alle camere, con un atto motivato: - le camere potranno decidere di lasciare il procedimento - modificare la legge - lasciare il progetto così. In questo caso il PDR è costretto a promulgarla in quanto la funzione legislativa è del Parlamento, perciò il Presidente può interferire ma non sottrarre la sua funzione. Compiutavacatio legis, che di solito è di 15 giorni dalla pubblicazione. Durante questo periodo, la legge non è ancora applicabile e le disposizioni contenute in essa non possono essere enforceable. Una volta scaduto il periodo di vacatio legis, la legge entra in vigore e diventa obbligatoria per tutti i cittadini. Durante la vacatio legis, è possibile che vengano apportate modifiche o integrazioni alla legge stessa, attraverso decreti o altri atti normativi. È importante tenere presente che la durata del periodo di vacatio legis può variare a seconda della legge e delle disposizioni specifiche.