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Diritto privato romano e fonti

Nozione di diritto romano

Con l’espressione diritto romano (ius romanorum) intendiamo riferirci a quel particolare diritto vigente nello Stato romano dagli inizi della civitas (753 a.C.) – o al massimo dal periodo delle XII Tavole – fino alla morte di Giustiniano (565 d.C.).

Oggetto di studio del diritto romano così inteso non è quindi né il diritto bizantino (ius byzantinum) – che è quel particolare diritto vigente nella parte orientale dell’Impero dalla morte di Giustiniano fino alla caduta di Costantinopoli; né il diritto comune (ius romanum commune) – il diritto romano giustinianeo, cioè, che fu in vigore per tutto il corso del Medioevo e nei secoli successivi in parecchi Stati europei; né il cosiddetto diritto delle Pandette (ius pandectisticum) – il diritto romano giustinianeo, cioè, che ulteriormente evolutosi e misto ad elementi propriamente germanici, e più in generale, moderni, trovò senza perdere le caratteristiche fondamentali, proprie del diritto romano originario e al tempo stesso recependone tutte le successive modificazioni di quest’ultimo, una sistemazione particolare in Germania nel corso del XIX secolo.

I Romani non elaborarono mai teorie astratte attorno al diritto. L’unica definizione che troviamo nelle fonti risale al giurista Celso (II secolo d.C.), per il quale il diritto è l’ars boni et aequi, ossia la tecnica del buono e del giusto. Da questa brevissima formula si può desumere quale sia lo scopo e lo strumento operativo del diritto. Lo scopo è il raggiungimento del buono e del giusto, lo strumento è la tecnica del giurista, cioè il complesso di conoscenze a lui peculiari, al fine di creare, interpretare, applicare il diritto.

Proprio questa tecnica perfezionata rappresenta un dato unico dell’esperienza romana, che ha permesso al diritto di affermarsi come sapere autonomo (dagli altri sistemi precettivi quali religione, morale, etica), prerogativa di una classe qualificata di esperti (i prudentes). L’autonomia del diritto romano e la sua elasticità (adattabilità) hanno fatto sì che esso si configurasse come diritto universale, cioè facilmente esportabile in ogni popolo. Il diritto romano in tal modo poté perpetuarsi nei secoli, fino alle codificazioni moderne, come diritto della ragione pura.

Non a caso, sottolinea Manthe, l’opera fondamentale del nostro diritto internazionale, il De iure belli ac pacis del giusnaturalista Ugo Grozio, si basa proprio sul diritto privato romano; ed è interessante notare il processo che, oggi, sta portando gli autonomi ordinamenti giuridici nazionali ad acquisire sempre più caratteristiche transnazionali. Un esempio di ciò ci viene offerto dal mondo del commercio: la globalizzazione dei mercati, ha osservato Galgano, conduce all’inevitabile tramonto del dogma della statualità del diritto. In questo ambito, la c.d. lex mercatoria, cioè il diritto creato dalla classe imprenditoriale, mira a regolare in maniera uniforme i rapporti commerciali che si instaurano tra la pluralità degli Stati. E risiede proprio in questo, nella prospettiva di un’unificazione europea, l’importanza fondamentale dello studio del diritto romano.

Precetti del diritto secondo Ulpiano

  • Honeste vivere
  • Altrum non ledere
  • Suum cuique tribuere

Al contrario, il diritto romano è un diritto la cui base è abitata dalle stesse regole sedimentate che vedono variare altrettanto notevolmente la loro estensione nello spazio.

