FONTI
Fonti di PRODUZIONE = atti/eventi che producono il diritto oggettivo
• Fonti di COGNIZIONE = qualsiasi materiale che ci fa conoscere il diritto oggettivo
• quale fu
Fonti del ius civile: fonti di produzione
FONTI DI PRODUZIONE:
Mores maiorum
• Consuetudine
• Leges (datae e rogatae) (costituzioni imperiali)
• Plebisciti
•
MORES MAIORUM:
costumi giuridici dei maiores (dei piu antichi romani)
Il ius quiritum era costituito di mores
• Gli istituti, precetti e negozi del piu antico ius civile erano fondati su mores
• I mores rappresentano la parte piu cospicua del ius civile
•
CONSUETUDINE
costumi delle popolazioni provinciali
- è manifestazione tacita della volontà del popolo (mentre la lex è la manifestazione
espressa)
LEGES:
PRIVATAE: manifestazioni di volontà di privati nell’ambito di certi negozi (come le
• nostre clausole contrattuali)
PUBLICAE: disposizioni a carattere normativo e vincolante per la generalità dei
• cittadini
Erano collegate (direttamente e non) alla volontà popolare
➔ Erano fonti del ius civile
➔ Potevano essere:
➔ DATAE: presupponevano che il popolo avesse delegato a un magistrato di
• legiferare
(erano pronunciate davanti al popolo dallo stesso magistrato delegato)
la legge delle XII tavole era una lex data
o
ROGATAE: venivano dal magistratos soltanto proposte, poi approvate
• dall’assemblea
PLEBISCITI:
erano votati solo dalla plebe e obbligavano inizialmente solo i plebei, poi anche i patrizi
-> fonti del ius civile
EDITTI DEI MAGISTRATI: editti del ius honorium ecc...
SENATOCONSULTI:
vere e proprie direttive vincolanti per i magistrati cui erano rivolte
(consilium: una delle funzioni del Senato romano)
furono presto classificati tra le fonti del ius civile, con lo stesso valore delle leges
• il ius civile che ne scaturiva: IUS NOVUM
• introdussero sensibili novità
• il senato, sotto il profilo considerato, prese il posto delle assemblee popolari
• spesso era l’imperatore a fare al Senato proposta di senatoconsulto, mediante
• oratio (il senatoconsulto che ne derivava nella sostanza era espressione della
o volontà del principe -> “orationes”)
durante l’età classica l’attività legislativa del Senato si andò estinguendo
•
CONSTITUTIONES PRINCIPUM:
provvedimenti imperiali con valore vincolante per tutti gli abitanti dell’impero
potevano avere:
➔ carattere generale:
• edicta = atti normativi indirizzati a tutti gli abitanti dell’impero, con
o efficacia duratura nel tempo
mandata = istruzioni che l’imperatore rivolgeva ai propri alti funzionari
o
carattere particolare:
• decreta = sentenze che l’imperatore emanava su istanza degli
o interessati in ordine a liti in corso, in grado di appello o eventualmente
in primo grado
rescripta = risposta che l’imperatore faceva annotare in caso che a
o rivolgersi a lui fosse una sola delle parti in lite
epistulae = risposta che l’imperatore dava se a chiedere il parere su una
o lite in corso era il magistrato o funzionario imperiale al quale la lite
stessa era stata deferita
COGNITIO EXTRA ORDINEM: processo diverso da quello ordiario
Il ius che ne scaturiva era ius civile, chiamato ius extraordinarium
➔
In questa età:
Si esaurì l’attività legislativa comiziale
• Venne a meno l’impulso creativo del pretore
• L’imperatore interveniva direttamente con le sue consitutiones
• Si estinse l’attività legislativa del senato
• Gli edicta (o constitutiones generales) costituirono la fonte di produzione piu
• importante
Decaddero le altre costituzioni
•
La GIURISPRUDENZA ROMANA
“Giurisprudenza” corrisponde alla nostra “dottrina”
A Roma i giuristi ebbero una posizione sociale di particolare prestigio e le concezioni
• e i principi sulla produzione del diritto erano meno rigidi che da nnoi
Primi giuristi a Roma = PONTEFICI:
• Costituivano una casta ed ebbero il monopolio della conoscenza e
o interpretazione del diritto, che gestivano in un’atmosfera di segretezza
Ad essi si rivolgevano i cittadini per conoscere quale fosse il ius
o (i pontefici interpretavano il ius)
Diedero di mores e leges un’intepretazione creativa, consolidando così
o le strutture del ius civile
Fine dell’età arcaica -> plebei ammessi al pontificato = si spezzò il monopolio
• pontificale del diritto e la giurisprudenza laica iniziò ad operare
I giuristi svolgevano:
• Attività consultiva
- Insegnamento
- Composizione di opere giuridiche
-
Anche i giuristi laici (come già i pontefici) davano pareri
• I giuristi svolsero pure attività letteraria (scrissero opere giuridiche):
• Libri ad quintum mucium e ad sabidum = centrati sul ius civile
- Libri ad edictum = si trattava la materia giuridica nell’ordine pretorio che andava
- sistematicamente illustrando
Opere di casistica = si proponevano e discutevano direttamente casi particolari
- Digesta = erano come le opere di casistica ma piu ampi e si estendevano a tutto il
- diritto privato