Estratto del documento

FONTI

Fonti di PRODUZIONE = atti/eventi che producono il diritto oggettivo

• Fonti di COGNIZIONE = qualsiasi materiale che ci fa conoscere il diritto oggettivo

• quale fu

Fonti del ius civile: fonti di produzione

FONTI DI PRODUZIONE:

Mores maiorum

• Consuetudine

• Leges (datae e rogatae) (costituzioni imperiali)

• Plebisciti

MORES MAIORUM:

costumi giuridici dei maiores (dei piu antichi romani)

Il ius quiritum era costituito di mores

• Gli istituti, precetti e negozi del piu antico ius civile erano fondati su mores

• I mores rappresentano la parte piu cospicua del ius civile

CONSUETUDINE

costumi delle popolazioni provinciali

- è manifestazione tacita della volontà del popolo (mentre la lex è la manifestazione

espressa)

LEGES:

PRIVATAE: manifestazioni di volontà di privati nell’ambito di certi negozi (come le

• nostre clausole contrattuali)

PUBLICAE: disposizioni a carattere normativo e vincolante per la generalità dei

• cittadini

Erano collegate (direttamente e non) alla volontà popolare

➔ Erano fonti del ius civile

➔ Potevano essere:

➔ DATAE: presupponevano che il popolo avesse delegato a un magistrato di

• legiferare

(erano pronunciate davanti al popolo dallo stesso magistrato delegato)

la legge delle XII tavole era una lex data

o

ROGATAE: venivano dal magistratos soltanto proposte, poi approvate

• dall’assemblea

PLEBISCITI:

erano votati solo dalla plebe e obbligavano inizialmente solo i plebei, poi anche i patrizi

-> fonti del ius civile

EDITTI DEI MAGISTRATI: editti del ius honorium ecc...

SENATOCONSULTI:

vere e proprie direttive vincolanti per i magistrati cui erano rivolte

(consilium: una delle funzioni del Senato romano)

furono presto classificati tra le fonti del ius civile, con lo stesso valore delle leges

• il ius civile che ne scaturiva: IUS NOVUM

• introdussero sensibili novità

• il senato, sotto il profilo considerato, prese il posto delle assemblee popolari

• spesso era l’imperatore a fare al Senato proposta di senatoconsulto, mediante

• oratio (il senatoconsulto che ne derivava nella sostanza era espressione della

o volontà del principe -> “orationes”)

durante l’età classica l’attività legislativa del Senato si andò estinguendo

CONSTITUTIONES PRINCIPUM:

provvedimenti imperiali con valore vincolante per tutti gli abitanti dell’impero

potevano avere:

➔ carattere generale:

• edicta = atti normativi indirizzati a tutti gli abitanti dell’impero, con

o efficacia duratura nel tempo

mandata = istruzioni che l’imperatore rivolgeva ai propri alti funzionari

o

carattere particolare:

• decreta = sentenze che l’imperatore emanava su istanza degli

o interessati in ordine a liti in corso, in grado di appello o eventualmente

in primo grado

rescripta = risposta che l’imperatore faceva annotare in caso che a

o rivolgersi a lui fosse una sola delle parti in lite

epistulae = risposta che l’imperatore dava se a chiedere il parere su una

o lite in corso era il magistrato o funzionario imperiale al quale la lite

stessa era stata deferita

COGNITIO EXTRA ORDINEM: processo diverso da quello ordiario

Il ius che ne scaturiva era ius civile, chiamato ius extraordinarium

In questa età:

Si esaurì l’attività legislativa comiziale

• Venne a meno l’impulso creativo del pretore

• L’imperatore interveniva direttamente con le sue consitutiones

• Si estinse l’attività legislativa del senato

• Gli edicta (o constitutiones generales) costituirono la fonte di produzione piu

• importante

Decaddero le altre costituzioni

La GIURISPRUDENZA ROMANA

“Giurisprudenza” corrisponde alla nostra “dottrina”

A Roma i giuristi ebbero una posizione sociale di particolare prestigio e le concezioni

• e i principi sulla produzione del diritto erano meno rigidi che da nnoi

Primi giuristi a Roma = PONTEFICI:

• Costituivano una casta ed ebbero il monopolio della conoscenza e

o interpretazione del diritto, che gestivano in un’atmosfera di segretezza

Ad essi si rivolgevano i cittadini per conoscere quale fosse il ius

o (i pontefici interpretavano il ius)

Diedero di mores e leges un’intepretazione creativa, consolidando così

o le strutture del ius civile

Fine dell’età arcaica -> plebei ammessi al pontificato = si spezzò il monopolio

• pontificale del diritto e la giurisprudenza laica iniziò ad operare

I giuristi svolgevano:

• Attività consultiva

- Insegnamento

- Composizione di opere giuridiche

-

Anche i giuristi laici (come già i pontefici) davano pareri

• I giuristi svolsero pure attività letteraria (scrissero opere giuridiche):

• Libri ad quintum mucium e ad sabidum = centrati sul ius civile

- Libri ad edictum = si trattava la materia giuridica nell’ordine pretorio che andava

- sistematicamente illustrando

Opere di casistica = si proponevano e discutevano direttamente casi particolari

- Digesta = erano come le opere di casistica ma piu ampi e si estendevano a tutto il

- diritto privato

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Fonti del diritto romano Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Pellecchi Luigi.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community