Fonti di produzione e fonti di cognizione
Definizione
Fonti di produzione = Atti/eventi che producono il diritto oggettivo.
Fonti di cognizione = Qualsiasi materiale che ci fa conoscere il diritto oggettivo.
Fonti del ius civile: fonti di produzione
Fonti di produzione
- Mores maiorum: Costumi giuridici dei maiores (dei più antichi romani).
- Consuetudine: Costumi delle popolazioni provinciali - è manifestazione tacita della volontà del popolo (mentre la lex è la manifestazione espressa).
- Leges (datae e rogatae) (costituzioni imperiali):
- Privatae: Manifestazioni di volontà di privati nell’ambito di certi negozi (come le nostre clausole contrattuali).
- Publicae: Disposizioni a carattere normativo e vincolante per la generalità dei cittadini.
- Plebisciti: Erano votati solo dalla plebe e obbligavano inizialmente solo i plebei, poi anche i patrizi - fonti del ius civile.
- Editi dei magistrati: Editi del ius honorium, ecc.
- Senatoconsulti: Vere e proprie direttive vincolanti per i magistrati cui erano rivolte.
- Constitutiones principum: Provvedimenti imperiali con valore vincolante per tutti gli abitanti dell’impero.
Dettagli sulle fonti
Mores maiorum
Il ius quiritum era costituito di mores. Gli istituti, precetti e negozi del più antico ius civile erano fondati su mores. I mores rappresentano la parte più cospicua del ius civile.
Leges
Le leges erano collegate (direttamente e non) alla volontà popolare. Erano fonti del ius civile e potevano essere:
- Datae: Presupponevano che il popolo avesse delegato a un magistrato di legiferare (erano pronunciate davanti al popolo dallo stesso magistrato delegato). La legge delle XII tavole era una lex data.
- Rogatae: Venivano dal magistrato soltanto proposte, poi approvate dall’assemblea.
Senatoconsulti
Il senatoconsulto fu presto classificato tra le fonti del ius civile, con lo stesso valore delle leges. Il ius civile che ne scaturiva era il ius novum e introdusse sensibili novità. Il senato, sotto il profilo considerato, prese il posto delle assemblee popolari. Spesso era l’imperatore a fare al Senato proposta di senatoconsulto, mediante oratio. Il senatoconsulto che ne derivava, nella sostanza, era espressione della volontà del principe ("orationes"). Durante l’età classica, l’attività legislativa del Senato si andò estinguendo.
Constitutiones principum
Le constitutiones principum erano provvedimenti imperiali con valore vincolante per tutti gli abitanti dell’impero e potevano avere carattere generale:
- Edicta: Atti normativi indirizzati a tutti gli abitanti dell’impero.