Significati di "ius"

A diritto corrisponde il termine latino ius (il vocabolo italiano deriva dal medievale directum), che può assumere vari significati a seconda del contesto in cui è inserito:

  • Al singolare:
    • Diritto, con doppio significato:
      • Oggettivo: insieme delle norme vigenti;
      • Soggettivo: facoltà accordata da una norma del diritto oggettivo di esigere una condotta da altri.
    • Vincolo
    • Rito
    • Tribunale (in iure cessio)
  • Al plurale (iura):
    • Ordinamento giuridico
    • Scritti dei giureconsulti (più tarda)

Periodizzazione del diritto romano

La dottrina suole distinguere il diritto romano in vari periodi storici:

Periodo arcaico: 754 – 367 a.C. (leggi Licinie Sestie)

Il periodo arcaico si distingue in una fase monarchica e una fase repubblicana.

La monarchia

Secondo la narrazione tradizionale, contenuta nei testi di scrittori d’età repubblicana ed imperiale, Roma sarebbe stata fondata da Romolo in un anno corrispondente, secondo la nostra numerazione, al 754/753 a.C. La fondazione è considerata per lo più una leggenda. Risulta più probabile che dalla metà dell’VIII secolo a.C. una serie di piccole comunità (Ramnes, Latini – Tities, Sabini – Luceres, Etruschi) si riunirono sui colli vicino al fiume Tevere per motivi culturali e di difesa. Tali tribù erano composte da agglomerati di strutture parentali allargate, le gentes. A unire queste tribù fu un re (rex, «reggitore» della comunità), prima con compiti prevalentemente religiosi (mantenere la «pace con gli dei», pax deorum), in seguito anche militari. Al rex si affiancava un consiglio degli anziani, il senato (senatus), in cui sedevano i rappresentanti più autorevoli delle gentes (denominati patres, «padri»), che consigliavano il re sulle questioni più importanti.

Fonti di produzione del diritto

  • Mores maiorum, le consuetudini, la cui trasmissione e interpretazione è affidata al collegio dei pontefici (interpretatio pontiticum)
  • Leges regiae: provvedimenti emanati dal re (che siano o meno davvero esistite non è dimostrabile)

La prima età repubblicana

Alla monarchia segue la repubblica (res publica: «cosa pubblica», cioè del popolo). Essa, tradizionalmente, si fa iniziare con il 509 a.C., quando al settimo re, Tarquinio il Superbo, si sostituiscono due magistrati annuali (parte della dottrina sostiene un solo magistrato singolo o un collegio).

Fonti di produzione del diritto

  • Leges e plebis scita: norme giuridiche approvate dal popolo riunito nelle assemblee popolari. Le prime vincolano tutti cittadini romani; le seconde vincolano, invece, perlomeno inizialmente, la sola plebe;
  • Se al termine Lex seguono due nomi (dei consoli), allora si tratta di una lex publica; se segue un solo nome (del tribuno) si tratta di un plebis scita;
  • La lex publica può essere:
    • Perfectae (vietando di fare qualcosa, annulla l’atto ad essa contrario);
    • Minus quam perfectae (vietando di fare qualcosa, non annulla l’atto ad essa contrario, ma infligge una sanzione);
    • Imperfectae (vietando di fare qualcosa, non annulla l’atto ad essa contrario né infligge una pena);

Fonti di cognizione del diritto

  • Duodecim tabularum leges, 450 a.C. (legge delle XII Tavole), che accoglieva in parte la rivendicazione plebea alla certezza del diritto. Tuttavia non cessò l’attività giurisprudenziale dei pontefici, supremi sacerdoti, i quali, in un mondo come quello arcaico, pervaso di concezioni magico-religiose, continuarono a interpretare non solo i vecchi mores, ma le stesse nuove leggi, e ad essere i depositari delle formule processuali. Per la redazione della Legge delle XII Tavole furono inviati ambasciatori in Grecia per studiarne le leggi e fu nominato un decemviro (collegio di dieci membri).
  • Caratteristiche del diritto dell’epoca arcaica (ius Quiritium)
    • Brevitas: per tutta quest’epoca la comunità romana fu sempre contenuta in confini territoriali ben circoscritti.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulifer di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Briguglio Filippo.
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